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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord -Prima Sezione Civile- in persona della dott.ssa Cristiana Satta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1917/2020 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Valerio Di Palma, presso il cui studio elettivamente domiciliano in AP alla via Morgantini n.3 (Piazza Carità), giusta procura in atti;
ATTORI
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), rappresentate e difese dall'avv. Anna Frenello Cacciapuoti, presso C.F._5 il cui studio elettivamente domiciliano in Villaricca (NA), alla via Roma n. 15, giusta procura in atti;
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_5 C.F._6 Parte_6
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ivan APtano, presso il C.F._7 cui studio elettivamente domiciliano in AP (NA), alla via Agostino Depretis, n. 102, giusta procura in atti.
CONVENUTI
NONCHE'
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. TO Controparte_2 C.F._8
NI, in qualità di creditore pignorante di D'AN Umberto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla via G. Gigante n.1, giusta procura in atti;
E
1 AN TO, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Serafina C.F._9
NI in qualità di creditore pignorante di , e da sé stesso in qualità di Parte_1 creditore pignorante di elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_6
Campania (NA), alla via G. Gigante n.1, giusta procura in atti;
INTERVENTORI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, , Parte_1 Parte_2
e , premessa la loro qualità di germani e coeredi legittimi del padre, sig. Parte_3
deceduto in data 14.07.1982, deducevano che: Parte_6
- i coniugi (nato il [...]) e , con atto notarile Parte_2 Controparte_3 registrato in data 12.06.2021 (al nr.6054) e trascritto in pari data presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di AP (al nr. 37201/127266), avevano acquistato in comunione il suolo sito in Marano di AP (identificato al catasto terreni al foglio 8, particella 9/h e particella 16/h), sul quale veniva edificato l'immobile sito alla via Domenico Mallardo n.14 (già via Nuova Vallesana n.30);
- in data 12.08.2007 decedeva la sig.ra , lasciando la propria quota (pari Controparte_3
a 9/18 dell'intero compendio) agli eredi legittimi, quali il coniuge e i Parte_2 loro due figli, e, in rappresentazione del premorto , RO Parte_6 gli odierni attori quali successori legittimi di quest'ultimo;
- in conseguenza della denuncia di successione, regolarmente presentata in data
28.02.2008, le quote di proprietà del fabbricato per cui è causa venivano ripartite agli eredi nelle seguenti proporzioni: 12/18 al sig. (coniuge della CP_3 Parte_2 de cuius), 3/18 al sig. (figlio della de cuius) e 3/18 al premorto RO
(figlio della de cuius), al quale subentravano, in rappresentanza, gli Parte_6 odierni attori nella misura di 1/18 ciascuno;
- il sig. donava al figlio 2/3 della sua quota disponibile, sì da Parte_2 CP_4 incrementare la quota di quest'ultimo di 8/18;
- a seguito del decesso del sig. , occorso in data 02.09.2010, il sig. Parte_2
, che già dimorava in uno degli immobili del compendio, escludeva i RO coeredi dal godimento di quest'ultimo, precludendo loro financo l'accesso e, senza rendere conto della gestione, locava – con contratto apparentemente sottoscritto dal padre ma registrato e datato successivamente alla morte di quest'ultimo e con altro contratto rinvenuto poi dal perito di parte –talune delle unità immobiliari all'insaputa degli attori, stabilitisi da anni a AP;
- a seguito di formale diffida del 21.10.2013, con cui essi istanti pretendevano di
2 accedere al compendio per cui è causa, rivendicava il legittimo RO possesso dell'edificio, avendo sostenuto le spese di manutenzione e i relativi oneri tributari, e si rifiutava di consegnare copia delle chiavi di accesso al fabbricato;
- a seguito del tentativo di mediazione, che sortiva esito negativo a causa della mancata partecipazione del , essi istanti, in data 23.02.2015, inoltravano RO ulteriore diffida;
- tuttavia, in data 16.11.2015 decedeva improvvisamente, lasciando a RO sé superstiti i figli di prime nozze, e la seconda Parte_5 Parte_6 moglie, sig.ra , e la di loro figlia;
Controparte_1 Parte_4
- a seguito del predetto decesso, gli odierni attori continuavano ad essere esclusi dal godimento dei beni dell'asse ereditario, malgrado avessero sollecitato i nuovi coeredi per vie brevi alla consegna delle chiavi;
- esperita nuovamente la procedura di mediazione su iniziativa dei germani e Pt_5
, che vedeva la partecipazione di tutti i comunisti, la stessa aveva Parte_6 esito negativo, con persistente impossibilità per gli attori di esercitare il diritto di proprietà e occupazione del compendio da parte di . Parte_5
In diritto, gli odierni attori rappresentavano, sulla base delle risultanze della perizia di parte a firma dell'ing. l'incoerenza del dato catastale rispetto all'ampiezza delle Per_1 quote di loro spettanza, che sarebbero maggiori di quanto risultante dai dati Catastali.
Deducevano, poi, l'obbligo degli odierni convenuti (in proprio e, per il passato, quali eredi del ) al rendiconto e alla corresponsione dei frutti a decorrere dalla data RO di apertura della successione e, ad ogni modo, la confluenza nel presente giudizio divisorio dell'autonoma azione di conto ai fini della determinazione dei conguagli in caso di assegnazione.
In merito alla quantificazione dei frutti non percepiti, gli istanti si avvalevano delle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, pervenendo ad un ammontare totale di euro
86.715,91 relativo al periodo intercorrente dal secondo semestre del 2010 fino al primo semestre del 2019.
Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto chiedevano: 1) dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile descritto in premessa, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo agli attori ed ai comproprietari convenuti la parte corrispondente alle rispettive quote, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
CTU a nominarsi;
2) in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dei convenuti, con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in danaro nella misura ritenuta di giustizia;
3) in estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista
3 all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
4) in via autonoma, accertare il diritto degli attori in solido ai frutti non percepiti sino allo scioglimento effettivo della comunione o, comunque, sino a quando i convenuti ne consentiranno il godimento, così come quantificati in citazione o comunque secondo l'apprezzamento del giudice e, per l'effetto, con condanna dei medesimi, pro quota, al pagamento e/o con relativo riflesso in sede di conguaglio per lo/gli assegnatario/i; 5) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, gli attori producevano:
1. Dichiarazione di successione
(def. ) n. 297 - vol. 63 del 28.2.2008 -Ag. E. Na 2; 2. Atto di donazione del Persona_2
7.3.2008 - rep. n. 170517 - racc. n. 30641 (notaio ;
3. Dichiarazione di Per_3 successione (def. ) n. 1320 - vol. 9990 del 12.8.2011 - Ag. E. Na;
4. Parte_2
Contratto di locazione di un appartamento del compendio;
5. Nota del 21.10.13 di diffida nell'interesse degli attori;
6. Nota del 8.11.13 di riscontro del alla nota di RO cui al n. 5; 7. Verbale negativo della mediazione attivata dagli attori il 13.11.14 contro il
;
8. Nota di diffida del 11.2.15 nell'interesse degli attori;
9. Nota (pec) del RO
23.2.15 di riscontro del alla nota di cui al n. 8; 10. Nota del 11.3.14 di RO significazione al nell'interesse degli attori;
11. Verbale negativo Controparte_5 della mediazione del 10.2.17 e relativi all.ti; 12. Relazione Tecnica del compendio a firma del geom. ; 13. Foto della facciata del compendio estratte da “google Controparte_6 maps street” (giugno 2014); 14. Visure Omi (Ag. E.) e “zoonizzazione” del compendio*; 15.
Planimetrie e visure catastali per periodo.
Ritualmente citati, si costituivano in data 11.05.2020 le convenute Controparte_7
, le quali, in via preliminare, eccepivano l'improcedibilità della domanda
[...] di divisione giudiziale, altresì rilevando che alla data del decesso del sig. Parte_2
(occorsa in data 02.09.2010) in vita vi era un solo figlio, , al quale era stata devoluta CP_4 esattamente la metà della quota legittima ai sensi dell'art.537 c.c.; per cui, le quote dei singoli eredi erano state esattamente computate.
Le comparenti, poi, nel caso in cui venisse accertata nella misura pari a 21/54 la quota spettante agli attori, chiedevano il riconoscimento del proprio diritto alla ripetizione di tutti gli importi dalle stesse pagati in eccedenza a titolo di tasse e di imposte sul cespite comune per un ammontare complessivo pari a circa € 7.121,00. Sollevavano, pertanto, eccezione di compensazione e conguaglio in favore della sig.ra della somma di € 791,22 CP_1
(corrispondente alla quota di sua spettanza pari a 6/54) a titolo di tasse pagate in luogo degli attori, oltre interessi legali e moratori e sino all'effettivo soddisfo.
In caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, le comparenti, pur non opponendosi alla domanda di divisione giudiziale, contestavano l'avversa pretesa di
4 assegnazione del cespite controverso in loro favore, non avendo le stesse interesse ad acquistare la proprietà dell'immobile, atteso il trasferimento all'estero e l'impossibilità economica di sostenere gli elevati costi relativi all'intero complesso immobiliare.
Chiedevano, altresì, che in sede di determinazione delle quote si tenesse conto delle spese sostenute dapprima dal sig. e poi, alla morte di quest'ultimo, dalla sig.ra RO
per la conservazione della cosa e per il mantenimento della sua integrità, per un CP_1 quantum da accertarsi in via equitativa mediante l'espletamento di c.t.u. tecnica, stante il totale disinteresse manifestato dai germani (odierni attori) malgrado i solleciti CP_4 fatti dal sig. volti ad ottenere la refusione pro quota degli esborsi sostenuti RO ad esclusivo interesse del cespite immobiliare comune.
In merito all'avversa domanda di restituzione dei frutti civili, ne chiedevano il rigetto, deducendo di non aver mai impedito agli altri comproprietari di utilizzare il bene comune.
In specie, rappresentavano di aver abitato in uno dei tre appartamenti fino al mese di luglio
2017, per poi trasferirsi in Polonia, mentre l'appartamento dei coniugi e Parte_2
, improduttivo di frutti, è rimasto chiuso e disabitato dalla scomparsa del Controparte_3 primo in data 02.09.2010. Esponevano come, contrariamente a quanto asserito da controparte, aveva asportato dall'appartamento dei nonni Parte_3 Parte_2
e ) mobili e complementi d'arredo e che gli odierni attori avevano
[...] Controparte_3 sempre rifiutato le espresse offerte di consegna delle copie delle chiavi al fine di sottrarsi ai propri doveri di condivisione delle spese relative allo stabile.
In diritto, dopo aver dedotto la legittimità dell'occupazione da parte loro e del loro dante causa (il fu ) di una porzione del fabbricato adibito a dimora abituale e il RO mancato utilizzo esclusivo dell'intero bene ereditario, senza impedire agli altri coeredi il godimento dell'immobile, sottolineavano come la corresponsione dei frutti civili presupponesse la richiesta dei coeredi di utilizzare il cespite ereditario per il medesimo uso fattone da taluno dei coeredi e che gli stessi ne siano stati impediti. Sul piano fattuale – rappresentavano le comparenti – nessuna richiesta in tal senso era mai stata avanzata dagli odierni attori, i quali, per contro, come allegato dagli stessi in sede di atto introduttivo, vivono da oltre vent'anni a AP, disinteressandosi completamente della comune proprietà in Marano.
