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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.467.2024 R.A.C.L., promossa da:
IN RI
con il proc. avv. De Leo dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 11.1.24, questo Decidente chiedendo dichiararsi la illegittimità della pretesa azionata con l'avviso di addebito notificatole in data 15.12.23, e che, essendo pensionato, non è tenuto al versamento alla gestione commercianti ed in subordine che è tenuto al versamento alla gestione separata ed in ulteriore subordine chiede la riduzione del 50% del dovuto;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
All'uopo espone come l'avviso di addebito notificatole sia relativo a contributi ivs fissi\percentuale della Gestione commercianti dal 3.21 al 12.22 sul minimale;
lamenta il difetto di motivazione;
di essere in pensione dal settembre 2019 e di avere costituito in data 1.3.21 una propria ditta poi cancellata in data 2.7.22 avendo conseguito un guadagno di soli 5724,84 euro nel 2021\22; come essendo pensionato senza cassa sarebbe stato al più tenuto al versamento presso la gestione separata. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Evidenzia come, pur richiesta, parte avversa non abbia documentato la cessazione dell'attività relative a di cui è socio ed amministratore unico (e posta in Controparte_2 liquidazione a luglio 2024) e ad una ditta individuale costituita in data 5.9.22 forse relativa alla partita iva contestualmente aperta per lo svolgimento di attività di mediatore e procacciatore di prodotti finanziari;
come, in difetto di domanda amministrativa di agevolazione contributiva con riduzione al 50% della contribuzione in quanto pensionato, sia inammissibile
\improcedibile la pretesa riduzione al 50% del credito contributivo.
Dalla documentazione in atti risulta come la ditta sia stata cancellata in data 5.8.22 e la suddetta società posta in liquidazione in data 11.7.24 e come l'avviso di addebito sia relativo a contribuzione su minimale al periodo 2021\9.22.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione dell'avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Invero, nell'accertamento circa l'an ed il quantum dell'obbligazione contributiva, non è dato riscontrare alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, tant'è che la sua attività risulta semmai vincolata e vincolati sono altresì gli atti in cui l'esito di detta attività è formalizzata. Pertanto, non vi sono criteri di comparazione degli interessi in gioco, ma solo presupposti normativamente individuati e che devono essere indicati dalla P.A.
Nella specie , a fronte di una notifica dell'avviso di addebito in data 15.12.23, solo in data 11.1.24 parte ricorrente ha adito questo Tribunale, con conseguente decadenza da una opposizione agli atti esecutivi.
Recita l'art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “ Esercenti attività commerciali.
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
E' noto, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 19-11-2012, n. 20268]
L'iscrizione in detta gestione, tuttavia, sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti [Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021].
E cosi in giurisprudenza si è osservato come nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza [Cass. civ. Sez. lavoro, 28-02-2017, n. 5210 ] la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26-02-2016, n. 3835 ].
In particolare, “ai fini dell'iscrizione […] alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 - occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (requisito previsto alla lett. c);
che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto Pa considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017)” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 17/05/2017) 02-10-2017, n. 22990], “valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti [Cass., Sez. L., Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass.
4.5.18 n.10763].
Nella fattispecie, parte ricorrente, pensionato, nel periodo oggetto di causa, non risulta avere svolto altre attività prevalenti e comunque allega la produzione di reddito per l'anno 2021\22 indice dello svolgimento di attività (per tal via smentendo l'inattività dell'impresa).
Né dalla visura emerge la presenza di personale dipendente tale da rendere necessaria la prova, CP_ a carico di dello svolgimento di attività esulante quella di amministrazione.
In merito poi alla pretesa agevolazione contributiva, vale ricordare come gli sgravi, è noto, comportano una riduzione dell'obbligazione contributiva e, conseguentemente, del costo del lavoro, determinata da politiche, talora contingenti, di protezione dell'occupazione, di sostegno allo sviluppo di determinate aree del territorio ovvero di determinati settori produttivi, specie in conseguenza di calamità naturali.
