Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2024, n. 10957
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Sentenza 23 aprile 2024

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In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2024, n. 10957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10957
    Data del deposito : 23 aprile 2024

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