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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5638/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 avv. MATRONE ANIELLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dallo avv.to DI STEFANO ANNA con il quale elettivamente domicilia in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la CP_1 declaratoria dell'insussistenza di qualsi bligo di restituzione della somma, indicata in ricorso, indebitamente erogata dall' CP_2 al ricorrente, con conseguente condanna dell' alla resti CP_1 delle somme illegittimamente trattenute, su p ioni di invalidità civile. L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni CP_1 di cui alla memoria difensiva.
1 La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso
o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. In via pregiudiziale deve essere verificata la sussistenza di un accertamento compiuto da una precedente sentenza vincolante per il presente giudice (trattandosi di una questione rilevabile d'ufficio, essendo comunque stata la predetta sentenza prodotta dall' ). In CP_1 particolare dalla lettura della sentenza relativa al procedi N R G n° 4711/2022, emerge che la richiesta di indebito, oggetto del presente giudizio, era stata oggetto anche del precedente giudizio definito con la sentenza in parola. Sotto questo profilo l'odierno ricorrente, non sembra aver svolto delle idonee argomentazioni. Il ricorrente non allega neppure che si tratti di indebiti diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Conseguentemente la sentenza in parola ha accertato la sussistenza degli indebiti oggetto del presente giudizio, che non possono essere evidentemente oggetto di un nuovo accertamento. Inoltre considerata la data di emissione della sentenza che ha accertato l'indebito non si è maturata alcuna prescrizione. Pur riconoscendo la controversia e particolarità della questione anche in relazione all'accertamento del requisito sanitario, che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese, il presente giudice ritiene, appunto, che la debenza dell'indebito non possa di nuovo essere messa in discussione in questa sede (cfr. anche Cass. 26627/2006). Le spese vanno
2 compensate considerata la novità e difficoltà degli accertamenti compiuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 18/6/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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