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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3161/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARI SERGIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE MENTANA 45 PARMA, presso il difensore avv. CHIARI SERGIO
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARI GIORGIO e dell'avv. FARRI C.F._2
GABRIELE, elettivamente domiciliato in BORGO ANTINI 3, PARMA presso il difensore avv.
PAGLIARI GIORGIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Adito ed intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via principale e nel merito 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il mancato rispetto delle distanze sia dal confine che tra costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi dell'art. 873 cod. civ. e dall'art.
9.3.5 dell'Allegato A1 al
RUE di Parma, in merito all'autorimessa oggetto di SCIA del 19.08.2015 F.lo 2293 - Prot. 149315 e successive modifiche/trasformazioni; 2) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il mancato rispetto delle distanze sia dal confine che tra costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi dell'art. 873 cod. civ., dall'art. 9.3, comma 3, dell'allegato A1 al RUE di
Parma allora vigente, in merito alle opere di sopraelevazione, con conseguente aumento volumetrico, di cui al Permesso di Costruire n. 1795/2004 e successiva Scia 957/2017 e/o come accertate all'esito della
CTU espletata;
3) Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze sia dal confine che tra pagina 1 di 12 costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi dell'art. 873 cod. civ. e del
RUE di Parma allora vigente, rispetto alle opere di modifica della quota del lastricato dell'area cortilizia, di cui al Permesso di Costruire n. 1795/2004 e successiva Scia 957/2017. 4) Per l'effetto ordinare, ai sensi degli artt. 872 e 2933 cod. civ., la riduzione in ripristino dei luoghi, mediante la completa demolizione delle opere di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente domanda e/o comunque di quelle opere in violazione delle norme sulle distanze accertate all'esito della CTU espletata con spese a carico dei convenuti;
5) Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 872 e 2043 cod. civ. e per i motivi di cui in narrativa, il diritto al risarcimento del danno patito da a fronte del mancato rispetto Parte_1
delle distanze sia dal confine che tra costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi degli artt. 873 cod. civ., 9.3.5 dell'Allegato A1 al RUE di Parma e 9.3, comma 3, dell'allegato
A1 al RUE di Parma, a titolo di diminuzione del valore dell'immobile di sua proprietà (sia sotto il profilo del danno emergente, che del lucro cessante e/o della perdita di chance), e per l'effetto condannare i Sigg.ri e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice della somma ritenuta di giustizia, nella misura indicata in atti e/o da quantificarsi anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, comprensive delle spese per la Consulenza Tecnica di Parte”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Parma, contrariis reiectis: I) in via istruttoria, senza rinuncia alla formulata eccezione di inammissibilità della richiesta avversaria di C.T.U. e della richiesta avversaria di integrazione della C.T.U. celebrata, accertare, dichiarare e statuire l'inutilizzabilità parziale della Integrazione alla C.T.U. depositata in data 26.02.2024, in ragione degli errori, delle incongruenze e dei vizi illustrati negli scritti di parte depositati nell'interesse dei
Convenuti, inclusi quelli redatti dal c.t.p. dei Convenuti e altresì dedotti all'udienza del giorno
05.03.2024 e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa in istruttoria e convocare il nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio, affinché questi, nel contraddittorio con i cc.tt.pp. e alla luce delle censure formulate nell'interesse dei Convenuti, sia chiamato a rendere i richiesti chiarimenti sulle operazioni peritali celebrate e sugli esiti delle stesse;
II) nel merito, respingere tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario 15%”; – dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a eventuali avverse domande e/o eccezioni nuove, con espressa contestazione di ogni eventuale, inammissibile e non autorizzata deduzione avversaria formulata con le note scritte depositate in vista della predetta udienza”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con atto di citazione notificato in data 8.9.2020 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Parma e deducendo di essere proprietaria di un terreno con Controparte_1 Controparte_2
annesso fabbricato sito in Vicofertile (PR), via Martiri della Liberazione n. 36/1°, confinante sul lato ovest con l'immobile di proprietà dei convenuti. Precisava che nel 2015 i convenuti avevano costruito sul confine un'autorimessa, in violazione della disciplina delle distanze tra edifici, essendo stata costruita ad 1,10 metri dal fabbricato di proprietà dell'attrice, mentre il RUE di Parma disponeva che la distanza minima tra edifici con pareti non finestrate fosse di 6 metri. A seguito di contestazioni avanzate, i convenuti si erano limitati ad abbattere la copertura dell'autorimessa, lasciando inalterata la restante parte del manufatto. Aggiungeva che, a seguito dell'intervento di sopraelevazione effettuato dai convenuti nel 2012 sul loro immobile ad uso abitazione, anche questo violava la distanza minima legale tra costruzioni, perché l'immobile si trovava ad una distanza pari a circa 4,90 metri dal confine lato sud e 6 metri dal capannone di proprietà dell'attrice, mentre il RUE di Parma prevedeva che la distanza minima tra edifici con pareti finestrate fosse pari a metri 10 e metri 5 dal confine, poi divenuti
6 nel successivo RUE. Deduceva altresì l'attrice che i convenuti avevano anche modificato la quota del lastricato dell'area cortilizia sul lato est, che si trovava ad essere sopraelevato rispetto alla proprietà attorea di circa 50 cm, costruendo anche un muro di contenimento, cosicché tale intervento, dando vita ad una nuova costruzione, doveva parimenti rispettare la normativa sulle distanze, che invece era stata violata. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il Tribunale volesse condannare i convenuti alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno patito.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.3.2021 si costituivano in giudizio i convenuti deducendo che, con riferimento all'autorimessa, questa era stata condonata con sanatoria edilizia nel 1992 e che l'ampliamento effettuato nel 2015 era già stato demolito, su insistenza dell'attrice, cosicché il fabbricato era tornato a corrispondere a quello preesistente. Aggiungeva, con riferimento all'intervento di sopraelevazione, che nel 2019 il Comune aveva loro comminato una sanzione pecuniaria, CP_3 in luogo dell'ordine di demolizione, che, una volta pagata, avrebbe determinato la sanatoria dei manufatti. Contestava inoltre che la pretesa violazione delle distanze avesse generato un pregiudizio per l'attrice, proprietaria di un capannone industriale, privo di finestre, nel quale non veniva esercitata alcuna attività. Pertanto, insistevano per il rigetto delle pretese avversarie.
Istruita la causa a mezzo di CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 5.11.2024 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
pagina 3 di 12 Preliminarmente si osserva che, in forza della previsione di cui all'art. 873, c.c., le costruzioni su fondi finitimi, se non sono tra loro aderenti o unite, devono essere tenute a distanza di tre metri o comunque alla maggiore distanza stabilita dagli strumenti urbanistici locali.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la nozione di costruzione rilevante ai fini della normativa sul rispetto delle distanze legali non si identifica con quella di edificio, ma comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato, avente i caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione. Tale definizione è peraltro insuscettibile di modifiche da parte della normativa locale (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 24757/24; Cass. sent. n.
5897/10).
Parte attrice ha lamentato il mancato rispetto delle distanze legali esistenti tra il corpo di fabbrica di sua proprietà e il confine, da un lato, e dall'altro:
1. l'autorimessa costruita dagli attori nel 2015 e successivamente in parte demolita e sostituita con un pergolato e una casettina in legno;
2. L'immobile di proprietà dei convenuti, che, a seguito di un intervento di sopraelevazione, aveva aumentato il proprio volume, con conseguente avvicinamento al confine;
3. il muro di cinta costruito a seguito della modifica della quota del lastricato dell'area cortilizia.
