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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 676/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. , ed ivi residente in [...] C.F._1
Romano n. 71
e nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Massimo Cerniglia (C.F.
e dall'Avv. Alessandro Caponi (C.F. , entrambi del C.F._3 C.F._4
Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, con sede in
Teramo (TE)
ATTORI contro con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20 (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Martini (c.f.
, PEC , dall'Avv. Ilaria Canepa (c.f. C.F._5 Email_1
, PEC e dall'Avv. Alessandro Botti (c.f. C.F._6 Email_2
, PEC , giusta procura depositata nel C.F._7 Email_3
fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dalla procedura al numero di telefax 0276002790 ed ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
pagina 1 di 14 CONVENUTA
OGGETTO: Diritto bancario – Responsabilità dell'intermediario finanziario
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte attrice (come da foglio depositato il 14/11/2024): “Insistendo in via pregiudiziale nell'istanza ex art. 363bis c.p.c., nonché riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione, oltre a quelle precisate in via istruttoria con le memorie ex art.
171ter, co. 1, n. 1 e n. 2, c.p.c.: “Voglia il Tribunale adito: A) In via pregiudiziale, se del caso, disapplicare in parte qua il Provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in data 22 novembre 2015 in forza dell'art. 32 D.Lgs. n. 180/2015 con riferimento all'avvio della risoluzione della c.d. “VE
AR”; B) In via principale e di merito, ove ritenuti validi e opponibili all'odierna parte attrice sia il contratto “quadro” di negoziazione, che i singoli contratti di acquisto delle azioni de quibus, e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità e opponibilità a parte attrice, 1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1418 e ss., 1394, 1395 e 1325, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26-29
Reg. n. 11522/1998, dell'art. degli artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, dell'art. 8 Reg. CP_2 CP_2
n. 11768/1998, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, art. 15 del Regolamento congiunto CP_2 CP_2
Banca d'Italia-Consob del 29/10/2007, artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa o, comunque, applicabile al caso in giudizio, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della AR agli acquisti di titoli per cui è causa;
2) conseguentemente e, comunque, disporre anche ex art. 1453 c.c. la risoluzione per inadempimento, imputabile alla AR, dei contratti “quadro” di negoziazione e/o degli acquisti delle azioni per cui è causa e, per l'effetto, 3) conseguentemente e per l'effetto condannare la alla restituzione e/o ripetizione, in favore degli odierni attori, di quanto indebitamente CP_1
percepito dalla AR a seguito degli acquisti per cui è causa, nonché dei fatti esposti nel presente atto
e, pertanto, nel dettaglio: - in favore dei sig.ri e € 13.755,25; - in favore del Parte_2 Parte_1 sig. € 574.034,46, o, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a Parte_1
seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla proposizione della domanda giudiziale
pagina 2 di 14 sino al saldo. 4) condannare la al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale CP_1 ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione contrattuale, sempre nella misura rivendicata al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, e comunque C) In ogni caso accertare e dichiarare che il comportamento della AR, oggi imputabile alla ha integrato un illecito civile e, CP_1 per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella medesima misura rivendicata al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa. D) In via del tutto subordinata e salvo gravame, 1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali ascrivibili alla AR per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059,
1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e
94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 26-29 Reg. n. 11522/1998, dell'art. degli artt. 27-56 del Reg. CP_2
n. 16190/2007, dell'art. 8 Reg. n. 11768/1998, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2 CP_2 CP_2
artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa o, comunque, applicabile al caso in giudizio;
2) conseguentemente e, comunque, condannare la nella sua qualità di successore e avente CP_1
causa della AR, a risarcire gli odierni attori delle somme rivendicate al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c., con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Le conclusioni di parte convenuta (come da foglio depositato in data 14/11/2024): “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ferrara, disattesa ogni contraria argomentazione, deduzione e domanda, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare − accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto rigettare le domande avversarie Controparte_1
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere ex adverso e per l'effetto rigettare le domande avversarie in via principale di merito − rigettare tutte le domande proposte dalla parte avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto in via subordinata di merito − nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, anche parziale, compensare le somme incassate a titolo di dividendi e le somme incassate in relazione alla procedura di indennizzo
pagina 3 di 14 presso il Fondo Indennizzo Risparmiatori in via istruttoria − si chiede che i seguenti testi,
[...]
c.f. nato il [...] a [...], direttore della filale Tes_1 C.F._8
VE AR di riferimento, e c.f. nata a [...] il Tes_2 C.F._9
22 novembre 1967, addetta al servizio titoli della filale VE AR di riferimento, vengano sentiti sui seguenti capitoli di prova: (Omissis). In ogni caso − condannare le parti attrici al pagamento di un importo ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. − con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 [...]
al fine di ottenerne, previo accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale CP_1
ed extracontrattuale e del grave inadempimento ex art. 1455 c.c. di e Controparte_3
declaratoria ex art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, imputabile alla predetta, dei contratti
“quadro” di negoziazione e/o degli acquisti delle azioni, la condanna alla restituzione e/o ripetizione, in favore degli odierni attori, di quanto indebitamente percepito dalla dante causa AR a seguito degli acquisti per cui è causa, segnatamente delle somme in favore di e di € Parte_2 Parte_1
13.755,25 e in favore del solo di € 574.034,46, o, in ogni caso, la condanna della convenuta Parte_1
a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo;
vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda gli attori, premettendo di aver intrattenuto per anni rapporti bancari e finanziari con l'allora , manifestando sempre un grado di istruzione e Controparte_3
conoscenza finanziaria medio-basso e perciò effettuando solo investimenti prudenti, conservativi dei risparmi investiti e, comunque, mai votati ad ottenere alti rendimenti, deducevano: - di aver sottoscritto diversi moduli di proposta per “contratto quadro” di negoziazione titoli, tutti indirizzati alla
[...]
, senza che all'atto della firma di tali moduli venissero loro illustrate le singole Controparte_3
clausole contrattuali;
- che infatti non vi era stata alcuna interazione con l'operatore di filiale di volta in volta preposto, che si era limitato ad indicare i punti dove gli attori avrebbero dovuto sottoscrivere senza dar loro il tempo di leggere la modulistica contrattuale;
- che nell'ambito del predetto rapporto quadro di pagina 4 di 14 negoziazione titoli e, poi, del contratto di consulenza in materia di investimenti finanziari sottoscritto nel
2009, AR raccomandava, proponeva e consigliava ad entrambi gli odierni attori la negoziazione di titoli azionari (svariate azioni AR e talune azioni Unicredit) dal maggio 2002 al settembre 2014 per un totale investito pari a 574.034,46 euro;
- che AR consentiva, quindi, ad entrambi gli odierni attori di destinare e concentrare in modo anomalo i propri investimenti in un unico prodotto finanziario, facendo loro massimizzare il rischio in titoli azionari ben oltre la tolleranza manifestati dai clienti, senza fornire loro alcuna descrizione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, né informazioni circa i prodotti cosiddetti risk-free, anzi fornendo false informazioni sui prodotti acquistati, consentendo investimenti fuori dei mercati regolamentati tramite il sistema di scambi interni della banca, così violando le norme del diritto finanziario così come gli impegni contrattualmente assunti.