Le norme che hanno introdotto siffatti trattamenti di favore si differenziano, pertanto, in relazione all'incidenza del calcolo, dell'area di intervento, dei soggetti beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Una ricognizione sommaria della normativa de qua consente comunque di evidenziare le seguenti tipologie di sgravio: generale (art.18, I, II, III, dl 918\68); aggiuntivo (art.18, IV, dl 918\68); supplementare (art.1 dl 429\71); maggiorato (art.3 bis l.463\72); totale (l.183\1976); speciale (art.1 dl 431\71); delegificato (art.2 l.21\1994); rilegificati ( art.27 l.669\1996, art.4, XVII, l.449\97; art.3, IV e V, l.448\98; art.27 l.488\1999; art.116 l.388\00; art.44 l. 448\01).
La disciplina de qua denunzia, pertanto, non poca farraginosità, delineandosi un sistema di agevolazioni contributive frutto di stratificazioni di singole politiche, non sempre recuperabili ad un'unica ratio, sì da determinare questioni ermeneutiche di non agevole soluzione. Del resto, l'interpretazione della suddetta normativa deve fare i conti con le prescrizioni di cui agli artt.92, 93 e 94 del Trattato di Roma del 25 marzo 1997 e quindi degli artt.87, 88 ed 89 del trattato di Amsterdam del 2.10.97 con cui sono state individuate rigide condizioni che un singolo Stato è tenuto a rispettare nel quadro di una elaborazione di interventi di sostegno a favore di attività esercitate sul proprio territorio sì da non compromettere in misura non accettabile la posizione di parità dei soggetti operanti nell'ambito comunitario. Che è quanto vale, del resto, a supportare la tesi che nega la possibilità di applicare gli sgravi in caso di regolarizzazione contributiva, dovendosi semmai ritenere che la condizione illecita di omissione contributiva valga a precludere la possibilità di un abbattimento dell'aliquota contributiva [Cass. 977\2002].
Del resto, la ratio degli interventi di sostegno in esame è rappresentata dall'esigenza di garantire un aiuto finalizzato al superamento di uno svantaggio congiunturale, sicché il superamento (comunque verificatosi) di detto handicap precluderebbe la possibilità di richiedere retroattivamente l'aiuto offerto dallo Stato. Anzi, a ben vedere, lo scarto temporale tra esistenza delle condizioni richieste dal sistema in funzione del conseguimento dei benefici de quibus e tempo della richiesta è destinato a compromettere il diritto a conseguire gli sgravi previsti. Costituisce questa una soluzione ermeneutica che sembrerebbe trovare riscontro in una pronunzia della Consulta del 1995 (n. 230) e che giustifica il disconoscimento degli sgravi in astratto conseguibili, se non tempestivamente richiesti. Infatti, la richiesta di agevolazioni formulata per un periodo antecedente la stessa determinerebbe, se accolta, un riconoscimento di un trattamento favorevole svincolato dalla condizione di attualità delle difficoltà operative (oggettivamente e temporalmente definite) in cui il soggetto beneficiario è chiamato ad operare ed in relazione a cui lo stesso richiede il sostegno pubblico, quand'anche si tratti di “difficoltà” conservatesi nel tempo. Una diversa opzione ermeneutica, almeno così sembra, si porrebbe in contrasto con la necessità di una rigida delimitazione dei margini di applicabilità della normativa in esame, in violazione delle indicazioni comunitarie.
Ebbene, in tema di contribuzione previdenziale, gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, pur costituendo misure distinte di riduzione dell'obbligo contributivo (la prima, legata ad un criterio di territorialità ed incidente sulla contribuzione della invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché volta ad ottenere un aumento dell'occupazione; la seconda, operante in base ad un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica ed incidente prevalentemente sulla contribuzione di malattia, nonché diretta a ridurre il costo del lavoro), si configurano, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) dell'obbligo contributivo [Cassazione civile , sez. lav., 13 gennaio 2009, n. 499] ed in quanto tali la prova del relativo diritto spetta al datore di lavoro [cfr. Cassazione civile , sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12629; Cassazione civile , sez. lav., 07 aprile 2008, n. 8988;Cassazione civile , sez. lav., 24 luglio 2007, n. 16351].
Nella specie non è stata offerta prova di una domanda di agevolazione tempestivamente presentata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese legali sostenute e che liquida in euro 2697,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/10/2025
OR AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.467.2024 R.A.C.L., promossa da:
IN RI
con il proc. avv. De Leo dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 11.1.24, questo Decidente chiedendo dichiararsi la illegittimità della pretesa azionata con l'avviso di addebito notificatole in data 15.12.23, e che, essendo pensionato, non è tenuto al versamento alla gestione commercianti ed in subordine che è tenuto al versamento alla gestione separata ed in ulteriore subordine chiede la riduzione del 50% del dovuto;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
All'uopo espone come l'avviso di addebito notificatole sia relativo a contributi ivs fissi\percentuale della Gestione commercianti dal 3.21 al 12.22 sul minimale;
lamenta il difetto di motivazione;
di essere in pensione dal settembre 2019 e di avere costituito in data 1.3.21 una propria ditta poi cancellata in data 2.7.22 avendo conseguito un guadagno di soli 5724,84 euro nel 2021\22; come essendo pensionato senza cassa sarebbe stato al più tenuto al versamento presso la gestione separata. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Evidenzia come, pur richiesta, parte avversa non abbia documentato la cessazione dell'attività relative a di cui è socio ed amministratore unico (e posta in Controparte_2 liquidazione a luglio 2024) e ad una ditta individuale costituita in data 5.9.22 forse relativa alla partita iva contestualmente aperta per lo svolgimento di attività di mediatore e procacciatore di prodotti finanziari;
come, in difetto di domanda amministrativa di agevolazione contributiva con riduzione al 50% della contribuzione in quanto pensionato, sia inammissibile
\improcedibile la pretesa riduzione al 50% del credito contributivo.
Dalla documentazione in atti risulta come la ditta sia stata cancellata in data 5.8.22 e la suddetta società posta in liquidazione in data 11.7.24 e come l'avviso di addebito sia relativo a contribuzione su minimale al periodo 2021\9.22.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione dell'avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Invero, nell'accertamento circa l'an ed il quantum dell'obbligazione contributiva, non è dato riscontrare alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, tant'è che la sua attività risulta semmai vincolata e vincolati sono altresì gli atti in cui l'esito di detta attività è formalizzata. Pertanto, non vi sono criteri di comparazione degli interessi in gioco, ma solo presupposti normativamente individuati e che devono essere indicati dalla P.A.
Nella specie , a fronte di una notifica dell'avviso di addebito in data 15.12.23, solo in data 11.1.24 parte ricorrente ha adito questo Tribunale, con conseguente decadenza da una opposizione agli atti esecutivi.
Recita l'art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “ Esercenti attività commerciali.
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
E' noto, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 19-11-2012, n. 20268]
L'iscrizione in detta gestione, tuttavia, sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti [Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021].
E cosi in giurisprudenza si è osservato come nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza [Cass. civ. Sez. lavoro, 28-02-2017, n. 5210 ] la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26-02-2016, n. 3835 ].
In particolare, “ai fini dell'iscrizione […] alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 - occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (requisito previsto alla lett. c);
che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto Pa considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017)” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 17/05/2017) 02-10-2017, n. 22990], “valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti [Cass., Sez. L., Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass.
4.5.18 n.10763].
Nella fattispecie, parte ricorrente, pensionato, nel periodo oggetto di causa, non risulta avere svolto altre attività prevalenti e comunque allega la produzione di reddito per l'anno 2021\22 indice dello svolgimento di attività (per tal via smentendo l'inattività dell'impresa).
Né dalla visura emerge la presenza di personale dipendente tale da rendere necessaria la prova, CP_ a carico di dello svolgimento di attività esulante quella di amministrazione.
In merito poi alla pretesa agevolazione contributiva, vale ricordare come gli sgravi, è noto, comportano una riduzione dell'obbligazione contributiva e, conseguentemente, del costo del lavoro, determinata da politiche, talora contingenti, di protezione dell'occupazione, di sostegno allo sviluppo di determinate aree del territorio ovvero di determinati settori produttivi, specie in conseguenza di calamità naturali.
