Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 819/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 819/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. Ramona Rugna, elettivamente domiciliata come in atti
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'Avv. Giuseppe Vena, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6/5/2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in RA BR
(CS) in data 23/08/1997 (Atto anno 1997, Parte I, Serie A, N. 2), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale
hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 17/10/2013 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 490/2013 R.G., definito da questo Tribunale con decreto di omologa di separazione pronunciato il 18/10/2013 ed allegato in atti.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figli, di cui una maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed uno minore, (nato a [...] il [...]), hanno Persona_1 affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I ricorrenti, inoltre, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito riportate:
1) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ai coniugi, ma continuerà a Per_1
vivere con la madre;
2) Il Padre, SI. potrà ricevere le visite del figlio presso l'appartamento, che Parte_1
egli avrà preso in locazione esclusivamente per sé, senza che siano mai presenti, durante gli incontri con il figlio estranei e parenti del padre. Nel periodo estivo egli potrà condurlo fuori dall'abitazione indicata, ma mai accompagnandosi ad estranei o propri consanguinei e/o parenti;
3) le visite del SI. saranno concordate con la moglie, per il tramite della Parte_1 madre di quest'ultima, SI.ra ; Parte_3 R.G. n.° 819/2024 - Pag. 3 di 4
4) le visite avranno la durata di un pomeriggio o una mattinata, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo accordo;
5) gli incontri avverranno sempre e solo nell'abitazione concordata, dalla nonna e/o nonno materno, che provvederanno, pure, a riaccompagnare il minore a casa;
6) il padre, stante le personali vicende giudiziarie, dovrà preventivamente sottoporsi all'alcol test ed all'analisi del CDT il giorno 10 di ogni mese e le visite saranno consentite solo nei giorni immediatamente successivi all'esito negativo di detti esami;
7) il padre, atteso che allo stato non ha un'occupazione lavorativa, corrisponderà alla SI.ra la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento del figlio Parte_2
entro il giorno dieci di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Persona_1
8) la casa coniugale sita in Saracena (Cs) alla via A.Moro n. 75, di proprietà della moglie, resterà a lei assegnata, con tutti gli arredi ivi contenuti;
9) non vi sono rapporti di natura patrimoniale, riconoscendo le parti di non poter accampare alcuna pretesa sui beni personali del coniuge.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse del minore Persona_1
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
➢ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in RA BR (CS) in data
23/08/1997 tra e (Atto anno 1997, Parte I, Serie A, N. 2), Parte_1 Parte_2
come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
➢ NULLA sulle spese del procedimento;
➢ ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RA BR (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
➢ DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29 gennaio 2025. R.G. n.° 819/2024 - Pag. 4 di 4
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia