Articolo 788 del Codice di procedura civile
Articolo 787Articolo 817
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2006
Art. 788.
(Vendita di immobili).

((Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita)) . ((116))

Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.

((La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti)) . ((116))

Quando le operazioni sono affidate a un ((professionista)) , questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. ((116)) -------------- AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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