Le norme che hanno introdotto siffatti trattamenti di favore si differenziano, pertanto, in relazione all'incidenza del calcolo, dell'area di intervento, dei soggetti beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Una ricognizione sommaria della normativa de qua consente comunque di evidenziare le seguenti tipologie di sgravio: generale (art.18, I, II, III, dl 918\68); aggiuntivo (art.18, IV, dl 918\68); supplementare (art.1 dl 429\71); maggiorato (art.3 bis l.463\72); totale (l.183\1976); speciale (art.1 dl 431\71); delegificato (art.2 l.21\1994); rilegificati ( art.27 l.669\1996, art.4, XVII, l.449\97; art.3, IV e V, l.448\98; art.27 l.488\1999; art.116 l.388\00; art.44 l. 448\01).
La disciplina de qua denunzia, pertanto, non poca farraginosità, delineandosi un sistema di agevolazioni contributive frutto di stratificazioni di singole politiche, non sempre recuperabili ad un'unica ratio, sì da determinare questioni ermeneutiche di non agevole soluzione. Del resto, l'interpretazione della suddetta normativa deve fare i conti con le prescrizioni di cui agli artt.92, 93 e 94 del Trattato di Roma del 25 marzo 1997 e quindi degli artt.87, 88 ed 89 del trattato di Amsterdam del 2.10.97 con cui sono state individuate rigide condizioni che un singolo Stato è tenuto a rispettare nel quadro di una elaborazione di interventi di sostegno a favore di attività esercitate sul proprio territorio sì da non compromettere in misura non accettabile la posizione di parità dei soggetti operanti nell'ambito comunitario. Che è quanto vale, del resto, a supportare la tesi che nega la possibilità di applicare gli sgravi in caso di regolarizzazione contributiva, dovendosi semmai ritenere che la condizione illecita di omissione contributiva valga a precludere la possibilità di un abbattimento dell'aliquota contributiva [Cass. 977\2002].
Del resto, la ratio degli interventi di sostegno in esame è rappresentata dall'esigenza di garantire un aiuto finalizzato al superamento di uno svantaggio congiunturale, sicché il superamento (comunque verificatosi) di detto handicap precluderebbe la possibilità di richiedere retroattivamente l'aiuto offerto dallo Stato. Anzi, a ben vedere, lo scarto temporale tra esistenza delle condizioni richieste dal sistema in funzione del conseguimento dei benefici de quibus e tempo della richiesta è destinato a compromettere il diritto a conseguire gli sgravi previsti. Costituisce questa una soluzione ermeneutica che sembrerebbe trovare riscontro in una pronunzia della Consulta del 1995 (n. 230) e che giustifica il disconoscimento degli sgravi in astratto conseguibili, se non tempestivamente richiesti. Infatti, la richiesta di agevolazioni formulata per un periodo antecedente la stessa determinerebbe, se accolta, un riconoscimento di un trattamento favorevole svincolato dalla condizione di attualità delle difficoltà operative (oggettivamente e temporalmente definite) in cui il soggetto beneficiario è chiamato ad operare ed in relazione a cui lo stesso richiede il sostegno pubblico, quand'anche si tratti di “difficoltà” conservatesi nel tempo. Una diversa opzione ermeneutica, almeno così sembra, si porrebbe in contrasto con la necessità di una rigida delimitazione dei margini di applicabilità della normativa in esame, in violazione delle indicazioni comunitarie.
Ebbene, in tema di contribuzione previdenziale, gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, pur costituendo misure distinte di riduzione dell'obbligo contributivo (la prima, legata ad un criterio di territorialità ed incidente sulla contribuzione della invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché volta ad ottenere un aumento dell'occupazione; la seconda, operante in base ad un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica ed incidente prevalentemente sulla contribuzione di malattia, nonché diretta a ridurre il costo del lavoro), si configurano, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) dell'obbligo contributivo [Cassazione civile , sez. lav., 13 gennaio 2009, n. 499] ed in quanto tali la prova del relativo diritto spetta al datore di lavoro [cfr. Cassazione civile , sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12629; Cassazione civile , sez. lav., 07 aprile 2008, n. 8988;Cassazione civile , sez. lav., 24 luglio 2007, n. 16351].
Nella specie non è stata offerta prova di una domanda di agevolazione tempestivamente presentata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese legali sostenute e che liquida in euro 2697,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/10/2025
OR AN