Articolo 402 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 401Articolo 403
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9 ottobre 2010
Art. 402. Autorita' civili 1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti. 2. In caso di urgente necessita' i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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