In riferimento all'asserito contratto di locazione tra il defunto e tale sig. Parte_2
, eccepivano la prescrizione del diritto degli attori a chiedere il pagamento Controparte_8 dei corrispettivi di godimento e, in caso di mancato accoglimento, rilevavano come l'unico periodo utile da considerarsi sarebbe quello dall'anno 2015 all'attualità. In merito, infine, al calcolo operato dalle controparti relativo ai frutti civili, contestavano i criteri adoperati per l'algoritmo e, di conseguenza, l'ammontare finale degli stessi, dovendosi, per contro,
5 operare una cesura temporale tra il periodo ante e post decesso di RO
(occorso in data 16.11.2015) e sottrarre dalla superficie utile sia l'appartamento al piano rialzato di 96 mq occupato dal nucleo familiare di e, pertanto non RO fruttifero, sia l'appartamento di 112 mq posto al secondo piano (che, secondo la prospettazione attorea sarebbe stato locato per un canone mensile di € 250,00); con la precisazione che, pertanto, gli eventuali frutti civili relativi all'appartamento al secondo piano sono quelli che effettivamente sono stati percepiti come canoni locatizi, cui andranno scomputate le tasse pagate per la percezione di tale reddito, e non già quelli riferiti ad astratti prezzi di mercato ricavati dall'Agenzia delle Entrate: Deducevano, infine, che in ragione dell'intervenuta prescrizione, i frutti sarebbero solo quelli eventualmente percepiti negli ultimi 5 anni.
In data 12.05.2020 si costituivano anche , i quali, pur Controparte_9 non opponendosi alla domanda di divisione giudiziale, contestavano l'avversa deduzione secondo cui l'attribuzione agli eredi di della quota di 39/54 dell'intero RO deriverebbe dal fatto che questi, dopo la morte del padre (verificatasi il 2 settembre Pt_2
2010), avrebbe depositato una denuncia di successione in cui avrebbe illegittimamente dichiarato di esserne l'erede al pari dei figli del fratello premorto quando in realtà Pt_6 il de cuius aveva già donato a la sua quota di legittima e quella disponibile RO con atto del 7 marzo 2008. Nel richiamarsi al disposto di cui all'art. 537, co.1, c.c., i comparenti asserivano che , al momento del decesso, lasciava a sé Parte_2 superstite il solo figlio , al quale spettava una quota di legittima pari alla metà del CP_4 patrimonio relitto, per cui agli eredi del figlio premorto (odierni attori) non poteva Pt_6 essere riservata una quota pari ad 1/3 del patrimonio del padre, e che, successivamente alla morte di , il di loro padre, , aveva legittimamente Parte_2 RO depositato la denuncia di successione, avendo diritto a percepire ancora una parte della sua quota di legittima che, nell'atto di donazione del 7 marzo 2008, era stata erroneamente determinata in 1/3 invece che della metà del patrimonio. Medesimo discorso veniva svolto in relazione alla successione della nonna materna, , anch'essa deceduta Controparte_3 dopo il figlio (padre degli odierni attori). Sulla scorta di tali circostanze fattuali, Pt_6 asserivano che il compendio immobiliare spettasse per 39/54 agli eredi di CP_4
e per 15/54 ai nipoti di (odierni attori) perché questi ultimi, al
[...] Parte_2 momento della morte del nonno, potevano chiedere soltanto la quota (2/12) che residuava dalla legittima spettante al figlio superstite (pari alla metà del compendio ovvero CP_4
6/12) e i 4/12 oggetto della donazione del 7 marzo 2008.
Rilevavano, poi, l'errata determinazione delle quote operata dalle controparti, in quanto non avevano tenuto conto né dell'intero asse ereditario né delle donazioni di danaro che
6 aveva effettuato in favore del figlio quando entrambi erano in Parte_2 Pt_6 vita, sottolineando come il calcolo non potesse prescindere dal disposto di cui all'art. 556
c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Affermavano, in prosieguo, che prima né nè loro avevano mai goduto in RO via esclusiva del compendio immobiliare per cui è causa né mai vietato agli attori di farvi accesso, rilevando come era stato il padre ad accollarsi tutte le spese necessarie per la manutenzione e la conservazione dei cespiti e ad assolvere ai relativi oneri tributari, a fronte del rifiuto reiteratamente opposto dagli attori a contribuire alle stesse.
Negavano, poi, che fossero stati sottoscritti due contratti di locazione per i quali il di loro padre avrebbe percepito i canoni di locazione, specificando che il contratto di locazione sottoscritto dal conduttore – e della cui esistenza non erano a conoscenza Controparte_8
– non poteva essere stato firmato da perché questi era deceduto il 2 Parte_2 settembre 2010 mentre il contratto recava la data del 17 settembre 2010, mentre il contratto di locazione del 03.02.2014, avente ad oggetto l'appartamento sito al secondo piano, non aveva avuto esecuzione, come attestato dal c.t.p. di parte attrice nel corso dei sopralluoghi presso il compendio immobiliare in oggetto.
Rappresentavano, altresì, che dal 2007 risiedeva in Giugliano in Parte_6
Campania (NA) e che ora si ètrasferito in Milano, mentre risiede in Parte_5
Sant'AN del Garigliano (FR) e soltanto dal 2018 aveva eletto domicilio nell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio in comproprietà tra le parti, effettuando notevoli ed improrogabili lavori di manutenzione e ristrutturazione utili ad evitarne la rovina e senza che gli attori avessero mai sollevato obiezioni al riguardo. Onde, il difetto del presupposto per agire ex art. 723 c.c. e la non debenza agli attori del corrispettivo del godimento delle unità immobiliari oggetto di divisione.
Contestavano, poi, le modalità di calcolo osservate da controparte, in quanto il criterio adoperato non terrebbe conto dello stato in cui si trovavano i cespiti facenti parte del compendio immobiliare e non si poggerebbe su alcuna valutazione delle reali quotazioni applicate nelle transazioni compiute sul mercato immobiliare di zona;
inoltre, i corrispettivi sarebbero stati richiesti sulla base di una quota di 21/54 in luogo di quella di 15/54 effettivamente spettanti agli attori.
In subordine, eccepivano la prescrizione del diritto delle controparti a richiedere il pagamento dei corrispettivi di godimento degli immobili controversi a causa dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Concludevano affermando il diritto di ad ottenere la ripetizione delle spese Parte_5 sostenute per i lavori di manutenzione, conservazione e ristrutturazione eseguiti, dopo aver notiziato gli attori tramite missiva dell'08.11.2013, nell'appartamento sito al piano secondo
7 dell'edificio in comproprietà tra le parti, per un importo complessivo pari € 78.450,48.
All'udienza del 05.06.2020, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza dell'11.12.2020.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza dell'11.12.2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore nominava c.t.u. l'ing.
e rinviava all'udienza dell'08.01.2021 per il conferimento dell'incarico Persona_4
(rinviata d'ufficio all'08.03.2021).
All'udienza dell'08.03.2021 il giudice istruttore, preso atto della concorde richiesta di rinvio per pendenza delle trattative di bonario componimento, rinviava al 13.10.2021 per verificare l'esito delle trattative.
Alla predetta, il giudice istruttore, all'esito del contradditorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data
15.10.2021, fissava per il conferimento dell'incarico al nominato c.t.u. l'udienza del
02.02.2022.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare, il giudice, conferito l'incarico al nominato perito, fissava l'udienza del 20.09.2022 per l'esame della relazione tecnica.
In data 19.09.2022 spiegava intervento volontario , creditore Controparte_2 pignorante di , al fine di far valere il proprio diritto di credito sulla quota Parte_6 pignorata di pertinenza di quest'ultimo.
All'udienza del 20.09.2022 il giudice autorizzava la proroga per il deposito della ctu, rinviando all'08.02.2023 per l'esame della stessa.
Depositata in data 10.11.2022 la relazione tecnica a firma dell'ing. , Persona_4 all'udienza dell'08.02.2023 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva, con contestuale ordinanza, il giudice disponeva la comparizione personale di tutte le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185bis c.p.c. per il 17.10.2023.
In data 25.07.2023 spiegava intervento volontario AN TO, creditore pignorante Con di , al fine di far valere il proprio diritto di credito sulla quota pignorata di Parte_1 pertinenza di quest'ultima.
All'udienza di comparizione del 17.10.2023 il procuratore costituito dei convenuti e dichiarava l'acquisto da parte di delle Parte_5 Parte_6 Parte_5 quote di e relative all'eredità di e Controparte_1 Parte_4 Controparte_3
; pertanto, il procuratore costituito delle predette convenute chiedeva Parte_2
l'estromissione dal giudizio. Il procuratore e esibiva, poi, proposta Pt_5 Parte_6 di acquisto del 20.6.2022 con cui il sig. aveva proposto l'acquisto per Parte_5
8 40.000 euro ciascuna delle quote di e , per un totale di euro 120.000, Parte_7 CP_3 subordinata alla concessione di un mutuo, proposta sottoscritta dagli attori. Il sig.
[...]
confermava la proposta esibita dal proprio procuratore, dichiarando di vivere Pt_5 nell'immobile sito al secondo piano del compendio immobiliare per cui è causa e che gli ulteriori appartamenti sarebbero vuoti.
Il procuratore dei germani e chiedeva al giudice di Parte_5 Parte_6 formulare una proposta ex art. 185 bis ed in subordine di chiamare a chiarimenti il CTU in ordine alla prospettata indivisibilità del compendio ed al valore delle migliorie apportate.
L'interventore chiedeva procedersi alla separazione della quota dei debitori per procedere alla relativa vendita. Il giudice si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data
20.11.2023, disponeva la convocazione personale di tutte le parti e le verifiche in ordine alla definizione concordata l'udienza del 16.01.2024.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito del contraddittorio assegnava termine all'avv.
NI per la precisazione del credito vantato nei confronti di D' e si riservava. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024, con ordinanza depositata in data 05.02.2024 il giudice procedeva alla formazione di tre lotti e, disposto il deposito del progetto divisionale, fissava per la discussione del progetto l'udienza del 28.05.2024.
In data 23.04.2024 l'avv. NI spiegava intervento volontario in qualità di creditore pignorante di , al fine di far valere il proprio diritto di credito sulla quota Parte_6 pignorata di pertinenza di quest'ultimo.
All'udienza del 28.05.2024 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava in decisione al collegio concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
Passando alla disamina della res controversa, rileva in via preliminare il tribunale come debba esser dichiarata aperta la successione dei de cuius (nata il Controparte_3
13.11.1923 e deceduta in data 12.08.2007) e (nato il [...] e Parte_2 deceduto in data 02.09.2010), essendo tale domanda preliminare e logicamente presupposta rispetto alla domanda di divisione ereditaria avanzata e da ritenersi implicitamente richiesta con la domanda di divisione.
Con riferimento al detto punto, si osserva come dai documenti in atti emerge che al momento del decesso della sig.ra (occorsa nell'anno 2007) sono a lei Controparte_3 Con subentrati quali eredi legittimi il marito , il figlio e per Parte_2 RO
9 rappresentazione del proprio padre figlio premorto alla de cuius, i nipoti Pt_6 Parte_1
, e;
mentre al momento della morte del sig.
[...] Parte_2 Parte_3
(occorsa nell'anno 2010) sono succeduti quali eredi legittimi il figlio Parte_2
e, in rappresentazione del figlio premorto Umberto, i nipoti , e CP_4 CP_3 Pt_2 Pt_3
(cfr. all.1 e all.3 depositati in data 19.02.2020). Quindi, con il decesso di , Parte_2 la quota ereditaria derivatagli dalla moglie da quest'ultimo acquisita si è consolidata in capo al figlio ed ai nipoti subentrati in rappresentanza del figlio premorto CP_4 Pt_6
A sono poi succeduti per rappresentazione, stante il decesso in data RO
1\6.11.2015, e nonché e . Pt_5 Pt_6 CP_4 Controparte_10 Parte_4
In questi termini va dichiarata l'apertura della successione in relazione ad entrambi i de cuius e dovrà procedersi alla divisione del compendio immobiliare sito in Marano di AP
e costruito sulla zona di suolo acquistata in comune dai coniugi e - con CP_3 CP_4 atto per NO registrato in data 12.06.2021 (al nr.6054) e trascritto in pari Persona_5 data presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di AP (al nr. 37201/127266) – tra tutte le parti del giudizio.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come debbano essere rigettata la richiesta di estromissione dal presente giudizio delle convenute e Controparte_11 Parte_4
, come da loro richiesta, in ragione della cessione in corso di causa delle proprie
[...] quote al convenuto . Parte_5
A tale riguardo, si osserva che risulta depositato l'atto di compravendita intervenuto in data 08.03.2023 a rogito Notaio (cfr. atto notarile depositato in data Persona_6
16.10.2023; verbale d'udienza del 17.10.2023) dal quale si evince che le stesse hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità di , con la conseguenza che, RO una volta acquisita la qualità di erede, sono chiamate a rispondere in merito alla domanda di rendiconto formulata nei confronti di tutti i convenuti (semel heres, semper heres).