Pertanto, è necessario muovere partitamente alla disamina del rispetto della normativa sulle distanze con riferimento ai singoli manufatti.
Sull'autorimessa
Con riferimento all'autorimessa, si rileva che è pacifico in causa che questa sia stata realizzata nel
2015. Già prima dell'introduzione del giudizio i convenuti avevano provveduto a eliminare la copertura della predetta autorimessa, come allegato dall'attrice e non contestato dai convenuti. In corso di causa, come confermato anche dal CTU nominato, ing. tale autorimessa è stata demolita e sono stati Per_1
costruiti un pergolato con struttura metallica e una casetta prefabbricata in legno, appoggiata a gettata di calcestruzzo. Come chiarito da parte attrice già nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num.
1, c.p.c., la contestazione relativa al mancato rispetto delle distanze non ha mai riguardato l'originaria autorimessa, già oggetto di un precedente condono nel 1992, ma quella costruita successivamente, rimossa in corso di causa e sostituita dal pergolato metallico e dalla struttura prefabbricata.
Preliminarmente si osserva che non si è di fronte alla proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile, ma di una mera modifica della domanda, poiché, ferma la causa petendi, l'attore ha inteso modificare parzialmente il petitum della domanda, al fine di adattarlo alla modifica dei luoghi intervenuta in corso di causa. Tale modifica è pienamente ammissibile, anche in ottica di evitare la pagina 4 di 12 proliferazione dei giudizi, poiché altrimenti si costringerebbe l'attore ad introdurre un nuovo giudizio al fine di ottenere una tutela reale in relazione a questi due manufatti, realizzati in corso di causa.
Tanto premesso, si rileva che entrambi i manufatti rientrano nel novero di “nuove costruzioni”, nel senso già fatto proprio dalla Suprema Corte. Ed infatti, la casetta in legno è immobilizzata al suolo mediante appoggio, grazie al basamento in calcestruzzo, mentre la struttura metallica che funge da pergolato per riparare le autovetture è stabilmente ancorata al terreno e all'autorimessa coperta, come si evince con chiarezza dalla documentazione fotografica allegata alla CTU. Pertanto, rientrando entrambi i manufatti nel novero delle costruzioni, questi devono rispettare le distanze.
Come accertato dal CTU, tanto il pergolato, quanto la casetta prefabbricata in legno non rispettano le distanze dal confine indicate nel RUE vigente, a mente del quale, ai sensi dell'art. 9.4, comma 6, “per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, piscine, pergolati, per campi per attività sportive e ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a: a) D1 = m
1,5 sulle distanze”, laddove per D1 si intende la distanza dal confine di proprietà (v. pag. 9, CTU).
Pertanto, ai sensi dell'art. 872, c.c., con riferimento a questi manufatti deve essere ordinata la rimessione in pristino o il loro arretramento sino a metri 1.50 dal confine, al fine del rispetto della distanza, soluzione che il CTU ha individuato come semplice e agevole (v. pag. 11, CTU).
Sugli interventi di sopraelevazione
È altresì pacifico che nel 2012 i convenuti hanno effettuato interventi di ristrutturazione, che hanno importato una sopraelevazione nell'immobile di loro proprietà, con l'aumento di un piano su tutta la superficie, come riscontrato anche dal CTU. Ha aggiunto il CTU che “oltre al suddetto sovralzo, una porzione dell'immobile è stata ricostruita, sempre con sovralzo rispetto all' altezza precedente, a una distanza dal fabbricato di parte attrice inferiore di circa m. 1,40/1,50 rispetto all' allineamento del restante corpo di fabbrica. È stato anche costruito, sempre sul fronte prospicente il fabbricato di parte attrice, un balcone a sbalzo al livello del piano primo” (v. pag. 4, CTU). A seguito delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato che “il fabbricato di parte convenuta, come si è detto sovralzato di un piano rispetto alla configurazione precedente, ha un corpo principale con copertura a doppia falda di altezza in gronda di m. 8,88 e un corpo vano scala affiancato sporgente verso est con copertura piana e altezza in gronda di m. 10,74. Il corpo di fabbrica principale ha distanza rispetto all' edificio dell'attrice variabile fra m. 7,30 e m. 7,42; questa distanza è riscontrabile sia nella parte inferiore dell'immobile di più antica edificazione, sia nella parte superiore oggetto del sovralzo. Il corpo affiancato, che contiene pagina 5 di 12 un vano scala, ha distanza rispetto all' edificio dell'attrice di m.
5.94 costante per tutta l'altezza. Il balcone posto al primo piano ha distanza dall' immobile di parte attrice di circa m 6,70 per un tratto di m. 12 e di m 5,94 per un tratto di circa m. 3,70” (v. pag. 7, CTU).
Parte attrice lamenta che, a seguito degli interventi di sopraelevazione, l'immobile di proprietà di parte attrice, che già non rispettava le distanze dal proprio fabbricato, abbia subito un ulteriore avvicinamento, cosicché l'immobile di proprietà dei convenuti, nel lato sud-est, si trova ad una distanza di circa 4,90 metri dal confine e 6,00 dal fabbricato di proprietà attorea.
A tal riguardo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, la sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione (v. Cass. ord. n.12292/2024).
Trova quindi applicazione, per quella parte dell'edificio costruita nel 2012, la previsione di cui al RUE vigente al momento della realizzazione della sopraelevazione, che prevedeva che la distanza minima dal confine di proprietà fosse di metri 5 e che la distanza minima fra pareti antistanti finestrate fosse di metri 10 (v. art. 9.3, comma 3 e art. 9.4, comma 2, allegato A RUE).
Parte convenuta ha sin da subito allegato che l'intervento di sopraelevazione fosse in realtà consentito in forza della previsione del RUE all'epoca vigente, che all'art. 5.1) legittimava il sovralzo fino a due piani fuori terra di edifici esistenti e ricompresi nelle zone ZB, ZP1, ZP2, ZP3, in deroga alla normativa sulle distanze, laddove l'altezza massima utile del piano sovralzato fosse pari a m.
2.70 e comunque nei limiti della SLU massima realizzabile sulla base degli indici stabiliti dal PRG per le predette zone. Il
CTU nominato, senza eseguire rilievi, aveva inizialmente ricondotto l'intervento per cui è causa nell'alveo della predetta disposizione, ritenendolo quindi pienamente legittimo, ancorché in deroga alla disciplina sulle distanze. A seguito di specifica richiesta di integrazione, il CTU ha reso i dovuti chiarimenti, effettuando le misurazioni necessarie per verificare se il sopraelevamento fosse contenuto entro i limiti dimensionali previsti dalla normativa locale. In particolare, il CTU si è così espresso: “gli elaborati grafici di progetto allegati alle pratiche edilizie rispettano entrambe le due condizioni suddette
(altezza massima del piano sovralzato di m.
