Articolo 264 del Codice di procedura civile
Articolo 263Articolo 255
Versione
21 aprile 1942
Art. 264.
(Impugnazione e discussione).

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

In ogni caso il giudice puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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