Venendo al merito della controversia, va innanzitutto preso atto della convergente richiesta di tutte le parti di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso dei sig.ri e . Controparte_3 Parte_2
Osserva il Tribunale, in punto di diritto, che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario, né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di
10 diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020).
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI -
02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass.
n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.
Dalle risultanze processuali, infatti, è emersa prova idonea della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese di cui in domanda.
Gli istanti, quali coeredi ab intestato di (figlio premorto dei defunti sig.ri Parte_6
e ), sono comproprietari, unitamente ai convenuti quali Controparte_3 Parte_2 eredi di , del fabbricato sito in Marano di AP (NA) alla via Domenico RO
Mallardo n. 14, composto dalle unità immobiliari di seguito specificate: a) locale sito al piano seminterrato, identificato al catasto al Foglio 8, Particella 297, Sub 4; b) appartamento sito al piano terra identificato al Foglio 8, Particella 297, Sub 1; c) appartamento sito al primo piano, identificato al catasto al Foglio 8, Particella 297, Sub 2;
d) appartamento sito al secondo piano identificato al catasto al Foglio 8, Particella 297,
11 Sub 3., in relazione al quale si deve procedere alla divisione.
Fallito ogni tentativo stragiudiziale prima e giudiziale poi di pervenire ad una divisione concordata, il CTU nominato ha provveduto a valutare l'immobile e ripartirlo in quote.
In relazione agli esiti della CTU, osserva il giudicante come le conclusioni inerenti la stima del compendio e le quote dei singoli coeredi siano precise e concordanti, immuni da vizi logici e, come tali, possono esser poste alla base del decidere.
Le conclusioni cui il perito perviene sul punto, cui si fa esplicito rinvio per relationem, appaiono motivate in modo esaustivo e sono congrue e ragionevoli, con conseguente reiezione delle deduzioni svolte dai convenuti e circa Parte_5 Parte_6
l'errato valore delle quote, non avendo, in specie, trovato riscontro nelle risultanze degli atti di causa (per mancata articolazione di mezzi di prova sul punto) le asserzioni relative alle presunte donazioni in danaro fatte dal sig. al figlio quando Parte_2 Pt_6 era ancora in vita. Ugualmente destituita di fondamento è la deduzione secondo cui ai convenuti spetterebbero quote maggiori, pari alla metà del patrimonio, in conformità al disposto di cui all'art. 537 c.c., in quanto sarebbe premorto ai genitori Parte_6
e pertanto dovrebbe applicarsi il primo comma dell'art. 537 c.c., relativo all'ipotesi in cui il genitore all'atto del decesso lasci un solo figlio. La predetta norma va, infatti, coordinata con il disposto di cui all'art. 467 c.c., in forza del quale subentrano per rappresentazione i discendenti, nel medesimo luogo e grado del proprio ascendente, quando l'ascendente non può o non vuole accettare l'eredità. Pacifica in merito, l'interpretazione secondo cui l'ipotesi in cui l'ascendente non può accettare comprenda i casi di premorienza. Pertanto, è evidente come all'atto del decesso di entrambi i genitori sono agli stessi succeduti e , per Per_4 rappresentazione di gli odierni attori, con conseguente applicazione del secondo Pt_6 comma di cui all'art. 537 c.c..
In argomento, il perito ha correttamente rilevato che “allo stato, risultano i seguenti valori delle quote di diritto, per ciascuno dei coeredi in causa, espresse in 162esimi:
1- CP_12
fu (Attrice) 1/3 * 63/162 =21/162 2- fu (Attore)
[...] Pt_6 Controparte_13 Pt_6
1/3 * 63/162 =21/162 3- fu (Attrice) 1/3 * 63/162 =21/162 4- CP_14 Pt_6
(Convenuta) 33/162 5- (Convenuto) 22/162 6- Controparte_1 CP_15
(Convenuto) 22/162 7- (Convenuta) 22/162”. Controparte_16 CP_17
Ai fini del calcolo delle quote di spettanza, l'ausiliare del giudice ha tenuto conto della Per_ donazione di cui all'atto del 7.3.2008, con per NO , dal dante causa Persona_8
al figlio in conto di legittima e di disponibile (cfr. p.15 Parte_2 RO perizia).
La donazione, fatta in conto di legittima e per il supero a prelevarsi dalla disponibile con dispensa dalla collazione e dalla imputazione, come rilevato dal consulente, rispetta
12 pienamente il disposto di cui all'art 537 c.c. (ai sensi del quale “Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti
i figli”). Sul punto, l'ausiliare del giudice ha rappresentato che: “dalla riunione fittizia, prevista dall'art. 566 c.c., del relictum (di misura pari a 4/18) e del donatum in favore di
(di misura pari a 4/18 in conto di disponibile + 4/18 in conto di legittima) RO risulta che l'asse in divisione, al momento dell'apertura della successione, corrispondeva ad una quota di proprietà sul fabbricato de quo pari a 12/18. Di tale quota, il de cuius poteva liberamente disporre di 1/3 (pari a 4/18 dell'intero) mentre i residui 2/3 (pari a 8/18) costituiscono la quota di riserva da dividere in parti uguali tra i figli, precisamente, nella misura di 4/18 pro capite tra i due figli (ovvero dei discendenti in rappresentazione degli stessi). Pertanto, in conformità a quanto recepito dall'atto di donazione del 07.03.2008, la proprietà paterna va in successione secondo le seguenti quote: - , in quanto RO donatario dell'intera disponibile 4/18 – , in quanto legittimario 4/18 - RO CP_18 in rappresentazione di in quanto legittimario 4/18 totale paterno 12/18 Pertanto, Pt_6 sommando tali quote (derivanti dall'eredità paterna) a quelle già prima determinate
(derivanti dall'eredità materna), risulta, in complesso: - D'AN TO 3/18 + 4/18 +
4/18 = 11/18 - in rappresentazione di 3/18 + 4/18 = 7/18 Totale 18/18” CP_18 Pt_6
(cfr. pag. 13-14 perizia).
Se in ordine alla stima del cespite controverso e all'individuazione delle quote spettanti ai singoli comunisti il tribunale condivide, come detto, le risultanze della relazione peritale, stante la relativa completezza contenutistica, il rigore logico e l'attendibilità scientifica – avendo il ctu espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio della documentazione esaminata - , diversamente è a dirsi circa l'accertamento da parte del perito della non comoda divisibilità del bene per cui è causa.
In punto di diritto, si osserva che il concetto di comoda divisibilità della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. in combinato disposto con l'art. 1114 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr., ex multis: Cass.407/2014).
13 Il concetto in esame non può, quindi, riferirsi solo all'agilità con cui la cosa comune può essere divisa in più parti da attribuire ai singoli comunisti, ma va rapportato al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni.
L'art.720 c.c. prevede, nell'ambito della divisione di beni oggetto di scioglimento di comunione, una serie di regole procedimentali volte a stabilire i modi della divisione. In particolare, la comoda divisibilità della cosa comune non ha ragione di essere qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all'adattamento all'uso delle singole porzioni siano esorbitanti;
e ciò al fine di preservare l'integrità degli immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene (recita il brocardo latino “res quae sine interitu vel sine damno dividi possunt”).
La non comoda divisibilità costituisce una deroga eccezionale al principio di assegnazione in natura e “può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. 22833/2006; Cass.
15380/2005; Cass. 14577/2012; Cass. 16918/2015 e Cass. 12498/2007).
Nel caso di specie, questo giudice, nel discostarsi dalle argomentazioni svolte dal CTU sul punto, in quanto in contrasto con la disciplina in materia, ritiene il compendio immobiliare costituente la massa ereditaria comodamente divisibile considerato che la divisione deve effettuarsi per stirpi ex art 469 c.c. co.3 (“quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi”), in quanto ai coniugi – sono succeduti, in rappresentazione CP_3 CP_4 dei propri genitori ed gli odierni attori (per ed i convenuti (per CP_4 Pt_6 Pt_6
), con la conseguenza che le stirpi in cui deve esser divisa la massa ereditaria sono CP_4 due, quella di e quella di CP_4 Pt_6
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di successione per rappresentazione, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c. alla divisione ereditaria si procede per stirpi
(dove per stirpe si intende l'insieme delle persone che discendono da un capostipite comune), dovendosi quindi dividere, una volta eseguita la stima, il compendio ereditario per tante quote eguali quante sono le stirpi condividenti, al cui interno l'attribuzione avrà poi luogo per capi, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante sub-porzioni all'interno di ciascuna stirpe, salvo che non vi sia al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 139 del 8 gennaio 2020.Cassazione
24/06/2015, n. 13099 e Cassazione 07/09/1977, n. 3894).
14 E' indubbio, peraltro, che, in tema di divisione giudiziale, l'indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (ex art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente predicabile solo nell'ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili, non potendo la disciplina sulla indivisibilità, di cui all'art. 720 c.c., trovare applicazione nella diversa ipotesi di una molteplicità di beni (Cass. Sez. 2, 29/11/2011, n. 25332). Nell'interpretazione della
Suprema Corte di Cassazione si afferma, tuttavia, altresì che l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (così, ad es., Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888).
La divisione del compendio ereditario oggetto di causa va, pertanto, effettuata sulla base dei valori di cui alla perizia in atti e sulla base del progetto predisposto dal giudice con ordinanza del 05.02.2024 con le modifiche e precisazioni che seguono.
Il progetto del 5.2.2024 sottoposto alla discussione prevedeva la formazione di tre lotti al fine di facilitare la divisione anche all'interno della stirpe di . CP_4
Tuttavia, in assenza di accordo a riguardo, stante le contestazioni effettuate dai convenuti all'udienza del 28.5.2024, si deve procedere alla divisione in conformità a quel progetto ma unificando i lotti n. 1 e n. 3 in un'unica quota, considerato che (cui è Parte_6 stato assegnato nel progetto il lotto n.1) e (cui è stato assegnato nel Parte_5 progetto il lotto n. 3) appartengono alla medesima stirpe.
La contestazione del progetto esclude, infatti, la possibilità di effettuare ulteriori divisioni all'interno della medesima stirpe, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, con la conseguenza come detto che deve procedersi alla formazione di due sole quote: la quota spettante agli attori, quali eredi in rappresentazione di , e la quota Parte_6 spettante ai convenuti, quali eredi in rappresentazione di . RO
Pertanto, in applicazione di quanto esposto si procede alla divisione in quote secondo il prospetto che segue:
Quota n. 1 ed , in rappresentazione di , Parte_5 Parte_6 RO
15 composta dai lotti n. 1 e n. 3 di seguito riportati:
16 Valore di stima: € 220.200,00
Valore totale quota 1: € 443.900,00 (lotto 1 €80.900,00 + lotto 3 363.000,00 ( €
142.800,00 + € 220.200,00)
Quota n. 2 , ed , quali eredi in Parte_3 Parte_1 Parte_2 rappresentazione di , composta dal lotto n. 2 di seguito riportato: Parte_6
Valore di stima: € 170.200,00
In merito al valore delle quote, applicando i valori indicati in CTU, si evidenzia come la quota di , maggiore quotista, all'esito dell'acquisto delle quote di Parte_5 CP_1
e di , è pari ad euro 291.887,09 ( valore quota CP_1 Parte_4 Parte_5
€ 83.396,30, cui va aggiunto € 125.094,49 valore quota ed € 83.396,30 Controparte_1 valore quota D'AN EL ); la quota di è pari ad € 83.396,30, per Parte_6 un totale della quota spettante agli eredi di pari ad € 375.283,39; le RO quote di , ed sono pari ciascuna ad € Parte_3 Parte_1 Parte_2
79.605,55, per un totale di € 238.816,65.