2.70 e slu realizzata inferiore alla slu massima realizzabile). A seguito dei sopralluoghi eseguiti si è riscontrato invece uno stato dei luoghi alquanto differente da quanto indicato nei suddetti elaborati grafici. Il sovralzo è stato realizzato come da progetto solamente da punto di vista planimetrico ma invece di avere un altezza utile interna costante di m. 2.70 (era previsto superiormente un solaio piano e un sottotetto non abitabile con copertura a due falde), in una zona l' altezza è sempre superiore a m. 2,70 , non essendo presente il solaio piano e pagina 6 di 12 venendosi così a creare una zona a doppio volume con la copertura a vista, variando da un minimo misurato a intradosso travetto (lato gronda) di circa m. 3,32 fino a un massimo di circa m. 5,00 in corrispondenza del colmo;
nella zona rimanente l'altezza utile interna è di circa m. 2.34, in quanto il solaio piano è stato realizzato a una quota inferiore a quella di progetto, creando così superiormente una zona sottotetto, di altezza leggermente maggiore rispetto a quanto previsto in progetto, a cui si accede con scala dal soggiorno;
il sottotetto ha altezze utili interne variabili da un minimo di circa 0,99
m fino a un massimo di circa m. 2,45 ( misurate all' intradosso travetto)” (v. pag. 3, CTU integrativa).
Ha aggiunto il CTU che nella porzione del primo piano nella quale non è presente il solaio sono stati realizzati un locale soggiorno, una camera e un bagno, mentre i restanti locali, che pur sono utilizzati, non sarebbero abitabili, perché l'altezza è inferiore a quella prescritta per l'abitabilità, vale a dire metri
2,70. Ha poi precisato il CTU che anche la zona sottotetto, che ha un'altezza riscontrata da metri 0,99 a metri 2,45 e che quindi non sarebbe comunque abitabile, è comunque dotata di finiture e impianti similari a quelli del piano sottostante.
Pertanto, non è stato rispettato il requisito dell'altezza massima per gli interventi di sopraelevazione in deroga alla disciplina sulle distanze tra edifici e confini.
Peraltro, a seguito dei rilievi effettuati, è emerso che non è stato rispettato nemmeno il secondo requisito previsto dalla normativa, vale a dire il fatto che l'intervento doveva essere contenuto entro i limiti della SLU massima utilizzabile. Ed infatti, il CTU ha chiarito che, conteggiando soltanto la superficie di tutti i locali del piano rialzato, di quelli del piano primo con requisito di abitabilità (perché di altezza superiore a metri 2,70) e l'eccedenza della superficie delle cantine rispetto ai massimi prescritti (mq 45,86), si ottiene per la Slu una superficie totale di mq 380,86, quindi superiore a quella massima, pari a 366,07 mq (v. pagg. 5 e 6, CTU integrativa). Ne deriva che, anche sotto l'aspetto della
SLU massima utilizzabile, l'intervento non rientra tra quelli legittimati.
Parte convenuta ha criticato le misurazioni effettuate dal CTU, laddove il CTU ha ritenuto di includere nel conteggio della SLU anche parte della superficie delle cantine, mentre secondo la prospettazione dei convenuti dal calcolo avrebbero dovuto essere esclusi tutti i vani del piano seminterrato, come espressamente previsto dall'art.
3.4 del R.U.E. allora vigente e ratione temporis applicabile, così ottenendo un conteggio di 341,38 mq, inferiore (di mq 25,69) alla soglia della superficie utile massima realizzabile. L'osservazione si scontra però con il dettato del RUE vigente all'epoca che prevedeva che dal conteggio della SLU dovessero essere escluse, per i fini che qui interessano, “le cantine con altezza superiore a m. 2,60 e di superficie non superiore a 25 mq per alloggio”, cosicché, del tutto correttamente, il CTU ha tenuto conto dei locali cantine solo per la porzione eccedente tale dato (v. allegato alla CTU).
pagina 7 di 12 Parte convenuta ha poi rilevato che in realtà anche la misura massima del sovralzo sarebbe stata rispettata, poiché il fatto che in alcuni punti del piano primo siano più alti rispetto ai 2,70 metri sarebbe la “banale conseguenza della eliminazione del solaio orizzontale” e interesserebbe “esclusivamente una porzione del piano stesso, quella ubicata nella parte ovest dell'edificio, che nemmeno prospetta sull'edificio della Società attrice, verso cui prospettano, invece, solo locali la cui altezza è sempre inferiore a m. 2,70”. Nemmeno sotto questo aspetto le osservazioni alla CTU sono persuasive, tenuto conto che, come emerge con chiarezza dalle fotografie allegate alla perizia di parte, che rappresentano l'immobile di proprietà dei convenuti prima e dopo la realizzazione della sopraelevazione, i convenuti non si sono di certo limitati a eliminare il solaio che divide il piano primo dal sottotetto, ma hanno appunto sopraelevato il proprio immobile, che prima era composto di un solo piano rialzato fuori terra, creando il piano primo e il locale sottotetto, con altezze di gran lunga superiori rispetto a quelle massime previste nel RUE vigente all'epoca, che consentivano la sopraelevazione fino ad altezza massima di 2,70 metri (v. doc. n. 5, fascicolo attoreo). Peraltro, a nulla rileva che la porzione del primo piano che non è delimitata in altezza dal solaio non è quella prospicente all'immobile di proprietà degli attori, perché il rispetto dei requisiti di cui all'art.
5.2 del RUE va valutato in relazione all'intero intervento di sopraelevazione, al fine di verificare se sia, o meno, autorizzabile in deroga alla disciplina sulle distanze.
Né a conclusioni differenti si può pervenire, come pure fatto valere dai convenuti, perché l'ordine di demolizione inizialmente impartito dal Comune di Parma non è stato eseguito, essendo stato convertito in sanzione pecuniaria, circostanza che – in tesi – avrebbe comportato la sanatoria dell'immobile e che precluderebbe qualsivoglia ordine di rimessione in pristino da parte del Tribunale (v. doc. n. 8, fascicolo convenuti). Ed infatti, è indirizzo giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte quello in virtù del quale i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra pubblica amministrazione e privato costruttore, non hanno incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c., per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici. A maggior ragione ciò deve valere nel caso che ci occupa, in quanto non è intervenuta alcuna sanatoria dell'immobile, ma unicamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, che parte convenuta non ha nemmeno offerto prova di aver versato.
Pertanto, alla luce delle misurazioni effettuate dal CTU nominato, deve essere accolta la domanda attorea e ordinata la rimessione in pristino dell'immobile, con conseguente demolizione di quella porzione di immobile realizzata a seguito degli interventi di sopraelevazione, che rappresenta una nuova costruzione.
pagina 8 di 12 Sul muro di contenimento e il lastricato dell'area cortilizia
Parte attrice lamenta altresì che i convenuti siano intervenuti a modificare la quota del lastricato dall'area cortilizia al confine ad est del fabbricato, così sopraelevandola di circa 50 cm rispetto al confine della loro proprietà e costruendo un muro di contenimento, in violazione della normativa sulle distanze.
Preliminarmente si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, anche il muro di contenimento di un terrapieno può essere fatto rientrare nel novero delle “costruzioni”, rilevanti ai fini degli artt. 873 e ss., c.c. (v. Cass. sent. n. 24473/2017). Ed infatti, mentre il muro di contenimento di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'articolo 873 del codice civile e seguenti (e quindi anche delle norme locali integrative e della disciplina da esse inderogabile dell'articolo 9 del Dm n. 1444/1968) per la parte che adempie a tale funzione, e quindi dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale, o della scarpata,
o del terrapieno cui aderisce impedendo lo smottamento, il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione che deve rispettare le distanze legali a prescindere dalla sua altezza al di sopra del dislivello naturale, e ciò in quanto non si tratta di un muro di cinta con entrambe le facce isolate destinato solo alla delimitazione del confine e di altezza inferiore a tre metri secondo l'articolo 878 del codice civile ma di un muro di fabbrica, dal momento che la faccia a contatto col terrapieno artificiale contenuto non è isolata, ma aderente al terrapieno, ed il muro, facendo corpo unico col terrapieno artificiale, crea un'intercapedine potenzialmente insalubre e dannosa che la normativa in esame è volta ad evitare (v. Cass. sent. n. 24747/24).
Come accertato dal CTU, la quota del lastricato di proprietà dei convenuti è stata effettivamente innalzata di circa 60 cm per una lunghezza del fronte di confine di circa 27,25 e che allo stato attuale è presente un muro di recinzione, con funzione di contenimento, posto a distanza variabile da 1,25 m a
1,30 m rispetto all' edificio di parte attrice. Ha precisato il CTU che la costruzione di tale sovralzo risale in realtà ad un periodo antecedente al 1986, perché già nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di sanatoria presentata dagli attori si intravedeva che la quota di cortile di proprietà dei convenuti era superiore rispetto al piano di campagna nel tratto posto a sud del lotto per una lunghezza circa m. 21,10. In risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha aggiunto che successivamente i convenuti, con i lavori di cui al p.d.c n. 1795/2004, hanno provveduto a rialzare anche la quota del cortile posto verso nord per una lunghezza circa m. 6,15, con conseguente realizzazione di una ulteriore porzione del muro di contenimento per tutta la lunghezza.
pagina 9 di 12 Tanto premesso, si concorda con la valutazione effettuata dal CTU in relazione al muro di confine, nella parte in cui egli ha ritenuto che questo rientri nel novero delle nuove costruzioni per la porzione nord di lunghezza di metri 6,15, trattandosi appunto di un muro di contenimento, resosi necessario a fronte della decisione effettuata dai convenuti di innalzare anche la quota nord del cortile rispetto al piano di campagna. Tenuto conto che il CTU ha accertato che il muro è stato costruito in violazione delle norme sulle distanze indicate dal RUE di Parma, sia al momento della costruzione, sia con riferimento a quelle esistenti, anche per quanto attiene questa porzione di muro deve esserne ordinata la rimessione in pristino. Come precisato dalla CTU, il rispetto della normativa sulle distanze si avrebbe anche qualora i convenuti abbassassero la quota della pavimentazione a ridosso del muro fino al livello precedente, raccordandosi poi con le zone limitrofe, cosicché il muro, non svolgendo più funzione di contenimento del terrapieno, non sarebbe più da considerarsi nuova costruzione (v. pag. 9, CTU).
Sul risarcimento del danno
È principio di diritto pacifico che, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (v., ex plurimis, Cass. 17635/13).
Con specifico riguardo alla prova del danno da violazione del diritto di proprietà la Suprema Corte ha chiarito che non si può far riferimento ad un danno in re ipsa, ma al più si può parlare di danno presunto o danno normale, spettando in ogni caso a colui il quale propone la domanda dedurre specifiche circostanze, dalle quali si può inferire la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, che va identificato con la perdita della possibilità di godere in maniera piena della cosa (v. Cass. S.U. n.
33645/22). Spetta quindi a colui il quale richiede una tutela risarcitoria allegare tempestivamente la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. A seguito poi di specifica contestazione da parte del convenuto, non è sufficiente l'allegazione del pregiudizio subito da parte dell'attore, che è tenuto ad offrirne specifica prova, anche eventualmente ricorrendo a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Tanto premesso, si osserva che nel caso che ci occupa parte attrice ha omesso financo di allegare la sussistenza di specifici pregiudizi che le sarebbero derivati dalla violazione delle distanze da parte dei convenuti. Ed infatti, una tale allegazione è contenuta soltanto nella comparsa conclusionale, laddove parte attrice, per la prima volta, e quindi quando i termini per nuove allegazioni erano già ampiamente spirati, ha dato atto che l'edificazione da parte dei convenuti di manufatti in violazione della normativa sulle distanze le aveva impedito di sfruttare le potenzialità edificatorie del proprio terreno, di locare il pagina 10 di 12 capannone presente sulla sua proprietà, nonché di procedere all'efficientamento energetico dello stesso.
In tutti gli atti precedenti parte attrice si era invece limitata a sostenere che il danno sarebbe stato in re ipsa, senza quindi che venissero allegate, ancor prima che provate, specifiche possibilità di godimento andate perse. Pertanto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, tenuto conto che, così come accertato dal CTU, anche prima della sopraelevazione dell'immobile di proprietà dei convenuti, comunque questo si trovava a distanza inferiore rispetto a quella legale dall'immobile di proprietà dell'attrice, cosicché la capacità edificatoria sul terreno di proprietà attorea era comunque già compromessa. Inoltre, l'immobile di proprietà dell'attrice è un fabbricato che viene utilizzato come capannone e che è sempre stato concesso in locazione, cosicché, anche sotto questo aspetto, non è ravvisabile alcuna compressione del diritto di proprietà meritevole di tutela risarcitoria.
Peraltro, come rilevato dal CTU, la violazione sulla normativa in tema di distanze non avrebbe nemmeno pregiudicato la facoltà attorea di procedere ad interventi di efficientamento energetico, poiché l' efficientamento energetico avrebbe potuto essere raggiunto anche mediante interventi diversi rispetto alla realizzazione del cappotto sulle pareti perimetrali, come per esempio tramite nuovi serramenti, la coibentazione copertura, la realizzazione di un impianto di riscaldamento o di eventuale impianto fotovoltaico. L'unico intervento che avrebbe potuto avere qualche interferenza per la presenza dei manufatti di parte convenuta sarebbe stato il cappotto esterno solo su una parte della parete ovest, all'incirca di soli 40 mq circa su un totale di pareti perimetrali di circa mq 950, cosicché
l'efficientamento energetico sarebbe stato comunque assicurato.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Sulle spese di lite e di CTU
A fronte dell'accoglimento delle pretese attoree, fatta eccezione per la domanda risarcitoria, si ravvisa un'ipotesi di parziale reciproca soccombenza, cosicché le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 10.860,00, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/14, avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda, devono essere compensate per la misura di ¼ mentre i restanti ¾ devono essere poste in capo ai convenuti.
Del pari, le spese di CTU devono essere poste in via definitiva in capo ai convenuti, ai quali spetta rifondere all'attrice anche per le spese del proprio CTP, pari ad euro 8.632,91 (v. doc. n. 13, fascicolo attrice).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3161/2020, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1) Condanna e alla riduzione in pristino o all'arretramento Controparte_1 Controparte_2
sino al rispetto delle distanze legali della casetta in legno e del pergolato;
2) Condanna e alla riduzione in pristino con riferimento agli Controparte_1 Controparte_2
interventi di sopraelevazione del loro immobile;
3) Condanna e all'arretramento del muro di confine, Controparte_1 Controparte_2
limitatamente alla porzione nord di lunghezza di metri 6,15, o all'abbassamento della quota della pavimentazione a ridosso del muro fino al livello precedente, raccordandosi poi con le zone limitrofe;
4) Liquida le spese di lite in complessivi euro 10.860,00, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie, e le compensa nella misura di ¼, condannando e alla refusione Controparte_1 Controparte_2
in favore di dei restanti ¾ delle spese di lite del presente giudizio;
Parte_1
5) Condanna e a rifondere a le spese di CTP, pari ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
euro 8.632,91;
6) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e . Controparte_1 Controparte_2
Parma, 5 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3161/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARI SERGIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE MENTANA 45 PARMA, presso il difensore avv. CHIARI SERGIO
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARI GIORGIO e dell'avv. FARRI C.F._2
GABRIELE, elettivamente domiciliato in BORGO ANTINI 3, PARMA presso il difensore avv.
