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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2195 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, in materia di: azione revocatoria penale
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione dall'Avv. Biagio Molitierno ed elettivamente domiciliato in
Piedimonte Matese, Piazza Carmine n. 26;
- Parte attrice
E
e rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce CP Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Crescenzo Di Tommaso ed elettivamente domiciliati in Sant'Angelo d'Alife (CE) alla Via S. Maria, 177,
-Parte convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio chiedendo di Parte_1 accertare e dichiarare i presupposti e le condizioni dell'azione revocatoria ex art. 192 c.p.
e revocare l'atto di donazione (atto per Notaio n. 32060, racc. 15961 Persona_1 trascritto a Santa Maria C.V. il 03.11.2014) con cui aveva donato al proprio CP figlio dei terreni ed un fabbricato siti in Sant'Angelo d'Alife. Controparte_2
L'istante agiva per la tutela del credito risarcitorio, avente origine dal reato commesso dalla convenuta ed accertato con sentenza n. 1201/2020 del Tribunale Penale di Santa
Maria C.V. che riconosceva la responsabilità penale di per il reato previsto CP
e punito dall'art. 629 c.p. condannando l'imputata a pena detentiva e multa, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale pari ad € 80.000,00.
1 Parte attrice deduceva di aver notificato, senza esito, atto di precetto, emergendo da accertamenti effettuati, che in data 15.10.2014 -e dunque successivamente alla commissione dell'illecito penale (consumatosi il 02.07.2014) - aveva CP donato al proprio figlio la proprietà degli immobili siti in Sant'Angelo D'Alife di cui era proprietaria.
Ciò posto, l'istante agiva in giudizio esperendo l'azione di revocatoria penale ex art. 192
c.p., invocando l'inefficacia dell'atto di liberalità.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti CP
e i quali eccepivano che la formulazione dell'art. 192 c.p. e il riferimento alla CP_3 figura del “colpevole” ivi contenuto , nonché la disposizione di cui all'art. 75 c.p imponesse di ritenere che la revocatoria penale possa essere esperita unicamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità penale dell'autore dell'atto dispositivo, così che sarebbe possibile soddisfarsi sul patrimonio di un soggetto autore del reato solo quando il diritto di credito (al risarcimento del danno e alle spese processuali) sorto con la commissione del reato, diviene certo, liquido ed esigibile con la sentenza penale.
I convenuti hanno, dunque, eccepito che presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 192 c.p. sarebbe la declaratoria di colpevolezza dell'imputato, inesistente nel caso di specie, vista la pendenza dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli dell'impugnazione della sentenza n. 1201/2020; inoltre, sottolineava l'assoluta buona fede della convenuta in ordine agli atti di disposizione del suo patrimonio, CP dimostrata dall'aver donato, agli inizi dell'anno 2014, l'altro bene all'altro figlio Parte_2
, in data antecedente ai fatti dedotti dal (circa 5 mesi prima).
[...] Pt_1
Tutto ciò premesso, e chiedevano il rigetto della domanda proposta CP CP_2 da parte attrice con condanna al pagamento delle spese di lite.
Nelle more l'attore precisava che la sentenza penale passava in giudicato (cfr.Corte di
Appello di Napoli n. 6299/2023, depositata agli atti).
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
Motivi della decisione
2 In punto di fatto, è accertato che veniva condannata dal Tribunale di Santa CP
Maria C.V. per il reato a lei ascritto, pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6299/2023 (Cfr. allegato a note di trattazione scritta del 17.12.2024).
Non è stato specificamente contestato da controparte il passaggio in giudicato, pure allegato dall'attore.