La formazione delle quote n. 1 e n. 2 come sopra riportata è motivata dal fatto che trattandosi di lotti sostanzialmente omogenei, la soluzione prospettata è quella che genera minori conguagli e tiene conto della circostanza che abita nell'immobile Parte_5 situato al piano 2 (valutato € 220.200) e che, pertanto, nella formazione delle quote appare opportuno ricomprendere il predetto immobile nella quota allo stesso attribuita.
In merito ai conguagli – è bene sottolinearlo - è giurisprudenza costante di questo Tribunale quella secondo cui il conguaglio, sebbene previsto in astratto al fine di realizzare il perfezionamento delle operazioni di divisone, deve rappresentare una somma di denaro destinata a perequare delle lievi differenze di valore tra entità della quota astratta e valore
17 del bene in concreto assegnato, ma non può invece porsi come surrogato in denaro di beni che competerebbero in natura, venendosi altrimenti a realizzare una sorta di cessione forzosa di diritti dietro versamento di un corrispettivo in denaro.
Nel caso in esame, alla luce dei valori sopra riportati, il conguaglio che si determina è il seguente: € 68.616,65 in favore di , ed Parte_3 Parte_1 Parte_2
(per un importo pari ad € 22.872,21 ciascuno) ed a carico di e Parte_5 Pt_6
(valore quota 1 assegnata € 443.900,00 – valore quota spettante ai discendenti
[...] di € 375.283,39 = € 68.616,65, valore eccedente da attribuire quale RO conguaglio ai discendenti di ). Parte_6
In ordine, poi, alla domanda avanzata dagli attori di accertare in capo ai convenuti (in proprio e per il passato, quali eredi di ) l'obbligo a rendere il conto della RO gestione del compendio facente parte dell'asse ereditario, e di condanna dei medesimi alla corresponsione dei frutti civili per l'uso esclusivo del predetto cespite da parte del CP_4
prima e del poi, va rilevato in punto di diritto che il coerede che
[...] Parte_5 abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato, in ogni caso, agli effetti dell'art. 723 c.c., sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (cfr. Cass. Civ n. 2148/2014).
La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e
264, comma 2, c.p.c. è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento (Cfr. Cass
Civ. n. 14324/2022).
Nello specifico, per quel che riguarda poi la debenza dei frutti, va rammentato quanto chiarito dalla Suprema Corte sul dato che “in primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione
o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto. Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente - sicchè in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il
18 conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti. Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente
(cfr.: Cass civ. 30451/2018).
Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, come l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti sia infondata alla luce delle diffide in atti. Si osserva in merito come al decesso di in data 2.9.2010 abbia fatto seguito la diffida Parte_2
(concernente anche i frutti) del 21.10.2013 (allegata all'atto di citazione) ed il tentativo di mediazione, il cui verbale negativo è datato 10.2.2017, con la conseguenza che la domanda giudiziale proposta nell'anno 2020 non risulta in alcun modo prescritta.
In merito al dedotto possesso esclusivo del compendio ereditario da parte di CP_4
(deceduto in data 16.11.2015), lo stesso può ritenersi provato solo dalla data
[...] del 22.10.2013 (data della diffida operata degli attori ed allegata in atti). Invero, è lo stesso tenore della risposta alla predetta diffida che evidenzia come lo stesso avesse, quantomeno a partire da tale data, la disponibilità del compendio e non intendesse rilasciare copia degli chiavi agli odierni attori.
Con la comunicazione del 7.11.2013, in risposta alla predetta diffida, RO precisa quanto segue:
Il rifiuto esplicito a consegnare le chiavi, in uno con la rivendicazione di un possesso e di una detenzione legittimi, evidenzia come quantomeno dalla data del 22.10.2013 il dante causa dei convenuti fosse nell'esclusiva disponibilità del compendio e come, pertanto, i convenuti, subentrati in rappresentazione al , debbano rendere il conto RO dei frutti spettanti da tale data. Nessuna prova per contro può ritenersi raggiunta in ordine
19 al periodo antecedente la diffida, stante la contestazione opposta dai convenuti e la mancanza di elementi di prova forniti dagli attori. In particolare osserva il giudicante che il contratto registrato il 24.9.2010 non può ritenersi prova della disponibilità del compendio ereditario da parte di fin dall'apertura della successione, RO considerato che i convenuti hanno disconosciuto la sottoscrizione in ragione proprio della registrazione postuma del contratto rispetto al decesso del locatore , Persona_9 negando che il compendio fosse nella disponibilità del loro dante causa (disconoscimento cui neppure ha fatto seguito alcuna richiesta di verificazione).
I frutti – nei termini che seguono - spettano, dunque, dalla data della diffida, poiché è da quel momento che può ritenersi provato il possesso esclusivo in capo a RO ed è da quel momento che gli odierni attori hanno manifestato la volontà di voler sfruttare economicamente il bene oggetto del contratto di locazione, laddove hanno evidenziato di non aver percepito i frutti loro spettanti in virtù del contratto di locazione registrato. In merito si osserva che è proprio la dichiarazione di non aver mai percepito i frutti civili scaturenti dalla locazione, che deve qualificarsi quale volontà di sfruttare economicamente l'immobile.
In merito ancora all'an del diritto ai frutti civili rileva il giudicante che, a fronte della manifestata intenzione degli attori di voler percepire la quota parte dei canoni di locazione,
è irrilevante che i contratti formalmente registrati siano stati o meno effettivamente eseguiti. Chi è nel possesso dei beni ereditari è, infatti, tenuto a render il conto nei termini sopra indicati, essendo tenuto a corrispondere agli altri coeredi i frutti percepiti o che sarebbero stati percepiti mettendo a frutto l'immobile.
In ordine al quantum si ritiene di quantificare gli importi in via equitativa utilizzando quale parametro l'ammontare del canone indicato nel contratto di locazione registrato e pari ad euro 250,00 mensili. Il totale dei frutti civili percepibili da dal 22.10.2013 RO
e fino al suo decesso avvenuto il 16.11.2015 va pertanto determinato in € 6250,00 (€
250,00 x 25, quali frutti civili relativi ai mesi da novembre 2013 a novembre 2015).
Nulla deve per contro esser previsto in relazione agli ulteriori beni del compendio ereditario, per i quali non vi è stata espressa e chiara richiesta di sfruttamento economico, in quanto
“il semplice godimento in via esclusiva non genera in capo agli altri coeredi alcun pregiudizio se non abbiano rappresentato di volerlo parimenti utilizzare e ne siano stati impediti” (cfr. Cass. Civ. 30451/2018). Sul punto la mera richiesta di consegna di copia delle chiavi non può esser qualificata quale richiesta di utilizzazione fruttifera dei beni.
Né può ritenersi provata la disponibilità del compendio ereditario in capo ai convenuti quali eredi di , non essendo stato allegato alcunchè, prima ancora che provato, in merito CP_4 al possesso esclusivo della massa da parte degli odierni convenuti. Gli unici dati sono quelli
20 non contestati inerenti le circostanze che e la figlia hanno abitato CP_10 Pt_4 nell'appartamento posto al piano rialzato fino all'anno 2017 e che ha Parte_5 occupato per destinarlo ad abitazione familiare l'immobile sito al secondo piano.
Trattandosi, tuttavia, di uso dei beni per fini personali, in assenza di richiesta di messa a frutto dei beni da parte degli odierni attori, nulla deve esser rendicontato da parte dei predetti convenuti.
Pertanto, stante in capo agli attori diritti pari a 21/162 sul compendio immobiliare caduto in successione, tutti i convenuti (eredi di D' ) vanno condannati in solido tra RO loro alla corresponsione in favore di , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
a titolo di rendiconto della somma di euro 6250,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Quanto, poi, alla domanda avanzata in riconvenzionale dal convenuto , di Parte_5 decurtazione dal dovuto degli importi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio in comproprietà tra le parti, la stessa deve essere rigettata in difetto di prova circa la necessità
e improcrastinabilità dei lavori di manutenzione, tanto più che dalla perizia di parte è emerso che il compendio si presenta in buono stato di conservazione (cfr. all.12 depositato in data 19.02.2020). Manca, altresì, prova in ordine al valore di stima del bene oggetto di divisione ereditaria prima dei lavori di ristrutturazione asseritamente svolti nel 2018 e che il convenuto ha inteso provare mediante la produzione delle fatture emesse in suo favore
(cfr. fatture depositate in data 12.05.2020). In assenza di una stima del bene antecedente i predetti lavori, cui raffrontare il valore di stima riscontrato all'attualità dal CTU, non può pertanto ritenersi provato l'incremento di valore del bene conseguente alla dedotta ristrutturazione.
Ugualmente destituita di fondamento è la domanda sollevata da di Controparte_19 restituzione delle spese sostenute dalla sig.ra per la conservazione della cosa CP_1 comune e per il mantenimento della sua integrità, in assenza di allegazione prima ancora che di prova in merito alle predette spese.
Resta, infine, da affrontare la posizione dei creditori intervenuti e NI Controparte_2
TO.
Osserva in merito il giudicante che dai documenti allegati emerge la prova del credito nei confronti rispettivamente di e di . L'intervento dei Parte_6 Parte_3 creditori deve esser inquadrato nell'ambito del disposto di cui all'art. 1113 c.c., che prevede per i creditori la possibilità di intervenire a proprie spese nel giudizio di divisione. La finalità della norma è quella di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali e sulla effettiva
21 realizzazione del proprio acquisto (cfr. in tal senso cass n. 6228/2023). Orbene, osserva il giudicante che in assenza di contestazione da parte dei creditori in ordine alle operazioni divisionali e di quantificazione delle quote, nulla deve esser disposto dal tribunale che si limita a prender atto dell'intervento.
In merito alle spese le stesse, stante il disposto di cui all'art. 113 c.c. restano a carico dei creditori intervenuti, che non sono parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che nulla deve esser disposto in merito.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato la causa deve esser decisa come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU, ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del CTU, sono poste in via definitiva a carico della massa.
Le spese tra le parti, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di rendiconto e del rigetto delle ulteriori domande devono esser integralmente compensate tra le parti.
Nulla per le spese nei rapporti con i creditori.
P.Q.M.
Il tribunale di AP nord, in persona del giudice dott.ssa Cristiana Satta, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
A) dichiara aperta la successione legittima di nata il [...] e Controparte_3 deceduta il 12.8.2008 e di , nato il [...] e deceduto ab intestato il Parte_2
2.9.2010;
B) in accoglimento della domanda oggetto di causa, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria verificatasi tra le parti in causa e, per l'effetto,
C) assegna a , ed in comunione tra Parte_3 CP_3 CP_4 Parte_2 loro, quali eredi in rappresentazione di , i beni di cui alla quota n.2 in Parte_6 parte motiva indicati;
D) assegna a e in comunione tra loro, quali eredi in Parte_5 Parte_6 rappresentazione di , i beni di cui alla quota n. 1 in parte motiva indicati;
RO
E) dispone che e corrispondano a , Parte_5 Parte_6 Parte_3
ed a titolo di conguaglio la somma di € 68.616,65, oltre Parte_1 Parte_2 interessi come per legge e rivalutazione dalla data di deposito della CTU ( 10.11.2022) fino all'effettivo soddisfo;
F) condanna , , e Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_4
, in solido tra loro, n.q. di eredi di a corrispondere in favore di
[...] RO
, ed a titolo di rendiconto di gestione la Parte_3 Parte_1 Parte_2 somma di euro 6.250,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
22 G) rigetta le ulteriori domande;
H) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
I) nulla per le spese nei rapporti con i creditori interventori;
J) pone in via definitiva a carico della massa le spese della CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti con il consulente;
K) autorizza il Conservatore del RRII competente alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
L) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Aversa, 10.4.2025
Il giudice dott.ssa Cristiana Satta
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord -Prima Sezione Civile- in persona della dott.ssa Cristiana Satta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1917/2020 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Valerio Di Palma, presso il cui studio elettivamente domiciliano in AP alla via Morgantini n.3 (Piazza Carità), giusta procura in atti;
ATTORI
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), rappresentate e difese dall'avv. Anna Frenello Cacciapuoti, presso C.F._5 il cui studio elettivamente domiciliano in Villaricca (NA), alla via Roma n. 15, giusta procura in atti;
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_5 C.F._6 Parte_6
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ivan APtano, presso il C.F._7 cui studio elettivamente domiciliano in AP (NA), alla via Agostino Depretis, n. 102, giusta procura in atti.
