Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 998/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2024 R.Gen.Aff.Cont., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in
Grosseto, Via Cadorna, n. 15;
- RICORRENTE
E
, (c.f. ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: all'udienza del 18/02/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 14, D.lgs. 150/2011, l'Avv. agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di , al fine di ottenere il pagamento dei compensi spettanti per la CP_1
prestazione professionale resa.
La ricorrente esponeva che: in data 09.08.2021, la resistente conferiva mandato alla stessa, al fine di essere rappresentata e difesa nel giudizio avente ad oggetto un ricorso in via d'urgenza ex art. 709 ter c.p.c., promosso contro il giudizio veniva Persona_1
iscritto a ruolo in data 19.08.2021 e rubricato al n. 1374/2021 della Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Grosseto;
l'Avv. provvedeva a notificare il ricorso Pt_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di in data Persona_1
14.09.2021 si costituiva il sig. e l'Avv. estraeva copia della comparsa di Per_1 Pt_1
costituzione unitamente ai documenti allegati e informava e relazionava la cliente;
la medesima partecipava alle udienze del 23.09.2021 e del 05.10.2021; nelle more le parti addivenivano ad una risoluzione bonaria della controversia, ragion per cui venivano redatte le conclusioni congiunte, sottoscritte dalle parti ed autenticate dai rispettivi avvocati;
all'udienza del 21.10.2021 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte, accolte poi dal Collegio con decreto n. 2815/2021, con il quale si definiva il giudizio n. 1374/2021; l'Avv. provvedeva ad informare la cliente, , Pt_1 CP_1 circa l'esito della causa e consegnava alla stessa il preavviso di parcella;
nessuna somma veniva pagata alla ricorrente, la quale sollecitava più volte la cliente, anche attraverso l'invio di una lettera raccomandata.
Parte resistente, , non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto regolare CP_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 18.02.2025 si procedeva alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, passando al merito della controversia, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere. La Corte di Cassazione ha altresì precisato che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato il conferimento dell'incarico e successivamente l'entità delle prestazioni in modo da quantificare il credito vantato (“nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché della entità delle prestazioni svolte. In casi di prestazioni di avvocato, pertanto, è onere del professionista produrre la documentazione attestante la attività svolta”, Cass. Civ. Sez. II, del 08.04.2024, la n.
9314).
A tal proposito risulta essenziale delimitare il thema decidendum, sottolineando che parte ricorrente ha azionato il proprio credito professionale in relazione ad uno specifico giudizio civile, ossia quello avente r.g.n. 1374/2021.
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La parte ricorrente ha, difatti, fornito piena prova circa lo svolgimento dell'attività professionale dedotta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, depositando gli atti processuali del procedimento suddetto.
Ed infatti, la ricorrente ha depositato: il ricorso in via d'urgenza, ex art. 709 ter c.p.c., con in calce la procura alle liti conferita dalla resistente nei confronti della prima;
la copia del ricorso in via d'urgenza notificato con attestazione di conformità; i verbali delle udienze del 23.09.2021 e del 05.10.2021 alle quali l'Avv. presenziava;
le conclusioni Pt_1
congiunte, sottoscritte dalle parti ed autenticate dai rispettivi avvocati;
il verbale dell'udienza del 21.10.2021, alla quale presenziava l'Avv. e ove le parti Pt_1 chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte;
il decreto di accoglimento delle suddette conclusioni n. 2815/2021, con il quale veniva definito il giudizio n. 1374/2021.
A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione la resistente ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento, essendo rimasta contumace.
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista in base alle tariffe vigenti all'epoca della conclusione dell'opera prestata per il cliente, come previsto dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (“Per la liquidazione degli onorari degli avvocati si applica la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione o della cessazione dell'incarico professionale”, Cass.
Civ., sez. I, del 05.08.2024, la n. 22029).
Pertanto, considerato che l'attività professionale dell'Avv. si concludeva con il Pt_1
decreto del 21.10.2021 dovranno applicarsi i criteri individuati nel D.M. n. 55/2014, senza le modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
Ciò posto, in ordine all'attività espletata nel giudizio di cui al decreto n. 2815/2021 va riconosciuto un compenso di € 1.700,00, applicando i parametri minimi previsti per i procedimenti di complessità bassa aventi valore indeterminabile, oltre Iva e Cpa e spese generali nella misura del 15%. Al compenso va aggiunta la somma di € 27,00, a titolo di spese non imponibili da rimborsare.
Ai compensi professionali vanno aggiunti gli interessi dalla domanda al saldo atteso che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul punto, “nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali di difesa, gli interessi di cui
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all'articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. Civ., sez. II, del 30.04.2024, la n. 11523).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino da € 1.101,00 a € 5.200,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) Accoglie la domanda proposta dalla ricorrente e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. della somma pari ad € 1.700,00, per Parte_1
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, e pari ad € 27,00 per spese, in ordine al giudizio r.g.n. 1374/2021, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) Condanna al pagamento in favore dell'Avv. delle spese CP_1 Parte_1 relative al presente procedimento, che liquida in € 1.278,00 per compensi, e in € 76,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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