Sentenza 23 aprile 2024
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2024, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro D.D. , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall'avvocato MASSIMO NAPPI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA AGRI, 1
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. L Num. 10957 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CERULO ANGELO Data pubblicazione: 23/04/2024 4cdfb2b13c421b3b1fae 0389df8113b5 Firmato Da: MARIA PIA GIACOIA Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 46077c5b5b98355c - Firmato DEI: BERRINO UMBERTO Emesso Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA3 Seria l# Firmato Da: CE RULO ANGELO Emewo Da: ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 39823c07edf48beebd4b55096c52ad29 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 8687,2018 Nurnero sezionale 4696f2023 Numero di raccolta generale 10957,2024 per la cassazione della sentenza n. 125 del 2017 dela atttetone 23'94'2024 D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 29 agosto 2017 (R.G.N. 43/2014). Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere Angelo Cerulo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.— Con ricorso avviato alla notifica il 21 febbraio 2018 e ricevuto il 28 febbraio 2018, l'INPS impugna per cassazione, in base a un unico motivo, la sentenza n. 125 del 2017, pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia e depositata il 29 agosto 2017. La Corte territoriale ha respinto il gravame dell'Istituto e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Belluno, che aveva accolto la domanda della signora D.D. volta a ottenere l'indennità di malattia dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011. I giudici del gravame hanno condannato l'appellante a rifondere le spese del grado, che hanno liquidato in Euro 6.615,00 per compensi, in Euro 20,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, all'IVA e alla Cassa di previdenza forense, come per legge. 2.— La signora D.D. resiste con controricorso, notificato il 7 aprile 2018. 3.— Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 14 novembre 2023. 4.— Il Pubblico Ministero ha depositato memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso, anticipando le conclusioni rassegnate in udienza. 5.— La parte controricorrente, prima dell'udienza, ha depositato memoria (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.). RAGIONI DELLA DECISIONE 2 4cdfb2b13c421b3b1fae 0389df8113b5 Firmato Da: MARIA PIA GIACOIA Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 46077c5b5b98355c - Firmato DEI: BERRINO UMBERTO Emesso Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA3 Seria l# Firmato Da: CE RULO ANGELO Emewo Da: ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 39823c07edf48beebd4b55096c52ad29 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 8687,2018 Nurnero sezionale 4696f2023 Numero di raccolta generale 10957,2024 1.— La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza innplid tfibigicrdone2a9C2024 questa sede, ha accertato il diritto della signora D.D. di beneficiare dell'indennità di malattia, per il periodo dal 3 luglio 2011 al 30 agosto 2011. Nel respingere il gravame dell'INPS, i giudici d'appello hanno condannato la parte soccombente a rifondere le spese del grado, «liquidate in ragione dei valori medi di cui al DM 55/14» (pagina 5 della sentenza d'appello) nell'importo di «euro 6615,00 per compenso professionale, euro 20,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge» (pagina 6 della sentenza, dispositivo). 2.— Sulla liquidazione delle spese verte l'unico motivo di ricorso dell'INPS, che denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in connessione con il d.nn. 10 marzo 2014, n. 55. Avrebbe errato la Corte d'appello di Venezia nel liquidare le spese legali in un importo di gran lunga superiore all'ammontare della prestazione riconosciuta in giudizio, pari ad Euro 1.574,41. La sentenza impugnata avrebbe così violato l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali, impone di liquidare le spese, le competenze e gli onorari in misura non superiore al valore della prestazione previdenziale dedotta in causa. Inoltre, la liquidazione effettuata nella sentenza d'appello sarebbe generica e onnicomprensiva e non consentirebbe il controllo sulla correttezza dei parametri adottati, in ogni caso difformi rispetto a quel che prevede, per le cause di previdenza, il d.m. n. 55 del 2014, riguardo allo scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00. 3.— Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 4.— Occorre muovere dalla ricostruzione del dato normativo. L'art. 152, quarto periodo, disp. att. cod. proc. civ. stabilisce che: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per 3 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 8687,2018 Nurnero sezionale 4696f2023 Numero di raccolta generale 10957,2024 prestazioni previdenziali non possono superare il valolì-g pudbimione 23'942024 prestazione dedotta in giudizio». A tale valore occorre dunque avere riguardo, nella liquidazione delle spese e dei compensi, in conformità alle prescrizioni dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., poste a fondamento del ricorso dell'Istituto. 5.— Come rimarca anche il Pubblico Ministero nella memoria scritta, la domanda della lavoratrice è stata accolta e la prestazione rivendicata è stata riconosciuta per un importo di Euro 1.574,41. Da tale importo, che si configura quale limite invalicabile, si è discostata la liquidazione dei compensi operata dai giudici d'appello. In questo scostarnento dal valore effettivo della prestazione dedotta in causa risiede l'error in iudicando denunciato con il ricorso. Tale scostamento rileva da un punto di vista oggettivo, e non nel raffronto con il valore dichiarato dall'INPS nell'introdurre il giudizio d'appello e carente di efficacia vincolante per il giudice. 6.