Risulta, ancora documentato che, con atto del 15.10.2014 (cfr. atto di donazione, doc. allegato all'atto di citazione) donava al proprio figlio, la proprietà dei beni CP immobili siti in Sant'Angelo D'Alife e precisamente: appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Angelo D'Alife alla contrada
Pietrapalomba, esteso are ottantaquattro e centiare ottantaquattro (00.84.84), con entro un fabbricato destinato a country house, identificato nel Catasto Terreni al foglio
11, particella 279, uliveto, classe 2, per are 18.49, reddito dominicale euro 9,07, reddito agrario euro 3,34, particella 284, uliveto, classe 1, per are 6.40, reddito dominicale euro
3,47, reddito agrario euro 1,32; particella 166, uliveto, classe 3, per are 37.00, reddito dominicale euro 15,29, reddito agrario euro 5,73; particella 280, uliveto, classe 2, per are 16.31, reddito dominicale euro 8,00, reddito agrario euro 2,95, particella 283, uliveto, classe 1, per are 6.64, reddito dominicale euro 3,60, reddito agrario euro 1,37; il fabbricato è riportato nel Catasto dei Fabbricati al foglio 11, particella 5090, contrada Valle Netta, piani T-1, categoria D/10, rendita catastale euro
2.188,00;
b) appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Angelo D'Alife alla contrada
Pietrapalomba, esteso ettari uno, are dieci e centiare settantasei (01.10.76), riportato nel Catasto Terreni al foglio 11, particella 281, uliveto, classe 3, per are 22.80, reddito dominicale euro 9,42, reddito agrario euro 3,53; particella 282, porzione AA, uliveto, classe 3, per are 16.12, reddito dominicale euro 6,66, reddito agrario euro 2,50, porzione
AB, seminativo, classe 3, per are 12.44, reddito dominicale euro 5,46, reddito agrario euro 3,21; particella 285, porzione AA, uliveto, classe 3, per are 23.00, reddito dominicale euro 9,50, reddito agrario euro 3,56, porzione AB, eminativo, classe 4, per are 4.00, reddito dominicale euro 1,34, reddito agrario euro 0,93; particella 286, porzione AA, seminativo, classe 4, per are 19.40, reddito dominicale euro 6,51, reddito agrario euro 4,51, porzione AB, uliveto, classe 3, per are 13.00, reddito dominicale euro
5,37, reddito agrario euro 2,01.
Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
3 La revocatoria penale è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica volto al soddisfacimento dei crediti nascenti da reato.
I titolari dei crediti nascenti da reato mediante la predetta revocatoria possono ottenere la declaratoria di inefficacia relativa di alcuni atti compiuti dal colpevole in violazione del divieto di compromettere la garanzia generale delle obbligazioni rappresentata, ex art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore.
Tale strumento di tutela condivide il funzionamento e lo scopo degli ulteriori mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, quali l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ovvero la necessità di approntare uno strumento mediante il quale riuscire a neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio dei creditori.
Trattandosi di crediti nascenti da reato, però, il legislatore ha avvertito la necessità di predisporre una tutela rafforzata rispetto a quella ordinaria civilistica, ratio resa ancora più evidente dalla circostanza che lo stesso art. 2904 c.c., norma di chiusura della sezione dedicata all'azione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituto in materia fallimentare e in materia penale.
La ratio sottesa al maggior rigore della revocatoria penale è rinvenibile nel fatto che, il legittimato passivo dell'azione non è un debitore “comune”, ma l'autore di un reato, che si presume essere frenato da minori remore morali e giuridiche nello spogliarsi, preventivamente o successivamente, dei propri beni per evitare di rispondere dell'illecito penale, oltre che sul piano personale, anche su quello economico. Ai suoi creditori, pertanto, va accordata una più intensa protezione.
Nella specie, a seconda della collocazione cronologica del negozio fraudolento e del suo carattere oneroso o gratuito, la disciplina dell'inefficacia è diversamente articolata.
Per quel che interessa il caso di specie, va soffermata l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 192 c.p. in base al quale: “gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”.
Il riferimento all'art. 189 del c.p., è da considerarsi abrogato, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, e deve leggersi come riferito ora all'art. 316 del c.p.p., al cui secondo comma è prevista la tutela pecuniaria anche per la parte civile.
Ne deriva, allora, una limitazione dell'esperibilità dell'azione revocatoria penale a tutela dei soli crediti dello Stato per le pene pecuniarie, spese processuali o somme comunque dovute all'erario e dei crediti della parte civile per il risarcimento dei danni e per le spese
4 processuali, con esclusione di qualsivoglia ulteriore ragione creditoria (cfr. Cassazione n.
28426/2021).
Conseguentemente, i legittimati attivi all'azione revocatoria penale si identificano con i titolari di tali crediti.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il sia titolare di un credito da risarcimento Pt_1 del danno fondata sulla sentenza di condanna emessa a carico della dal Tribunale CP di Santa Maria C.V.
