Improcedibile
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026REG.PROV.COLL.
N. 05121/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2023, proposto da BO EL, quale erede legittimo di BO IO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno IO Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati IO Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 07109/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore;
Vista la dichiarazione del 2 dicembre 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso, avendo valutato favorevolmentela possibilità di presentare per le opere sanzionate un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36-bis della legge n. 105 del 2024;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. SC RD;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante e dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.IO BO, proprietario di un fondo agricolo sito in Napoli, via Pisani n. 301, ha impugnato il provvedimento n. 240/A dell’8 ottobre 2019, con cui gli è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie, realizzate senza i prescritti titoli abilitativi, ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio, con provvedimento n. 121/A, sono stati disposti l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e il pagamento di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Tale provvedimento è stato oggetto di motivi aggiunti.
Con sentenza n. 7109 del 2022, il T.a.r. ha rigettato sia gli originari motivi sia quelli aggiunti, ritenendo che: la pendenza della misura cautelare reale del sequestro penale non inficia la legittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto la demolizione è possibile, previa istanza di dissequestro al giudice penale, che è onere dell’interessato richiedere tempestivamente; l’estraneità del proprietario all’abuso commesso non è circostanza idonea ad elidere la legittimità dell’ordinanza di demolizione, ben potendo l’ordine di demolizione essere applicato anche a carico di soggetti che non abbiano commesso alcuna violazione, ma che si trovino in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato; stante il carattere vincolato dell’ordinanza di demolizione, non è necessaria una specifica ed ulteriore motivazione o la garanzia partecipativa, né rileva la mancata precisa definizione dell’area di sedime nel provvedimento demolitorio (presente, nel caso di specie, nel successivo provvedimento di acquisizione), essendo sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate; ai fini dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, è irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale o atto di accertamento di inottemperanza alla demolizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’erede (EL BO) dell’originario ricorrente (deceduto in data 20 novembre 2022), che ha dedotto: 1) error in iudicando in relazione all’omessa applicazione alla fattispecie dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, essendo la materiale esecuzione dell’ordine di demolizione preclusa dal sequestro penale, 2) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; 3) la violazione delle garanzie partecipative, non avendo l’amministrazione comunicato l’avvio del provvedimento sanzionatorio; 4) la violazione dell’art. 31, commi 4 e 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo l’intero procedimento viziato da nullità, dato che le opere realizzate sono assoggettate a sequestro penale e, soprattutto, data l’assenza di un formale provvedimento amministrativo di ricognizione dell’accertata inottemperanza.
Il Comune si è costituito concludendo per il rigetto dell’appello.
2.Parte appellante ha dichiarato essere venuto meno il suo interesse alla decisione dell’appello, avendo valutato favorevolmente la possibilità di presentare per le opere sanzionate un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36-bis della legge n. 105 del 2024.
Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dalla difesa di parte appellante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786, cit; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3138; Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5551).
In proposito va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
3.In definitiva, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda e la sopravvenienza normativa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
SC RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RD | Marco PA |
IL SEGRETARIO