PAGLIARI GIORGIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Adito ed intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via principale e nel merito 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il mancato rispetto delle distanze sia dal confine che tra costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi dell'art. 873 cod. civ. e dall'art.
9.3.5 dell'Allegato A1 al
RUE di Parma, in merito all'autorimessa oggetto di SCIA del 19.08.2015 F.lo 2293 - Prot. 149315 e successive modifiche/trasformazioni; 2) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il mancato rispetto delle distanze sia dal confine che tra costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi dell'art. 873 cod. civ., dall'art. 9.3, comma 3, dell'allegato A1 al RUE di
Parma allora vigente, in merito alle opere di sopraelevazione, con conseguente aumento volumetrico, di cui al Permesso di Costruire n. 1795/2004 e successiva Scia 957/2017 e/o come accertate all'esito della
CTU espletata;
3) Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze sia dal confine che tra pagina 1 di 12 costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi dell'art. 873 cod. civ. e del
RUE di Parma allora vigente, rispetto alle opere di modifica della quota del lastricato dell'area cortilizia, di cui al Permesso di Costruire n. 1795/2004 e successiva Scia 957/2017. 4) Per l'effetto ordinare, ai sensi degli artt. 872 e 2933 cod. civ., la riduzione in ripristino dei luoghi, mediante la completa demolizione delle opere di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente domanda e/o comunque di quelle opere in violazione delle norme sulle distanze accertate all'esito della CTU espletata con spese a carico dei convenuti;
5) Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 872 e 2043 cod. civ. e per i motivi di cui in narrativa, il diritto al risarcimento del danno patito da a fronte del mancato rispetto Parte_1
delle distanze sia dal confine che tra costruzioni frontistanti previste dalla normativa applicabile, anche ai sensi degli artt. 873 cod. civ., 9.3.5 dell'Allegato A1 al RUE di Parma e 9.3, comma 3, dell'allegato
A1 al RUE di Parma, a titolo di diminuzione del valore dell'immobile di sua proprietà (sia sotto il profilo del danno emergente, che del lucro cessante e/o della perdita di chance), e per l'effetto condannare i Sigg.ri e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice della somma ritenuta di giustizia, nella misura indicata in atti e/o da quantificarsi anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, comprensive delle spese per la Consulenza Tecnica di Parte”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Parma, contrariis reiectis: I) in via istruttoria, senza rinuncia alla formulata eccezione di inammissibilità della richiesta avversaria di C.T.U. e della richiesta avversaria di integrazione della C.T.U. celebrata, accertare, dichiarare e statuire l'inutilizzabilità parziale della Integrazione alla C.T.U. depositata in data 26.02.2024, in ragione degli errori, delle incongruenze e dei vizi illustrati negli scritti di parte depositati nell'interesse dei
Convenuti, inclusi quelli redatti dal c.t.p. dei Convenuti e altresì dedotti all'udienza del giorno
05.03.2024 e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa in istruttoria e convocare il nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio, affinché questi, nel contraddittorio con i cc.tt.pp. e alla luce delle censure formulate nell'interesse dei Convenuti, sia chiamato a rendere i richiesti chiarimenti sulle operazioni peritali celebrate e sugli esiti delle stesse;
II) nel merito, respingere tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario 15%”; – dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a eventuali avverse domande e/o eccezioni nuove, con espressa contestazione di ogni eventuale, inammissibile e non autorizzata deduzione avversaria formulata con le note scritte depositate in vista della predetta udienza”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con atto di citazione notificato in data 8.9.2020 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Parma e deducendo di essere proprietaria di un terreno con Controparte_1 Controparte_2
annesso fabbricato sito in Vicofertile (PR), via Martiri della Liberazione n. 36/1°, confinante sul lato ovest con l'immobile di proprietà dei convenuti. Precisava che nel 2015 i convenuti avevano costruito sul confine un'autorimessa, in violazione della disciplina delle distanze tra edifici, essendo stata costruita ad 1,10 metri dal fabbricato di proprietà dell'attrice, mentre il RUE di Parma disponeva che la distanza minima tra edifici con pareti non finestrate fosse di 6 metri. A seguito di contestazioni avanzate, i convenuti si erano limitati ad abbattere la copertura dell'autorimessa, lasciando inalterata la restante parte del manufatto. Aggiungeva che, a seguito dell'intervento di sopraelevazione effettuato dai convenuti nel 2012 sul loro immobile ad uso abitazione, anche questo violava la distanza minima legale tra costruzioni, perché l'immobile si trovava ad una distanza pari a circa 4,90 metri dal confine lato sud e 6 metri dal capannone di proprietà dell'attrice, mentre il RUE di Parma prevedeva che la distanza minima tra edifici con pareti finestrate fosse pari a metri 10 e metri 5 dal confine, poi divenuti
6 nel successivo RUE. Deduceva altresì l'attrice che i convenuti avevano anche modificato la quota del lastricato dell'area cortilizia sul lato est, che si trovava ad essere sopraelevato rispetto alla proprietà attorea di circa 50 cm, costruendo anche un muro di contenimento, cosicché tale intervento, dando vita ad una nuova costruzione, doveva parimenti rispettare la normativa sulle distanze, che invece era stata violata. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il Tribunale volesse condannare i convenuti alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno patito.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.3.2021 si costituivano in giudizio i convenuti deducendo che, con riferimento all'autorimessa, questa era stata condonata con sanatoria edilizia nel 1992 e che l'ampliamento effettuato nel 2015 era già stato demolito, su insistenza dell'attrice, cosicché il fabbricato era tornato a corrispondere a quello preesistente. Aggiungeva, con riferimento all'intervento di sopraelevazione, che nel 2019 il Comune aveva loro comminato una sanzione pecuniaria, CP_3 in luogo dell'ordine di demolizione, che, una volta pagata, avrebbe determinato la sanatoria dei manufatti. Contestava inoltre che la pretesa violazione delle distanze avesse generato un pregiudizio per l'attrice, proprietaria di un capannone industriale, privo di finestre, nel quale non veniva esercitata alcuna attività. Pertanto, insistevano per il rigetto delle pretese avversarie.
Istruita la causa a mezzo di CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 5.11.2024 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
pagina 3 di 12 Preliminarmente si osserva che, in forza della previsione di cui all'art. 873, c.c., le costruzioni su fondi finitimi, se non sono tra loro aderenti o unite, devono essere tenute a distanza di tre metri o comunque alla maggiore distanza stabilita dagli strumenti urbanistici locali.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la nozione di costruzione rilevante ai fini della normativa sul rispetto delle distanze legali non si identifica con quella di edificio, ma comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato, avente i caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione. Tale definizione è peraltro insuscettibile di modifiche da parte della normativa locale (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 24757/24; Cass. sent. n.
5897/10).
Parte attrice ha lamentato il mancato rispetto delle distanze legali esistenti tra il corpo di fabbrica di sua proprietà e il confine, da un lato, e dall'altro:
1. l'autorimessa costruita dagli attori nel 2015 e successivamente in parte demolita e sostituita con un pergolato e una casettina in legno;
2. L'immobile di proprietà dei convenuti, che, a seguito di un intervento di sopraelevazione, aveva aumentato il proprio volume, con conseguente avvicinamento al confine;
3. il muro di cinta costruito a seguito della modifica della quota del lastricato dell'area cortilizia.