Lamentavano, pertanto, gli attori, in relazione a ciascuna operazione di investimento, la violazione da parte di AR: a) degli artt. 21 TUF, nonché 39, 40 e 41 Reg. n. 16190/2007 per aver prestato il CP_2
servizio di consulenza, “senza la preventiva rilevazione della conoscenza dei prodotti finanziari da parte del cliente e dell'orizzonte temporale d'investimento prescelto”; b) degli artt. 21 TUF, nonché 39 e
41 Reg. Consob n. 16190/2007 “per aver prestato il servizio di consulenza, basandosi comunque su una profilazione del rischio ormai superata e non più attendibile, in quanto risalente alla fine del 2007”; c) degli artt. 21 TUF, nonché 39 e 41 Reg. n. 16190/2007 per aver valutato gli investimenti prima CP_2
adeguati poi inadeguati, “genericamente rispetto al “profilo del cliente” 'investimento, senza aver segnalato e spiegato l'evidente incompatibilità con gli obiettivi d'investimento del cliente, la sua propensione al rischio moderata, nonché l'assenza di conoscenza della tipologia e dell'oggetto
d'investimento” oltre all'eccessiva concentrazione del portafoglio in azioni AR, considerato “titolo troppo rischioso, illiquido e complesso” (c.d. rischio di concentrazione); d) degli artt. 21 TUF, nonché
39, 40 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007 per aver eseguito gli investimenti senza verificare, rilevare e segnalare l'evidente inappropriatezza dell'operazione o, quanto meno, l'impossibilità di svolgere tale verifica per mancata rilevazione delle competenti informazioni, in particolare la conoscenza e l'esperienza degli acquirenti;
e) degli artt. 21 TUF, ma anche 27 Reg. Consob 11522/1998 nonché art. 8 contratto quadro del 23/04/2001 e art. 16, co. 3, contratto quadro del 13/12/2007 per non aver segnalato natura, fonti ed estensione del conflitto di interessi in cui versava la AR, in quanto rivestiva al contempo non solo i ruoli di intermediario ed emittente le azioni offerte in negoziazione, come segnalato nell'ordine, ma anche quello di controparte contrattuale (“contropartita diretta”); f) dell'art. 46 Reg.
n. 16190/2007 e art. 8 Reg. Consob 11768/1998 per aver eseguito gli acquisti senza CP_2
pagina 5 di 14 l'autorizzazione all'esecuzione fuori dai mercati regolamentati;
g) degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n.
11522/1998 relativi alla mancata preventiva rilevazione del profilo di rischio del cliente e di segnalare l'adeguatezza dell'operazione; h) in generale, degli artt. 1175, 1176, 1338 e 1375 c.c. per inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase prodromica del contratto e in esecuzione dello stesso.
Rappresentavano da ultimo che, a causa del decreto c.d. “salvabanche” di fine 2015 e del conseguente azzeramento del valore delle azioni AR in circolazione, tutti gli azionisti, tra cui anche gli stessi attori, avevano perso i propri risparmi a causa del comportamento illegittimo e antigiuridico imputabile alla AR, che aveva venduto ai clienti risparmiatori titoli di propria emissione, molto rischiosi e del tutto inadeguati rispetto al relativo profilo di rischio, senza rispettare le regole di comportamento dettate da Direttive MiFID, Testo Unico Finanziario e Regolamenti attuativi emanati dalla Consob.
In punto di diritto gli attori asserivano, in particolare, in previsione della relativa eccezione di controparte, la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta in ragione Controparte_1 dell'avvenuta cessione dei rapporti creditori e debitori dell'ente bancario estinto per effetto del d.lgs n.
180/2015 (c.d. decreto “salvabanche”), nonché quale avente causa della da Controparte_4
ritenersi subentrata, senza soluzione di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla con la sola eccezione di quelle specificamente escluse dal Controparte_5
Provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, nel cui novero non parrebbero rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia. Aggiungevano che la legittimazione passiva dell'odierna convenuta deriverebbe anche dalla giurisprudenza della Cassazione pronunciatasi in tema di art. 58, co. 5, TUB, immutato né dichiarato inapplicabile al caso di specie dalla normativa eccezionale dettata con il c.d. Decreto “Salvabanche”, il quale afferma che le nuove banche succedono alle vecchie banche “in blocco” nei rapporti attivi e passivi, con esclusione solo di azioni e obbligazioni subordinate, con la conseguenza che può essere chiamata a rispondere per responsabilità CP_1
contrattuale verso quei clienti che, come gli odierni attori, al momento del passaggio alla nuova banca avevano un rapporto di deposito titoli ancora in essere e possono così contestare le violazioni alla normativa del settore finanziario che la VE FE ha commesso nell'adempimento del contratto quadro di negoziazione;
che la VE AR, così come l'odierna convenuta, non rispondono a titolo di società partecipata o di emittente ex art. 94 TUF, bensì di intermediario bancario che all'epoca ha eseguito tutti gli investimenti de quibus e che oggi risponde delle violazioni agli obblighi comportamentali dettati dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti Consob di attuazione;
che, qualora si pagina 6 di 14 ritenesse di interpretare il Provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in data 22 novembre 2015 nel senso della esclusione dalla cessione in blocco dei diritti dei risparmiatori scaturenti dalla violazione della normativa dettata dal TUF a tutela del risparmio, il provvedimento amministrativo dovrebbe esser disapplicato dal giudice adito in quanto, non solo contrario al disposto dall'art. 32 D.Lgs. n. 180/2015, che si limita a parlare di “beni e rapporti giuridici”, ma soprattutto contrario tanto all'art. 58 TUB qanto all'art. 47 della Costituzione.
In ragione dei motivi sopra evidenziati, gli attori chiedevano, quindi, la risoluzione per inadempimento dei contratti quadro e/o degli acquisti delle azioni con conseguente restituzione e/o ripetizione di quanto percepito dalla VE AR;
la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità precontrattuale e contrattuale della “VE AR” in relazione al “minor vantaggio
o maggior aggravio” determinato dalla condotta sleale della banca e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2050
c.c., entrambi pari quantomeno al valore del capitale investito.
