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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2311/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18.12.2022 al n. 2311 del R.G. Affari ONenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 689/2022 del 14/11/2022
promossa da in qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Chiusi (SI), via della Fontina n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Elona Kerengi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Grosseto, viale Ombrone n. 7, CP_1 presso e nello studio dell'Avv. Carlo De Martis che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
e in persona del legale rappresentante pro ONroparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 118, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Colletti che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
e
, in qualità di erede di nonché di e CP_3 Persona_1 ONroparte_4
, elettivamente domiciliato in Chiusi (SI), via della Fontina n. 3, ONroparte_5 presso e nello studio dell'Avv. Elona Kerengi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellato - e in persona della procuratrice speciale elettivamente CP_6 Parte_1 domiciliata in Chiusi (SI), via Mameli n. 94, presso e nello studio dell'Avv. Lucia
Scattoni che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata –
avente ad oggetto: azione di annullamento per incapacità naturale.
--------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per “Piaccia Parte_1
all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello così provvedere: in via preliminare - dichiarare ammissibile l'odierno appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
Nel merito - riformare la sentenza n.
689/2022 pubblicata il 14 novembre 2022, RG 1075/2015 Rep. 1346/2022 del 14 novembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica in data 14 novembre 2022 e pubblicata in pari data e per l'effetto: - accogliere la presente domanda di appello, riformando la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare l'incapacità di intendere e di volere d nell'ultimo biennio di Persona_1
vita 2012-2013 con specifico riferimento al momento dell'ultima modifica dei beneficiari delle polizze vita con conseguente annullamento dell'ultima modifica del beneficiario delle polizze n. 09007884 Bussola Speciale 69S7 n. 02890 - 1089 di €
55.692,00 e n. 0768326 Bussola Reddito New – MPV n. 02890-963 di € 16.021,00, intervenuta rispettivamente in data 15 maggio 2013 (relativamente alla prima) e in data 25 gennaio 2012 (relativamente alla seconda) con ogni provvedimento consequenziale in ordine al pagamento delle relative somme a beneficiari titolati ai sensi di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. In via istruttoria – La deducente rinnova l'istanza di ammissione della CTU medico legale, ove l'Ecc.ma Corte di Appello ritenga non sufficiente l'elaborato peritale depositato dal Dr. in data 21 maggio 2015 in Testimone_1
qualità di Consulente della Procura – Proc. Pen. RGNR 14/2008 Tribunale di Grosseto, già versato in atti in primo grado (vedasi doc. 4 costituzione primo grado d CP_3
2 anche quale erede del beneficiario), riprodotto in appello con deposito fascicoli Per_1
di primo grado”; per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, CP_1
contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo poiché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata, il tutto per le ragioni meglio esposte in atti, ed altresì accertare e dichiarare che gli atti di costituzione e risposta di e configurano ciascuno un CP_3 CP_6
appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità degli stessi poiché tardivi e l'intervenuta formazione del giudicato sui capi della sentenza di primo grado che concernono le rispettive posizioni. Con vittoria di compensi professionali e spese
ONr del giudizio, rimborso forfettario, cap e iva inclusi”; per : “…a) In via principale, nel merito, accertare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del sig. al momento della modifica unilaterale del beneficiario;
b) per Persona_1
l'effetto, accertare e individuare il legittimo beneficiario delle polizze nn. 907884 e
768326. b. Per l'effetto, dichiarare tenuta ONroparte_2
all'adempimento della propria obbligazione nei confronti del creditore che verrà individuato all'esito del procedimento, in virtù delle suindicate polizze, limitatamente all'importo da esse scaturente senza l'applicazione di interessi sul capitale assicurato al momento del decesso del sig c) In ogni caso, dichiarare la correttezza della Per_1
posizione assunta dalla compagnia, la quale ha come esclusivo interesse quello di liquidare la polizza al legittimo beneficiario. d) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado”; per anche nelle qualità: “Piaccia CP_3
all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della propria comparsa di costituzione anche in linea con le motivazioni di cui all'atto di appello così provvedere: In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della comparsa di costituzione in appello, contenente suddetto atto una mera difesa in sede di impugnazione senza formulazione di domanda di appello incidentale. Nel merito riformare la sentenza n. 689/2022 pubblicata il 14 novembre 2022, RG 1075/2015 Rep.
1346/2022 del 14 novembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica in data 14 novembre 2022 e pubblicata in pari data e per
3 l'effetto dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di nell'ultimo Persona_1
biennio di vita 2012-2013 con specifico riferimento al momento dell'ultima modifica dei beneficiari delle polizze vita con conseguente annullamento dell'ultima modifica del beneficiario delle polizze n. 09007884 Bussola Speciale 69S7 n. 02890 - 1089 di €
55.692,00 e n. 0768326 Bussola Reddito New – MPV n. 02890- 963 di € 16.021,00, intervenuta rispettivamente in data 15 maggio 2013 (relativamente alla prima) e in data 25 gennaio 2012 (relativamente alla seconda) con ogni provvedimento consequenziale in ordine al pagamento delle relative somme a beneficiari titolati ai sensi di legge. In termini istruttori insiste per l'ammissione della CTU medico legale, ove l'Ecc.ma Core di Appello ritenga non sufficiente l'elaborato peritale depositato dal
Dr in data 21 maggio 2015 in qualità di Consulente della Procura Testimone_1
– Proc. Pen. RGNR 14/2008 Tribunale di Grosseto, già versato in atti in primo grado
(vedasi doc. 4 propria costituzione primo grado anche quale erede del padre beneficiario) ed in grado di appello. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_6
di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della presente comparsa di costituzione e dell'atto di appello così provvedere: In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della comparsa di costituzione in appello, contenente suddetto atto una mera difesa in sede di impugnazione senza formulazione di domanda di appello incidentale. Parimenti non sussiste alcuna incompatibilità tra le posizioni Pt_1
sia in termini formali (stante il tenore della procura notarile) sia
[...] CP_6
in termini sostanziali (stante l'uniformità delle rassegnate conclusioni). Nel merito riformare la sentenza n. 689/2022 pubblicata il 14 novembre 2022, RG 1075/2015 Rep.
1346/2022 del 14 novembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica in data 14 novembre 2022 e pubblicata in pari data e per l'effetto dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di nell'ultimo Persona_1
biennio di vita 2012-2013 con specifico riferimento al momento dell'ultima modifica dei beneficiari delle polizze vita con conseguente annullamento dell'ultima modifica del beneficiario delle polizze n. 09007884 Bussola Speciale 69S7 n. 02890 - 1089 di €
4 55.692,00 e n. 0768326 – MPV n. 02890- 963 di € 16.021,00, Parte_2
intervenuta rispettivamente in data 15 maggio 2013 (relativamente alla prima) e in data 25 gennaio 2012 (relativamente alla seconda) con ogni provvedimento consequenziale in ordine al pagamento delle relative somme a beneficiari titolati ai sensi di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione regolarmente notificato,
(d'ora in poi solo “ ) e (d'ora in poi solo Parte_1 Pt_1 CP_3
“ ), nella qualità di eredi dello zio (d'ora in poi solo “ ”), CP_3 Persona_1 Per_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Grosseto (d'ora in poi solo CP_1
ONr
“ ) e (d'ora in poi solo “ ”) al fine di far CP_1 ONroparte_2
dichiarare l'annullamento, ai sensi dell'art. 428 c.c., dell'atto di modifica unilaterale
ONr del soggetto beneficiario delle polizze stipulate presso dal de cuius, per sua incapacità naturale al momento della modifica.
I.
1. Deducevano di essere nipoti di in quanto figli di fratello e sorella del Per_1
medesimo, nonché – appunto – suoi eredi come da testamento olografo pubblicato a seguito del decesso di quest'ultimo in data 17.12.2013. In tale qualità agendo,
evidenziavano altresì di essere stati gli originari beneficiari designati da al Per_1
momento della stipula delle suddette polizze, n. 09007884 e n. 0768326. Tuttavia,
pochi mesi prima della morte, lo zio, in stato di incapacità naturale, aveva modificato i beneficiari sostituendoli con la quale dal 2008 era stata assunta dal medesimo CP_1
come badante. In particolare, la sostituzione del beneficiario era stata effettuata in data
25.01.2012 per la polizza n. 0768326 e in data 15.05.2013 per la polizza n. 09007884.
