Articolo 12 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 11Articolo 13
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11 novembre 2003
Art. 12. (Commissioni di lavoro) 1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Entrata in vigore il 11 novembre 2003
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