Con comparsa depositata in data 14 maggio 2024, si costituiva in giudizio, Controparte_1
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al quadro normativo di riferimento del AR e al piano di risanamento attuato dal legislatore sovranazionale e Pt_3
nazionale (direttiva UE 2014/59 recepita dal D.lgs 180/2015) ed evidenziando come la ratio di tali provvedimenti fosse quella di dar vita ad un nuovo ente il più “sano” possibile dal punto di vista finanziario, necessariamente scevro delle passività di quello risolto. Secondo la prospettiva della convenuta, sarebbero escluse dalla cessione ai sensi degli articoli 43 e 47 del decreto (e più nello specifico dal concetto stesso di “passività”) i contenziosi non ancora instauratisi alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo, tra i quali andrebbero annoverate tutte le mere “contestazioni” di azionisti o detentori di obbligazioni subordinate. Aggiungeva la convenuta che l'esclusione dei rapporti litigiosi sarebbe expressis verbis prevista dall'art. 1 del provvedimento di cessione (sono oggetto di cessione esclusivamente “i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sensi degli art. 42 e 47 del d.lgs 180/2015 all'ente-ponte”), oltre che già accertato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità e, non da ultimo, dalla CGUE che, con la decisione C 410-20 del 5 maggio 2022, ha escluso la legittimazione passiva dei cosiddetti enti ponte. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione degli asseriti crediti di origine contrattuale ex adverso asseriti, siccome anteriori al 2013, oltre che le pretese creditorie di origine extracontrattuale in quanto soggette al più breve termine di prescrizione quinquennale, ricordando che le pagina 7 di 14 operazioni di acquisto per cui è causa risalivano ai primi anni 2000.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle domande attoree per aver la banca correttamente CP_1
adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore e precontrattuali, oltre al fatto che gli acquirenti erano pienamente a conoscenza del tipo di strumenti finanziari acquistati.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto dell'azione, con vittoria delle spese di lite. CP_1
La causa, istruita solo mediante la produzione documentale delle parti, previo deposito di memorie ex art. 189 c.p.c. e all'esito di discussione orale, all'udienza del 19 marzo 2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni.
***
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in ragione della ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di parte convenuta di difetto della propria legittimazione passiva.
Gli attori assumono di aver acquistato nell'arco temporale dal 2002 al 2014 azioni AR (in minima parte azioni Unicredit) per un importo complessivamente investito pari a 574.034,46 (di cui solo
5123,25 riferibile alle azioni Unicredit).
Le azioni sono state azzerate nel 2015 e gli attori agiscono oggi al fine di fare accertare la responsabilità della per violazione di obblighi informativi e responsabilità contrattuale, convenendo in giudizio CP_1
quale società incorporante (con atto in data 8/11/2017) la Controparte_1 Controparte_6
già
[...] Controparte_6
Come già ricostruito dai plurimi precedenti conformi di questo Tribunale (che qui si citano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), la risoluzione della Controparte_6
è disciplinata dal d.lgs. n. 180/2015, attuativo della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD, che ha
[...]
istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, modificando la precedente legislazione comunitaria in materia. Con provvedimento del 21 novembre
2015, la Banca d'Italia ha articolato il "programma di risoluzione" della Cassa di Risparmio di Ferrara
(͞VE AR), non ancora sottoposta a L.C.A, ponendo in risoluzione, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
180/2025, l'istituto bancario, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria,
l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle "obbligazioni subordinate". Facendo ricorso a capitale interamente detenuto dalla stessa Banca d'Italia, ha adottato la struttura dell'Ente
Ponte e provveduto a costituire una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del menzionato d.lgs. 180, onde consentirle di rendersi quindi cessionaria delle "sofferenze" detenute in capo all'Ente ponte. In attuazione di tale programma, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha pagina 8 di 14 disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria
[...]
in amministrazione straordinaria, con sede in , posta in risoluzione Controparte_6 CP_3
con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della
[...]
con sede in Roma (ente ponte). La non è subentrata, Controparte_6 Controparte_7
quindi, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla ͞ posta poi in liquidazione Controparte_8
coatta, in quanto vennero trasferiti solo gli elementi “costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione”.
Nell'individuazione dell'oggetto della cessione sta il punto cruciale della questione legata alla legittimazione passiva di Controparte_1
In linea generale va notato che costituiscono l'azienda, quale complesso funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'impresa, gli elementi che ne fanno parte in un dato momento storico e tali non sono, conseguentemente, le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione.
Il provvedimento citato chiarisce che l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile.
Il meccanismo del trasferimento è disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. 180/2015 che fissa disposizioni comuni alle cessioni individuate dal provvedimento normativo (ivi inclusa quella in esame), stabilendo espressamente che “salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o
i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”.
Si realizza, quindi, la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi, destinati ad avere continuità sul mercato in quanto ceduti a e le altre Controparte_6
componenti che hanno, invece, subito la risoluzione, separazione a cui consegue il descritto effetto per cui i rapporti contrattuali conclusi al momento della cessione, non costituendo in quel momento l'azienda bancaria non sono oggetto di cessione.
La passività è un elemento valutabile, in quanto indicato in un libro o registro contabile della cedente.
Dunque l'obbligazione restitutoria derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento o quella risarcitoria imputabile a AR in relazione all'acquisto delle azioni intestate agli attori (ivi comprese le pagina 9 di 14 azioni Unicredit) non possono in alcun modo rientrare nella nozione di passività e, quindi, essere considerate oggetto di cessione.
Questo Tribunale non ha ritenuto valido neppure il richiamo alla disciplina civilistica sul trasferimento d'azienda: la circostanza che, dalla risoluzione dei contratti di acquisto derivino crediti restitutori non vale a trasformare rapporti chiusi in rapporti in essere. Sono e restano, infatti, diritti che costituiscono l'azienda “quelli che implicano la persistenza fra i contraenti di contrapposte ragioni di credito e di debito, atteso che altrimenti non può dirsi persistente il sinallagma che mette in relazione le prestazioni, residuando solo l'obbligazione dell'una o dell'altra parte” (cfr., sulla medesima questione Trib.
Bologna, 12/07/2017, est. Rossi;
Trib. Bologna, 28/11/2017, est. è conforme anche la Per_1
giurisprudenza di questo Tribunale: si veda Trib. Ferrara, 13 luglio 2020 n. 387; Tribunale di Ferrara del
28 aprile 2019 n. 35; Trib. Ferrara, 20 marzo 2019; Trib. Ferrara 12 febbraio 2019; Trib. Ferrara 21 novembre 2018; Trib. Ferrara 29 marzo 2018).
La teorica delle cosiddette passività latenti, pure propugnata da una parte minoritaria della giurisprudenza, appare non convincente (cfr. Corte d'Appello di Milano, 28 febbraio 2019 n. 917, che ha riformato la sentenza Trib. Milano sent. 8.11.2017, che aveva delibato in senso favorevole alla legittimazione passiva).
