Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1113.
(Intervento nella divisione e opposizioni).
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gia' eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perche' la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtu' di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione puo' opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
(Intervento nella divisione e opposizioni).
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gia' eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perche' la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtu' di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione puo' opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Commentari • 75
- 1. Divisione ed intervento dei creditori: occorre la chiamata dei creditori nella divisione consensuale? (artt. 1113 e 2825 c.c.).Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 25 novembre 2023 · 279.99326
La regola dell'art. 1113 c.c.: divisione ed intervento dei creditori L'art. 1113 c.c. impone al terzo comma la chiamata dei creditori alla divisione dei beni immobili “perché la divisione abbia effetto nei loro confronti”. […] n. 10746 che laddove vi sia il consenso dei condividenti al progetto stesso, “si deve considerare del tutto irrilevante l'opposizione della attuale società ricorrente, in quanto l'avente causa da uno dei condividenti, se è legittimato ad intervenire nel giudizio di divisione ai sensi dell'art. 1113 cod. civ., comma 1, ai fini di far valere le proprie ragioni, non si sostituisce peraltro al proprio dante causa, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Siena, sentenza 28/02/2023, n. 179Provvedimento: […] o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale(secondo quanto recita il terzo comma dell'art. 1113 cod. civ .)”. […] Il creditore procedente non ha evocato in giudizio gli aventi causa dei comproprietari delle quote non pignorate che ai sensi dell'art. 1113 c.c . hanno diritto ad intervenire nel giudizio di divisione del bene, […] Pagina 5 dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti ex artt. 1113 c.c. e 784 c.c .”. […] quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c […]Leggi di più...
- documentazione ipocatastale·
- art. 784 c.p.c.·
- violazione contraddittorio·
- improcedibilità domanda·
- art. 1113 c.c.·
- art. 181 disp. att. c.p.c.·
- divisione endoesecutiva·
- competenza giudice esecuzione·
- art. 481 c.c.·
- litisconsorzio necessario