Articolo 52 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 51Articolo 53
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13 novembre 1960
Art. 52. Punteggio

La Commissione giudicatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.
Non e' ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.
Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.
I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parita' di merito.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960