Nel caso di specie è evidente che, contrariamente a quanto argomentato sul punto da parte attrice, un sinallagma contrattuale non esiste più, ma semmai esisterebbe all'esito della pronuncia di accertamento e condanna, un debito della VE AR, debito che, quindi, non esisteva al momento della cessione e non oggetto di essa, in relazione al quale occorrerebbe, al più, richiamare l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2560 c.c. con la conseguenza che, comunque, l'acquirente non ne risponderebbe, non trattandosi di debito risultante dai registri contabili obbligatori.
In buona sostanza, appare una forzatura interpretativa quella volta a superare il sistema delineato dal dettato normativo, che in conformità alla disciplina comunitaria ha escluso il trasferimento all'Ente ponte delle posizioni non facenti parte dell'impresa – in quanto chiuse – al momento della cessione.
Il contenzioso relativo al rapporto in oggetto è, inoltre, pacificamente successivo alla cessione.
Sono infatti oggetto della cessione, in via esclusiva, i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione [che vengono ceduti] ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.Lgs. 180/2015 all'Ente ponte (art. 1 del Provvedimento di
Cessione).
Dunque, pacificamente i contenziosi non ancora in essere alla data di cessione non sono ceduti e non pagina 10 di 14 costituiscono delle passività cedibili.
In sintesi, la normativa applicabile passata velocemente in rassegna consente, se approfonditamente analizzata, di meglio delineare l'oggetto della cessione alla banca neocostituita, dal quale dipende poi la risoluzione della questione preliminare di legittimazione passiva, e soprattutto di tracciare il ruolo di
“filtro” dell'ente ponte istituito.
Il punto cruciale, si è detto, è quello dell'azzeramento del capitale: l'ente ponte prima e banca dopo CP_1
non hanno acquisito le partecipazioni azionarie AR, in quanto azzerate anteriormente alla costituzione dell'ente-ponte.
A tale primo e necessario dato di partenza deve aggiungersi un'altra considerazione dirimente, cioè
l'esclusione dal concetto di “passività” ceduta alla nuova banca della presente controversia risarcitoria e di quelle dello stesso tipo: la ratio dell'intera architrave normativa in esame è stata quella di ridurre al minimo le ripercussioni negative della crisi finanziaria e l'impatto del dissesto sull'economia e il mercato (cfr. in tal senso la più recente Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 22115); il solo modo per farlo era quello di circoscrivere le perdite dell'ente delimitandole temporalmente, con riferimento al momento in cui il dissesto si è verificato (in tal senso, si veda anche il considerando n. 52 della direttiva sopra citata).
Il legislatore italiano ha, poi, correttamente fatto proprio tale intento, espressamente escludendo la possibilità di agire contro gli enti “salvifici” di nuova costituzione (così l'art. 47 del d.lgs.
180/2015:“salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”).
Chiara è, quindi, la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, anche passivi, al momento del dissesto, per i quali non è revocabile in dubbio la necessaria continuità sul mercato (e la loro prosecuzione nel panorama giuridico anche contenzioso), e quelli del tutto inesistenti in quel preciso momento, del tutto indeterminati, né giuridicamente definibili.
A confutare ogni dubbio in tal senso, poi, vi è il provvedimento di cessione, che espressamente definisce il proprio oggetto limitandolo ai “giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione” e che non si pone affatto in contrasto con la normativa gerarchicamente sovraordinata.
pagina 11 di 14 La presente controversia è venuta ad esistenza al momento della presentazione dell'istanza di mediazione obbligatoria ex art. 4 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (aprile 2023), il che porta ad escluderla dalla categoria tracciata.
La questione in esame si inserisce nel solco già tracciato non solo dai precedenti di merito di questo tribunale (sopra già riportati e fatti propri anche da questo giudice), ma anche di quello delle Corti superiori che, nell'espletamento della loro funzione nomofilattica, non paiono lasciare dubbi circa la carenza di legittimazione passiva degli enti in questione in relazione ad analoghe vicende bancarie.
Chiara in tal senso è la più recente Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 22115, che, nel richiamare le argomentazioni espresse dalla CGUE nel maggio 2022 (c. n. 410/2020), afferma espressamente che: “A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio”.
Nell'ampia e puntuale argomentazione della Cassazione (che con questa pronuncia ha preso nettamente ed espressamente le distanze dall'unico precedente che nel 2023 aveva ammesso la tesi opposta) giova evidenziare il passaggio motivazionale, che si ritiene dirimente ai fini della questione in esame, nel quale la stessa ha asserito che: “… la questione della legittimazione passiva dell'ente-ponte non può essere utilizzata come un espediente – la dottrina ha fatto ricorso, a questo proposito, alla più elegante metafora del cavallo di troia – per mettere in discussione quello che è un dato inoppugnabile dell'intero procedimento di risoluzione, conseguenza del write down cui sono sottoposte azioni e obbligazioni subordinate dell'ente avviato a risoluzione. L'azzeramento dei diritti di azionisti ed obbligazionisti subordinati cui il procedimento mette capo è un effetto connaturato alle finalità del procedimento di risoluzione, un effetto irreversibile che non ammette correttivi o tardivi ripensamenti, a cui si possa cedere interrogandosi sul tema della legittimazione passiva dell'ente ponte”.
Non sposta le considerazioni che precedono la recente sentenza CGUE 5 settembre 2024 (all. 89 attore) che, confermando la tesi del difetto di legittimazione passiva degli enti ponte con riguardo alle azioni di nullità, non per questo ha inteso circoscriverne la portata. Ed invero, nei principi generali tracciati a pagina 12 di 14 chiusura della pronuncia, nella parte dispositiva, la Corte ha ribadito che l'interpretazione corretta dell'art. 34 della dr. 2014/59 e della normativa volta al risanamento “osta a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell'adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell'ente che gli è succeduto, un'azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall'articolo 6 della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, o un'azione di nullità ….”.
Sulla scorta delle predette osservazioni e dei principi di diritto espressi dalle Corti superiori a conferma della giurisprudenza di merito sopra richiamata (ivi compresa quella ormai granitica di questo
Tribunale), ne consegue che gli odierni attori non avevano diritto di agire nei confronti di CP_1 che non può dirsi succeduta, pur incorporando l'ente ponte Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara
[...]
S.p.a., in posizioni che non sono mai entrate a far parte del patrimonio dell'ente acquisito.
Ogni altra questione prospettata in citazione deve intendersi assorbita nell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta in ragione della relativa portata preliminare.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda che, essendo prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, giustifica l'applicazione a tutte le fasi dei relativi valori minimi.
Si ritiene non sussistano gli estremi per una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite, poiché la questione preliminare affrontata non può essere ritenuta nuova né controversa rispetto allo stato della giurisprudenza sia di merito che di legittimità che sovranazionale per le ragioni sopra ampiamente dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigetta la domanda. Controparte_1
- Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di questo procedimento che si liquidano, per compensi professionali di avvocato, in complessivi 14.598,00 euro oltre accessori di legge, spese pagina 13 di 14 forfettarie al 15% e spese non imponibili.