Il punto centrale su cui si incentra la difesa di parte convenuta è relativo al significato da attribuire al termine “colpevole” e, dunque, ai presupposti per il concreto esercizio dell'azione revocatoria penale ex art. 192 c.p. quanto all'individuazione del legittimato passivo, ossia sulla necessità che la sentenza di accertamento della responsabilità penale passi in giudicato.
Orbene, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non rappresenta una condizione perché i titolari dei crediti protetti, e scaturenti dal reato, possano iniziare l'azione ex art. 192 c.p.
Ciò perché, “la revocatoria penale non disciplina un'azione autonoma rispetto a quella descritta dall'art. 2901 c.c., ma si limita ad introdurre, in presenza di determinate condizioni, la presunzione che specifici atti siano stati posti in essere in frode ai creditori.
Non appare necessario che vi sia sentenza di condanna, né che la stessa sia passata in giudicato: il termine “colpevole”, infatti, non significa necessariamente “condannato” poiché l'azione revocatoria penale, in quanto di natura cautelare, è proponibile anche prima dell'accertamento di una responsabilità penale a carico dell'autore del fatto”.
(Cfr. Trib. Salerno, n. 2536/2016).
Nell'azione revocatoria il "petitum" è diretto ad ottenere soltanto la pronuncia dell'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace. Con la precisazione, poi, che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito stesso che, nel presente giudizio, scaturisce dall'accertamento della penale responsabilità,
5 trattandosi di crediti derivanti da reato, e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria.
Tale ricostruzione è sposata dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al termine “colpevole” ex l'art. 192 c.p. ha affermato che “non è necessario che l'autore dell'atto sia già stato condannato e tanto meno in via definitiva. La norma penale accorda la tutela nei confronti del "colpevole", il quale sia autore dell'atto di disposizione: ora, è ben vero che per "colpevole", secondo la dottrina penalistica, va identificato colui al quale non solo è attribuito un fatto costituente reato, ma che ne è risultato altresì causa materiale e psichica per l'esistenza di uno degli atteggiamenti, richiesti dalla legge, della coscienza e della volontà verso l'evento; ma è altrettanto vero che, in vista ed in attesa di tale riconoscimento, il credito da tutelare comunque sussiste
e che pertanto anche la sola prospettazione della qualità di colpevole, che si ha prima della condanna, fonda idoneamente l'invocabilità dell'inefficacia, se non altro appunto in via cautelare. La carenza attuale del riconoscimento di quella qualità, del resto, neppure impedisce la costituzione di parte civile, il cui presupposto è appunto rimesso all'accertamento in esito all'intera attività processuale che, pure, essa è ammessa a compiere in vista di quella finale pronunzia. Si tratta, quindi, di un'anticipazione condizionata degli effetti di quel riconoscimento, finalizzata ad agevolarlo in dipendenza della particolare condizione personale del soggetto abilitato. L'inefficacia penale può rilevare allora come giustificazione di misure cautelari finalizzate a preservare la garanzia consistente nel patrimonio del colpevole, prima ancora della sua condanna ed alla sola condizione della sua sottoposizione a procedimento penale” (cfr.
Corte di Cassazione n. 23158/2014).
L'inefficacia potrà poi giungere a legittimare il creditore a procedere ad esecuzione sui beni oggetto dell'atto di disposizione, solo a seguito del riconoscimento del credito con sentenza di merito, ovvero a far tempo dalla dichiarazione di colpevolezza dell'autore dell'atto che determina l'esistenza del credito in capo al danneggiato.
La dichiarazione di colpevolezza è, quindi, presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia o, in altri termini, per l'effettiva aggressione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di disposizione, secondo le ordinarie regole in tema di actio pauliana.
In ogni caso, nel caso di specie, nelle more della definizione del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 6299/2023, depositata il
29/06/2023 con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla convenuta CP
, avverso la sentenza di condanna n. 1201/2020 del Tribunale di S.Maria C.V.,
[...]
6 posta a fondamento dell'azione di revocatoria, contenente oltre alla condanna a pena detentiva e multa, la condanna al pagamento di una provvisionale in favore dell'attore
, quale parte civile, della somma di € 80.000,00 oltre spese processuali Parte_1 nella misura di € 2.900,00.