Pertanto, è necessario muovere partitamente alla disamina del rispetto della normativa sulle distanze con riferimento ai singoli manufatti.
Sull'autorimessa
Con riferimento all'autorimessa, si rileva che è pacifico in causa che questa sia stata realizzata nel
2015. Già prima dell'introduzione del giudizio i convenuti avevano provveduto a eliminare la copertura della predetta autorimessa, come allegato dall'attrice e non contestato dai convenuti. In corso di causa, come confermato anche dal CTU nominato, ing. tale autorimessa è stata demolita e sono stati Per_1
costruiti un pergolato con struttura metallica e una casetta prefabbricata in legno, appoggiata a gettata di calcestruzzo. Come chiarito da parte attrice già nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num.
1, c.p.c., la contestazione relativa al mancato rispetto delle distanze non ha mai riguardato l'originaria autorimessa, già oggetto di un precedente condono nel 1992, ma quella costruita successivamente, rimossa in corso di causa e sostituita dal pergolato metallico e dalla struttura prefabbricata.
Preliminarmente si osserva che non si è di fronte alla proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile, ma di una mera modifica della domanda, poiché, ferma la causa petendi, l'attore ha inteso modificare parzialmente il petitum della domanda, al fine di adattarlo alla modifica dei luoghi intervenuta in corso di causa. Tale modifica è pienamente ammissibile, anche in ottica di evitare la pagina 4 di 12 proliferazione dei giudizi, poiché altrimenti si costringerebbe l'attore ad introdurre un nuovo giudizio al fine di ottenere una tutela reale in relazione a questi due manufatti, realizzati in corso di causa.
Tanto premesso, si rileva che entrambi i manufatti rientrano nel novero di “nuove costruzioni”, nel senso già fatto proprio dalla Suprema Corte. Ed infatti, la casetta in legno è immobilizzata al suolo mediante appoggio, grazie al basamento in calcestruzzo, mentre la struttura metallica che funge da pergolato per riparare le autovetture è stabilmente ancorata al terreno e all'autorimessa coperta, come si evince con chiarezza dalla documentazione fotografica allegata alla CTU. Pertanto, rientrando entrambi i manufatti nel novero delle costruzioni, questi devono rispettare le distanze.
Come accertato dal CTU, tanto il pergolato, quanto la casetta prefabbricata in legno non rispettano le distanze dal confine indicate nel RUE vigente, a mente del quale, ai sensi dell'art. 9.4, comma 6, “per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, piscine, pergolati, per campi per attività sportive e ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a: a) D1 = m
1,5 sulle distanze”, laddove per D1 si intende la distanza dal confine di proprietà (v. pag. 9, CTU).
Pertanto, ai sensi dell'art. 872, c.c., con riferimento a questi manufatti deve essere ordinata la rimessione in pristino o il loro arretramento sino a metri 1.50 dal confine, al fine del rispetto della distanza, soluzione che il CTU ha individuato come semplice e agevole (v. pag. 11, CTU).
Sugli interventi di sopraelevazione
È altresì pacifico che nel 2012 i convenuti hanno effettuato interventi di ristrutturazione, che hanno importato una sopraelevazione nell'immobile di loro proprietà, con l'aumento di un piano su tutta la superficie, come riscontrato anche dal CTU. Ha aggiunto il CTU che “oltre al suddetto sovralzo, una porzione dell'immobile è stata ricostruita, sempre con sovralzo rispetto all' altezza precedente, a una distanza dal fabbricato di parte attrice inferiore di circa m. 1,40/1,50 rispetto all' allineamento del restante corpo di fabbrica. È stato anche costruito, sempre sul fronte prospicente il fabbricato di parte attrice, un balcone a sbalzo al livello del piano primo” (v. pag. 4, CTU). A seguito delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato che “il fabbricato di parte convenuta, come si è detto sovralzato di un piano rispetto alla configurazione precedente, ha un corpo principale con copertura a doppia falda di altezza in gronda di m. 8,88 e un corpo vano scala affiancato sporgente verso est con copertura piana e altezza in gronda di m. 10,74. Il corpo di fabbrica principale ha distanza rispetto all' edificio dell'attrice variabile fra m. 7,30 e m. 7,42; questa distanza è riscontrabile sia nella parte inferiore dell'immobile di più antica edificazione, sia nella parte superiore oggetto del sovralzo. Il corpo affiancato, che contiene pagina 5 di 12 un vano scala, ha distanza rispetto all' edificio dell'attrice di m.
5.94 costante per tutta l'altezza. Il balcone posto al primo piano ha distanza dall' immobile di parte attrice di circa m 6,70 per un tratto di m. 12 e di m 5,94 per un tratto di circa m. 3,70” (v. pag. 7, CTU).
Parte attrice lamenta che, a seguito degli interventi di sopraelevazione, l'immobile di proprietà di parte attrice, che già non rispettava le distanze dal proprio fabbricato, abbia subito un ulteriore avvicinamento, cosicché l'immobile di proprietà dei convenuti, nel lato sud-est, si trova ad una distanza di circa 4,90 metri dal confine e 6,00 dal fabbricato di proprietà attorea.
A tal riguardo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, la sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione (v. Cass. ord. n.12292/2024).
Trova quindi applicazione, per quella parte dell'edificio costruita nel 2012, la previsione di cui al RUE vigente al momento della realizzazione della sopraelevazione, che prevedeva che la distanza minima dal confine di proprietà fosse di metri 5 e che la distanza minima fra pareti antistanti finestrate fosse di metri 10 (v. art. 9.3, comma 3 e art. 9.4, comma 2, allegato A RUE).
Parte convenuta ha sin da subito allegato che l'intervento di sopraelevazione fosse in realtà consentito in forza della previsione del RUE all'epoca vigente, che all'art. 5.1) legittimava il sovralzo fino a due piani fuori terra di edifici esistenti e ricompresi nelle zone ZB, ZP1, ZP2, ZP3, in deroga alla normativa sulle distanze, laddove l'altezza massima utile del piano sovralzato fosse pari a m.
2.70 e comunque nei limiti della SLU massima realizzabile sulla base degli indici stabiliti dal PRG per le predette zone. Il
CTU nominato, senza eseguire rilievi, aveva inizialmente ricondotto l'intervento per cui è causa nell'alveo della predetta disposizione, ritenendolo quindi pienamente legittimo, ancorché in deroga alla disciplina sulle distanze. A seguito di specifica richiesta di integrazione, il CTU ha reso i dovuti chiarimenti, effettuando le misurazioni necessarie per verificare se il sopraelevamento fosse contenuto entro i limiti dimensionali previsti dalla normativa locale. In particolare, il CTU si è così espresso: “gli elaborati grafici di progetto allegati alle pratiche edilizie rispettano entrambe le due condizioni suddette
(altezza massima del piano sovralzato di m.