Ferrara, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 676/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. , ed ivi residente in [...] C.F._1
Romano n. 71
e nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Massimo Cerniglia (C.F.
e dall'Avv. Alessandro Caponi (C.F. , entrambi del C.F._3 C.F._4
Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, con sede in
Teramo (TE)
ATTORI contro con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20 (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Martini (c.f.
, PEC , dall'Avv. Ilaria Canepa (c.f. C.F._5 Email_1
, PEC e dall'Avv. Alessandro Botti (c.f. C.F._6 Email_2
, PEC , giusta procura depositata nel C.F._7 Email_3
fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dalla procedura al numero di telefax 0276002790 ed ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
pagina 1 di 14 CONVENUTA
OGGETTO: Diritto bancario – Responsabilità dell'intermediario finanziario
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte attrice (come da foglio depositato il 14/11/2024): “Insistendo in via pregiudiziale nell'istanza ex art. 363bis c.p.c., nonché riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione, oltre a quelle precisate in via istruttoria con le memorie ex art.
171ter, co. 1, n. 1 e n. 2, c.p.c.: “Voglia il Tribunale adito: A) In via pregiudiziale, se del caso, disapplicare in parte qua il Provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in data 22 novembre 2015 in forza dell'art. 32 D.Lgs. n. 180/2015 con riferimento all'avvio della risoluzione della c.d. “VE
AR”; B) In via principale e di merito, ove ritenuti validi e opponibili all'odierna parte attrice sia il contratto “quadro” di negoziazione, che i singoli contratti di acquisto delle azioni de quibus, e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità e opponibilità a parte attrice, 1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1418 e ss., 1394, 1395 e 1325, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26-29
Reg. n. 11522/1998, dell'art. degli artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, dell'art. 8 Reg. CP_2 CP_2
n. 11768/1998, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, art. 15 del Regolamento congiunto CP_2 CP_2
Banca d'Italia-Consob del 29/10/2007, artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa o, comunque, applicabile al caso in giudizio, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della AR agli acquisti di titoli per cui è causa;
2) conseguentemente e, comunque, disporre anche ex art. 1453 c.c. la risoluzione per inadempimento, imputabile alla AR, dei contratti “quadro” di negoziazione e/o degli acquisti delle azioni per cui è causa e, per l'effetto, 3) conseguentemente e per l'effetto condannare la alla restituzione e/o ripetizione, in favore degli odierni attori, di quanto indebitamente CP_1
percepito dalla AR a seguito degli acquisti per cui è causa, nonché dei fatti esposti nel presente atto
e, pertanto, nel dettaglio: - in favore dei sig.ri e € 13.755,25; - in favore del Parte_2 Parte_1 sig. € 574.034,46, o, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a Parte_1
seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla proposizione della domanda giudiziale
pagina 2 di 14 sino al saldo. 4) condannare la al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale CP_1 ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione contrattuale, sempre nella misura rivendicata al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, e comunque C) In ogni caso accertare e dichiarare che il comportamento della AR, oggi imputabile alla ha integrato un illecito civile e, CP_1 per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella medesima misura rivendicata al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa. D) In via del tutto subordinata e salvo gravame, 1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali ascrivibili alla AR per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059,
1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e
94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 26-29 Reg. n. 11522/1998, dell'art. degli artt. 27-56 del Reg. CP_2
n. 16190/2007, dell'art. 8 Reg. n. 11768/1998, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2 CP_2 CP_2
artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa o, comunque, applicabile al caso in giudizio;
2) conseguentemente e, comunque, condannare la nella sua qualità di successore e avente CP_1
causa della AR, a risarcire gli odierni attori delle somme rivendicate al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c., con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Le conclusioni di parte convenuta (come da foglio depositato in data 14/11/2024): “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ferrara, disattesa ogni contraria argomentazione, deduzione e domanda, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare − accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto rigettare le domande avversarie Controparte_1
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere ex adverso e per l'effetto rigettare le domande avversarie in via principale di merito − rigettare tutte le domande proposte dalla parte avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto in via subordinata di merito − nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, anche parziale, compensare le somme incassate a titolo di dividendi e le somme incassate in relazione alla procedura di indennizzo
pagina 3 di 14 presso il Fondo Indennizzo Risparmiatori in via istruttoria − si chiede che i seguenti testi,
[...]
c.f. nato il [...] a [...], direttore della filale Tes_1 C.F._8
VE AR di riferimento, e c.f. nata a [...] il Tes_2 C.F._9
22 novembre 1967, addetta al servizio titoli della filale VE AR di riferimento, vengano sentiti sui seguenti capitoli di prova: (Omissis). In ogni caso − condannare le parti attrici al pagamento di un importo ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. − con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 [...]
al fine di ottenerne, previo accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale CP_1
ed extracontrattuale e del grave inadempimento ex art. 1455 c.c. di e Controparte_3
declaratoria ex art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, imputabile alla predetta, dei contratti
“quadro” di negoziazione e/o degli acquisti delle azioni, la condanna alla restituzione e/o ripetizione, in favore degli odierni attori, di quanto indebitamente percepito dalla dante causa AR a seguito degli acquisti per cui è causa, segnatamente delle somme in favore di e di € Parte_2 Parte_1
13.755,25 e in favore del solo di € 574.034,46, o, in ogni caso, la condanna della convenuta Parte_1
a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo;
vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda gli attori, premettendo di aver intrattenuto per anni rapporti bancari e finanziari con l'allora , manifestando sempre un grado di istruzione e Controparte_3
conoscenza finanziaria medio-basso e perciò effettuando solo investimenti prudenti, conservativi dei risparmi investiti e, comunque, mai votati ad ottenere alti rendimenti, deducevano: - di aver sottoscritto diversi moduli di proposta per “contratto quadro” di negoziazione titoli, tutti indirizzati alla
[...]
, senza che all'atto della firma di tali moduli venissero loro illustrate le singole Controparte_3
clausole contrattuali;
- che infatti non vi era stata alcuna interazione con l'operatore di filiale di volta in volta preposto, che si era limitato ad indicare i punti dove gli attori avrebbero dovuto sottoscrivere senza dar loro il tempo di leggere la modulistica contrattuale;
- che nell'ambito del predetto rapporto quadro di pagina 4 di 14 negoziazione titoli e, poi, del contratto di consulenza in materia di investimenti finanziari sottoscritto nel
2009, AR raccomandava, proponeva e consigliava ad entrambi gli odierni attori la negoziazione di titoli azionari (svariate azioni AR e talune azioni Unicredit) dal maggio 2002 al settembre 2014 per un totale investito pari a 574.034,46 euro;
- che AR consentiva, quindi, ad entrambi gli odierni attori di destinare e concentrare in modo anomalo i propri investimenti in un unico prodotto finanziario, facendo loro massimizzare il rischio in titoli azionari ben oltre la tolleranza manifestati dai clienti, senza fornire loro alcuna descrizione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, né informazioni circa i prodotti cosiddetti risk-free, anzi fornendo false informazioni sui prodotti acquistati, consentendo investimenti fuori dei mercati regolamentati tramite il sistema di scambi interni della banca, così violando le norme del diritto finanziario così come gli impegni contrattualmente assunti.