CONVENUTI
NONCHE'
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. TO Controparte_2 C.F._8
NI, in qualità di creditore pignorante di D'AN Umberto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla via G. Gigante n.1, giusta procura in atti;
E
1 AN TO, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Serafina C.F._9
NI in qualità di creditore pignorante di , e da sé stesso in qualità di Parte_1 creditore pignorante di elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_6
Campania (NA), alla via G. Gigante n.1, giusta procura in atti;
INTERVENTORI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, , Parte_1 Parte_2
e , premessa la loro qualità di germani e coeredi legittimi del padre, sig. Parte_3
deceduto in data 14.07.1982, deducevano che: Parte_6
- i coniugi (nato il [...]) e , con atto notarile Parte_2 Controparte_3 registrato in data 12.06.2021 (al nr.6054) e trascritto in pari data presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di AP (al nr. 37201/127266), avevano acquistato in comunione il suolo sito in Marano di AP (identificato al catasto terreni al foglio 8, particella 9/h e particella 16/h), sul quale veniva edificato l'immobile sito alla via Domenico Mallardo n.14 (già via Nuova Vallesana n.30);
- in data 12.08.2007 decedeva la sig.ra , lasciando la propria quota (pari Controparte_3
a 9/18 dell'intero compendio) agli eredi legittimi, quali il coniuge e i Parte_2 loro due figli, e, in rappresentazione del premorto , RO Parte_6 gli odierni attori quali successori legittimi di quest'ultimo;
- in conseguenza della denuncia di successione, regolarmente presentata in data
28.02.2008, le quote di proprietà del fabbricato per cui è causa venivano ripartite agli eredi nelle seguenti proporzioni: 12/18 al sig. (coniuge della CP_3 Parte_2 de cuius), 3/18 al sig. (figlio della de cuius) e 3/18 al premorto RO
(figlio della de cuius), al quale subentravano, in rappresentanza, gli Parte_6 odierni attori nella misura di 1/18 ciascuno;
- il sig. donava al figlio 2/3 della sua quota disponibile, sì da Parte_2 CP_4 incrementare la quota di quest'ultimo di 8/18;
- a seguito del decesso del sig. , occorso in data 02.09.2010, il sig. Parte_2
, che già dimorava in uno degli immobili del compendio, escludeva i RO coeredi dal godimento di quest'ultimo, precludendo loro financo l'accesso e, senza rendere conto della gestione, locava – con contratto apparentemente sottoscritto dal padre ma registrato e datato successivamente alla morte di quest'ultimo e con altro contratto rinvenuto poi dal perito di parte –talune delle unità immobiliari all'insaputa degli attori, stabilitisi da anni a AP;
- a seguito di formale diffida del 21.10.2013, con cui essi istanti pretendevano di
2 accedere al compendio per cui è causa, rivendicava il legittimo RO possesso dell'edificio, avendo sostenuto le spese di manutenzione e i relativi oneri tributari, e si rifiutava di consegnare copia delle chiavi di accesso al fabbricato;
- a seguito del tentativo di mediazione, che sortiva esito negativo a causa della mancata partecipazione del , essi istanti, in data 23.02.2015, inoltravano RO ulteriore diffida;
- tuttavia, in data 16.11.2015 decedeva improvvisamente, lasciando a RO sé superstiti i figli di prime nozze, e la seconda Parte_5 Parte_6 moglie, sig.ra , e la di loro figlia;
Controparte_1 Parte_4
- a seguito del predetto decesso, gli odierni attori continuavano ad essere esclusi dal godimento dei beni dell'asse ereditario, malgrado avessero sollecitato i nuovi coeredi per vie brevi alla consegna delle chiavi;
- esperita nuovamente la procedura di mediazione su iniziativa dei germani e Pt_5
, che vedeva la partecipazione di tutti i comunisti, la stessa aveva Parte_6 esito negativo, con persistente impossibilità per gli attori di esercitare il diritto di proprietà e occupazione del compendio da parte di . Parte_5
In diritto, gli odierni attori rappresentavano, sulla base delle risultanze della perizia di parte a firma dell'ing. l'incoerenza del dato catastale rispetto all'ampiezza delle Per_1 quote di loro spettanza, che sarebbero maggiori di quanto risultante dai dati Catastali.
Deducevano, poi, l'obbligo degli odierni convenuti (in proprio e, per il passato, quali eredi del ) al rendiconto e alla corresponsione dei frutti a decorrere dalla data RO di apertura della successione e, ad ogni modo, la confluenza nel presente giudizio divisorio dell'autonoma azione di conto ai fini della determinazione dei conguagli in caso di assegnazione.
In merito alla quantificazione dei frutti non percepiti, gli istanti si avvalevano delle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, pervenendo ad un ammontare totale di euro
86.715,91 relativo al periodo intercorrente dal secondo semestre del 2010 fino al primo semestre del 2019.
Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto chiedevano: 1) dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile descritto in premessa, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo agli attori ed ai comproprietari convenuti la parte corrispondente alle rispettive quote, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
CTU a nominarsi;
2) in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dei convenuti, con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in danaro nella misura ritenuta di giustizia;
3) in estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista
3 all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
4) in via autonoma, accertare il diritto degli attori in solido ai frutti non percepiti sino allo scioglimento effettivo della comunione o, comunque, sino a quando i convenuti ne consentiranno il godimento, così come quantificati in citazione o comunque secondo l'apprezzamento del giudice e, per l'effetto, con condanna dei medesimi, pro quota, al pagamento e/o con relativo riflesso in sede di conguaglio per lo/gli assegnatario/i; 5) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, gli attori producevano:
1. Dichiarazione di successione
(def. ) n. 297 - vol. 63 del 28.2.2008 -Ag. E. Na 2; 2. Atto di donazione del Persona_2
7.3.2008 - rep. n. 170517 - racc. n. 30641 (notaio ;
3. Dichiarazione di Per_3 successione (def. ) n. 1320 - vol. 9990 del 12.8.2011 - Ag. E. Na;
4. Parte_2
Contratto di locazione di un appartamento del compendio;
5. Nota del 21.10.13 di diffida nell'interesse degli attori;
6. Nota del 8.11.13 di riscontro del alla nota di RO cui al n. 5; 7. Verbale negativo della mediazione attivata dagli attori il 13.11.14 contro il
;
8. Nota di diffida del 11.2.15 nell'interesse degli attori;
9. Nota (pec) del RO
23.2.15 di riscontro del alla nota di cui al n. 8; 10. Nota del 11.3.14 di RO significazione al nell'interesse degli attori;
11. Verbale negativo Controparte_5 della mediazione del 10.2.17 e relativi all.ti; 12. Relazione Tecnica del compendio a firma del geom. ; 13. Foto della facciata del compendio estratte da “google Controparte_6 maps street” (giugno 2014); 14. Visure Omi (Ag. E.) e “zoonizzazione” del compendio*; 15.
Planimetrie e visure catastali per periodo.
Ritualmente citati, si costituivano in data 11.05.2020 le convenute Controparte_7
, le quali, in via preliminare, eccepivano l'improcedibilità della domanda
[...] di divisione giudiziale, altresì rilevando che alla data del decesso del sig. Parte_2
(occorsa in data 02.09.2010) in vita vi era un solo figlio, , al quale era stata devoluta CP_4 esattamente la metà della quota legittima ai sensi dell'art.537 c.c.; per cui, le quote dei singoli eredi erano state esattamente computate.
Le comparenti, poi, nel caso in cui venisse accertata nella misura pari a 21/54 la quota spettante agli attori, chiedevano il riconoscimento del proprio diritto alla ripetizione di tutti gli importi dalle stesse pagati in eccedenza a titolo di tasse e di imposte sul cespite comune per un ammontare complessivo pari a circa € 7.121,00. Sollevavano, pertanto, eccezione di compensazione e conguaglio in favore della sig.ra della somma di € 791,22 CP_1
(corrispondente alla quota di sua spettanza pari a 6/54) a titolo di tasse pagate in luogo degli attori, oltre interessi legali e moratori e sino all'effettivo soddisfo.
In caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, le comparenti, pur non opponendosi alla domanda di divisione giudiziale, contestavano l'avversa pretesa di
4 assegnazione del cespite controverso in loro favore, non avendo le stesse interesse ad acquistare la proprietà dell'immobile, atteso il trasferimento all'estero e l'impossibilità economica di sostenere gli elevati costi relativi all'intero complesso immobiliare.
Chiedevano, altresì, che in sede di determinazione delle quote si tenesse conto delle spese sostenute dapprima dal sig. e poi, alla morte di quest'ultimo, dalla sig.ra RO
per la conservazione della cosa e per il mantenimento della sua integrità, per un CP_1 quantum da accertarsi in via equitativa mediante l'espletamento di c.t.u. tecnica, stante il totale disinteresse manifestato dai germani (odierni attori) malgrado i solleciti CP_4 fatti dal sig. volti ad ottenere la refusione pro quota degli esborsi sostenuti RO ad esclusivo interesse del cespite immobiliare comune.
In merito all'avversa domanda di restituzione dei frutti civili, ne chiedevano il rigetto, deducendo di non aver mai impedito agli altri comproprietari di utilizzare il bene comune.
In specie, rappresentavano di aver abitato in uno dei tre appartamenti fino al mese di luglio
2017, per poi trasferirsi in Polonia, mentre l'appartamento dei coniugi e Parte_2
, improduttivo di frutti, è rimasto chiuso e disabitato dalla scomparsa del Controparte_3 primo in data 02.09.2010. Esponevano come, contrariamente a quanto asserito da controparte, aveva asportato dall'appartamento dei nonni Parte_3 Parte_2
e ) mobili e complementi d'arredo e che gli odierni attori avevano
[...] Controparte_3 sempre rifiutato le espresse offerte di consegna delle copie delle chiavi al fine di sottrarsi ai propri doveri di condivisione delle spese relative allo stabile.
In diritto, dopo aver dedotto la legittimità dell'occupazione da parte loro e del loro dante causa (il fu ) di una porzione del fabbricato adibito a dimora abituale e il RO mancato utilizzo esclusivo dell'intero bene ereditario, senza impedire agli altri coeredi il godimento dell'immobile, sottolineavano come la corresponsione dei frutti civili presupponesse la richiesta dei coeredi di utilizzare il cespite ereditario per il medesimo uso fattone da taluno dei coeredi e che gli stessi ne siano stati impediti. Sul piano fattuale – rappresentavano le comparenti – nessuna richiesta in tal senso era mai stata avanzata dagli odierni attori, i quali, per contro, come allegato dagli stessi in sede di atto introduttivo, vivono da oltre vent'anni a AP, disinteressandosi completamente della comune proprietà in Marano.