2.70 e slu realizzata inferiore alla slu massima realizzabile). A seguito dei sopralluoghi eseguiti si è riscontrato invece uno stato dei luoghi alquanto differente da quanto indicato nei suddetti elaborati grafici. Il sovralzo è stato realizzato come da progetto solamente da punto di vista planimetrico ma invece di avere un altezza utile interna costante di m. 2.70 (era previsto superiormente un solaio piano e un sottotetto non abitabile con copertura a due falde), in una zona l' altezza è sempre superiore a m. 2,70 , non essendo presente il solaio piano e pagina 6 di 12 venendosi così a creare una zona a doppio volume con la copertura a vista, variando da un minimo misurato a intradosso travetto (lato gronda) di circa m. 3,32 fino a un massimo di circa m. 5,00 in corrispondenza del colmo;
nella zona rimanente l'altezza utile interna è di circa m. 2.34, in quanto il solaio piano è stato realizzato a una quota inferiore a quella di progetto, creando così superiormente una zona sottotetto, di altezza leggermente maggiore rispetto a quanto previsto in progetto, a cui si accede con scala dal soggiorno;
il sottotetto ha altezze utili interne variabili da un minimo di circa 0,99
m fino a un massimo di circa m. 2,45 ( misurate all' intradosso travetto)” (v. pag. 3, CTU integrativa).
Ha aggiunto il CTU che nella porzione del primo piano nella quale non è presente il solaio sono stati realizzati un locale soggiorno, una camera e un bagno, mentre i restanti locali, che pur sono utilizzati, non sarebbero abitabili, perché l'altezza è inferiore a quella prescritta per l'abitabilità, vale a dire metri
2,70. Ha poi precisato il CTU che anche la zona sottotetto, che ha un'altezza riscontrata da metri 0,99 a metri 2,45 e che quindi non sarebbe comunque abitabile, è comunque dotata di finiture e impianti similari a quelli del piano sottostante.
Pertanto, non è stato rispettato il requisito dell'altezza massima per gli interventi di sopraelevazione in deroga alla disciplina sulle distanze tra edifici e confini.
Peraltro, a seguito dei rilievi effettuati, è emerso che non è stato rispettato nemmeno il secondo requisito previsto dalla normativa, vale a dire il fatto che l'intervento doveva essere contenuto entro i limiti della SLU massima utilizzabile. Ed infatti, il CTU ha chiarito che, conteggiando soltanto la superficie di tutti i locali del piano rialzato, di quelli del piano primo con requisito di abitabilità (perché di altezza superiore a metri 2,70) e l'eccedenza della superficie delle cantine rispetto ai massimi prescritti (mq 45,86), si ottiene per la Slu una superficie totale di mq 380,86, quindi superiore a quella massima, pari a 366,07 mq (v. pagg. 5 e 6, CTU integrativa). Ne deriva che, anche sotto l'aspetto della
SLU massima utilizzabile, l'intervento non rientra tra quelli legittimati.
Parte convenuta ha criticato le misurazioni effettuate dal CTU, laddove il CTU ha ritenuto di includere nel conteggio della SLU anche parte della superficie delle cantine, mentre secondo la prospettazione dei convenuti dal calcolo avrebbero dovuto essere esclusi tutti i vani del piano seminterrato, come espressamente previsto dall'art.
3.4 del R.U.E. allora vigente e ratione temporis applicabile, così ottenendo un conteggio di 341,38 mq, inferiore (di mq 25,69) alla soglia della superficie utile massima realizzabile. L'osservazione si scontra però con il dettato del RUE vigente all'epoca che prevedeva che dal conteggio della SLU dovessero essere escluse, per i fini che qui interessano, “le cantine con altezza superiore a m. 2,60 e di superficie non superiore a 25 mq per alloggio”, cosicché, del tutto correttamente, il CTU ha tenuto conto dei locali cantine solo per la porzione eccedente tale dato (v. allegato alla CTU).
pagina 7 di 12 Parte convenuta ha poi rilevato che in realtà anche la misura massima del sovralzo sarebbe stata rispettata, poiché il fatto che in alcuni punti del piano primo siano più alti rispetto ai 2,70 metri sarebbe la “banale conseguenza della eliminazione del solaio orizzontale” e interesserebbe “esclusivamente una porzione del piano stesso, quella ubicata nella parte ovest dell'edificio, che nemmeno prospetta sull'edificio della Società attrice, verso cui prospettano, invece, solo locali la cui altezza è sempre inferiore a m. 2,70”. Nemmeno sotto questo aspetto le osservazioni alla CTU sono persuasive, tenuto conto che, come emerge con chiarezza dalle fotografie allegate alla perizia di parte, che rappresentano l'immobile di proprietà dei convenuti prima e dopo la realizzazione della sopraelevazione, i convenuti non si sono di certo limitati a eliminare il solaio che divide il piano primo dal sottotetto, ma hanno appunto sopraelevato il proprio immobile, che prima era composto di un solo piano rialzato fuori terra, creando il piano primo e il locale sottotetto, con altezze di gran lunga superiori rispetto a quelle massime previste nel RUE vigente all'epoca, che consentivano la sopraelevazione fino ad altezza massima di 2,70 metri (v. doc. n. 5, fascicolo attoreo). Peraltro, a nulla rileva che la porzione del primo piano che non è delimitata in altezza dal solaio non è quella prospicente all'immobile di proprietà degli attori, perché il rispetto dei requisiti di cui all'art.
5.2 del RUE va valutato in relazione all'intero intervento di sopraelevazione, al fine di verificare se sia, o meno, autorizzabile in deroga alla disciplina sulle distanze.
Né a conclusioni differenti si può pervenire, come pure fatto valere dai convenuti, perché l'ordine di demolizione inizialmente impartito dal Comune di Parma non è stato eseguito, essendo stato convertito in sanzione pecuniaria, circostanza che – in tesi – avrebbe comportato la sanatoria dell'immobile e che precluderebbe qualsivoglia ordine di rimessione in pristino da parte del Tribunale (v. doc. n. 8, fascicolo convenuti). Ed infatti, è indirizzo giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte quello in virtù del quale i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra pubblica amministrazione e privato costruttore, non hanno incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c., per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici. A maggior ragione ciò deve valere nel caso che ci occupa, in quanto non è intervenuta alcuna sanatoria dell'immobile, ma unicamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, che parte convenuta non ha nemmeno offerto prova di aver versato.
Pertanto, alla luce delle misurazioni effettuate dal CTU nominato, deve essere accolta la domanda attorea e ordinata la rimessione in pristino dell'immobile, con conseguente demolizione di quella porzione di immobile realizzata a seguito degli interventi di sopraelevazione, che rappresenta una nuova costruzione.
pagina 8 di 12 Sul muro di contenimento e il lastricato dell'area cortilizia
Parte attrice lamenta altresì che i convenuti siano intervenuti a modificare la quota del lastricato dall'area cortilizia al confine ad est del fabbricato, così sopraelevandola di circa 50 cm rispetto al confine della loro proprietà e costruendo un muro di contenimento, in violazione della normativa sulle distanze.
Preliminarmente si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, anche il muro di contenimento di un terrapieno può essere fatto rientrare nel novero delle “costruzioni”, rilevanti ai fini degli artt. 873 e ss., c.c. (v. Cass. sent. n. 24473/2017). Ed infatti, mentre il muro di contenimento di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'articolo 873 del codice civile e seguenti (e quindi anche delle norme locali integrative e della disciplina da esse inderogabile dell'articolo 9 del Dm n. 1444/1968) per la parte che adempie a tale funzione, e quindi dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale, o della scarpata,
o del terrapieno cui aderisce impedendo lo smottamento, il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione che deve rispettare le distanze legali a prescindere dalla sua altezza al di sopra del dislivello naturale, e ciò in quanto non si tratta di un muro di cinta con entrambe le facce isolate destinato solo alla delimitazione del confine e di altezza inferiore a tre metri secondo l'articolo 878 del codice civile ma di un muro di fabbrica, dal momento che la faccia a contatto col terrapieno artificiale contenuto non è isolata, ma aderente al terrapieno, ed il muro, facendo corpo unico col terrapieno artificiale, crea un'intercapedine potenzialmente insalubre e dannosa che la normativa in esame è volta ad evitare (v. Cass. sent. n. 24747/24).