Lamentavano, pertanto, gli attori, in relazione a ciascuna operazione di investimento, la violazione da parte di AR: a) degli artt. 21 TUF, nonché 39, 40 e 41 Reg. n. 16190/2007 per aver prestato il CP_2
servizio di consulenza, “senza la preventiva rilevazione della conoscenza dei prodotti finanziari da parte del cliente e dell'orizzonte temporale d'investimento prescelto”; b) degli artt. 21 TUF, nonché 39 e
41 Reg. Consob n. 16190/2007 “per aver prestato il servizio di consulenza, basandosi comunque su una profilazione del rischio ormai superata e non più attendibile, in quanto risalente alla fine del 2007”; c) degli artt. 21 TUF, nonché 39 e 41 Reg. n. 16190/2007 per aver valutato gli investimenti prima CP_2
adeguati poi inadeguati, “genericamente rispetto al “profilo del cliente” 'investimento, senza aver segnalato e spiegato l'evidente incompatibilità con gli obiettivi d'investimento del cliente, la sua propensione al rischio moderata, nonché l'assenza di conoscenza della tipologia e dell'oggetto
d'investimento” oltre all'eccessiva concentrazione del portafoglio in azioni AR, considerato “titolo troppo rischioso, illiquido e complesso” (c.d. rischio di concentrazione); d) degli artt. 21 TUF, nonché
39, 40 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007 per aver eseguito gli investimenti senza verificare, rilevare e segnalare l'evidente inappropriatezza dell'operazione o, quanto meno, l'impossibilità di svolgere tale verifica per mancata rilevazione delle competenti informazioni, in particolare la conoscenza e l'esperienza degli acquirenti;
e) degli artt. 21 TUF, ma anche 27 Reg. Consob 11522/1998 nonché art. 8 contratto quadro del 23/04/2001 e art. 16, co. 3, contratto quadro del 13/12/2007 per non aver segnalato natura, fonti ed estensione del conflitto di interessi in cui versava la AR, in quanto rivestiva al contempo non solo i ruoli di intermediario ed emittente le azioni offerte in negoziazione, come segnalato nell'ordine, ma anche quello di controparte contrattuale (“contropartita diretta”); f) dell'art. 46 Reg.
n. 16190/2007 e art. 8 Reg. Consob 11768/1998 per aver eseguito gli acquisti senza CP_2
pagina 5 di 14 l'autorizzazione all'esecuzione fuori dai mercati regolamentati;
g) degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n.
11522/1998 relativi alla mancata preventiva rilevazione del profilo di rischio del cliente e di segnalare l'adeguatezza dell'operazione; h) in generale, degli artt. 1175, 1176, 1338 e 1375 c.c. per inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase prodromica del contratto e in esecuzione dello stesso.
Rappresentavano da ultimo che, a causa del decreto c.d. “salvabanche” di fine 2015 e del conseguente azzeramento del valore delle azioni AR in circolazione, tutti gli azionisti, tra cui anche gli stessi attori, avevano perso i propri risparmi a causa del comportamento illegittimo e antigiuridico imputabile alla AR, che aveva venduto ai clienti risparmiatori titoli di propria emissione, molto rischiosi e del tutto inadeguati rispetto al relativo profilo di rischio, senza rispettare le regole di comportamento dettate da Direttive MiFID, Testo Unico Finanziario e Regolamenti attuativi emanati dalla Consob.
In punto di diritto gli attori asserivano, in particolare, in previsione della relativa eccezione di controparte, la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta in ragione Controparte_1 dell'avvenuta cessione dei rapporti creditori e debitori dell'ente bancario estinto per effetto del d.lgs n.
180/2015 (c.d. decreto “salvabanche”), nonché quale avente causa della da Controparte_4
ritenersi subentrata, senza soluzione di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla con la sola eccezione di quelle specificamente escluse dal Controparte_5
Provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, nel cui novero non parrebbero rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia. Aggiungevano che la legittimazione passiva dell'odierna convenuta deriverebbe anche dalla giurisprudenza della Cassazione pronunciatasi in tema di art. 58, co. 5, TUB, immutato né dichiarato inapplicabile al caso di specie dalla normativa eccezionale dettata con il c.d. Decreto “Salvabanche”, il quale afferma che le nuove banche succedono alle vecchie banche “in blocco” nei rapporti attivi e passivi, con esclusione solo di azioni e obbligazioni subordinate, con la conseguenza che può essere chiamata a rispondere per responsabilità CP_1
contrattuale verso quei clienti che, come gli odierni attori, al momento del passaggio alla nuova banca avevano un rapporto di deposito titoli ancora in essere e possono così contestare le violazioni alla normativa del settore finanziario che la VE FE ha commesso nell'adempimento del contratto quadro di negoziazione;
che la VE AR, così come l'odierna convenuta, non rispondono a titolo di società partecipata o di emittente ex art. 94 TUF, bensì di intermediario bancario che all'epoca ha eseguito tutti gli investimenti de quibus e che oggi risponde delle violazioni agli obblighi comportamentali dettati dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti Consob di attuazione;
che, qualora si pagina 6 di 14 ritenesse di interpretare il Provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in data 22 novembre 2015 nel senso della esclusione dalla cessione in blocco dei diritti dei risparmiatori scaturenti dalla violazione della normativa dettata dal TUF a tutela del risparmio, il provvedimento amministrativo dovrebbe esser disapplicato dal giudice adito in quanto, non solo contrario al disposto dall'art. 32 D.Lgs. n. 180/2015, che si limita a parlare di “beni e rapporti giuridici”, ma soprattutto contrario tanto all'art. 58 TUB qanto all'art. 47 della Costituzione.
In ragione dei motivi sopra evidenziati, gli attori chiedevano, quindi, la risoluzione per inadempimento dei contratti quadro e/o degli acquisti delle azioni con conseguente restituzione e/o ripetizione di quanto percepito dalla VE AR;
la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità precontrattuale e contrattuale della “VE AR” in relazione al “minor vantaggio
o maggior aggravio” determinato dalla condotta sleale della banca e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2050
c.c., entrambi pari quantomeno al valore del capitale investito.