In riferimento all'asserito contratto di locazione tra il defunto e tale sig. Parte_2
, eccepivano la prescrizione del diritto degli attori a chiedere il pagamento Controparte_8 dei corrispettivi di godimento e, in caso di mancato accoglimento, rilevavano come l'unico periodo utile da considerarsi sarebbe quello dall'anno 2015 all'attualità. In merito, infine, al calcolo operato dalle controparti relativo ai frutti civili, contestavano i criteri adoperati per l'algoritmo e, di conseguenza, l'ammontare finale degli stessi, dovendosi, per contro,
5 operare una cesura temporale tra il periodo ante e post decesso di RO
(occorso in data 16.11.2015) e sottrarre dalla superficie utile sia l'appartamento al piano rialzato di 96 mq occupato dal nucleo familiare di e, pertanto non RO fruttifero, sia l'appartamento di 112 mq posto al secondo piano (che, secondo la prospettazione attorea sarebbe stato locato per un canone mensile di € 250,00); con la precisazione che, pertanto, gli eventuali frutti civili relativi all'appartamento al secondo piano sono quelli che effettivamente sono stati percepiti come canoni locatizi, cui andranno scomputate le tasse pagate per la percezione di tale reddito, e non già quelli riferiti ad astratti prezzi di mercato ricavati dall'Agenzia delle Entrate: Deducevano, infine, che in ragione dell'intervenuta prescrizione, i frutti sarebbero solo quelli eventualmente percepiti negli ultimi 5 anni.
In data 12.05.2020 si costituivano anche , i quali, pur Controparte_9 non opponendosi alla domanda di divisione giudiziale, contestavano l'avversa deduzione secondo cui l'attribuzione agli eredi di della quota di 39/54 dell'intero RO deriverebbe dal fatto che questi, dopo la morte del padre (verificatasi il 2 settembre Pt_2
2010), avrebbe depositato una denuncia di successione in cui avrebbe illegittimamente dichiarato di esserne l'erede al pari dei figli del fratello premorto quando in realtà Pt_6 il de cuius aveva già donato a la sua quota di legittima e quella disponibile RO con atto del 7 marzo 2008. Nel richiamarsi al disposto di cui all'art. 537, co.1, c.c., i comparenti asserivano che , al momento del decesso, lasciava a sé Parte_2 superstite il solo figlio , al quale spettava una quota di legittima pari alla metà del CP_4 patrimonio relitto, per cui agli eredi del figlio premorto (odierni attori) non poteva Pt_6 essere riservata una quota pari ad 1/3 del patrimonio del padre, e che, successivamente alla morte di , il di loro padre, , aveva legittimamente Parte_2 RO depositato la denuncia di successione, avendo diritto a percepire ancora una parte della sua quota di legittima che, nell'atto di donazione del 7 marzo 2008, era stata erroneamente determinata in 1/3 invece che della metà del patrimonio. Medesimo discorso veniva svolto in relazione alla successione della nonna materna, , anch'essa deceduta Controparte_3 dopo il figlio (padre degli odierni attori). Sulla scorta di tali circostanze fattuali, Pt_6 asserivano che il compendio immobiliare spettasse per 39/54 agli eredi di CP_4
e per 15/54 ai nipoti di (odierni attori) perché questi ultimi, al
[...] Parte_2 momento della morte del nonno, potevano chiedere soltanto la quota (2/12) che residuava dalla legittima spettante al figlio superstite (pari alla metà del compendio ovvero CP_4
6/12) e i 4/12 oggetto della donazione del 7 marzo 2008.
Rilevavano, poi, l'errata determinazione delle quote operata dalle controparti, in quanto non avevano tenuto conto né dell'intero asse ereditario né delle donazioni di danaro che
6 aveva effettuato in favore del figlio quando entrambi erano in Parte_2 Pt_6 vita, sottolineando come il calcolo non potesse prescindere dal disposto di cui all'art. 556
c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Affermavano, in prosieguo, che prima né nè loro avevano mai goduto in RO via esclusiva del compendio immobiliare per cui è causa né mai vietato agli attori di farvi accesso, rilevando come era stato il padre ad accollarsi tutte le spese necessarie per la manutenzione e la conservazione dei cespiti e ad assolvere ai relativi oneri tributari, a fronte del rifiuto reiteratamente opposto dagli attori a contribuire alle stesse.
Negavano, poi, che fossero stati sottoscritti due contratti di locazione per i quali il di loro padre avrebbe percepito i canoni di locazione, specificando che il contratto di locazione sottoscritto dal conduttore – e della cui esistenza non erano a conoscenza Controparte_8
– non poteva essere stato firmato da perché questi era deceduto il 2 Parte_2 settembre 2010 mentre il contratto recava la data del 17 settembre 2010, mentre il contratto di locazione del 03.02.2014, avente ad oggetto l'appartamento sito al secondo piano, non aveva avuto esecuzione, come attestato dal c.t.p. di parte attrice nel corso dei sopralluoghi presso il compendio immobiliare in oggetto.
Rappresentavano, altresì, che dal 2007 risiedeva in Giugliano in Parte_6
Campania (NA) e che ora si ètrasferito in Milano, mentre risiede in Parte_5
Sant'AN del Garigliano (FR) e soltanto dal 2018 aveva eletto domicilio nell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio in comproprietà tra le parti, effettuando notevoli ed improrogabili lavori di manutenzione e ristrutturazione utili ad evitarne la rovina e senza che gli attori avessero mai sollevato obiezioni al riguardo. Onde, il difetto del presupposto per agire ex art. 723 c.c. e la non debenza agli attori del corrispettivo del godimento delle unità immobiliari oggetto di divisione.
Contestavano, poi, le modalità di calcolo osservate da controparte, in quanto il criterio adoperato non terrebbe conto dello stato in cui si trovavano i cespiti facenti parte del compendio immobiliare e non si poggerebbe su alcuna valutazione delle reali quotazioni applicate nelle transazioni compiute sul mercato immobiliare di zona;
inoltre, i corrispettivi sarebbero stati richiesti sulla base di una quota di 21/54 in luogo di quella di 15/54 effettivamente spettanti agli attori.
In subordine, eccepivano la prescrizione del diritto delle controparti a richiedere il pagamento dei corrispettivi di godimento degli immobili controversi a causa dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Concludevano affermando il diritto di ad ottenere la ripetizione delle spese Parte_5 sostenute per i lavori di manutenzione, conservazione e ristrutturazione eseguiti, dopo aver notiziato gli attori tramite missiva dell'08.11.2013, nell'appartamento sito al piano secondo
7 dell'edificio in comproprietà tra le parti, per un importo complessivo pari € 78.450,48.
All'udienza del 05.06.2020, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza dell'11.12.2020.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza dell'11.12.2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore nominava c.t.u. l'ing.
e rinviava all'udienza dell'08.01.2021 per il conferimento dell'incarico Persona_4
(rinviata d'ufficio all'08.03.2021).
All'udienza dell'08.03.2021 il giudice istruttore, preso atto della concorde richiesta di rinvio per pendenza delle trattative di bonario componimento, rinviava al 13.10.2021 per verificare l'esito delle trattative.
Alla predetta, il giudice istruttore, all'esito del contradditorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data
15.10.2021, fissava per il conferimento dell'incarico al nominato c.t.u. l'udienza del
02.02.2022.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare, il giudice, conferito l'incarico al nominato perito, fissava l'udienza del 20.09.2022 per l'esame della relazione tecnica.
In data 19.09.2022 spiegava intervento volontario , creditore Controparte_2 pignorante di , al fine di far valere il proprio diritto di credito sulla quota Parte_6 pignorata di pertinenza di quest'ultimo.
All'udienza del 20.09.2022 il giudice autorizzava la proroga per il deposito della ctu, rinviando all'08.02.2023 per l'esame della stessa.
Depositata in data 10.11.2022 la relazione tecnica a firma dell'ing. , Persona_4 all'udienza dell'08.02.2023 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva, con contestuale ordinanza, il giudice disponeva la comparizione personale di tutte le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185bis c.p.c. per il 17.10.2023.
In data 25.07.2023 spiegava intervento volontario AN TO, creditore pignorante Con di , al fine di far valere il proprio diritto di credito sulla quota pignorata di Parte_1 pertinenza di quest'ultima.
All'udienza di comparizione del 17.10.2023 il procuratore costituito dei convenuti e dichiarava l'acquisto da parte di delle Parte_5 Parte_6 Parte_5 quote di e relative all'eredità di e Controparte_1 Parte_4 Controparte_3
; pertanto, il procuratore costituito delle predette convenute chiedeva Parte_2
l'estromissione dal giudizio. Il procuratore e esibiva, poi, proposta Pt_5 Parte_6 di acquisto del 20.6.2022 con cui il sig. aveva proposto l'acquisto per Parte_5
8 40.000 euro ciascuna delle quote di e , per un totale di euro 120.000, Parte_7 CP_3 subordinata alla concessione di un mutuo, proposta sottoscritta dagli attori. Il sig.
[...]
confermava la proposta esibita dal proprio procuratore, dichiarando di vivere Pt_5 nell'immobile sito al secondo piano del compendio immobiliare per cui è causa e che gli ulteriori appartamenti sarebbero vuoti.
Il procuratore dei germani e chiedeva al giudice di Parte_5 Parte_6 formulare una proposta ex art. 185 bis ed in subordine di chiamare a chiarimenti il CTU in ordine alla prospettata indivisibilità del compendio ed al valore delle migliorie apportate.
L'interventore chiedeva procedersi alla separazione della quota dei debitori per procedere alla relativa vendita. Il giudice si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data
20.11.2023, disponeva la convocazione personale di tutte le parti e le verifiche in ordine alla definizione concordata l'udienza del 16.01.2024.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito del contraddittorio assegnava termine all'avv.
NI per la precisazione del credito vantato nei confronti di D' e si riservava. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024, con ordinanza depositata in data 05.02.2024 il giudice procedeva alla formazione di tre lotti e, disposto il deposito del progetto divisionale, fissava per la discussione del progetto l'udienza del 28.05.2024.
In data 23.04.2024 l'avv. NI spiegava intervento volontario in qualità di creditore pignorante di , al fine di far valere il proprio diritto di credito sulla quota Parte_6 pignorata di pertinenza di quest'ultimo.
All'udienza del 28.05.2024 il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava in decisione al collegio concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
Passando alla disamina della res controversa, rileva in via preliminare il tribunale come debba esser dichiarata aperta la successione dei de cuius (nata il Controparte_3
13.11.1923 e deceduta in data 12.08.2007) e (nato il [...] e Parte_2 deceduto in data 02.09.2010), essendo tale domanda preliminare e logicamente presupposta rispetto alla domanda di divisione ereditaria avanzata e da ritenersi implicitamente richiesta con la domanda di divisione.
Con riferimento al detto punto, si osserva come dai documenti in atti emerge che al momento del decesso della sig.ra (occorsa nell'anno 2007) sono a lei Controparte_3 Con subentrati quali eredi legittimi il marito , il figlio e per Parte_2 RO
9 rappresentazione del proprio padre figlio premorto alla de cuius, i nipoti Pt_6 Parte_1
, e;
mentre al momento della morte del sig.
[...] Parte_2 Parte_3
(occorsa nell'anno 2010) sono succeduti quali eredi legittimi il figlio Parte_2
e, in rappresentazione del figlio premorto Umberto, i nipoti , e CP_4 CP_3 Pt_2 Pt_3
(cfr. all.1 e all.3 depositati in data 19.02.2020). Quindi, con il decesso di , Parte_2 la quota ereditaria derivatagli dalla moglie da quest'ultimo acquisita si è consolidata in capo al figlio ed ai nipoti subentrati in rappresentanza del figlio premorto CP_4 Pt_6
A sono poi succeduti per rappresentazione, stante il decesso in data RO
1\6.11.2015, e nonché e . Pt_5 Pt_6 CP_4 Controparte_10 Parte_4
In questi termini va dichiarata l'apertura della successione in relazione ad entrambi i de cuius e dovrà procedersi alla divisione del compendio immobiliare sito in Marano di AP
e costruito sulla zona di suolo acquistata in comune dai coniugi e - con CP_3 CP_4 atto per NO registrato in data 12.06.2021 (al nr.6054) e trascritto in pari Persona_5 data presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di AP (al nr. 37201/127266) – tra tutte le parti del giudizio.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come debbano essere rigettata la richiesta di estromissione dal presente giudizio delle convenute e Controparte_11 Parte_4
, come da loro richiesta, in ragione della cessione in corso di causa delle proprie
[...] quote al convenuto . Parte_5
A tale riguardo, si osserva che risulta depositato l'atto di compravendita intervenuto in data 08.03.2023 a rogito Notaio (cfr. atto notarile depositato in data Persona_6
16.10.2023; verbale d'udienza del 17.10.2023) dal quale si evince che le stesse hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità di , con la conseguenza che, RO una volta acquisita la qualità di erede, sono chiamate a rispondere in merito alla domanda di rendiconto formulata nei confronti di tutti i convenuti (semel heres, semper heres).