Venuti, in seguito, a conoscenza della suddetta modifica, in data 13.04.2014 gli attori avevano presentato un esposto-querela per ipotesi di circonvenzione di incapace,
nonché un ricorso per sequestro giudiziario delle polizze al Tribunale di Grosseto, ottenuto con provvedimento del 18.02.2015 a cui era seguita l'introduzione della presente causa di merito.
5 ONr I.
2. Si costituiva in giudizio che si limitava a rappresentare il proprio interesse a pagare l'importo scaturente dalle suddette polizze al legittimo beneficiario,
come accertato e individuato all'esito del giudizio.
I.
3. Era svolta, nella contumacia di attività istruttoria a mezzo di CP_1
produzioni documentali e prova orale.
I.
4. si costituiva, con comparsa in data 04.11.2019, durante l'attività CP_1
istruttoria, eccependo in via pregiudiziale e preliminare sia la nullità della notifica dell'atto di citazione, sia il difetto di interesse e legittimazione ad agire in capo agli attori, atteso che, già in data 01.10.2008, i medesimi erano stati sostituiti quali beneficiari delle polizze con (padre di e (madre ONroparte_5 CP_3 CP_6
di , rispettivamente come sopra anticipato, fratello e sorella di (d'ora Pt_1 Per_1
CP_ in poi solo ” e “ ”). In ogni caso, contestava tutto quanto dedotto nel CP_5
merito attesa l'infondatezza della domanda attorea, sottolineando che era nel frattempo intervenuta l'archiviazione del procedimento penale per l'ipotesi di reato di circonvenzione di incapace a seguito dell'esposto presentato dagli attori, proprio,
fra l'altro in quanto non era emerso lo stato di infermità mentale dell'anziano.
I.
5. In data anteriore all'udienza del 03.05.2022, nella quale erano precisate le conclusioni, intervenivano altresì gli effettivi beneficiari delle polizze indicati da
CP_ prima della modifica in suo favore, ossia con comparsa in data 04.03.2022, CP_1
nonché, in qualità di eredi di , deceduto in data 20.2.2019, CP_5 ONroparte_4
– moglie di – in data 11.04.2022 e lo stesso figlio di , CP_5 CP_3 CP_5
che integrava in tal senso il proprio atto costitutivo con comparsa in data 09.03.2022.
I soggetti intervenuti confermavano la propria qualifica di precedenti beneficiari, nonché il proprio interesse ad agire concludendo per l'annullamento della modifica di beneficiario e la condanna al pagamento dell'indennizzo in proprio favore quali immediati precedenti beneficiari. All'udienza, la convenuta atteso il decorso CP_1
del termine quinquennale ex art. 428/3 c.c., eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento in danno degli intervenuti. In sede di memorie conclusionali, il difensore di dava atto dell'avvenuto decesso della medesima in CP_4
6 data 08.07.2022 e conseguentemente in sede di replica dichiarava di voler CP_3
proseguire il processo anche in qualità di erede della madre deceduta.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Grosseto così decideva: “…rigetta le domande dispiegate dagli attor Parte_1
e rigetta le domande dispiegate da e CP_3 CP_6 ONroparte_4
questi ultimi quali eredi d dichiara l'inefficacia del CP_3 ONroparte_5
sequestro giudiziario delle polizze oggetto di giudizio, disposto con provvedimento del
18.2.2015; condann a Parte_1 CP_3 CP_6 ONroparte_4
rimborsare alla convenut le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 9.872,10, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge;
condann a rimborsare Parte_1 CP_3 CP_6 ONroparte_4
alla convenuta le spese di lite che liquida in ONroparte_2
complessivi € 5.909,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge…”. Con analitica motivazione, che merita in questa sede di essere riportata per esteso, attesi gli articolati passaggi, il Tribunale di Grosseto osservava quanto segue.
“…Le domande attoree risultano inammissibili per difetto di interesse. Se è vero, infatti, che al momento della stipula delle due polizze oggetto di giudizi Persona_1
nominava gli attori quali beneficiari (rispettivamente il 02.10.2007 quanto alla polizza n. 907884 ed il 02.11.2004 quanto alla polizza n. 768326) è altrettanto vero, incontestato, e in ogni caso provato documentalmente, che in data 1 ottobre 2008 lo stess ha modificato tale nomina sostituendo gli originari beneficiari con Persona_1
La circostanza non solo è documentata dal doc n. 1 di ONroparte_5 CP_6
cui alla memoria ex art 183, comma VI n. 2 d ma ONroparte_2
è addirittura espressamente confermata dall'attor nel proprio atto di CP_3
intervento depositato il 9.3.2022, in veste di erede d Il contenuto ONroparte_5
del documento - che di seguito si riporta per estratto - è di assoluta evidenza: […]. Su questa scorta non v'è dubbio che nessun interesse giuridico meritevole di tutela possa discendere dall'ipotetico accoglimento delle domande dispiegate dagli attori, e ciò perché l'annullamento richiesto non potrebbe che portare alla reviviscenza della
7 disposizione in favore d soggetti, questi, diversi dagli Parte_3 CP_6
attori, che impersonificano autonomi e distinti centri giuridici di interesse, i quali prescindono e restano impermeabili alle vicende successorie che li hanno riguardati dopo l'introduzione del presente giudizio. In tal senso occorre rilevare, infatti, che seppure la norma di cui all'art. 428 c.c., così come quella di cui all'art. 775 c.c., individua la legittimazione a proporre l'istanza di annullamento in capo ad eredi ed aventi causa, ciò non fa venire meno, di per sé, la necessità che l'azione sia sorretta anche dalla diversa condizione dell'azione dell'interesse ad agire, che, come noto,
“trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12548 del 27/08/2002). Ebbene, nel caso di specie la decisione richiesta al giudice dagli attori non ha alcuna capacità di incidere sulla loro sfera patrimoniale. In tal senso non può in alcun modo rilevare che, nelle more del giudizio sia divenuto erede d e che, in ragione di tale CP_3 ONroparte_5
qualità, il primo avrebbe potuto, in ipotesi, oggi beneficiare di quanto dal secondo ritraibile in ragione dell'(invero mancato) esperimento dell'azione di annullamento.
infatti, ha lasciato prescrivere (come meglio si dirà nel prosieguo) ONroparte_5
tale azione rimanendo a tal proposito inerte, così manifestando un'acquiescenza alla nomina del diverso beneficiario, con rinuncia a rivendicare in giudizio la spettanza e il pagamento dei premi assicurativi che ci occupano. È evidente, pertanto, che tale rivendicazione (ormai prescritta) non possa oggi rilevare ai fini della valutazione dell'esistenza di un interesse ad agire in capo all'erede del soggetto che ha deciso di non esercitare quel diritto così perdendo ogni possibilità di realizzazione dello stesso.
A ciò occorre aggiungere che, invero, il diritto di agire in giudizio deve essere qualificato come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione
8 di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole. Tale posizione giuridica soggettiva, nel caso di specie estintasi in ragione della maturata prescrizione quinquennale prima della di mort non può ritenersi dunque essere ONroparte_5
stata acquisita d in ragione della successione mortis causa del padre. CP_3
Né può sostenersi che l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei legittimati ad agire possa estendere i propri effetti in favore degli altri. Il predetto diritto potestativo, infatti, afferisce alle sfere patrimoniali dei singoli legittimati;
sfere patrimoniali autonome, che restano indifferenti all'esercizio fattone (o alla perdita subita) da uno di loro. Si noti in tal senso che, laddove il legislatore ha voluto una simile estensione, l'ha espressamente prevista;
si veda in tal senso l'art. 1310 c.c.- Del tutto inconferenti rispetto al caso di specie risultano poi le massime richiamate in tema di invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale e relativa sanatoria;
istituti che in alcun modo risultano applicabili al caso di specie, ove vengono in rilievo il difetto di interesse ad agire degli attori e la prescrizione del diritto di agire degli interventori. Ancora deve rilevarsi che l'annullamento della citata nomina non potrebbe portare alcun beneficio in favore degli attori in ragione della sola, loro qualità di eredi universali d come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 1920 Persona_1
c.c., il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione in virtù di un atto inter vivos concluso con l'assicuratore dall'assicurato (il contratto di assicurazione) sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione;
evidentemente il diritto non entra a far parte del patrimonio ereditario e non può, quindi, essere oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie né della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (cfr. Cass.