Con comparsa depositata in data 14 maggio 2024, si costituiva in giudizio, Controparte_1
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al quadro normativo di riferimento del AR e al piano di risanamento attuato dal legislatore sovranazionale e Pt_3
nazionale (direttiva UE 2014/59 recepita dal D.lgs 180/2015) ed evidenziando come la ratio di tali provvedimenti fosse quella di dar vita ad un nuovo ente il più “sano” possibile dal punto di vista finanziario, necessariamente scevro delle passività di quello risolto. Secondo la prospettiva della convenuta, sarebbero escluse dalla cessione ai sensi degli articoli 43 e 47 del decreto (e più nello specifico dal concetto stesso di “passività”) i contenziosi non ancora instauratisi alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo, tra i quali andrebbero annoverate tutte le mere “contestazioni” di azionisti o detentori di obbligazioni subordinate. Aggiungeva la convenuta che l'esclusione dei rapporti litigiosi sarebbe expressis verbis prevista dall'art. 1 del provvedimento di cessione (sono oggetto di cessione esclusivamente “i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sensi degli art. 42 e 47 del d.lgs 180/2015 all'ente-ponte”), oltre che già accertato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità e, non da ultimo, dalla CGUE che, con la decisione C 410-20 del 5 maggio 2022, ha escluso la legittimazione passiva dei cosiddetti enti ponte. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione degli asseriti crediti di origine contrattuale ex adverso asseriti, siccome anteriori al 2013, oltre che le pretese creditorie di origine extracontrattuale in quanto soggette al più breve termine di prescrizione quinquennale, ricordando che le pagina 7 di 14 operazioni di acquisto per cui è causa risalivano ai primi anni 2000.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle domande attoree per aver la banca correttamente CP_1
adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore e precontrattuali, oltre al fatto che gli acquirenti erano pienamente a conoscenza del tipo di strumenti finanziari acquistati.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto dell'azione, con vittoria delle spese di lite. CP_1
La causa, istruita solo mediante la produzione documentale delle parti, previo deposito di memorie ex art. 189 c.p.c. e all'esito di discussione orale, all'udienza del 19 marzo 2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni.
***
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in ragione della ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di parte convenuta di difetto della propria legittimazione passiva.
Gli attori assumono di aver acquistato nell'arco temporale dal 2002 al 2014 azioni AR (in minima parte azioni Unicredit) per un importo complessivamente investito pari a 574.034,46 (di cui solo
5123,25 riferibile alle azioni Unicredit).
Le azioni sono state azzerate nel 2015 e gli attori agiscono oggi al fine di fare accertare la responsabilità della per violazione di obblighi informativi e responsabilità contrattuale, convenendo in giudizio CP_1
quale società incorporante (con atto in data 8/11/2017) la Controparte_1 Controparte_6
già
[...] Controparte_6
Come già ricostruito dai plurimi precedenti conformi di questo Tribunale (che qui si citano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), la risoluzione della Controparte_6
è disciplinata dal d.lgs. n. 180/2015, attuativo della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD, che ha
[...]
istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, modificando la precedente legislazione comunitaria in materia. Con provvedimento del 21 novembre
2015, la Banca d'Italia ha articolato il "programma di risoluzione" della Cassa di Risparmio di Ferrara
(͞VE AR), non ancora sottoposta a L.C.A, ponendo in risoluzione, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
180/2025, l'istituto bancario, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria,
l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle "obbligazioni subordinate". Facendo ricorso a capitale interamente detenuto dalla stessa Banca d'Italia, ha adottato la struttura dell'Ente
Ponte e provveduto a costituire una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del menzionato d.lgs. 180, onde consentirle di rendersi quindi cessionaria delle "sofferenze" detenute in capo all'Ente ponte. In attuazione di tale programma, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha pagina 8 di 14 disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria
[...]
in amministrazione straordinaria, con sede in , posta in risoluzione Controparte_6 CP_3
con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della
[...]
con sede in Roma (ente ponte). La non è subentrata, Controparte_6 Controparte_7
quindi, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla ͞ posta poi in liquidazione Controparte_8
coatta, in quanto vennero trasferiti solo gli elementi “costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione”.
Nell'individuazione dell'oggetto della cessione sta il punto cruciale della questione legata alla legittimazione passiva di Controparte_1
In linea generale va notato che costituiscono l'azienda, quale complesso funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'impresa, gli elementi che ne fanno parte in un dato momento storico e tali non sono, conseguentemente, le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione.
Il provvedimento citato chiarisce che l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile.
Il meccanismo del trasferimento è disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. 180/2015 che fissa disposizioni comuni alle cessioni individuate dal provvedimento normativo (ivi inclusa quella in esame), stabilendo espressamente che “salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o
i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”.
Si realizza, quindi, la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi, destinati ad avere continuità sul mercato in quanto ceduti a e le altre Controparte_6
componenti che hanno, invece, subito la risoluzione, separazione a cui consegue il descritto effetto per cui i rapporti contrattuali conclusi al momento della cessione, non costituendo in quel momento l'azienda bancaria non sono oggetto di cessione.
La passività è un elemento valutabile, in quanto indicato in un libro o registro contabile della cedente.
Dunque l'obbligazione restitutoria derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento o quella risarcitoria imputabile a AR in relazione all'acquisto delle azioni intestate agli attori (ivi comprese le pagina 9 di 14 azioni Unicredit) non possono in alcun modo rientrare nella nozione di passività e, quindi, essere considerate oggetto di cessione.
Questo Tribunale non ha ritenuto valido neppure il richiamo alla disciplina civilistica sul trasferimento d'azienda: la circostanza che, dalla risoluzione dei contratti di acquisto derivino crediti restitutori non vale a trasformare rapporti chiusi in rapporti in essere. Sono e restano, infatti, diritti che costituiscono l'azienda “quelli che implicano la persistenza fra i contraenti di contrapposte ragioni di credito e di debito, atteso che altrimenti non può dirsi persistente il sinallagma che mette in relazione le prestazioni, residuando solo l'obbligazione dell'una o dell'altra parte” (cfr., sulla medesima questione Trib.
Bologna, 12/07/2017, est. Rossi;
Trib. Bologna, 28/11/2017, est. è conforme anche la Per_1
giurisprudenza di questo Tribunale: si veda Trib. Ferrara, 13 luglio 2020 n. 387; Tribunale di Ferrara del
28 aprile 2019 n. 35; Trib. Ferrara, 20 marzo 2019; Trib. Ferrara 12 febbraio 2019; Trib. Ferrara 21 novembre 2018; Trib. Ferrara 29 marzo 2018).
La teorica delle cosiddette passività latenti, pure propugnata da una parte minoritaria della giurisprudenza, appare non convincente (cfr. Corte d'Appello di Milano, 28 febbraio 2019 n. 917, che ha riformato la sentenza Trib. Milano sent. 8.11.2017, che aveva delibato in senso favorevole alla legittimazione passiva).
