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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1476/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] l'[...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Maria Teresa D'Amico, presso il cui studio, sito a Bagheria in via G. Boccaccio n. 17, è elettivamente domiciliato e
(cf: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Maria Carollo, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Paterna n. 7, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 25.7.2024, e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 6.9.2006 a Casteldaccia -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2006 - dal quale il 25.11.2009 è nato il figlio hanno chiesto al Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno (integrato secondo le previsioni contenute nel piano genitoriale depositato il
12.2.2025); hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1 CP_1 la complessiva somma mensile di € 200,00, a titolo di contribuito al mantenimento del
[...] figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a Casteldaccia in via Montagnola n. 86, sia assegnata a Controparte_1
(subentrando quest'ultima nel contratto di locazione), che vi abiterà unitamente al figlio minore. Le parti, inoltre, non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo (con l'integrazione contenuta nel piano genitoriale modificato in ordine al pernottamento del figlio minore presso il domicilio paterno nei week end).
Preso atto della predetta integrazione apportata al piano genitoriale integrato, depositato il 12.2.2025, con ordinanza del 14.2.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto del figlio minore (art. 473 bis.4 cpc)
Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 25.7.2024, confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 12.2.2025, con le modifiche apportate al piano genitoriale depositato in pari data in ordine al pernottamento del figlio minore presso il domicilio paterno nei fine settimana, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.