21.12.2016 n. 26606). In ragione di quanto precede le domande attoree non possono che essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Anche le domande degli interventori volontari nella loro veste di eredi di ONroparte_4 CP_3
nonché di rispettivamente dispiegate con gli atti ONroparte_5 CP_6
depositati in data 11.4.2022, 9.3.2022 e 4.3.2022 (che a prescindere dalle loro non rituali intitolazioni, debbono essere qualificati, in ragione del contenuto, come atti di
9 intervento volontario) non possono trovare accoglimento. In via assorbente sul punto
– integralmente richiamate le valutazioni sopra espresse, valide non solo rispetto alla posizione d ma anche rispetto a quella d CP_3 ONroparte_4 CP_6
– deve rilevarsi che nella prima difesa utile successiva al deposito dei predetti atti di intervento, la difesa di ha eccepito la prescrizione dell'azione di Parte_4
annullamento dagli stessi dispiegata. Tale eccezione è fondata e preclude l'esame nel merito delle richieste sollecitate dagli interventori che risultano aver proposto l'azione di annullamento soltanto nel 2019 e dunque a distanza rispettivamente di 6 e 7 anni dalle disposizioni compiute dal in favore della convenuta, Persona_1
rispettivamente risalenti al 25.1.2012 e al 15.5.2013…”. Si soffermava, quindi, ma solo ad abundantiam, sul merito della domanda di annullamento e sulla pretesa incapacità naturale per ritenerla esclusa allo stato dell'istruttoria sia documentale (in particolare,
anche CT del Pubblico Ministero in sede penale) che orale (testi escussi). Disponeva come in dispositivo sopra riportato.
III. Il giudizio di appello. In questa sede, impugnava la sentenza in epigrafe la sola in qualità di erede di . Si costituivano tutte le restanti Parti. Pt_1 Per_1
III.
1. Lamentava in particolare i seguenti specifici motivi d'appello: 1) erroneità
nella dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse:
la domanda attorea, volta ad accertare l'incapacità di intendere e di volere di Per_1
al momento della modifica del beneficiario delle polizze, coincideva con l'azione che lo stesso avrebbe potuto esercitare venuto meno lo stato di incapacità. In altri Per_1
termini, gli attori non avevano esercitato un diritto iure proprio – ed in quanto tale sorretto da un distinto ed autonomo interesse ad agire – quanto un diritto iure hereditatis che sarebbe spettato allo stesso de cuius, determinandosi l'interesse ad agire secondo una valutazione ex ante dell'atto idoneo a ledere la sfera giuridica del suo autore;
2) erroneità nella dichiarazione di prescrizione delle domande degli intervenuti e, comunque, di non estensibilità dell'interruzione della prescrizione da
CP_ parte di uno dei legittimati in favore degli altri: l'iniziativa processuale di , CP_4
e – questi ultimi due quali eredi di – doveva considerarsi come CP_3 CP_5
10 azione iure proprio, ossia volta a conservare la precedente nomina dei beneficiari prima delle intervenute modifiche, che, pertanto, a dispetto di quanto ritenuto in sentenza, nulla aveva a che vedere con il pagamento dei premi assicurativi, bensì con la liquidazione dell'indennizzo, risultato finale utile per il beneficiario delle polizze.
Di conseguenza, il diritto del beneficiario sorgeva nel momento in cui l'indennizzo era diventato liquido ed esigibile. Inoltre, essendo l'azione di accertamento dell'incapacità già stata incardinata dagli eredi di con la domanda di sequestro Per_1
del 13.10.2014, l'effetto interruttivo della prescrizione incideva anche sui fatti che costituivano logico sviluppo del presupposto necessario al riconoscimento del diritto dei beneficiari connesso. Infatti, attesa la natura di presupposto circa l'accertamento richiesto dagli eredi dell'incapacità naturale del de cuius, qualora la domanda avanzata dagli stessi fosse stata accolta, gli effetti si sarebbero prodotti anche nei confronti degli effettivi beneficiari;
3) erronea valutazione degli elementi istruttori: il Giudice di prime cure aveva errato altresì nel ritenere non provata, secondo il criterio del più
probabile che non, l'esistenza dell'asserita incapacità naturale di al momento Per_1
della modifica dei beneficiari delle polizze, sulla base sia della relazione peritale depositata nel processo penale sia delle prove testimoniali assunte nel presente giudizio, non pronunciandosi rispetto alla CTU richiesta che, in questa fase di gravame, si rinnovava. Il Tribunale aveva valutato il quadro probatorio complessivo come non sufficiente sulla base, tuttavia, di criteri di prova in ambito penale, senza effettivamente considerare il contenuto della perizia che al contrario dimostrava l'incapacità di secondo i parametri del processo civile;
4) riforma della Per_1
liquidazione delle spese di lite: in seguito all'accoglimento dell'appello si chiedeva la riforma in punto di spese;
in ogni caso, in punto di quantum considerata la loro eccessività, rispetto alle posizioni sia di costituitasi tardivamente e ad CP_1
ONr istruttoria iniziata sia di che inizialmente si dichiarava estranea al contenzioso,
essendo interessata alla sola individuazione dell'effettivo beneficiario delle polizze, per poi associarsi all'eccezione di di difetto di legittimazione in capo agli attori CP_1
con le note scritte del 22.12.2021, avendo così la stessa dimostrato di avere interesse
11 al rigetto della domanda attorea. Infine, parte appellante chiedeva disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. L'originaria udienza di citazione del 23.03.2023 era rinviata d'ufficio alla prima udienza utile del 04.04.2023.
ONr III.
2. Si costituiva , con comparsa in data 02.03.2023, che ribadiva quanto dedotto in primo grado rispetto alla propria posizione di terzo nella presente controversia, chiedendo accertarsi l'esistenza o meno dell'incapacità naturale di al momento della modifica delle polizze e, di conseguenza, l'effettivo Per_1
beneficiario delle stesse.
III.
3. Si costituiva con comparsa di costituzione in data 03.03.2023, la CP_1
quale contestava tutto quanto dedotto da controparte, riportandosi quanto al primo e al terzo motivo alle difese svolte in primo grado e alla motivazione della sentenza.
Precisava altresì l'inammissibilità del secondo motivo, relativo al rigetto di domande formulate non dall'appellante, ma dalle parti intervenute, e del quarto motivo, in quanto genericamente deduceva un'eccessività delle spese senza altro aggiungere,
avendo al contrario il Tribunale liquidato in difetto rispetto ai criteri applicati di cui al D.M. 55/2014 in vigore. Infine, rilevava l'incompatibilità della posizione di
CP_
la quale agiva anche come procuratrice speciale di . Pt_1
CP_ III.
4. Si costituivano , in persona della procuratrice speciale con Pt_1
comparsa in data 22.03.2023 e sia in qualità di erede di , che quale CP_3 Per_1
erede di e , con comparsa in data 23.03.2023. Entrambi si limitavano CP_5 CP_4
a dichiarare di aderire ai motivi di gravame di merito e istruttori della appellante di cui riportavano le conclusioni in riforma della sentenza, specificando che i Pt_1
rispettivi atti contenevano “…una mera difesa in sede di impugnazione senza formulazione di domanda di appello incidentale…” e concludendo per l'accoglimento di quell'appello.
CP_ III.
5. La sospensiva della sentenza gravata era richiesta da , non Pt_1
ancora costituita nel giudizio di merito, si limitava a “aderire” all'inibitoria dell'appellante. Essa era dichiarata inammissibile in assenza di capi di condanna nel merito, della sentenza di primo grado. In sede di prima udienza del 04.04.2023, la
12 difesa svolgeva, su richiesta della Corte, chiarimenti in riferimento all'assenza Pt_1
di incompatibilità sia della posizione dell'appellante, costituita anche quale procuratrice speciale della madre sia, conseguentemente, del comune CP_6
difensore. Parte appellata qualificava le comparse di costituzione di CP_1
CP_ e quali appelli incidentali e, in quanto tali, ne eccepiva la tardività. CP_3
Infine, senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Questioni pregiudiziali e preliminari. Vanno esaminate partitamente.
IV.
1. In primo luogo, è da respingere l'eccezione sollevata dalla appellata di inammissibilità delle comparse di costituzione di nella qualità, CP_1 CP_3
CP_ e , nella persona della Curatrice quest'ultima anche per Parte_1
incompatibilità di difesa. Da un lato, non è dubbio che ambedue gli appellati, interventori in primo grado, abbiano esplicitamente conferito alla propria costituzione, come da conclusioni in epigrafe riportate, valore di “mera difesa” non contenente alcun appello incidentale, avendo riportato le conclusioni dell'appellante solo in adesione alle medesime. Ne consegue, da un lato, che le relative Pt_1
costituzioni, pur tardive, non possono essere dichiarate inammissibili in ragione delle mere difese contenute. Dall'altro lato, in tale situazione, non è effettivamente ravvisabile alcuna incompatibilità tra le posizioni assunte dalla quale appellante Pt_1
principale e quale curatrice della madre che si costituiva nulla contestando in riferimento all'appello e nulla chiedendo in proprio, anzi aderendo alle difese dell'appellante Pt_1
IV.
2. Ancora, quanto all'eccezione sollevata dall'appellante di tardività del deposito della comparsa conclusionale di anche quest'ultima eccezione deve CP_1
essere rigettata. Infatti, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024 era stata sostituita – come da decreto presidenziale – dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; pertanto, l'ordinanza di rimessione al Collegio per la presa in decisione era un provvedimento adottato fuori dall'udienza; di conseguenza la contestuale
13 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorreva dall'effettiva comunicazione dello stesso da parte della Cancelleria. Orbene, il procuratore di risulta aver ricevuto CP_1
telematicamente la comunicazione dell'ordinanza in data 04.10.2023, pertanto, il termine ultimo per depositare la comparsa conclusionale per parte appellata era il
03.12.2024, data in cui la medesima ha effettivamente depositato la conclusionale, nel rispetto dei 60 giorni concessi (sulla natura di provvedimenti resi fuori udienza, con riferimento a quelli pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare",
cfr. Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 13735 del 18.5.2023).
V. Il merito. L'appello di in verità l'unico appello come si è Parte_1
accertato, è infondato e va respinto.
V.
1. Quanto al primo motivo di impugnazione, va confermato il difetto di interesse ad agire dell'appellante. Non è dubbio, come affermato reiteratamente dalla
Corte di legittimità, che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò, che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso, anche quale condizione “dinamica” dell'azione, deve avere necessariamente carattere concreto e attuale al momento della decisione, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza,
e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (da ultimo, cfr. Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n.
12532 del 08/05/2024 con la precedente conforme giurisprudenza ivi indicata;
in materia testamentaria, cfr., altresì, id., Sezione VI - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019). Orbene, nel caso di specie, sotto un doppio difetto si ravvisa la carenza di interesse all'appello di ma in realtà nella costituzione di ambedue gli Pt_1
originari attori in primo grado: da un lato, a monte, la loro costituzione svolta jure hereditario come più volte affermata, sarebbe stata dotata di concreto interesse solo in quanto l'annullamento fatto valere concernesse lo stesso contratto di assicurazione
14 sulla vita, patendo in quel caso gli eredi, in virtù del contratto annullabile, una perdita del patrimonio ereditario (consistente nel donatum corrispondente ai periodici premi corrisposti) riferibile al de cuius. Al contrario, nel caso di specie, essi attaccavano il singolo atto unilaterale di modifica del beneficiario della polizza, circostanza che da un lato non sembra comunque potesse essere fatta valere jure hereditario, spettando in quel caso al contraente tornato capace – semmai e più semplicemente – la sola modifica unilaterale del beneficiario e non certo l'azione di annullamento e dall'altro lato, conseguentemente, rende gli stessi attori, al di là della qualifica di eredi vantata,
alla stregua di aventi causa del contraente, come i reali beneficiari. Al di là di quanto sopra, comunque, la carenza di interesse non è venuta meno dal momento che essi non erano – appunto – aventi causa effettivi, in quanto in esito alla costituzione di il disvelamento di terze persone, effettivi beneficiari delle polizze anche in CP_1
caso di annullamento della modifica, rendeva l'interesse degli attori – per la verità, solo putativamente – ritenuto sussistente all'inizio, sicuramente carente al momento della decisione.
V.
2. Quanto al secondo motivo, l'estensione della domanda dell'appellante
ONr di condanna di , per così dire “in favore di chi spetta” previa riforma Pt_1
della sentenza sulla dichiarata prescrizione dei diritti altrui, si concretizza in una forma di sostituzione processuale, ex art. 81 c.p.c., che urta irrimediabilmente con il divieto ivi previsto di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Né tale divieto – al di là delle specifiche contestazioni sollevate dall'odierna appellata
– può essere superato dalla prospettata “non contestazione” dell'attrice CP_1
in primo grado sull'autonoma domanda ivi svolta dagli interventori Pt_1
CP_ principali (erede di e ) né tanto meno dalla altrettanto prospettata CP_5
“adesione” al gravame di svolta in questa sede degli interventori in primo Pt_1
grado, il cui autonomo diritto è rimasto soccombente dalla reiezione della domanda per prescrizione, statuizione dai medesimi non impugnata. Di qui, l'infondatezza del secondo motivo di gravame volto a contestare la dichiarata prescrizione del diritto –
lo si ripete - altrui.
15 V.
3. Quanto al terzo motivo – attinente al merito della incapacità naturale da riconoscersi in capo a , esso deve ritenersi assorbito dagli accertamenti svolti Per_1
certamente aventi carattere preliminare. Di qui, l'irrilevanza, altresì, dell'ulteriore attività istruttoria richiesta.
V.
4. Il quarto motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite come disposta in primo grado in favore dell'assicurazione, deve ritenersi anch'esso infondato in quanto le spese risultano conformi alle attività effettivamente svolte nel giudizio,
nonché liquidate secondo il principio della soccombenza, in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm., secondo il valore della controversia dichiarato (€ 71.713,00=). A buon diritto, il Tribunale evidenziava che “…La modulazione delle stesse deve avvenire differentemente, in ragione della diversa complessità delle difese dispiegate, in favore ON d la quale, di fatto, si è limitata a rappresentare il proprio CP_1
interesse a pagare al legittimo beneficiario, così come individuato dal giudice…”. E difatti, per ambedue, la liquidazione, nonostante le molteplici questioni involte, si è
ancorata in somma comunque compresa entro il parametro medio. L'appellante contestava la posizione di terzietà non mantenuta dall'assicurazione ma in verità, nella sostanza, sia sotto l'aspetto assertivo che istruttorio, la stessa ha sottolineato di essere interessata solo all'accertamento dell'effettivo beneficiario delle polizze e alla conseguente certezza della propria posizione debitoria quale compagnia assicurativa, al fine di adempiere correttamente all'obbligazione di pagamento dell'indennizzo.
VI. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza: sono poste solidalmente a carico dell'appellante e degli appellati Per_1
attesa la loro netta posizione processuale, e sono liquidate, ancora una volta in favore
ONr di e di come da dispositivo, sulla base del D.M. 13.08.2022 n. CP_1
147, secondo il valore indicato in atto di citazione in appello (€ 71.713,00=) con parametro prossimo al minimo, esclusa la fase istruttoria non tenuta nel presente giudizio di appello.
16 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in qualità Parte_1
di erede di nei confronti di e Persona_1 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_2
anche in contraddittorio con in qualità di erede di CP_3 Persona_1
nonché di erede di e e con in persona ONroparte_5 ONroparte_4 CP_6
della procuratrice speciale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto n. 689/2022 del 14/11/2022, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
2) condanna, in solido tra loro, nelle qualità e Parte_1 CP_3 CP_6
nella persona della procuratrice, al pagamento dei compensi di causa che sono
[...]
liquidati, in favore di , in € 5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, CP_1
come in parte motiva, e in favore di in € ONroparte_2
5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
Parte_1
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18.12.2022 al n. 2311 del R.G. Affari ONenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 689/2022 del 14/11/2022
promossa da in qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Chiusi (SI), via della Fontina n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Elona Kerengi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Grosseto, viale Ombrone n. 7, CP_1 presso e nello studio dell'Avv. Carlo De Martis che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
e in persona del legale rappresentante pro ONroparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 118, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Colletti che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
e
, in qualità di erede di nonché di e CP_3 Persona_1 ONroparte_4
, elettivamente domiciliato in Chiusi (SI), via della Fontina n. 3, ONroparte_5 presso e nello studio dell'Avv. Elona Kerengi che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellato - e in persona della procuratrice speciale elettivamente CP_6 Parte_1 domiciliata in Chiusi (SI), via Mameli n. 94, presso e nello studio dell'Avv. Lucia
Scattoni che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata –
avente ad oggetto: azione di annullamento per incapacità naturale.
--------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per “Piaccia Parte_1
all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello così provvedere: in via preliminare - dichiarare ammissibile l'odierno appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
Nel merito - riformare la sentenza n.
689/2022 pubblicata il 14 novembre 2022, RG 1075/2015 Rep. 1346/2022 del 14 novembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica in data 14 novembre 2022 e pubblicata in pari data e per l'effetto: - accogliere la presente domanda di appello, riformando la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare l'incapacità di intendere e di volere d nell'ultimo biennio di Persona_1
vita 2012-2013 con specifico riferimento al momento dell'ultima modifica dei beneficiari delle polizze vita con conseguente annullamento dell'ultima modifica del beneficiario delle polizze n. 09007884 Bussola Speciale 69S7 n. 02890 - 1089 di €
55.692,00 e n. 0768326 Bussola Reddito New – MPV n. 02890-963 di € 16.021,00, intervenuta rispettivamente in data 15 maggio 2013 (relativamente alla prima) e in data 25 gennaio 2012 (relativamente alla seconda) con ogni provvedimento consequenziale in ordine al pagamento delle relative somme a beneficiari titolati ai sensi di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. In via istruttoria – La deducente rinnova l'istanza di ammissione della CTU medico legale, ove l'Ecc.ma Corte di Appello ritenga non sufficiente l'elaborato peritale depositato dal Dr. in data 21 maggio 2015 in Testimone_1
qualità di Consulente della Procura – Proc. Pen. RGNR 14/2008 Tribunale di Grosseto, già versato in atti in primo grado (vedasi doc. 4 costituzione primo grado d CP_3
2 anche quale erede del beneficiario), riprodotto in appello con deposito fascicoli Per_1
di primo grado”; per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, CP_1
contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo poiché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata, il tutto per le ragioni meglio esposte in atti, ed altresì accertare e dichiarare che gli atti di costituzione e risposta di e configurano ciascuno un CP_3 CP_6
appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità degli stessi poiché tardivi e l'intervenuta formazione del giudicato sui capi della sentenza di primo grado che concernono le rispettive posizioni. Con vittoria di compensi professionali e spese
ONr del giudizio, rimborso forfettario, cap e iva inclusi”; per : “…a) In via principale, nel merito, accertare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del sig. al momento della modifica unilaterale del beneficiario;
b) per Persona_1
l'effetto, accertare e individuare il legittimo beneficiario delle polizze nn. 907884 e
768326. b. Per l'effetto, dichiarare tenuta ONroparte_2
all'adempimento della propria obbligazione nei confronti del creditore che verrà individuato all'esito del procedimento, in virtù delle suindicate polizze, limitatamente all'importo da esse scaturente senza l'applicazione di interessi sul capitale assicurato al momento del decesso del sig c) In ogni caso, dichiarare la correttezza della Per_1
posizione assunta dalla compagnia, la quale ha come esclusivo interesse quello di liquidare la polizza al legittimo beneficiario. d) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado”; per anche nelle qualità: “Piaccia CP_3
all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della propria comparsa di costituzione anche in linea con le motivazioni di cui all'atto di appello così provvedere: In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della comparsa di costituzione in appello, contenente suddetto atto una mera difesa in sede di impugnazione senza formulazione di domanda di appello incidentale. Nel merito riformare la sentenza n. 689/2022 pubblicata il 14 novembre 2022, RG 1075/2015 Rep.
1346/2022 del 14 novembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica in data 14 novembre 2022 e pubblicata in pari data e per
3 l'effetto dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di nell'ultimo Persona_1
biennio di vita 2012-2013 con specifico riferimento al momento dell'ultima modifica dei beneficiari delle polizze vita con conseguente annullamento dell'ultima modifica del beneficiario delle polizze n. 09007884 Bussola Speciale 69S7 n. 02890 - 1089 di €
55.692,00 e n. 0768326 Bussola Reddito New – MPV n. 02890- 963 di € 16.021,00, intervenuta rispettivamente in data 15 maggio 2013 (relativamente alla prima) e in data 25 gennaio 2012 (relativamente alla seconda) con ogni provvedimento consequenziale in ordine al pagamento delle relative somme a beneficiari titolati ai sensi di legge. In termini istruttori insiste per l'ammissione della CTU medico legale, ove l'Ecc.ma Core di Appello ritenga non sufficiente l'elaborato peritale depositato dal
Dr in data 21 maggio 2015 in qualità di Consulente della Procura Testimone_1
– Proc. Pen. RGNR 14/2008 Tribunale di Grosseto, già versato in atti in primo grado
(vedasi doc. 4 propria costituzione primo grado anche quale erede del padre beneficiario) ed in grado di appello. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_6
di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della presente comparsa di costituzione e dell'atto di appello così provvedere: In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della comparsa di costituzione in appello, contenente suddetto atto una mera difesa in sede di impugnazione senza formulazione di domanda di appello incidentale. Parimenti non sussiste alcuna incompatibilità tra le posizioni Pt_1
sia in termini formali (stante il tenore della procura notarile) sia
[...] CP_6
in termini sostanziali (stante l'uniformità delle rassegnate conclusioni). Nel merito riformare la sentenza n. 689/2022 pubblicata il 14 novembre 2022, RG 1075/2015 Rep.
1346/2022 del 14 novembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica in data 14 novembre 2022 e pubblicata in pari data e per l'effetto dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di nell'ultimo Persona_1
biennio di vita 2012-2013 con specifico riferimento al momento dell'ultima modifica dei beneficiari delle polizze vita con conseguente annullamento dell'ultima modifica del beneficiario delle polizze n. 09007884 Bussola Speciale 69S7 n. 02890 - 1089 di €
4 55.692,00 e n. 0768326 – MPV n. 02890- 963 di € 16.021,00, Parte_2
intervenuta rispettivamente in data 15 maggio 2013 (relativamente alla prima) e in data 25 gennaio 2012 (relativamente alla seconda) con ogni provvedimento consequenziale in ordine al pagamento delle relative somme a beneficiari titolati ai sensi di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione regolarmente notificato,
(d'ora in poi solo “ ) e (d'ora in poi solo Parte_1 Pt_1 CP_3
“ ), nella qualità di eredi dello zio (d'ora in poi solo “ ”), CP_3 Persona_1 Per_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Grosseto (d'ora in poi solo CP_1
ONr
“ ) e (d'ora in poi solo “ ”) al fine di far CP_1 ONroparte_2
dichiarare l'annullamento, ai sensi dell'art. 428 c.c., dell'atto di modifica unilaterale
ONr del soggetto beneficiario delle polizze stipulate presso dal de cuius, per sua incapacità naturale al momento della modifica.
I.
1. Deducevano di essere nipoti di in quanto figli di fratello e sorella del Per_1
medesimo, nonché – appunto – suoi eredi come da testamento olografo pubblicato a seguito del decesso di quest'ultimo in data 17.12.2013. In tale qualità agendo,
evidenziavano altresì di essere stati gli originari beneficiari designati da al Per_1
momento della stipula delle suddette polizze, n. 09007884 e n. 0768326. Tuttavia,
pochi mesi prima della morte, lo zio, in stato di incapacità naturale, aveva modificato i beneficiari sostituendoli con la quale dal 2008 era stata assunta dal medesimo CP_1
come badante. In particolare, la sostituzione del beneficiario era stata effettuata in data
25.01.2012 per la polizza n. 0768326 e in data 15.05.2013 per la polizza n. 09007884.
Venuti, in seguito, a conoscenza della suddetta modifica, in data 13.04.2014 gli attori avevano presentato un esposto-querela per ipotesi di circonvenzione di incapace,
nonché un ricorso per sequestro giudiziario delle polizze al Tribunale di Grosseto, ottenuto con provvedimento del 18.02.2015 a cui era seguita l'introduzione della presente causa di merito.
5 ONr I.
2. Si costituiva in giudizio che si limitava a rappresentare il proprio interesse a pagare l'importo scaturente dalle suddette polizze al legittimo beneficiario,
come accertato e individuato all'esito del giudizio.
I.
3. Era svolta, nella contumacia di attività istruttoria a mezzo di CP_1
produzioni documentali e prova orale.
I.
4. si costituiva, con comparsa in data 04.11.2019, durante l'attività CP_1
istruttoria, eccependo in via pregiudiziale e preliminare sia la nullità della notifica dell'atto di citazione, sia il difetto di interesse e legittimazione ad agire in capo agli attori, atteso che, già in data 01.10.2008, i medesimi erano stati sostituiti quali beneficiari delle polizze con (padre di e (madre ONroparte_5 CP_3 CP_6
di , rispettivamente come sopra anticipato, fratello e sorella di (d'ora Pt_1 Per_1
CP_ in poi solo ” e “ ”). In ogni caso, contestava tutto quanto dedotto nel CP_5
merito attesa l'infondatezza della domanda attorea, sottolineando che era nel frattempo intervenuta l'archiviazione del procedimento penale per l'ipotesi di reato di circonvenzione di incapace a seguito dell'esposto presentato dagli attori, proprio,
fra l'altro in quanto non era emerso lo stato di infermità mentale dell'anziano.
I.
5. In data anteriore all'udienza del 03.05.2022, nella quale erano precisate le conclusioni, intervenivano altresì gli effettivi beneficiari delle polizze indicati da
CP_ prima della modifica in suo favore, ossia con comparsa in data 04.03.2022, CP_1
nonché, in qualità di eredi di , deceduto in data 20.2.2019, CP_5 ONroparte_4
– moglie di – in data 11.04.2022 e lo stesso figlio di , CP_5 CP_3 CP_5
che integrava in tal senso il proprio atto costitutivo con comparsa in data 09.03.2022.
I soggetti intervenuti confermavano la propria qualifica di precedenti beneficiari, nonché il proprio interesse ad agire concludendo per l'annullamento della modifica di beneficiario e la condanna al pagamento dell'indennizzo in proprio favore quali immediati precedenti beneficiari. All'udienza, la convenuta atteso il decorso CP_1
del termine quinquennale ex art. 428/3 c.c., eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento in danno degli intervenuti. In sede di memorie conclusionali, il difensore di dava atto dell'avvenuto decesso della medesima in CP_4
6 data 08.07.2022 e conseguentemente in sede di replica dichiarava di voler CP_3
proseguire il processo anche in qualità di erede della madre deceduta.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Grosseto così decideva: “…rigetta le domande dispiegate dagli attor Parte_1
e rigetta le domande dispiegate da e CP_3 CP_6 ONroparte_4
questi ultimi quali eredi d dichiara l'inefficacia del CP_3 ONroparte_5
sequestro giudiziario delle polizze oggetto di giudizio, disposto con provvedimento del
18.2.2015; condann a Parte_1 CP_3 CP_6 ONroparte_4
rimborsare alla convenut le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 9.872,10, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge;
condann a rimborsare Parte_1 CP_3 CP_6 ONroparte_4
alla convenuta le spese di lite che liquida in ONroparte_2
complessivi € 5.909,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovuti, come per legge…”. Con analitica motivazione, che merita in questa sede di essere riportata per esteso, attesi gli articolati passaggi, il Tribunale di Grosseto osservava quanto segue.
“…Le domande attoree risultano inammissibili per difetto di interesse. Se è vero, infatti, che al momento della stipula delle due polizze oggetto di giudizi Persona_1
nominava gli attori quali beneficiari (rispettivamente il 02.10.2007 quanto alla polizza n. 907884 ed il 02.11.2004 quanto alla polizza n. 768326) è altrettanto vero, incontestato, e in ogni caso provato documentalmente, che in data 1 ottobre 2008 lo stess ha modificato tale nomina sostituendo gli originari beneficiari con Persona_1
La circostanza non solo è documentata dal doc n. 1 di ONroparte_5 CP_6
cui alla memoria ex art 183, comma VI n. 2 d ma ONroparte_2
è addirittura espressamente confermata dall'attor nel proprio atto di CP_3
intervento depositato il 9.3.2022, in veste di erede d Il contenuto ONroparte_5
del documento - che di seguito si riporta per estratto - è di assoluta evidenza: […]. Su questa scorta non v'è dubbio che nessun interesse giuridico meritevole di tutela possa discendere dall'ipotetico accoglimento delle domande dispiegate dagli attori, e ciò perché l'annullamento richiesto non potrebbe che portare alla reviviscenza della
7 disposizione in favore d soggetti, questi, diversi dagli Parte_3 CP_6
attori, che impersonificano autonomi e distinti centri giuridici di interesse, i quali prescindono e restano impermeabili alle vicende successorie che li hanno riguardati dopo l'introduzione del presente giudizio. In tal senso occorre rilevare, infatti, che seppure la norma di cui all'art. 428 c.c., così come quella di cui all'art. 775 c.c., individua la legittimazione a proporre l'istanza di annullamento in capo ad eredi ed aventi causa, ciò non fa venire meno, di per sé, la necessità che l'azione sia sorretta anche dalla diversa condizione dell'azione dell'interesse ad agire, che, come noto,
“trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12548 del 27/08/2002). Ebbene, nel caso di specie la decisione richiesta al giudice dagli attori non ha alcuna capacità di incidere sulla loro sfera patrimoniale. In tal senso non può in alcun modo rilevare che, nelle more del giudizio sia divenuto erede d e che, in ragione di tale CP_3 ONroparte_5
qualità, il primo avrebbe potuto, in ipotesi, oggi beneficiare di quanto dal secondo ritraibile in ragione dell'(invero mancato) esperimento dell'azione di annullamento.
infatti, ha lasciato prescrivere (come meglio si dirà nel prosieguo) ONroparte_5
tale azione rimanendo a tal proposito inerte, così manifestando un'acquiescenza alla nomina del diverso beneficiario, con rinuncia a rivendicare in giudizio la spettanza e il pagamento dei premi assicurativi che ci occupano. È evidente, pertanto, che tale rivendicazione (ormai prescritta) non possa oggi rilevare ai fini della valutazione dell'esistenza di un interesse ad agire in capo all'erede del soggetto che ha deciso di non esercitare quel diritto così perdendo ogni possibilità di realizzazione dello stesso.
A ciò occorre aggiungere che, invero, il diritto di agire in giudizio deve essere qualificato come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione
8 di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole. Tale posizione giuridica soggettiva, nel caso di specie estintasi in ragione della maturata prescrizione quinquennale prima della di mort non può ritenersi dunque essere ONroparte_5
stata acquisita d in ragione della successione mortis causa del padre. CP_3
Né può sostenersi che l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei legittimati ad agire possa estendere i propri effetti in favore degli altri. Il predetto diritto potestativo, infatti, afferisce alle sfere patrimoniali dei singoli legittimati;
sfere patrimoniali autonome, che restano indifferenti all'esercizio fattone (o alla perdita subita) da uno di loro. Si noti in tal senso che, laddove il legislatore ha voluto una simile estensione, l'ha espressamente prevista;
si veda in tal senso l'art. 1310 c.c.- Del tutto inconferenti rispetto al caso di specie risultano poi le massime richiamate in tema di invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale e relativa sanatoria;
istituti che in alcun modo risultano applicabili al caso di specie, ove vengono in rilievo il difetto di interesse ad agire degli attori e la prescrizione del diritto di agire degli interventori. Ancora deve rilevarsi che l'annullamento della citata nomina non potrebbe portare alcun beneficio in favore degli attori in ragione della sola, loro qualità di eredi universali d come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 1920 Persona_1
c.c., il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione in virtù di un atto inter vivos concluso con l'assicuratore dall'assicurato (il contratto di assicurazione) sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione;
evidentemente il diritto non entra a far parte del patrimonio ereditario e non può, quindi, essere oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie né della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (cfr. Cass.
21.12.2016 n. 26606). In ragione di quanto precede le domande attoree non possono che essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Anche le domande degli interventori volontari nella loro veste di eredi di ONroparte_4 CP_3
nonché di rispettivamente dispiegate con gli atti ONroparte_5 CP_6
depositati in data 11.4.2022, 9.3.2022 e 4.3.2022 (che a prescindere dalle loro non rituali intitolazioni, debbono essere qualificati, in ragione del contenuto, come atti di
9 intervento volontario) non possono trovare accoglimento. In via assorbente sul punto
– integralmente richiamate le valutazioni sopra espresse, valide non solo rispetto alla posizione d ma anche rispetto a quella d CP_3 ONroparte_4 CP_6
– deve rilevarsi che nella prima difesa utile successiva al deposito dei predetti atti di intervento, la difesa di ha eccepito la prescrizione dell'azione di Parte_4
annullamento dagli stessi dispiegata. Tale eccezione è fondata e preclude l'esame nel merito delle richieste sollecitate dagli interventori che risultano aver proposto l'azione di annullamento soltanto nel 2019 e dunque a distanza rispettivamente di 6 e 7 anni dalle disposizioni compiute dal in favore della convenuta, Persona_1
rispettivamente risalenti al 25.1.2012 e al 15.5.2013…”. Si soffermava, quindi, ma solo ad abundantiam, sul merito della domanda di annullamento e sulla pretesa incapacità naturale per ritenerla esclusa allo stato dell'istruttoria sia documentale (in particolare,
anche CT del Pubblico Ministero in sede penale) che orale (testi escussi). Disponeva come in dispositivo sopra riportato.
III. Il giudizio di appello. In questa sede, impugnava la sentenza in epigrafe la sola in qualità di erede di . Si costituivano tutte le restanti Parti. Pt_1 Per_1
III.
1. Lamentava in particolare i seguenti specifici motivi d'appello: 1) erroneità
nella dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse:
la domanda attorea, volta ad accertare l'incapacità di intendere e di volere di Per_1
al momento della modifica del beneficiario delle polizze, coincideva con l'azione che lo stesso avrebbe potuto esercitare venuto meno lo stato di incapacità. In altri Per_1
termini, gli attori non avevano esercitato un diritto iure proprio – ed in quanto tale sorretto da un distinto ed autonomo interesse ad agire – quanto un diritto iure hereditatis che sarebbe spettato allo stesso de cuius, determinandosi l'interesse ad agire secondo una valutazione ex ante dell'atto idoneo a ledere la sfera giuridica del suo autore;
2) erroneità nella dichiarazione di prescrizione delle domande degli intervenuti e, comunque, di non estensibilità dell'interruzione della prescrizione da
CP_ parte di uno dei legittimati in favore degli altri: l'iniziativa processuale di , CP_4
e – questi ultimi due quali eredi di – doveva considerarsi come CP_3 CP_5
10 azione iure proprio, ossia volta a conservare la precedente nomina dei beneficiari prima delle intervenute modifiche, che, pertanto, a dispetto di quanto ritenuto in sentenza, nulla aveva a che vedere con il pagamento dei premi assicurativi, bensì con la liquidazione dell'indennizzo, risultato finale utile per il beneficiario delle polizze.
Di conseguenza, il diritto del beneficiario sorgeva nel momento in cui l'indennizzo era diventato liquido ed esigibile. Inoltre, essendo l'azione di accertamento dell'incapacità già stata incardinata dagli eredi di con la domanda di sequestro Per_1
del 13.10.2014, l'effetto interruttivo della prescrizione incideva anche sui fatti che costituivano logico sviluppo del presupposto necessario al riconoscimento del diritto dei beneficiari connesso. Infatti, attesa la natura di presupposto circa l'accertamento richiesto dagli eredi dell'incapacità naturale del de cuius, qualora la domanda avanzata dagli stessi fosse stata accolta, gli effetti si sarebbero prodotti anche nei confronti degli effettivi beneficiari;
3) erronea valutazione degli elementi istruttori: il Giudice di prime cure aveva errato altresì nel ritenere non provata, secondo il criterio del più
probabile che non, l'esistenza dell'asserita incapacità naturale di al momento Per_1
della modifica dei beneficiari delle polizze, sulla base sia della relazione peritale depositata nel processo penale sia delle prove testimoniali assunte nel presente giudizio, non pronunciandosi rispetto alla CTU richiesta che, in questa fase di gravame, si rinnovava. Il Tribunale aveva valutato il quadro probatorio complessivo come non sufficiente sulla base, tuttavia, di criteri di prova in ambito penale, senza effettivamente considerare il contenuto della perizia che al contrario dimostrava l'incapacità di secondo i parametri del processo civile;
4) riforma della Per_1
liquidazione delle spese di lite: in seguito all'accoglimento dell'appello si chiedeva la riforma in punto di spese;
in ogni caso, in punto di quantum considerata la loro eccessività, rispetto alle posizioni sia di costituitasi tardivamente e ad CP_1
ONr istruttoria iniziata sia di che inizialmente si dichiarava estranea al contenzioso,
essendo interessata alla sola individuazione dell'effettivo beneficiario delle polizze, per poi associarsi all'eccezione di di difetto di legittimazione in capo agli attori CP_1
con le note scritte del 22.12.2021, avendo così la stessa dimostrato di avere interesse
11 al rigetto della domanda attorea. Infine, parte appellante chiedeva disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. L'originaria udienza di citazione del 23.03.2023 era rinviata d'ufficio alla prima udienza utile del 04.04.2023.
ONr III.
2. Si costituiva , con comparsa in data 02.03.2023, che ribadiva quanto dedotto in primo grado rispetto alla propria posizione di terzo nella presente controversia, chiedendo accertarsi l'esistenza o meno dell'incapacità naturale di al momento della modifica delle polizze e, di conseguenza, l'effettivo Per_1
beneficiario delle stesse.
III.
3. Si costituiva con comparsa di costituzione in data 03.03.2023, la CP_1
quale contestava tutto quanto dedotto da controparte, riportandosi quanto al primo e al terzo motivo alle difese svolte in primo grado e alla motivazione della sentenza.
Precisava altresì l'inammissibilità del secondo motivo, relativo al rigetto di domande formulate non dall'appellante, ma dalle parti intervenute, e del quarto motivo, in quanto genericamente deduceva un'eccessività delle spese senza altro aggiungere,
avendo al contrario il Tribunale liquidato in difetto rispetto ai criteri applicati di cui al D.M. 55/2014 in vigore. Infine, rilevava l'incompatibilità della posizione di
CP_
la quale agiva anche come procuratrice speciale di . Pt_1
CP_ III.
4. Si costituivano , in persona della procuratrice speciale con Pt_1
comparsa in data 22.03.2023 e sia in qualità di erede di , che quale CP_3 Per_1
erede di e , con comparsa in data 23.03.2023. Entrambi si limitavano CP_5 CP_4
a dichiarare di aderire ai motivi di gravame di merito e istruttori della appellante di cui riportavano le conclusioni in riforma della sentenza, specificando che i Pt_1
rispettivi atti contenevano “…una mera difesa in sede di impugnazione senza formulazione di domanda di appello incidentale…” e concludendo per l'accoglimento di quell'appello.
CP_ III.
5. La sospensiva della sentenza gravata era richiesta da , non Pt_1
ancora costituita nel giudizio di merito, si limitava a “aderire” all'inibitoria dell'appellante. Essa era dichiarata inammissibile in assenza di capi di condanna nel merito, della sentenza di primo grado. In sede di prima udienza del 04.04.2023, la
12 difesa svolgeva, su richiesta della Corte, chiarimenti in riferimento all'assenza Pt_1
di incompatibilità sia della posizione dell'appellante, costituita anche quale procuratrice speciale della madre sia, conseguentemente, del comune CP_6
difensore. Parte appellata qualificava le comparse di costituzione di CP_1
CP_ e quali appelli incidentali e, in quanto tali, ne eccepiva la tardività. CP_3
Infine, senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Questioni pregiudiziali e preliminari. Vanno esaminate partitamente.
IV.
1. In primo luogo, è da respingere l'eccezione sollevata dalla appellata di inammissibilità delle comparse di costituzione di nella qualità, CP_1 CP_3
CP_ e , nella persona della Curatrice quest'ultima anche per Parte_1
incompatibilità di difesa. Da un lato, non è dubbio che ambedue gli appellati, interventori in primo grado, abbiano esplicitamente conferito alla propria costituzione, come da conclusioni in epigrafe riportate, valore di “mera difesa” non contenente alcun appello incidentale, avendo riportato le conclusioni dell'appellante solo in adesione alle medesime. Ne consegue, da un lato, che le relative Pt_1
costituzioni, pur tardive, non possono essere dichiarate inammissibili in ragione delle mere difese contenute. Dall'altro lato, in tale situazione, non è effettivamente ravvisabile alcuna incompatibilità tra le posizioni assunte dalla quale appellante Pt_1
principale e quale curatrice della madre che si costituiva nulla contestando in riferimento all'appello e nulla chiedendo in proprio, anzi aderendo alle difese dell'appellante Pt_1
IV.
2. Ancora, quanto all'eccezione sollevata dall'appellante di tardività del deposito della comparsa conclusionale di anche quest'ultima eccezione deve CP_1
essere rigettata. Infatti, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024 era stata sostituita – come da decreto presidenziale – dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; pertanto, l'ordinanza di rimessione al Collegio per la presa in decisione era un provvedimento adottato fuori dall'udienza; di conseguenza la contestuale
13 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorreva dall'effettiva comunicazione dello stesso da parte della Cancelleria. Orbene, il procuratore di risulta aver ricevuto CP_1
telematicamente la comunicazione dell'ordinanza in data 04.10.2023, pertanto, il termine ultimo per depositare la comparsa conclusionale per parte appellata era il
03.12.2024, data in cui la medesima ha effettivamente depositato la conclusionale, nel rispetto dei 60 giorni concessi (sulla natura di provvedimenti resi fuori udienza, con riferimento a quelli pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare",
cfr. Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 13735 del 18.5.2023).
V. Il merito. L'appello di in verità l'unico appello come si è Parte_1
accertato, è infondato e va respinto.
V.
1. Quanto al primo motivo di impugnazione, va confermato il difetto di interesse ad agire dell'appellante. Non è dubbio, come affermato reiteratamente dalla
Corte di legittimità, che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò, che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso, anche quale condizione “dinamica” dell'azione, deve avere necessariamente carattere concreto e attuale al momento della decisione, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza,
e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (da ultimo, cfr. Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n.
12532 del 08/05/2024 con la precedente conforme giurisprudenza ivi indicata;
in materia testamentaria, cfr., altresì, id., Sezione VI - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019). Orbene, nel caso di specie, sotto un doppio difetto si ravvisa la carenza di interesse all'appello di ma in realtà nella costituzione di ambedue gli Pt_1
originari attori in primo grado: da un lato, a monte, la loro costituzione svolta jure hereditario come più volte affermata, sarebbe stata dotata di concreto interesse solo in quanto l'annullamento fatto valere concernesse lo stesso contratto di assicurazione
14 sulla vita, patendo in quel caso gli eredi, in virtù del contratto annullabile, una perdita del patrimonio ereditario (consistente nel donatum corrispondente ai periodici premi corrisposti) riferibile al de cuius. Al contrario, nel caso di specie, essi attaccavano il singolo atto unilaterale di modifica del beneficiario della polizza, circostanza che da un lato non sembra comunque potesse essere fatta valere jure hereditario, spettando in quel caso al contraente tornato capace – semmai e più semplicemente – la sola modifica unilaterale del beneficiario e non certo l'azione di annullamento e dall'altro lato, conseguentemente, rende gli stessi attori, al di là della qualifica di eredi vantata,
alla stregua di aventi causa del contraente, come i reali beneficiari. Al di là di quanto sopra, comunque, la carenza di interesse non è venuta meno dal momento che essi non erano – appunto – aventi causa effettivi, in quanto in esito alla costituzione di il disvelamento di terze persone, effettivi beneficiari delle polizze anche in CP_1
caso di annullamento della modifica, rendeva l'interesse degli attori – per la verità, solo putativamente – ritenuto sussistente all'inizio, sicuramente carente al momento della decisione.
V.
2. Quanto al secondo motivo, l'estensione della domanda dell'appellante
ONr di condanna di , per così dire “in favore di chi spetta” previa riforma Pt_1
della sentenza sulla dichiarata prescrizione dei diritti altrui, si concretizza in una forma di sostituzione processuale, ex art. 81 c.p.c., che urta irrimediabilmente con il divieto ivi previsto di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Né tale divieto – al di là delle specifiche contestazioni sollevate dall'odierna appellata
– può essere superato dalla prospettata “non contestazione” dell'attrice CP_1
in primo grado sull'autonoma domanda ivi svolta dagli interventori Pt_1
CP_ principali (erede di e ) né tanto meno dalla altrettanto prospettata CP_5
“adesione” al gravame di svolta in questa sede degli interventori in primo Pt_1
grado, il cui autonomo diritto è rimasto soccombente dalla reiezione della domanda per prescrizione, statuizione dai medesimi non impugnata. Di qui, l'infondatezza del secondo motivo di gravame volto a contestare la dichiarata prescrizione del diritto –
lo si ripete - altrui.
15 V.
3. Quanto al terzo motivo – attinente al merito della incapacità naturale da riconoscersi in capo a , esso deve ritenersi assorbito dagli accertamenti svolti Per_1
certamente aventi carattere preliminare. Di qui, l'irrilevanza, altresì, dell'ulteriore attività istruttoria richiesta.
V.
4. Il quarto motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite come disposta in primo grado in favore dell'assicurazione, deve ritenersi anch'esso infondato in quanto le spese risultano conformi alle attività effettivamente svolte nel giudizio,
nonché liquidate secondo il principio della soccombenza, in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm., secondo il valore della controversia dichiarato (€ 71.713,00=). A buon diritto, il Tribunale evidenziava che “…La modulazione delle stesse deve avvenire differentemente, in ragione della diversa complessità delle difese dispiegate, in favore ON d la quale, di fatto, si è limitata a rappresentare il proprio CP_1
interesse a pagare al legittimo beneficiario, così come individuato dal giudice…”. E difatti, per ambedue, la liquidazione, nonostante le molteplici questioni involte, si è
ancorata in somma comunque compresa entro il parametro medio. L'appellante contestava la posizione di terzietà non mantenuta dall'assicurazione ma in verità, nella sostanza, sia sotto l'aspetto assertivo che istruttorio, la stessa ha sottolineato di essere interessata solo all'accertamento dell'effettivo beneficiario delle polizze e alla conseguente certezza della propria posizione debitoria quale compagnia assicurativa, al fine di adempiere correttamente all'obbligazione di pagamento dell'indennizzo.
VI. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza: sono poste solidalmente a carico dell'appellante e degli appellati Per_1
attesa la loro netta posizione processuale, e sono liquidate, ancora una volta in favore
ONr di e di come da dispositivo, sulla base del D.M. 13.08.2022 n. CP_1
147, secondo il valore indicato in atto di citazione in appello (€ 71.713,00=) con parametro prossimo al minimo, esclusa la fase istruttoria non tenuta nel presente giudizio di appello.
16 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in qualità Parte_1
di erede di nei confronti di e Persona_1 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_2
anche in contraddittorio con in qualità di erede di CP_3 Persona_1
nonché di erede di e e con in persona ONroparte_5 ONroparte_4 CP_6
della procuratrice speciale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto n. 689/2022 del 14/11/2022, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
2) condanna, in solido tra loro, nelle qualità e Parte_1 CP_3 CP_6
nella persona della procuratrice, al pagamento dei compensi di causa che sono
[...]
liquidati, in favore di , in € 5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, CP_1
come in parte motiva, e in favore di in € ONroparte_2
5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
Parte_1
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
17