— Nessuno degli argomenti addotti in senso contrario dalla parte controricorrente, ribaditi anche nella memoria illustrativa, coglie nel segno. 7.— Anzitutto, non si rivela decisiva la circostanza che, nell'incardinare il giudizio di primo grado, la parte abbia indicato un valore indeterminabile. Non si può ritenere che tale dichiarazione sia sottratta a ogni sindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il reale valore della prestazione dedotta in causa. Sono gli stessi criteri enucleati dall'art. 5, primo comma, del d.m. n. 55 del 2014, ad attribuire rilievo cruciale, nella liquidazione dei compensi destinati a gravare sulla parte soccombente, alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, in consonanza con l'esigenza, immanente al sistema, di adeguare i compensi alle peculiarità del caso concreto. 4 4cdfb2b13c421b3b1fae 0389df8113b5 Firmato Da: MARIA PIA GIACOIA Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 46077c5b5b98355c - Firmato DEI: BERRINO UMBERTO Emesso Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA3 Seria l# Firmato Da: CE RULO ANGELO Emewo Da: ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 39823c07edf48beebd4b55096c52ad29 4cdfb2b13c421b3b1fae 0389df8113b5 Firmato Da: MARIA PIA GIACOIA Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 46077c5b5b98355c - Firmato DEI: BERRINO UMBERTO Emesso Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA3 Seria l# Firmato Da: CE RULO ANGELO Emewo Da: ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 39823c07edf48beebd4b55096c52ad29 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 668712018 Numero sezionale 4698,2023 Nurnero di raccolta generale -1095712024 Data pubblicazione 21E14,2024 8.— Né trova un persuasivo riscontro il valore indeterminabile, su cui pongono l'accento le difese della parte controricorrente al fine di giustificare la liquidazione racchiusa nella sentenza impugnata. 8.1.— Non giova opporre che la domanda giudiziale abbia quale presupposto imprescindibile l'accertamento dei requisiti sanitari e che questa circostanza corrobori l'indeterminabilità del valore (in tal senso, pagine 9 e 10 del controricorso). L'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari e una siffatta impossibilità, nel caso di specie, non si ravvisa. Nell'odierna fattispecie, è possibile pervenire a una quantificazione attendibile, sulla base delle allegazioni della parte istante e delle risultanze probatorie acquisite. Su tale profilo, invero dirimente, il controricorso e la successiva memoria non prospettano elementi risolutivi di segno contrario rispetto alle puntuali deduzioni del ricorso, riprese e sviluppate anche nella memoria del Pubblico Ministero. 8.2.— Alle medesime conclusioni si giunge anche in virtù dell'interpretazione sistematica della normativa concernente i giudizi previdenziali. Le disposizioni di attuazione del codice di rito sono inequivocabili nell'identificare nel valore della prestazione richiesta il limite insuperabile per la determinazione di spese e compensi. Il riconoscimento del diritto di beneficiare di una prestazione previdenziale e la quantificazione degl'importi dovuti hanno sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento degli elementi costitutivi del diritto vantato. Una diversa interpretazione, che su tale passaggio ineludibile faccia leva per desumerne, in maniera indiscriminata, l'indeterminabilità del valore, si risolverebbe in una Interpretati° abrogans della disposizione invocata a sostegno del ricorso e condurrebbe ad eluderne in maniera sistematica l'applicazione, vanificando la finalità di contenere l'onere 5 4cdfb2b13c421b3b1fae 0389df8113b5 Firmato Da: MARIA PIA GIACOIA Emeo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 46077c5b5b98355c - Firmato DEI: BERRINO UMBERTO Emesso Da: ARUBAPE C S. P.A. NG CA3 Seria l# Firmato Da: CE RULO ANGELO Emewo Da: ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 39823c07edf48beebd4b55096c52ad29 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 668712018 Numero sezionale 4698,2023 Nurnero di raccolta generale -1095712024 Data pubblicazione 21E14,2024 delle spese entro limiti ragionevoli, proporzionati all'autentica rilevanza della controversia. Il legislatore ha inteso fissare un limite invalicabile (quello della prestazione dedotta in causa) all'ammontare di spese e compensi e ha attribuito a tale limite una portata generale e onnicomprensiva, che rischierebbe di essere vanificata nella diversa prospettiva che valorizza gli accertamenti logicamente pregiudiziali al riconoscimento della prestazione e reputa intangibile la dichiarazione di valore, pur se arbitraria, imputabile alla parte. 8.3.— Nel medesimo senso, militano anche i rilievi del Pubblico Ministero sul nesso inscindibile tra l'accertamento dei requisiti sanitari, sprovvisto di per sé di autonoma rilevanza, e l'erogazione della prestazione, che rappresenta il bene della vita effettivamente richiesto e il fulcro del giudizio. 9.— In ultima analisi, è pur sempre la prestazione che rappresenta l'oggetto precipuo del contendere e dunque assurge a pietra angolare della determinazione del valore della causa e del compenso posto a carico della parte soccombente. 10.— Ne discende l'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà a liquidare le spese del grado in conformità ai criteri dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e ai rilievi svolti, pronunciando anche sulle spese del presente giudizio. 11.— A tutela dei diritti della controricorrente, che ha promosso una controversia attinente all'indennità di malattia e, dunque, a dati concernenti le condizioni di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
6 4cdfb2b13c421b3b1fae 0389df8113b5 P.A. NG CA3 Seria l# Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 668712018 Numero sezionale 4698,2023 Nurnero di raccolta generale -1095712024 Data pubblicazione 21E14,2024 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione