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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 994 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALERBA CRISTINA e dell'avv. FABIO MARGARINI, con domicilio eletto in Varese alla via Cavallotti n.5, presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Francia a Salone de Provence, Boulevarde Frigolette n.141;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio esponendo che: in data 18.10.2022 l'attore ha acquistato dal convenuto un Controparte_1 immobile sito in Sesto Calende alla via Ponzello n.4; il prezzo della vendita era pari ad euro 390.000,00; successivamente alla consegna del bene in data 24.10.2022, durante lo smontaggio delle Parte_1 contropareti in cartongesso e la rimozione dei mobili della cucina ha riscontrato la presenza di infiltrazioni,
vistose macchie e scrostamenti sia nel locale cucina che tra questa e il soggiorno;
tali vizi venivano denunziati al venditore informandolo che avrebbe fatto accertare le cause degli stessi e fatto eseguire i lavori necessari per la loro eliminazione intimando al venditore che la spesa sarebbe stata posta a suo carico;
il consulente di parte accertava che i costi per emendate i vizi dell'immobile erano pari ad euro 34.181,25 oltre a quelli già sostenuti pari ad euro 12.696,25.
Ha concluso chiedendo la riduzione del prezzo ex articolo 1489 c.c. e per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del maggior importo ricevuto pari ad euro 34.000,00 oltre alla condanna del convenuto al risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo, pari ad euro 14896,25 per la spesa sostenuta ed euro 25576,60 per l'importo dei lavori da realizzare oltre ad euro
1354,00 per le spese sostenute per la redazione della consulenza di parte e alla vittoria delle spese di lite.
- 1 - Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il convenuto dichiarato contumace in sede di verifiche preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la riduzione del prezzo dell'immobile acquistato dal convenuto chiedendo la restituzione della somma di euro 34.000,00 alla luce della circostanza che nell'immobile acquistato sono stati rinvenuti vizi occulti quali infiltrazioni scoperte solo in sede di smontaggio dei mobili della cucina.
L'art. 1490 c.c. dispone testualmente che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ".
L'articolo 1491 c.c. dispone che “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva
i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”
Al fine del decidere è, pertanto, necessario soffermarsi brevemente sulla portata degli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita.
Come noto, dal disposto degli artt. 1490 e ss. c.c. si ricava che nel contratto di compravendita il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche dei beni oggetto del trasferimento, dovendo consegnare, all'acquirente, beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490
c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.
(riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
Peraltro, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da vizi atti a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – confortata da una recente pronuncia delle Sezioni Unite - infatti, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria.
- 2 - Sul punto giova, infatti, riportare, ai sensi dell'art. 118 c.p.c disp. att. i principali passaggi motivazionali della
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione: “la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. I principi fissati nella sentenza n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in
virtù della quale - una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di un diritto, provandone il titolo
(contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità - grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della
controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E' dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie;
la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell'obbligazione, ma, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di
prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al
prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'articolo
1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.”
Insomma, in base a tale orientamento, l'acquirente che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto oggetto della domanda, con particolare riguardo alla sussistenza del vizio ed alla sua preesistenza alla conclusione del contratto, non essendo onere del venditore - di fronte ad una tempestiva denuncia - provare l'insorgenza del vizio dopo la conclusione del contratto stesso.
In altre parole, in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493, comma 1, c.c., scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza.
- 3 - Si deve, inoltre, affermare che le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c. (anche in relazione al successivo art. 1497), in tema di esercizio dell'azione redibitoria vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. in materia di risoluzione del contratto, con la conseguenza che il suo esercizio è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito
(Cass. n. 21949/2013).
Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto
(e non coperto, naturalmente, dall'operata eventuale riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico-sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
In altri termini, si hanno vizi redibitori, che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1490, quando la cosa venduta presenta imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione che rendono la cosa inidonea all'uso al quale è destinata, con la precisazione che la garanzia in esame è esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, venendo al merito della controversia, parte attrice ha chiesto la riduzione del prezzo dell'immobile compravenduto per vizi e difetti dell'immobile acquistato ed il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Deve, innanzitutto, essere respinta la domanda di riduzione del prezzo non essendo stata provata la sussistenza di vizi dell'immobile venduto capaci di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore ai sensi del disposto dell'art. 1490 c.c.
La difesa attorea, oltre a non aver neppure specificato che i vizi riscontrati renderebbero l'immobile del tutto inidoneo all'uso, nulla ha provato in merito all' “inutilizzabilità” dell'immobile.
Nell'atto di citazione non viene, invero, neppure specificato in che modo i vizi avrebbero inficiato l'utilizzo per l'attore dell'immobile acquistato ovvero che il valore dell'immobile sarebbe diminuito in modo apprezzabile in conseguenza dei vizi riscontrati (art. 1490 c.c.) né viene allegato che l'inadempimento contestato sarebbe di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. – onere della prova che incombe sull'attore secondo gli ordinari riparti probatori – (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21949 del 25/09/2013 cit: “Gli artt. 1490 e 1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”).
- 4 - Tali considerazioni emergono dalla stessa relazione di parte attrice da cui emerge che i vizi riscontrati sono tutti emendabili ( e alcuni già emendati), il che consente di ritenere che il bene compravenduto, una volta realizzate le opere di ripristino necessarie, possa pienamente essere destinato alla finalità abitativa per la quale è stato acquistato.
Vi sono due ulteriori considerazioni da effettuare.
La prima è che la parte attrice ha effettuato alcuni lavori per l'eliminazione dei vizi prima di depositare il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 bis c.p.c. ( per tale ragione dichiarato inammissibile) e quindi ha modificato senza il contraddittorio con la parte convenuta lo stato dei luoghi.
L'eventuale gravità dei vizi tale da rendere non abitabile l'immobile avrebbe dovuto essere verificata al momento dell'acquisto e dell'immissione in possesso dell'immobile e non dopo che l'attore ha effettuato, sua sponte, alcuni lavori di ripristino.
Una eventuale consulenza tecnica in questa fase, e con lo stato dei luoghi modificato e senza che si possa verificare “de visu” lo stato dei luoghi così come effettivamente riscontrato dalla parte acquirente al momento dell'entrata in possesso dello stesso avrebbe carattere sostitutivo degli oneri probatori posti in capo all'attore.
La seconda considerazione da effettuare attiene alla circostanza che, sebbene alcune macchie delle pareti della cucina e del soggiorno non erano visibili a causa dei mobili presenti nei locali, va osservato che dalle stesse fotografie in atti allegate alla relazione del consulente di parte attrice emerge che le infiltrazioni erano chiaramente visibili ad occhio nudo nella parete esterna dell'immobile.
E' evidente che tali infiltrazioni avrebbero potuto essere riscontrate anche all'interno dell'immobile in corrispondenza delle stesse (così come avvenuto).
Ebbene come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 2756/2020 “l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.”
In altri termini, è pacifico in giurisprudenza che l'esclusione della garanzia, nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c. (che costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità, e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione), deve essere valutata in relazione al caso concreto, considerate le particolari circostanze della vendita, la natura della cosa ed la qualità dell'acquirente.
- 5 - Tale esclusione si ritiene applicabile al caso oggetto del presente giudizio atteso che, analizzando gli atti e i documenti prodotti, tra cui in particolare le fotografie allegate alla perizia di parte (doc. 5 bis), emerge chiaramente che la presenza di possibili infiltrazioni era facilmente riscontrabile dall'acquirente: le imperfezioni del muro nella zona cucina erano visibili anche ad occhio inesperto, la presenza di umidità sotto il lavello della cucina era riscontrabile semplicemente aprendo l'anta del mobile ivi collocato, la presenza di muschio nella parte esterna in corrispondenza della cucina era chiaramente un sintomo dell'esistenza di problemi di umidità; infine, quanto alle infiltrazioni riscontrate nella zona esterna adiacente la cucina, si evidenzia che la stessa parte attrice dichiara di averne riscontrato la presenza solo dopo aver rimosso sacchi e bidoni lasciati dal precedente proprietario (orbene, l'attore ben avrebbe potuto compiere tale semplice attività di rimozione e/o spostamento nella fase antecedente la stipula del rogito).
Quindi, nel caso di specie, non era necessario attendere la rimozione dei mobili per rendersi conto delle infiltrazioni ma le stesse erano palesi da una semplice visione dei muri esterni dell'immobile.
Addirittura, il consulente di parte fa riferimento a un principio di distacco della pavimentazione che difficilmente può ritenersi un vizio occulto e non facilmente riconoscibile.
E' mancato ed era certamente esigibile un onere di diligenza più elevato da parte del compratore a maggior ragione se si considera un ulteriore dato fondamentale della vicenda oggetto di causa: l'età dell'immobile compravenduto.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, ha ritenuto che il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. n. 5251/2004; conf. Cass. n. 23346/2009).
E, ancora, “in caso di vendita di un bene appartenente ad un edificio condominiale di costruzione molto risalente nel tempo, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero alla risalenza nel tempo delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall'art. 1490 c.c. La garanzia in esame, infatti, è esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art.1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi” (Cass.
17058/2021).
Orbene, nel contratto di compravendita agli atti si legge espressamente “la costruzione di quanto forma oggetto del presente atto, unitamente al fabbricato di cui è parte, è stata iniziata in data anteriore al giorno 1 (uno) settembre 1967”; dunque, si tratta di un immobile che, sebbene abbia subito interventi edilizi negli anni 1989,
1999, 2003 e 2005 (effettuati dall'originario proprietario, prima ancora della vendita a Controparte_1 avvenuta in data 28.02.2014), è comunque di vetusta costruzione avendo oltre 55 anni di vita ed essendo, proprio per la tipologia di bene, quanto mai sensibile all'usura del tempo (per la sua diuturna esposizione alle intemperie, per la sua struttura costruita da materiali compositi e degradabili, per la presenza d'impianti tecnologici altamente logorabili, per le tecniche in uso al tempo della sua costruzione).
- 6 - In applicazione dei principi e degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, parte attrice, ben consapevole di questa circostanza, avrebbe dovuto esaminare le condizioni di manutenzione dell'immobile che stava per acquistare con maggiore attenzione e più diligenza atteso che non solo era possibile ma addirittura facilmente prevedibile che un immobile di non recente costruzione potesse presentare dei problemi di umidità ed infiltrazione e/o necessitare di interventi di carattere manutentivo.
La domanda di riduzione del prezzo dell'immobile non può pertanto accogliersi.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dei vizi e dei difetti presenti nell'immobile la stessa deve essere respinta non avendo l'attore, come già sopra evidenziato, provato l'esistenza di gravi vizi redibitori.
Invero, il principio espresso dalle S.U. con la sentenza n. 11748 del 03/05/2019 secondo cui "in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”, va esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove, peraltro, esiste l'ulteriore onere per il compratore di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e l'asserito pregiudizio subito.
È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1490 c.c., occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022, laddove la Suprema Corte evidenzia che “la circostanza per cui la Corte di appello, e prima il Tribunale, con valutazione "in fatto" congrua ed esaustiva, ha riconosciuto che il bene non fosse risultato inidoneo all'uso cui era destinato, vale di per sé ad elidere il presupposto e dell'azione di garanzia e di qualsivoglia pretesa risarcitoria” e che “giacchè proprio dal tenore complessivo della decisione emerge che non vi era stato il grave inadempimento dedotto. Da ciò
discende che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni risulta consequenziale e non meritevole di censura.”)
Nel caso di specie, pertanto, la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali collegata ai vizi dedotti non può che essere integralmente respinta in quanto la stessa è espressamente collegata alla domanda di riduzione del prezzo quasi a ritenere che le stesse fossero sovrapponibili ( come emerge dalla affermazione della parte attrice in cui chiede il risarcimento per le spese da sostenere per eliminare i vizi riscontrati qualora non considerati e compresi nell'entità della riduzione del prezzo che verrà accordata e ritenendo che lo stesso vada liquidato anche in presenza di vizi che non siano impeditivi dell'utilizzo dell'immobile -pag. 7 dell'atto di citazione- ma ciò in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza sopra citata).
- 7 - D'altronde, con riferimento all'unico danno patrimoniale richiesto in maniera autonoma rispetto ai vizi dedotti, e cioè quello da mancato godimento dell'immobile si osserva che non vi è nessuna prova che l'immobile, a causa dell'entità dei vizi dedotti, fosse inabitabile e che quindi vi fosse un nesso causale tra i riscontrati vizi e la necessità di vivere in un altro immobile.
Alla luce di tali motivazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Nulla a disporre sulle spese alla luce della contumacia del convenuto vittorioso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 02/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 994 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALERBA CRISTINA e dell'avv. FABIO MARGARINI, con domicilio eletto in Varese alla via Cavallotti n.5, presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Francia a Salone de Provence, Boulevarde Frigolette n.141;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio esponendo che: in data 18.10.2022 l'attore ha acquistato dal convenuto un Controparte_1 immobile sito in Sesto Calende alla via Ponzello n.4; il prezzo della vendita era pari ad euro 390.000,00; successivamente alla consegna del bene in data 24.10.2022, durante lo smontaggio delle Parte_1 contropareti in cartongesso e la rimozione dei mobili della cucina ha riscontrato la presenza di infiltrazioni,
vistose macchie e scrostamenti sia nel locale cucina che tra questa e il soggiorno;
tali vizi venivano denunziati al venditore informandolo che avrebbe fatto accertare le cause degli stessi e fatto eseguire i lavori necessari per la loro eliminazione intimando al venditore che la spesa sarebbe stata posta a suo carico;
il consulente di parte accertava che i costi per emendate i vizi dell'immobile erano pari ad euro 34.181,25 oltre a quelli già sostenuti pari ad euro 12.696,25.
Ha concluso chiedendo la riduzione del prezzo ex articolo 1489 c.c. e per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione del maggior importo ricevuto pari ad euro 34.000,00 oltre alla condanna del convenuto al risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo, pari ad euro 14896,25 per la spesa sostenuta ed euro 25576,60 per l'importo dei lavori da realizzare oltre ad euro
1354,00 per le spese sostenute per la redazione della consulenza di parte e alla vittoria delle spese di lite.
- 1 - Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il convenuto dichiarato contumace in sede di verifiche preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la riduzione del prezzo dell'immobile acquistato dal convenuto chiedendo la restituzione della somma di euro 34.000,00 alla luce della circostanza che nell'immobile acquistato sono stati rinvenuti vizi occulti quali infiltrazioni scoperte solo in sede di smontaggio dei mobili della cucina.
L'art. 1490 c.c. dispone testualmente che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ".
L'articolo 1491 c.c. dispone che “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva
i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”
Al fine del decidere è, pertanto, necessario soffermarsi brevemente sulla portata degli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita.
Come noto, dal disposto degli artt. 1490 e ss. c.c. si ricava che nel contratto di compravendita il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche dei beni oggetto del trasferimento, dovendo consegnare, all'acquirente, beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490
c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.
(riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
Peraltro, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da vizi atti a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – confortata da una recente pronuncia delle Sezioni Unite - infatti, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria.
- 2 - Sul punto giova, infatti, riportare, ai sensi dell'art. 118 c.p.c disp. att. i principali passaggi motivazionali della
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione: “la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. I principi fissati nella sentenza n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in
virtù della quale - una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di un diritto, provandone il titolo
(contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità - grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della
controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E' dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie;
la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell'obbligazione, ma, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di
prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al
prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'articolo
1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.”
Insomma, in base a tale orientamento, l'acquirente che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto oggetto della domanda, con particolare riguardo alla sussistenza del vizio ed alla sua preesistenza alla conclusione del contratto, non essendo onere del venditore - di fronte ad una tempestiva denuncia - provare l'insorgenza del vizio dopo la conclusione del contratto stesso.
In altre parole, in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493, comma 1, c.c., scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza.
- 3 - Si deve, inoltre, affermare che le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c. (anche in relazione al successivo art. 1497), in tema di esercizio dell'azione redibitoria vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. in materia di risoluzione del contratto, con la conseguenza che il suo esercizio è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito
(Cass. n. 21949/2013).
Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto
(e non coperto, naturalmente, dall'operata eventuale riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico-sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
In altri termini, si hanno vizi redibitori, che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1490, quando la cosa venduta presenta imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione che rendono la cosa inidonea all'uso al quale è destinata, con la precisazione che la garanzia in esame è esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, venendo al merito della controversia, parte attrice ha chiesto la riduzione del prezzo dell'immobile compravenduto per vizi e difetti dell'immobile acquistato ed il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Deve, innanzitutto, essere respinta la domanda di riduzione del prezzo non essendo stata provata la sussistenza di vizi dell'immobile venduto capaci di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore ai sensi del disposto dell'art. 1490 c.c.