Nel caso di specie è evidente che, contrariamente a quanto argomentato sul punto da parte attrice, un sinallagma contrattuale non esiste più, ma semmai esisterebbe all'esito della pronuncia di accertamento e condanna, un debito della VE AR, debito che, quindi, non esisteva al momento della cessione e non oggetto di essa, in relazione al quale occorrerebbe, al più, richiamare l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2560 c.c. con la conseguenza che, comunque, l'acquirente non ne risponderebbe, non trattandosi di debito risultante dai registri contabili obbligatori.
In buona sostanza, appare una forzatura interpretativa quella volta a superare il sistema delineato dal dettato normativo, che in conformità alla disciplina comunitaria ha escluso il trasferimento all'Ente ponte delle posizioni non facenti parte dell'impresa – in quanto chiuse – al momento della cessione.
Il contenzioso relativo al rapporto in oggetto è, inoltre, pacificamente successivo alla cessione.
Sono infatti oggetto della cessione, in via esclusiva, i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione [che vengono ceduti] ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.Lgs. 180/2015 all'Ente ponte (art. 1 del Provvedimento di
Cessione).
Dunque, pacificamente i contenziosi non ancora in essere alla data di cessione non sono ceduti e non pagina 10 di 14 costituiscono delle passività cedibili.
In sintesi, la normativa applicabile passata velocemente in rassegna consente, se approfonditamente analizzata, di meglio delineare l'oggetto della cessione alla banca neocostituita, dal quale dipende poi la risoluzione della questione preliminare di legittimazione passiva, e soprattutto di tracciare il ruolo di
“filtro” dell'ente ponte istituito.
Il punto cruciale, si è detto, è quello dell'azzeramento del capitale: l'ente ponte prima e banca dopo CP_1
non hanno acquisito le partecipazioni azionarie AR, in quanto azzerate anteriormente alla costituzione dell'ente-ponte.
A tale primo e necessario dato di partenza deve aggiungersi un'altra considerazione dirimente, cioè
l'esclusione dal concetto di “passività” ceduta alla nuova banca della presente controversia risarcitoria e di quelle dello stesso tipo: la ratio dell'intera architrave normativa in esame è stata quella di ridurre al minimo le ripercussioni negative della crisi finanziaria e l'impatto del dissesto sull'economia e il mercato (cfr. in tal senso la più recente Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 22115); il solo modo per farlo era quello di circoscrivere le perdite dell'ente delimitandole temporalmente, con riferimento al momento in cui il dissesto si è verificato (in tal senso, si veda anche il considerando n. 52 della direttiva sopra citata).
Il legislatore italiano ha, poi, correttamente fatto proprio tale intento, espressamente escludendo la possibilità di agire contro gli enti “salvifici” di nuova costituzione (così l'art. 47 del d.lgs.
180/2015:“salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”).
Chiara è, quindi, la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, anche passivi, al momento del dissesto, per i quali non è revocabile in dubbio la necessaria continuità sul mercato (e la loro prosecuzione nel panorama giuridico anche contenzioso), e quelli del tutto inesistenti in quel preciso momento, del tutto indeterminati, né giuridicamente definibili.
A confutare ogni dubbio in tal senso, poi, vi è il provvedimento di cessione, che espressamente definisce il proprio oggetto limitandolo ai “giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione” e che non si pone affatto in contrasto con la normativa gerarchicamente sovraordinata.
pagina 11 di 14 La presente controversia è venuta ad esistenza al momento della presentazione dell'istanza di mediazione obbligatoria ex art. 4 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (aprile 2023), il che porta ad escluderla dalla categoria tracciata.
La questione in esame si inserisce nel solco già tracciato non solo dai precedenti di merito di questo tribunale (sopra già riportati e fatti propri anche da questo giudice), ma anche di quello delle Corti superiori che, nell'espletamento della loro funzione nomofilattica, non paiono lasciare dubbi circa la carenza di legittimazione passiva degli enti in questione in relazione ad analoghe vicende bancarie.
Chiara in tal senso è la più recente Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 22115, che, nel richiamare le argomentazioni espresse dalla CGUE nel maggio 2022 (c. n. 410/2020), afferma espressamente che: “A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio”.
Nell'ampia e puntuale argomentazione della Cassazione (che con questa pronuncia ha preso nettamente ed espressamente le distanze dall'unico precedente che nel 2023 aveva ammesso la tesi opposta) giova evidenziare il passaggio motivazionale, che si ritiene dirimente ai fini della questione in esame, nel quale la stessa ha asserito che: “… la questione della legittimazione passiva dell'ente-ponte non può essere utilizzata come un espediente – la dottrina ha fatto ricorso, a questo proposito, alla più elegante metafora del cavallo di troia – per mettere in discussione quello che è un dato inoppugnabile dell'intero procedimento di risoluzione, conseguenza del write down cui sono sottoposte azioni e obbligazioni subordinate dell'ente avviato a risoluzione. L'azzeramento dei diritti di azionisti ed obbligazionisti subordinati cui il procedimento mette capo è un effetto connaturato alle finalità del procedimento di risoluzione, un effetto irreversibile che non ammette correttivi o tardivi ripensamenti, a cui si possa cedere interrogandosi sul tema della legittimazione passiva dell'ente ponte”.
Non sposta le considerazioni che precedono la recente sentenza CGUE 5 settembre 2024 (all. 89 attore) che, confermando la tesi del difetto di legittimazione passiva degli enti ponte con riguardo alle azioni di nullità, non per questo ha inteso circoscriverne la portata. Ed invero, nei principi generali tracciati a pagina 12 di 14 chiusura della pronuncia, nella parte dispositiva, la Corte ha ribadito che l'interpretazione corretta dell'art. 34 della dr. 2014/59 e della normativa volta al risanamento “osta a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell'adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell'ente che gli è succeduto, un'azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall'articolo 6 della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, o un'azione di nullità ….”.
Sulla scorta delle predette osservazioni e dei principi di diritto espressi dalle Corti superiori a conferma della giurisprudenza di merito sopra richiamata (ivi compresa quella ormai granitica di questo
Tribunale), ne consegue che gli odierni attori non avevano diritto di agire nei confronti di CP_1 che non può dirsi succeduta, pur incorporando l'ente ponte Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara
[...]
S.p.a., in posizioni che non sono mai entrate a far parte del patrimonio dell'ente acquisito.
Ogni altra questione prospettata in citazione deve intendersi assorbita nell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta in ragione della relativa portata preliminare.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda che, essendo prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, giustifica l'applicazione a tutte le fasi dei relativi valori minimi.
Si ritiene non sussistano gli estremi per una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite, poiché la questione preliminare affrontata non può essere ritenuta nuova né controversa rispetto allo stato della giurisprudenza sia di merito che di legittimità che sovranazionale per le ragioni sopra ampiamente dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigetta la domanda. Controparte_1
- Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di questo procedimento che si liquidano, per compensi professionali di avvocato, in complessivi 14.598,00 euro oltre accessori di legge, spese pagina 13 di 14 forfettarie al 15% e spese non imponibili.
Ferrara, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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