L'attore ha dedotto la irrevocabilità della pronuncia, senza che tale assunto sia stato contestato genericamente da controparte (Cfr. allegato alle note di trattazione scritta di parte attrice del 17.12.2024)
Ritenuto, dunque, sussistente il credito risarcitorio del , nella fattispecie de qua Pt_1 ricorre anche l'altro presupposto per l'applicazione dell'art. 192 c.p., ovvero un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal colpevole dopo il reato.
Ed invero, con l'atto notarile del 15/10/2014 n. 8169 , ha donato al proprio CP figlio la proprietà dei beni immobili siti in Sant'Angelo di Alife. Parte_3
Quanto, poi, all'elemento temporale, dagli atti allegati all'atto di citazione (sentenza di condanna a carico di ed atto notarile) emerge chiaramente che l'attività CP criminale volta alla commissione del delitto di estorsione è stata posta in essere il
02.07.2014, dunque, in epoca anteriore al compimento dell'atto di donazione
(15.10.2014).
In definitiva, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 192 c.p., in accoglimento della domanda formulata dal , va dichiarata la inefficacia dell'atto di donazione (atto Pt_1 per Notaio nn.32060/2014) del 15.10.2014, con cui la aveva Persona_1 CP donato al proprio figlio la proprietà degli immobili: Controparte_2
- appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Angelo D'Alife alla contrada
Pietrapalomba, esteso are ottantaquattro e centiare ottantaquattro (00.84.84), con entro un fabbricato destinato a country house, identificato nel Catasto Terreni al foglio
11, particella 279, uliveto, classe 2, per are 18.49, reddito dominicale euro 9,07, reddito agrario euro 3,34, particella 284, uliveto, classe 1, per are 6.40, reddito dominicale euro
3,47, reddito agrario euro 1,32; particella 166, uliveto, classe 3, per are 37.00, reddito dominicale euro 15,29, reddito agrario euro 5,73; particella 280, uliveto, classe 2, per are 16.31, reddito dominicale euro 8,00, reddito agrario euro 2,95, particella 283, uliveto, classe 1, per are 6.64, reddito dominicale euro 3,60, reddito agrario euro 1,37; il fabbricato è riportato nel Catasto dei Fabbricati al foglio 11, particella 5090, contrada Valle Netta, piani T-1, categoria D/10, rendita catastale euro
2.188,00;
7 b) appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Angelo D'Alife alla contrada
Pietrapalomba, esteso ettari uno, are dieci e centiare settantasei (01.10.76), riportato nel Catasto Terreni al foglio 11, particella 281, uliveto, classe 3, per are 22.80, reddito dominicale euro 9,42, reddito agrario euro 3,53; particella 282, porzione AA, uliveto, classe 3, per are 16.12, reddito dominicale euro 6,66, reddito agrario euro 2,50, porzione
AB, seminativo, classe 3, per are 12.44, reddito dominicale euro 5,46, reddito agrario euro 3,21; particella 285, porzione AA, uliveto, classe 3, per are 23.00, reddito dominicale euro 9,50, reddito agrario euro 3,56, porzione AB, eminativo, classe 4, per are 4.00, reddito dominicale euro 1,34, reddito agrario euro 0,93; particella 286, porzione AA, seminativo, classe 4, per are 19.40, reddito dominicale euro 6,51, reddito agrario euro 4,51, porzione AB, uliveto, classe 3, per are 13.00, reddito dominicale euro
5,37, reddito agrario euro 2,01.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti in solido;
le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22, valori minimi per lo scaglione di valore del bene oggetto di revocatoria (fino a 260.000), relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso con definitiva pronunzia sulla lite di cui in narrativa così provvede:
1) accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda ex art. 192 c.p. e dichiara la inefficacia dell'atto di donazione del Notaio nn.32060/2014 del Persona_1
15.10.2014 nei confronti di degli immobili siti nel comune di Alife e identificati Pt_1 in motivazione;
2) Condanna i convenuti in solido e a pagare, nei confronti dell'attore CP CP_2 le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per onorari, oltre spese vive documentate, nonché spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) Ordina alle competenti Agenzie del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla necessaria trascrizione ed annotazione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Santa Maria C.V., così deciso il 31 .03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Simona Di Rauso
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