Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5951 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 26.2.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla via Parte_1 C.F._1
Antica Consolare Campana, 24 presso lo studio dell'avv. Raffaela Arduo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Qualiano alla CP_1 C.F._2 via Campana I traversa , 14, presso lo studio dell'avv. Vincenza Mauriello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30-5-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Qualiano in data 10 settembre 2001, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli - Per
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...].)- deduceva che Per_1
1
la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare, con tutto l'arredo; la disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario;
un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari ad € 700,00 (ovvero 350,00 ciascuno) mensili, oltre Istat nonché il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche;
prendere atto dell' impegno a pagare mensilmente la propria metà di quota del mutuo (in quanto cointestataria) pari a circa 135,00 euro mensili e la sua parte di finanziamento anch'esso cointestato con la pari a circa 200,00 euro Pt_2
mensili; chiedeva, infine, la metà dei canoni di locazione di due appartamenti siti in Qualiano alla via
Ciro Menotti n. 27 piano terra, di circa 250,00 euro mensili.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva, a sua volta, la separazione ai sensi dell'art. 151, Per comma 2, c.c.; l'affido condiviso della figlia;
l'assegnazione di una porzione dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale;
il pagamento del mutuo e dei finanziamenti in parti uguali con la ricorrente, nonché le spese per Tari, Imu, Acqua.; il pagamento delle spese straordinarie ad 50% ad entrambi i coniugi;
nel caso di determinazione di un assegno di mantenimento per il figlio
Per maggiorenne e la figlia prossima alla maggiore età il pagamento diretto ai figli ex art. Per_1
337 septies comma 1 c.c. con condanna alle spese di lite con attribuzione.
In data 29 novembre 2022 entrambi comparivano dinanzi al Presidente (dott.ssa Tabarro) chiedendo un rinvio per addivenire ad un accordo.
All'udienza del 28 febbraio 2023 entrambi comparivano dinanzi al Presidente (dott.ssa Tabarro) il quale, all'esito dell'ascolto delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 7.4.2023 il Presidente nulla disponeva sull'affido e diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni;
parimenti nulla stabiliva a titolo di mantenimento della ricorrente, in assenza di domanda;
autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
determinava in complessivi euro
400,00 l'assegno da porre a carico del coniuge resistente in favore dei figli quale contributo al loro mantenimento , da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente presso il domicilio della madre ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla Pt_1
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre le spese straordinarie regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
infine, nominava il GI rinviando
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all'udienza del 27.9.2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni, con condanna alle spese di lite con attribuzione.
Con memoria di costituzione il resistente si riportava alle precedenti conclusioni;
in subordine chiedeva la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli in euro 100,00 ciascuno, considerata la loro autonomia patrimoniale;
la restituzione degli affitti percepiti, anche per la quota del resistente, dalla sola dal mese di marzo 2023 fino al mese di giugno 2023, con condanna Pt_1
alle spese di lite con attribuzione.
Ammessi i mezzi istruttori, previa concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 20.9.2924 per l' escussione dei testi.
Dopo alcuni rinvii chiesti per bonario componimento, all'esito del deposito dei chiarimenti e del certificato di matrimonio, all'udienza del 26 febbraio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art.190 c. p. c.., vista la rinuncia dei procuratori costituiti.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. avendo le parti rinunciato alle domande di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: Per 1-La sig.ra rinuncia alla richiesta di mantenimento per entrambi i figli e , Pt_1 Per_1
maggiorenni ed indipendenti economicamente.
2- La sig.ra si impegna a liberare la casa coniugale di cui è comproprietaria al 50% entro Pt_1
Per il 15.4.2025, salvo imprevisti, trasferendosi presso altra abitazione unitamente ai due figli e
. Per_1
3-Il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine al mobilio ed acconsente a che la sig.ra CP_1
possa portare tutti i mobili nella nuova abitazione. Pt_1
Per 4-Il sig. e la sig.ra acconsentono a che l'assegno unico spettante a fino al CP_1 Pt_1
ventunesimo anno di età verrà direttamente ed interamente percepito dalla stessa.
3 R.G. n. 5951/2022
5-I figli ormai maggiorenni decideranno autonomamente i tempi e i modi di frequentazione con il padre.
6- I due coniugi si impegnano a pagare il mutuo acceso presso l'istituto Credit Agricole Italia S.p.a. ed il finanziamento con la società utilizzando il ricavato dei canoni di affitto Controparte_2
derivante dalla locazione di n. 2 immobili siti in Qualiano alla via Ciro Menotti 27. I predetti affitti derivanti dai 2 immobili, saranno versati dagli affittuari interamente sul conto cointestato a Parte_1
e presso la Banca.
[...] CP_1
L'eccedenza della somma dei predetti affitti, decurtata la somma occorrente per il mutuo e finanziamento, sarà utilizzata per pagare le IMU di entrambi, spese a carattere ordinaria e straordinaria relative alla manutenzione dei detti immobili.
Al termine di ogni anno solare, decurtate di tutti i costi sopra menzionati, l'eventuale eccedenza sarà
Per destinata ad entrambi i figli e . Per_1
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia
Tenuto conto dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] CP_1
18.1.1976) alle condizioni concordate da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 48, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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