Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2111 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Angelo e Roberto Centola presso cui el.te dom.to centro Parte_1 direzionale 1s B/8
Appellante
E
rapp.to dall'avv. Rosa Maria Siciliano presso cui dom.ta in Torre del Greco via Marconi 66 Controparte_1
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 25.7.2024 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Nola del 31.1.2024 n. 201 che aveva rigettato la sua domanda di pagamento dell'indennità di dirigente medico ex art. 18 ccnl .
Deduceva che l'indennità ex art. 18 non era stata corrisposta per i mesi da agosto a dicembre 2018 ed era stata corrisposta in misura inferiore nel gennaio 2019. Tutto ciò emergeva dai cedolini paga prodotti in atti.
In via subordinata l'appellante chiedeva la prova relativamente al periodo dedotto per dimostrare che svolgeva comunque anche nei mesi richiesti la funzione dirigenziale.
Infine in via ulteriormente gradata chiedeva l'applicazione dell'art. 2041 cc .
Si costituiva l'asl ed eccepiva l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado correttamente motivata su tutti i punti posti a base del ricorso e ripetuti in appello.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava ala causa a sentenza .
L'appello è fondato e pertanto va accolto. In primo luogo va rilevato che nell'appello, l'appellante limita la propria domanda solo al pagamento dei mesi di effettiva mansioni di dirigente secondo quanto previsto dall'art. 18 ccnl. Di conseguenza sulle altre domande proposte in primo grado e rigettate dal Giudice è sceso il giudicato.
Invece per le differenze richieste ex art. 18 del ccnl la domanda è stata provata in assenza di una Co contestazione da parte dell' ome emerge dalla costituzione in appello.
Come è noto la Cassazione afferma che in caso di esercizio di fatto di funzioni dirigenziali superiori non spetta la retribuzione prevista per il dirigente di 2° livello ma solo l'indennità prevista dall'art. 18 ccnl anche se lo svolgimento non era supportato da delibare della stessa azienda sanitaria locale avviene . ( Cass.
2022/22374). La mancata copertura ad opera di una delibera dell'asl del periodo richiesto non è di ostacolo al pagamento dell'indennità di funzione ex art. 18 ccnl perché attraverso il suo comportamento concludente Co l aveva disposto la copertura del posto del tutto necessaria per il buon andamento del servizio e del reparto .
Per i mesi richiesti nell'appello e cioè da agosto a dicembre 2018 nonché per gennaio 2019 in misura della Co metà l a condannata , quindi, al pagamento della somma di euro 2968,69 parimenti non contestata oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano per la metà dato il parziale accoglimento della domanda originaria restando a carico dell'asl il pagamento dell'altra metà che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
Co A) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna l' l pagamento della somma di euro 2968,69 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito mensili al soddisfo;
Co B) Compensa per metà le spese di giudizio di entrambi i gradi e condanna l' al pagamento dell'altra metà che liquida in euro 650,00 per il primo grado e 700,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
Napoli 14.1.2025
Il Presidente rel