Venendo al merito della controversia, va innanzitutto preso atto della convergente richiesta di tutte le parti di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso dei sig.ri e . Controparte_3 Parte_2
Osserva il Tribunale, in punto di diritto, che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario, né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di
10 diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020).
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI -
02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass.
n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.
Dalle risultanze processuali, infatti, è emersa prova idonea della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese di cui in domanda.
Gli istanti, quali coeredi ab intestato di (figlio premorto dei defunti sig.ri Parte_6
e ), sono comproprietari, unitamente ai convenuti quali Controparte_3 Parte_2 eredi di , del fabbricato sito in Marano di AP (NA) alla via Domenico RO
Mallardo n. 14, composto dalle unità immobiliari di seguito specificate: a) locale sito al piano seminterrato, identificato al catasto al Foglio 8, Particella 297, Sub 4; b) appartamento sito al piano terra identificato al Foglio 8, Particella 297, Sub 1; c) appartamento sito al primo piano, identificato al catasto al Foglio 8, Particella 297, Sub 2;
d) appartamento sito al secondo piano identificato al catasto al Foglio 8, Particella 297,
11 Sub 3., in relazione al quale si deve procedere alla divisione.
Fallito ogni tentativo stragiudiziale prima e giudiziale poi di pervenire ad una divisione concordata, il CTU nominato ha provveduto a valutare l'immobile e ripartirlo in quote.
In relazione agli esiti della CTU, osserva il giudicante come le conclusioni inerenti la stima del compendio e le quote dei singoli coeredi siano precise e concordanti, immuni da vizi logici e, come tali, possono esser poste alla base del decidere.
Le conclusioni cui il perito perviene sul punto, cui si fa esplicito rinvio per relationem, appaiono motivate in modo esaustivo e sono congrue e ragionevoli, con conseguente reiezione delle deduzioni svolte dai convenuti e circa Parte_5 Parte_6
l'errato valore delle quote, non avendo, in specie, trovato riscontro nelle risultanze degli atti di causa (per mancata articolazione di mezzi di prova sul punto) le asserzioni relative alle presunte donazioni in danaro fatte dal sig. al figlio quando Parte_2 Pt_6 era ancora in vita. Ugualmente destituita di fondamento è la deduzione secondo cui ai convenuti spetterebbero quote maggiori, pari alla metà del patrimonio, in conformità al disposto di cui all'art. 537 c.c., in quanto sarebbe premorto ai genitori Parte_6
e pertanto dovrebbe applicarsi il primo comma dell'art. 537 c.c., relativo all'ipotesi in cui il genitore all'atto del decesso lasci un solo figlio. La predetta norma va, infatti, coordinata con il disposto di cui all'art. 467 c.c., in forza del quale subentrano per rappresentazione i discendenti, nel medesimo luogo e grado del proprio ascendente, quando l'ascendente non può o non vuole accettare l'eredità. Pacifica in merito, l'interpretazione secondo cui l'ipotesi in cui l'ascendente non può accettare comprenda i casi di premorienza. Pertanto, è evidente come all'atto del decesso di entrambi i genitori sono agli stessi succeduti e , per Per_4 rappresentazione di gli odierni attori, con conseguente applicazione del secondo Pt_6 comma di cui all'art. 537 c.c..
In argomento, il perito ha correttamente rilevato che “allo stato, risultano i seguenti valori delle quote di diritto, per ciascuno dei coeredi in causa, espresse in 162esimi:
1- CP_12
fu (Attrice) 1/3 * 63/162 =21/162 2- fu (Attore)
[...] Pt_6 Controparte_13 Pt_6
1/3 * 63/162 =21/162 3- fu (Attrice) 1/3 * 63/162 =21/162 4- CP_14 Pt_6
(Convenuta) 33/162 5- (Convenuto) 22/162 6- Controparte_1 CP_15
(Convenuto) 22/162 7- (Convenuta) 22/162”. Controparte_16 CP_17
Ai fini del calcolo delle quote di spettanza, l'ausiliare del giudice ha tenuto conto della Per_ donazione di cui all'atto del 7.3.2008, con per NO , dal dante causa Persona_8
al figlio in conto di legittima e di disponibile (cfr. p.15 Parte_2 RO perizia).
La donazione, fatta in conto di legittima e per il supero a prelevarsi dalla disponibile con dispensa dalla collazione e dalla imputazione, come rilevato dal consulente, rispetta
12 pienamente il disposto di cui all'art 537 c.c. (ai sensi del quale “Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti
i figli”). Sul punto, l'ausiliare del giudice ha rappresentato che: “dalla riunione fittizia, prevista dall'art. 566 c.c., del relictum (di misura pari a 4/18) e del donatum in favore di
(di misura pari a 4/18 in conto di disponibile + 4/18 in conto di legittima) RO risulta che l'asse in divisione, al momento dell'apertura della successione, corrispondeva ad una quota di proprietà sul fabbricato de quo pari a 12/18. Di tale quota, il de cuius poteva liberamente disporre di 1/3 (pari a 4/18 dell'intero) mentre i residui 2/3 (pari a 8/18) costituiscono la quota di riserva da dividere in parti uguali tra i figli, precisamente, nella misura di 4/18 pro capite tra i due figli (ovvero dei discendenti in rappresentazione degli stessi). Pertanto, in conformità a quanto recepito dall'atto di donazione del 07.03.2008, la proprietà paterna va in successione secondo le seguenti quote: - , in quanto RO donatario dell'intera disponibile 4/18 – , in quanto legittimario 4/18 - RO CP_18 in rappresentazione di in quanto legittimario 4/18 totale paterno 12/18 Pertanto, Pt_6 sommando tali quote (derivanti dall'eredità paterna) a quelle già prima determinate
(derivanti dall'eredità materna), risulta, in complesso: - D'AN TO 3/18 + 4/18 +
4/18 = 11/18 - in rappresentazione di 3/18 + 4/18 = 7/18 Totale 18/18” CP_18 Pt_6
(cfr. pag. 13-14 perizia).
Se in ordine alla stima del cespite controverso e all'individuazione delle quote spettanti ai singoli comunisti il tribunale condivide, come detto, le risultanze della relazione peritale, stante la relativa completezza contenutistica, il rigore logico e l'attendibilità scientifica – avendo il ctu espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio della documentazione esaminata - , diversamente è a dirsi circa l'accertamento da parte del perito della non comoda divisibilità del bene per cui è causa.
In punto di diritto, si osserva che il concetto di comoda divisibilità della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. in combinato disposto con l'art. 1114 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr., ex multis: Cass.407/2014).
13 Il concetto in esame non può, quindi, riferirsi solo all'agilità con cui la cosa comune può essere divisa in più parti da attribuire ai singoli comunisti, ma va rapportato al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni.
L'art.720 c.c. prevede, nell'ambito della divisione di beni oggetto di scioglimento di comunione, una serie di regole procedimentali volte a stabilire i modi della divisione. In particolare, la comoda divisibilità della cosa comune non ha ragione di essere qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all'adattamento all'uso delle singole porzioni siano esorbitanti;
e ciò al fine di preservare l'integrità degli immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene (recita il brocardo latino “res quae sine interitu vel sine damno dividi possunt”).
La non comoda divisibilità costituisce una deroga eccezionale al principio di assegnazione in natura e “può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. 22833/2006; Cass.
15380/2005; Cass. 14577/2012; Cass. 16918/2015 e Cass. 12498/2007).
Nel caso di specie, questo giudice, nel discostarsi dalle argomentazioni svolte dal CTU sul punto, in quanto in contrasto con la disciplina in materia, ritiene il compendio immobiliare costituente la massa ereditaria comodamente divisibile considerato che la divisione deve effettuarsi per stirpi ex art 469 c.c. co.3 (“quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi”), in quanto ai coniugi – sono succeduti, in rappresentazione CP_3 CP_4 dei propri genitori ed gli odierni attori (per ed i convenuti (per CP_4 Pt_6 Pt_6
), con la conseguenza che le stirpi in cui deve esser divisa la massa ereditaria sono CP_4 due, quella di e quella di CP_4 Pt_6
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di successione per rappresentazione, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c. alla divisione ereditaria si procede per stirpi
(dove per stirpe si intende l'insieme delle persone che discendono da un capostipite comune), dovendosi quindi dividere, una volta eseguita la stima, il compendio ereditario per tante quote eguali quante sono le stirpi condividenti, al cui interno l'attribuzione avrà poi luogo per capi, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante sub-porzioni all'interno di ciascuna stirpe, salvo che non vi sia al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 139 del 8 gennaio 2020.Cassazione
24/06/2015, n. 13099 e Cassazione 07/09/1977, n. 3894).
14 E' indubbio, peraltro, che, in tema di divisione giudiziale, l'indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (ex art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente predicabile solo nell'ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili, non potendo la disciplina sulla indivisibilità, di cui all'art. 720 c.c., trovare applicazione nella diversa ipotesi di una molteplicità di beni (Cass. Sez. 2, 29/11/2011, n. 25332). Nell'interpretazione della
Suprema Corte di Cassazione si afferma, tuttavia, altresì che l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (così, ad es., Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888).
La divisione del compendio ereditario oggetto di causa va, pertanto, effettuata sulla base dei valori di cui alla perizia in atti e sulla base del progetto predisposto dal giudice con ordinanza del 05.02.2024 con le modifiche e precisazioni che seguono.
Il progetto del 5.2.2024 sottoposto alla discussione prevedeva la formazione di tre lotti al fine di facilitare la divisione anche all'interno della stirpe di . CP_4
Tuttavia, in assenza di accordo a riguardo, stante le contestazioni effettuate dai convenuti all'udienza del 28.5.2024, si deve procedere alla divisione in conformità a quel progetto ma unificando i lotti n. 1 e n. 3 in un'unica quota, considerato che (cui è Parte_6 stato assegnato nel progetto il lotto n.1) e (cui è stato assegnato nel Parte_5 progetto il lotto n. 3) appartengono alla medesima stirpe.
La contestazione del progetto esclude, infatti, la possibilità di effettuare ulteriori divisioni all'interno della medesima stirpe, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, con la conseguenza come detto che deve procedersi alla formazione di due sole quote: la quota spettante agli attori, quali eredi in rappresentazione di , e la quota Parte_6 spettante ai convenuti, quali eredi in rappresentazione di . RO
Pertanto, in applicazione di quanto esposto si procede alla divisione in quote secondo il prospetto che segue:
Quota n. 1 ed , in rappresentazione di , Parte_5 Parte_6 RO
15 composta dai lotti n. 1 e n. 3 di seguito riportati:
16 Valore di stima: € 220.200,00
Valore totale quota 1: € 443.900,00 (lotto 1 €80.900,00 + lotto 3 363.000,00 ( €
142.800,00 + € 220.200,00)
Quota n. 2 , ed , quali eredi in Parte_3 Parte_1 Parte_2 rappresentazione di , composta dal lotto n. 2 di seguito riportato: Parte_6
Valore di stima: € 170.200,00
In merito al valore delle quote, applicando i valori indicati in CTU, si evidenzia come la quota di , maggiore quotista, all'esito dell'acquisto delle quote di Parte_5 CP_1
e di , è pari ad euro 291.887,09 ( valore quota CP_1 Parte_4 Parte_5
€ 83.396,30, cui va aggiunto € 125.094,49 valore quota ed € 83.396,30 Controparte_1 valore quota D'AN EL ); la quota di è pari ad € 83.396,30, per Parte_6 un totale della quota spettante agli eredi di pari ad € 375.283,39; le RO quote di , ed sono pari ciascuna ad € Parte_3 Parte_1 Parte_2
79.605,55, per un totale di € 238.816,65.