La difesa attorea, oltre a non aver neppure specificato che i vizi riscontrati renderebbero l'immobile del tutto inidoneo all'uso, nulla ha provato in merito all' “inutilizzabilità” dell'immobile.
Nell'atto di citazione non viene, invero, neppure specificato in che modo i vizi avrebbero inficiato l'utilizzo per l'attore dell'immobile acquistato ovvero che il valore dell'immobile sarebbe diminuito in modo apprezzabile in conseguenza dei vizi riscontrati (art. 1490 c.c.) né viene allegato che l'inadempimento contestato sarebbe di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. – onere della prova che incombe sull'attore secondo gli ordinari riparti probatori – (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21949 del 25/09/2013 cit: “Gli artt. 1490 e 1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”).
- 4 - Tali considerazioni emergono dalla stessa relazione di parte attrice da cui emerge che i vizi riscontrati sono tutti emendabili ( e alcuni già emendati), il che consente di ritenere che il bene compravenduto, una volta realizzate le opere di ripristino necessarie, possa pienamente essere destinato alla finalità abitativa per la quale è stato acquistato.
Vi sono due ulteriori considerazioni da effettuare.
La prima è che la parte attrice ha effettuato alcuni lavori per l'eliminazione dei vizi prima di depositare il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 bis c.p.c. ( per tale ragione dichiarato inammissibile) e quindi ha modificato senza il contraddittorio con la parte convenuta lo stato dei luoghi.
L'eventuale gravità dei vizi tale da rendere non abitabile l'immobile avrebbe dovuto essere verificata al momento dell'acquisto e dell'immissione in possesso dell'immobile e non dopo che l'attore ha effettuato, sua sponte, alcuni lavori di ripristino.
Una eventuale consulenza tecnica in questa fase, e con lo stato dei luoghi modificato e senza che si possa verificare “de visu” lo stato dei luoghi così come effettivamente riscontrato dalla parte acquirente al momento dell'entrata in possesso dello stesso avrebbe carattere sostitutivo degli oneri probatori posti in capo all'attore.
La seconda considerazione da effettuare attiene alla circostanza che, sebbene alcune macchie delle pareti della cucina e del soggiorno non erano visibili a causa dei mobili presenti nei locali, va osservato che dalle stesse fotografie in atti allegate alla relazione del consulente di parte attrice emerge che le infiltrazioni erano chiaramente visibili ad occhio nudo nella parete esterna dell'immobile.
E' evidente che tali infiltrazioni avrebbero potuto essere riscontrate anche all'interno dell'immobile in corrispondenza delle stesse (così come avvenuto).
Ebbene come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 2756/2020 “l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.”
In altri termini, è pacifico in giurisprudenza che l'esclusione della garanzia, nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c. (che costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità, e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione), deve essere valutata in relazione al caso concreto, considerate le particolari circostanze della vendita, la natura della cosa ed la qualità dell'acquirente.
- 5 - Tale esclusione si ritiene applicabile al caso oggetto del presente giudizio atteso che, analizzando gli atti e i documenti prodotti, tra cui in particolare le fotografie allegate alla perizia di parte (doc. 5 bis), emerge chiaramente che la presenza di possibili infiltrazioni era facilmente riscontrabile dall'acquirente: le imperfezioni del muro nella zona cucina erano visibili anche ad occhio inesperto, la presenza di umidità sotto il lavello della cucina era riscontrabile semplicemente aprendo l'anta del mobile ivi collocato, la presenza di muschio nella parte esterna in corrispondenza della cucina era chiaramente un sintomo dell'esistenza di problemi di umidità; infine, quanto alle infiltrazioni riscontrate nella zona esterna adiacente la cucina, si evidenzia che la stessa parte attrice dichiara di averne riscontrato la presenza solo dopo aver rimosso sacchi e bidoni lasciati dal precedente proprietario (orbene, l'attore ben avrebbe potuto compiere tale semplice attività di rimozione e/o spostamento nella fase antecedente la stipula del rogito).
Quindi, nel caso di specie, non era necessario attendere la rimozione dei mobili per rendersi conto delle infiltrazioni ma le stesse erano palesi da una semplice visione dei muri esterni dell'immobile.
Addirittura, il consulente di parte fa riferimento a un principio di distacco della pavimentazione che difficilmente può ritenersi un vizio occulto e non facilmente riconoscibile.