Come accertato dal CTU, la quota del lastricato di proprietà dei convenuti è stata effettivamente innalzata di circa 60 cm per una lunghezza del fronte di confine di circa 27,25 e che allo stato attuale è presente un muro di recinzione, con funzione di contenimento, posto a distanza variabile da 1,25 m a
1,30 m rispetto all' edificio di parte attrice. Ha precisato il CTU che la costruzione di tale sovralzo risale in realtà ad un periodo antecedente al 1986, perché già nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di sanatoria presentata dagli attori si intravedeva che la quota di cortile di proprietà dei convenuti era superiore rispetto al piano di campagna nel tratto posto a sud del lotto per una lunghezza circa m. 21,10. In risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha aggiunto che successivamente i convenuti, con i lavori di cui al p.d.c n. 1795/2004, hanno provveduto a rialzare anche la quota del cortile posto verso nord per una lunghezza circa m. 6,15, con conseguente realizzazione di una ulteriore porzione del muro di contenimento per tutta la lunghezza.
pagina 9 di 12 Tanto premesso, si concorda con la valutazione effettuata dal CTU in relazione al muro di confine, nella parte in cui egli ha ritenuto che questo rientri nel novero delle nuove costruzioni per la porzione nord di lunghezza di metri 6,15, trattandosi appunto di un muro di contenimento, resosi necessario a fronte della decisione effettuata dai convenuti di innalzare anche la quota nord del cortile rispetto al piano di campagna. Tenuto conto che il CTU ha accertato che il muro è stato costruito in violazione delle norme sulle distanze indicate dal RUE di Parma, sia al momento della costruzione, sia con riferimento a quelle esistenti, anche per quanto attiene questa porzione di muro deve esserne ordinata la rimessione in pristino. Come precisato dalla CTU, il rispetto della normativa sulle distanze si avrebbe anche qualora i convenuti abbassassero la quota della pavimentazione a ridosso del muro fino al livello precedente, raccordandosi poi con le zone limitrofe, cosicché il muro, non svolgendo più funzione di contenimento del terrapieno, non sarebbe più da considerarsi nuova costruzione (v. pag. 9, CTU).
Sul risarcimento del danno
È principio di diritto pacifico che, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (v., ex plurimis, Cass. 17635/13).
Con specifico riguardo alla prova del danno da violazione del diritto di proprietà la Suprema Corte ha chiarito che non si può far riferimento ad un danno in re ipsa, ma al più si può parlare di danno presunto o danno normale, spettando in ogni caso a colui il quale propone la domanda dedurre specifiche circostanze, dalle quali si può inferire la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, che va identificato con la perdita della possibilità di godere in maniera piena della cosa (v. Cass. S.U. n.
33645/22). Spetta quindi a colui il quale richiede una tutela risarcitoria allegare tempestivamente la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. A seguito poi di specifica contestazione da parte del convenuto, non è sufficiente l'allegazione del pregiudizio subito da parte dell'attore, che è tenuto ad offrirne specifica prova, anche eventualmente ricorrendo a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Tanto premesso, si osserva che nel caso che ci occupa parte attrice ha omesso financo di allegare la sussistenza di specifici pregiudizi che le sarebbero derivati dalla violazione delle distanze da parte dei convenuti. Ed infatti, una tale allegazione è contenuta soltanto nella comparsa conclusionale, laddove parte attrice, per la prima volta, e quindi quando i termini per nuove allegazioni erano già ampiamente spirati, ha dato atto che l'edificazione da parte dei convenuti di manufatti in violazione della normativa sulle distanze le aveva impedito di sfruttare le potenzialità edificatorie del proprio terreno, di locare il pagina 10 di 12 capannone presente sulla sua proprietà, nonché di procedere all'efficientamento energetico dello stesso.
In tutti gli atti precedenti parte attrice si era invece limitata a sostenere che il danno sarebbe stato in re ipsa, senza quindi che venissero allegate, ancor prima che provate, specifiche possibilità di godimento andate perse. Pertanto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, tenuto conto che, così come accertato dal CTU, anche prima della sopraelevazione dell'immobile di proprietà dei convenuti, comunque questo si trovava a distanza inferiore rispetto a quella legale dall'immobile di proprietà dell'attrice, cosicché la capacità edificatoria sul terreno di proprietà attorea era comunque già compromessa. Inoltre, l'immobile di proprietà dell'attrice è un fabbricato che viene utilizzato come capannone e che è sempre stato concesso in locazione, cosicché, anche sotto questo aspetto, non è ravvisabile alcuna compressione del diritto di proprietà meritevole di tutela risarcitoria.
Peraltro, come rilevato dal CTU, la violazione sulla normativa in tema di distanze non avrebbe nemmeno pregiudicato la facoltà attorea di procedere ad interventi di efficientamento energetico, poiché l' efficientamento energetico avrebbe potuto essere raggiunto anche mediante interventi diversi rispetto alla realizzazione del cappotto sulle pareti perimetrali, come per esempio tramite nuovi serramenti, la coibentazione copertura, la realizzazione di un impianto di riscaldamento o di eventuale impianto fotovoltaico. L'unico intervento che avrebbe potuto avere qualche interferenza per la presenza dei manufatti di parte convenuta sarebbe stato il cappotto esterno solo su una parte della parete ovest, all'incirca di soli 40 mq circa su un totale di pareti perimetrali di circa mq 950, cosicché
l'efficientamento energetico sarebbe stato comunque assicurato.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Sulle spese di lite e di CTU
A fronte dell'accoglimento delle pretese attoree, fatta eccezione per la domanda risarcitoria, si ravvisa un'ipotesi di parziale reciproca soccombenza, cosicché le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 10.860,00, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/14, avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda, devono essere compensate per la misura di ¼ mentre i restanti ¾ devono essere poste in capo ai convenuti.
Del pari, le spese di CTU devono essere poste in via definitiva in capo ai convenuti, ai quali spetta rifondere all'attrice anche per le spese del proprio CTP, pari ad euro 8.632,91 (v. doc. n. 13, fascicolo attrice).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3161/2020, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1) Condanna e alla riduzione in pristino o all'arretramento Controparte_1 Controparte_2
sino al rispetto delle distanze legali della casetta in legno e del pergolato;
2) Condanna e alla riduzione in pristino con riferimento agli Controparte_1 Controparte_2
interventi di sopraelevazione del loro immobile;
3) Condanna e all'arretramento del muro di confine, Controparte_1 Controparte_2
limitatamente alla porzione nord di lunghezza di metri 6,15, o all'abbassamento della quota della pavimentazione a ridosso del muro fino al livello precedente, raccordandosi poi con le zone limitrofe;
4) Liquida le spese di lite in complessivi euro 10.860,00, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie, e le compensa nella misura di ¼, condannando e alla refusione Controparte_1 Controparte_2
in favore di dei restanti ¾ delle spese di lite del presente giudizio;
Parte_1
5) Condanna e a rifondere a le spese di CTP, pari ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
euro 8.632,91;
6) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e . Controparte_1 Controparte_2
Parma, 5 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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