La formazione delle quote n. 1 e n. 2 come sopra riportata è motivata dal fatto che trattandosi di lotti sostanzialmente omogenei, la soluzione prospettata è quella che genera minori conguagli e tiene conto della circostanza che abita nell'immobile Parte_5 situato al piano 2 (valutato € 220.200) e che, pertanto, nella formazione delle quote appare opportuno ricomprendere il predetto immobile nella quota allo stesso attribuita.
In merito ai conguagli – è bene sottolinearlo - è giurisprudenza costante di questo Tribunale quella secondo cui il conguaglio, sebbene previsto in astratto al fine di realizzare il perfezionamento delle operazioni di divisone, deve rappresentare una somma di denaro destinata a perequare delle lievi differenze di valore tra entità della quota astratta e valore
17 del bene in concreto assegnato, ma non può invece porsi come surrogato in denaro di beni che competerebbero in natura, venendosi altrimenti a realizzare una sorta di cessione forzosa di diritti dietro versamento di un corrispettivo in denaro.
Nel caso in esame, alla luce dei valori sopra riportati, il conguaglio che si determina è il seguente: € 68.616,65 in favore di , ed Parte_3 Parte_1 Parte_2
(per un importo pari ad € 22.872,21 ciascuno) ed a carico di e Parte_5 Pt_6
(valore quota 1 assegnata € 443.900,00 – valore quota spettante ai discendenti
[...] di € 375.283,39 = € 68.616,65, valore eccedente da attribuire quale RO conguaglio ai discendenti di ). Parte_6
In ordine, poi, alla domanda avanzata dagli attori di accertare in capo ai convenuti (in proprio e per il passato, quali eredi di ) l'obbligo a rendere il conto della RO gestione del compendio facente parte dell'asse ereditario, e di condanna dei medesimi alla corresponsione dei frutti civili per l'uso esclusivo del predetto cespite da parte del CP_4
prima e del poi, va rilevato in punto di diritto che il coerede che
[...] Parte_5 abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato, in ogni caso, agli effetti dell'art. 723 c.c., sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (cfr. Cass. Civ n. 2148/2014).
La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e
264, comma 2, c.p.c. è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento (Cfr. Cass
Civ. n. 14324/2022).
Nello specifico, per quel che riguarda poi la debenza dei frutti, va rammentato quanto chiarito dalla Suprema Corte sul dato che “in primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione
o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto. Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente - sicchè in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il
18 conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti. Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente
(cfr.: Cass civ. 30451/2018).
Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, come l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti sia infondata alla luce delle diffide in atti. Si osserva in merito come al decesso di in data 2.9.2010 abbia fatto seguito la diffida Parte_2
(concernente anche i frutti) del 21.10.2013 (allegata all'atto di citazione) ed il tentativo di mediazione, il cui verbale negativo è datato 10.2.2017, con la conseguenza che la domanda giudiziale proposta nell'anno 2020 non risulta in alcun modo prescritta.
In merito al dedotto possesso esclusivo del compendio ereditario da parte di CP_4
(deceduto in data 16.11.2015), lo stesso può ritenersi provato solo dalla data
[...] del 22.10.2013 (data della diffida operata degli attori ed allegata in atti). Invero, è lo stesso tenore della risposta alla predetta diffida che evidenzia come lo stesso avesse, quantomeno a partire da tale data, la disponibilità del compendio e non intendesse rilasciare copia degli chiavi agli odierni attori.
Con la comunicazione del 7.11.2013, in risposta alla predetta diffida, RO precisa quanto segue:
Il rifiuto esplicito a consegnare le chiavi, in uno con la rivendicazione di un possesso e di una detenzione legittimi, evidenzia come quantomeno dalla data del 22.10.2013 il dante causa dei convenuti fosse nell'esclusiva disponibilità del compendio e come, pertanto, i convenuti, subentrati in rappresentazione al , debbano rendere il conto RO dei frutti spettanti da tale data. Nessuna prova per contro può ritenersi raggiunta in ordine
19 al periodo antecedente la diffida, stante la contestazione opposta dai convenuti e la mancanza di elementi di prova forniti dagli attori. In particolare osserva il giudicante che il contratto registrato il 24.9.2010 non può ritenersi prova della disponibilità del compendio ereditario da parte di fin dall'apertura della successione, RO considerato che i convenuti hanno disconosciuto la sottoscrizione in ragione proprio della registrazione postuma del contratto rispetto al decesso del locatore , Persona_9 negando che il compendio fosse nella disponibilità del loro dante causa (disconoscimento cui neppure ha fatto seguito alcuna richiesta di verificazione).
I frutti – nei termini che seguono - spettano, dunque, dalla data della diffida, poiché è da quel momento che può ritenersi provato il possesso esclusivo in capo a RO ed è da quel momento che gli odierni attori hanno manifestato la volontà di voler sfruttare economicamente il bene oggetto del contratto di locazione, laddove hanno evidenziato di non aver percepito i frutti loro spettanti in virtù del contratto di locazione registrato. In merito si osserva che è proprio la dichiarazione di non aver mai percepito i frutti civili scaturenti dalla locazione, che deve qualificarsi quale volontà di sfruttare economicamente l'immobile.
In merito ancora all'an del diritto ai frutti civili rileva il giudicante che, a fronte della manifestata intenzione degli attori di voler percepire la quota parte dei canoni di locazione,
è irrilevante che i contratti formalmente registrati siano stati o meno effettivamente eseguiti. Chi è nel possesso dei beni ereditari è, infatti, tenuto a render il conto nei termini sopra indicati, essendo tenuto a corrispondere agli altri coeredi i frutti percepiti o che sarebbero stati percepiti mettendo a frutto l'immobile.
In ordine al quantum si ritiene di quantificare gli importi in via equitativa utilizzando quale parametro l'ammontare del canone indicato nel contratto di locazione registrato e pari ad euro 250,00 mensili. Il totale dei frutti civili percepibili da dal 22.10.2013 RO
e fino al suo decesso avvenuto il 16.11.2015 va pertanto determinato in € 6250,00 (€
250,00 x 25, quali frutti civili relativi ai mesi da novembre 2013 a novembre 2015).
Nulla deve per contro esser previsto in relazione agli ulteriori beni del compendio ereditario, per i quali non vi è stata espressa e chiara richiesta di sfruttamento economico, in quanto
“il semplice godimento in via esclusiva non genera in capo agli altri coeredi alcun pregiudizio se non abbiano rappresentato di volerlo parimenti utilizzare e ne siano stati impediti” (cfr. Cass. Civ. 30451/2018). Sul punto la mera richiesta di consegna di copia delle chiavi non può esser qualificata quale richiesta di utilizzazione fruttifera dei beni.
Né può ritenersi provata la disponibilità del compendio ereditario in capo ai convenuti quali eredi di , non essendo stato allegato alcunchè, prima ancora che provato, in merito CP_4 al possesso esclusivo della massa da parte degli odierni convenuti. Gli unici dati sono quelli
20 non contestati inerenti le circostanze che e la figlia hanno abitato CP_10 Pt_4 nell'appartamento posto al piano rialzato fino all'anno 2017 e che ha Parte_5 occupato per destinarlo ad abitazione familiare l'immobile sito al secondo piano.
Trattandosi, tuttavia, di uso dei beni per fini personali, in assenza di richiesta di messa a frutto dei beni da parte degli odierni attori, nulla deve esser rendicontato da parte dei predetti convenuti.
Pertanto, stante in capo agli attori diritti pari a 21/162 sul compendio immobiliare caduto in successione, tutti i convenuti (eredi di D' ) vanno condannati in solido tra RO loro alla corresponsione in favore di , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
a titolo di rendiconto della somma di euro 6250,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Quanto, poi, alla domanda avanzata in riconvenzionale dal convenuto , di Parte_5 decurtazione dal dovuto degli importi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio in comproprietà tra le parti, la stessa deve essere rigettata in difetto di prova circa la necessità
e improcrastinabilità dei lavori di manutenzione, tanto più che dalla perizia di parte è emerso che il compendio si presenta in buono stato di conservazione (cfr. all.12 depositato in data 19.02.2020). Manca, altresì, prova in ordine al valore di stima del bene oggetto di divisione ereditaria prima dei lavori di ristrutturazione asseritamente svolti nel 2018 e che il convenuto ha inteso provare mediante la produzione delle fatture emesse in suo favore
(cfr. fatture depositate in data 12.05.2020). In assenza di una stima del bene antecedente i predetti lavori, cui raffrontare il valore di stima riscontrato all'attualità dal CTU, non può pertanto ritenersi provato l'incremento di valore del bene conseguente alla dedotta ristrutturazione.
Ugualmente destituita di fondamento è la domanda sollevata da di Controparte_19 restituzione delle spese sostenute dalla sig.ra per la conservazione della cosa CP_1 comune e per il mantenimento della sua integrità, in assenza di allegazione prima ancora che di prova in merito alle predette spese.
Resta, infine, da affrontare la posizione dei creditori intervenuti e NI Controparte_2
TO.
Osserva in merito il giudicante che dai documenti allegati emerge la prova del credito nei confronti rispettivamente di e di . L'intervento dei Parte_6 Parte_3 creditori deve esser inquadrato nell'ambito del disposto di cui all'art. 1113 c.c., che prevede per i creditori la possibilità di intervenire a proprie spese nel giudizio di divisione. La finalità della norma è quella di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali e sulla effettiva
21 realizzazione del proprio acquisto (cfr. in tal senso cass n. 6228/2023). Orbene, osserva il giudicante che in assenza di contestazione da parte dei creditori in ordine alle operazioni divisionali e di quantificazione delle quote, nulla deve esser disposto dal tribunale che si limita a prender atto dell'intervento.
In merito alle spese le stesse, stante il disposto di cui all'art. 113 c.c. restano a carico dei creditori intervenuti, che non sono parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che nulla deve esser disposto in merito.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato la causa deve esser decisa come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU, ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del CTU, sono poste in via definitiva a carico della massa.
Le spese tra le parti, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di rendiconto e del rigetto delle ulteriori domande devono esser integralmente compensate tra le parti.
Nulla per le spese nei rapporti con i creditori.
P.Q.M.
Il tribunale di AP nord, in persona del giudice dott.ssa Cristiana Satta, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
A) dichiara aperta la successione legittima di nata il [...] e Controparte_3 deceduta il 12.8.2008 e di , nato il [...] e deceduto ab intestato il Parte_2
2.9.2010;
B) in accoglimento della domanda oggetto di causa, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria verificatasi tra le parti in causa e, per l'effetto,
C) assegna a , ed in comunione tra Parte_3 CP_3 CP_4 Parte_2 loro, quali eredi in rappresentazione di , i beni di cui alla quota n.2 in Parte_6 parte motiva indicati;
D) assegna a e in comunione tra loro, quali eredi in Parte_5 Parte_6 rappresentazione di , i beni di cui alla quota n. 1 in parte motiva indicati;
RO
E) dispone che e corrispondano a , Parte_5 Parte_6 Parte_3
ed a titolo di conguaglio la somma di € 68.616,65, oltre Parte_1 Parte_2 interessi come per legge e rivalutazione dalla data di deposito della CTU ( 10.11.2022) fino all'effettivo soddisfo;
F) condanna , , e Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_4
, in solido tra loro, n.q. di eredi di a corrispondere in favore di
[...] RO
, ed a titolo di rendiconto di gestione la Parte_3 Parte_1 Parte_2 somma di euro 6.250,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
22 G) rigetta le ulteriori domande;
H) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
I) nulla per le spese nei rapporti con i creditori interventori;
J) pone in via definitiva a carico della massa le spese della CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti con il consulente;
K) autorizza il Conservatore del RRII competente alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
L) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Aversa, 10.4.2025
Il giudice dott.ssa Cristiana Satta
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