E' mancato ed era certamente esigibile un onere di diligenza più elevato da parte del compratore a maggior ragione se si considera un ulteriore dato fondamentale della vicenda oggetto di causa: l'età dell'immobile compravenduto.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, ha ritenuto che il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. n. 5251/2004; conf. Cass. n. 23346/2009).
E, ancora, “in caso di vendita di un bene appartenente ad un edificio condominiale di costruzione molto risalente nel tempo, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero alla risalenza nel tempo delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall'art. 1490 c.c. La garanzia in esame, infatti, è esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art.1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi” (Cass.
17058/2021).
Orbene, nel contratto di compravendita agli atti si legge espressamente “la costruzione di quanto forma oggetto del presente atto, unitamente al fabbricato di cui è parte, è stata iniziata in data anteriore al giorno 1 (uno) settembre 1967”; dunque, si tratta di un immobile che, sebbene abbia subito interventi edilizi negli anni 1989,
1999, 2003 e 2005 (effettuati dall'originario proprietario, prima ancora della vendita a Controparte_1 avvenuta in data 28.02.2014), è comunque di vetusta costruzione avendo oltre 55 anni di vita ed essendo, proprio per la tipologia di bene, quanto mai sensibile all'usura del tempo (per la sua diuturna esposizione alle intemperie, per la sua struttura costruita da materiali compositi e degradabili, per la presenza d'impianti tecnologici altamente logorabili, per le tecniche in uso al tempo della sua costruzione).
- 6 - In applicazione dei principi e degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, parte attrice, ben consapevole di questa circostanza, avrebbe dovuto esaminare le condizioni di manutenzione dell'immobile che stava per acquistare con maggiore attenzione e più diligenza atteso che non solo era possibile ma addirittura facilmente prevedibile che un immobile di non recente costruzione potesse presentare dei problemi di umidità ed infiltrazione e/o necessitare di interventi di carattere manutentivo.
La domanda di riduzione del prezzo dell'immobile non può pertanto accogliersi.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dei vizi e dei difetti presenti nell'immobile la stessa deve essere respinta non avendo l'attore, come già sopra evidenziato, provato l'esistenza di gravi vizi redibitori.
Invero, il principio espresso dalle S.U. con la sentenza n. 11748 del 03/05/2019 secondo cui "in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”, va esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove, peraltro, esiste l'ulteriore onere per il compratore di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e l'asserito pregiudizio subito.
È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1490 c.c., occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022, laddove la Suprema Corte evidenzia che “la circostanza per cui la Corte di appello, e prima il Tribunale, con valutazione "in fatto" congrua ed esaustiva, ha riconosciuto che il bene non fosse risultato inidoneo all'uso cui era destinato, vale di per sé ad elidere il presupposto e dell'azione di garanzia e di qualsivoglia pretesa risarcitoria” e che “giacchè proprio dal tenore complessivo della decisione emerge che non vi era stato il grave inadempimento dedotto. Da ciò
discende che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni risulta consequenziale e non meritevole di censura.”)
Nel caso di specie, pertanto, la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali collegata ai vizi dedotti non può che essere integralmente respinta in quanto la stessa è espressamente collegata alla domanda di riduzione del prezzo quasi a ritenere che le stesse fossero sovrapponibili ( come emerge dalla affermazione della parte attrice in cui chiede il risarcimento per le spese da sostenere per eliminare i vizi riscontrati qualora non considerati e compresi nell'entità della riduzione del prezzo che verrà accordata e ritenendo che lo stesso vada liquidato anche in presenza di vizi che non siano impeditivi dell'utilizzo dell'immobile -pag. 7 dell'atto di citazione- ma ciò in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza sopra citata).
- 7 - D'altronde, con riferimento all'unico danno patrimoniale richiesto in maniera autonoma rispetto ai vizi dedotti, e cioè quello da mancato godimento dell'immobile si osserva che non vi è nessuna prova che l'immobile, a causa dell'entità dei vizi dedotti, fosse inabitabile e che quindi vi fosse un nesso causale tra i riscontrati vizi e la necessità di vivere in un altro immobile.
Alla luce di tali motivazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Nulla a disporre sulle spese alla luce della contumacia del convenuto vittorioso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 02/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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