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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Anna Mantovani Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCOMAZZON PAOLO , con elezione di domicilio in VIALE TIBALDI N. 54 20136 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SCOMAZZON PAOLO
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FAVIT Controparte_1 P.IVA_1 SALVATORE , con elezione di domicilio in Via della Moscova 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. FAVIT SALVATORE;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 CARNEVALE SERGIO , con elezione di domicilio in PIAZZA CARDINALE ANDREA FERRARI 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CARNEVALE SERGIO;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa la più opportuna declaratoria e ogni avversaria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 10279/2024 resa inter partes dal Tribunale Civile di Milano in data 27 novembre 2024, così giudicare: accertare e dichiarare il contrasto fra la motivazione e il dispositivo della sentenza gravata per quanto dedotto in atti, accertare e dichiarare che la sentenza gravata è viziata per violazione dell'art. 112 cpc, come dedotto in atti e cioè per l'aver accertato e dichiarato la sussistenza di un potere discrezionale dell'ASST competente di inviare un assistito ad un altro ente gestore, accertare e dichiarare in ogni caso, che
[...]
non ha il suddetto potere discrezionale di inviare un assistito ad un altro ente Parte_2 gestore, accertare e dichiarare, in subordine, l'insussistenza delle ragioni indicate in sentenza a giustificazione dell'invio dell'appellante ad altro ente gestore e comunque la loro inidoneità a tal fine. Per l'effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla libera scelta dell'Ente TO (nell'ambito degli enti accreditati) e il corrispettivo obbligo di quest'ultimo di fornire le prestazioni assistenziali senza soluzione di continuità e, di conseguenza, l'illegittimità del recesso operato da dall'obbligo di fornire le prestazioni assistenziali al Controparte_1 signor . Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del Parte_1
1 giudizio. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova diretta su quanto dedotto nella parte in fatto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 281 duodecies cpc da intendersi per qui riportato con la premessa Vero che, nonché a prova contraria sui capitoli che dovessero essere formulati dalle controparti e ammessi,, nonché sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel corso dell'incontro presso il domicilio dell'esponente, il 6 dicembre 2022, il dott. sostenne che si potevano eliminare gli accessi dell'operatore CP_2 sanitario, in quanto poteva provvedere in sua vece la badante impiegata presso il . 2) Vero Parte_1 che il pesa più di cento chili e che per la sua mobilizzazione, ogni sera dalla carrozzina al Parte_1 letto e ogni mattina dal letto alla carrozzina, è necessario l'ausilio, oltre che di un professionista esperto, di un macchinario che lo sollevi. Si indicano a testimoni: e gli infermieri Testimone_1 [...]
, , , , , e Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 PER MEDICASA
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, reiectis adversis: 1) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare in toto, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da parte del Sig. conseguentemente, confermare la sentenza del Parte_1 Tribunale di Milano n. 10279/2024 pubblicata in data 27/11/2024, resa in decisione della causa di primo grado iscritta al n. 12232/2023 R.G.; 2) in ogni caso: a) rigettare integralmente tutte le domande svolte nei confronti di da parte del Sig. Controparte_1 Parte_1 e/o da parte dell' e/o dell'
[...] Controparte_3 [...]
; b) accertare e dichiarare la piena Controparte_4 legittimità della richiesta di d'essere sostituita da altro Ente TO Controparte_1 nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore del Sig. Parte_1
per essere ormai definitivamente venuto meno il necessario ed imprescindibile
[...] rapporto di fiducia tra le parti;
c) condannare il Sig. (e/o, se del Parte_1 caso, l' e/o, se del caso, l' Controparte_3 [...]
), al pagamento integrale in favore di Controparte_4 delle spese e dei compensi di causa, relativi ad ogni stato e grado del Controparte_1 giudizio” Parte_2
Voglia la Corte d'Appello, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ; nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata preliminare processuale: nel caso
[...] di accoglimento dell'appello proposto dal sig. , in ogni caso, a) dichiarare l'incompetenza Parte_1 per materia del giudice ordinario adito in quanto funzionalmente competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano con la conseguente emissione dei provvedimenti di cui all'Art. 426 cpc. b) dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice Amministrativo, disponendo l'estromissione di dal presente giudizio;
in via preliminare Parte_2 subordinata di merito: nel caso di accoglimento dell'appello proposto dal sig. , in ogni Parte_1 caso, dichiarare la carenza di legittimazione dell' in ordine alle domande Parte_2 svolte dal sig. nel ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo totalmente estranea Parte_1 ai rapporti contrattuali in essere tra ed Milano, in Controparte_1 Controparte_5 forza dei quali ha erogato ed eroga i servizi di assistenza sanitaria domiciliare al CP_1 CP_1 sig. . in via istruttoria: Si oppone all'ammissione delle prove testimoniali articolate dal sig. Parte_1
anche nell'atto di citazione in appello, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti ai fini Parte_1 della decisione. Nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede di essere abilitati a prova contraria con il testimone dott. c/o Asst , Milano, Via Testimone_10 Controparte_3 G.B. Grassi n. 74; ove occorrendo, nel caso in cui venga meno quale erogatore Controparte_1 del servizio di assistenza domiciliare al , ammettere CTU medica al fine di determinare il Parte_1 piano di assistenza sanitaria domiciliare consono allo stato di salute attuale del sig. e ad Parte_1
2 individuare un altro gestore del servizio di assistenza adeguato alle condizioni di salute del
[...]
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr
conveniva in giudizio e e premesso : Parte_1 CP_1 Pt_2
-di essere affetto da gravi disabilità, e di ricevere dal 2008 assistenza domiciliare integrata (ADI) da da lui liberamente scelta tra gli enti accreditati;
Controparte_1
- che nel febbraio 2023, comunicava la volontà di cessare il servizio a suo favore, citando CP_1 il deterioramento del rapporto di fiducia, aggravato da una richiesta di risarcimento da parte dell'assistito in seguito a un episodio clinico (shock settico da malposizionamento di un catetere);
-che precisava comunque che avrebbe garantito “l'erogazione del servizio fino Controparte_1 all'individuazione del nuovo operatore da parte dell'Ente competente che si è impegnato a provvedere nel più breve tempo possibile”.
chiedeva al Tribunale di Milano:
“accertare e dichiarare il diritto dell'esponente alla libera scelta dell'Ente TO (nell'ambito degli enti accreditati dall'ASST territoriale) e il corrispettivo obbligo di quest'ultimo di fornire le prestazioni assistenziali senza soluzione di continuità, così come dedotto in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato da dall'obbligo di Controparte_1 fornire le prestazioni assistenziali al ricorrente;
accertare e dichiarare, inoltre, il carattere ritorsivo del recesso operato da e, di Controparte_1 conseguenza la sua illiceità e nullità, accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del recesso operato da nei confronti dell'esponente, così come il carattere discriminatorio Controparte_1 delle condotte tenute da detta società, nonché da e da ATS della città Parte_2 Metropolitana di Milano e ordinare alle parti resistenti, ai sensi dell'art. 28, c. 5, D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la cessazione dei comportamenti, delle condotte e degli atti discriminatori, adottando quei provvedimenti che dovesse ritenere idoneo alla rimozione degli effetti.
si costituiva assumendo di non aver esercitato alcun recesso nè mai interrotto né Controparte_1 cessato il servizio di ADI in favore del , né formalizzato alcun recesso ma di aver chiesto Parte_1 il subentro di altro ente gestore, dichiarandosi disponibile ad affiancare quest'ultimo per il tempo necessario a garantire la piena effettività del subentro, motivando la sua volontà a causa del deterioramento del suo rapporto di fiducia con l'assistito imputandolo a che aveva Parte_1 avanzato richieste risarcitorie, ometteva di firmare le cartelle, manifestava preferenze sul genere degli operatori sanitari e ostilità verso le visite programmate.
La a sua volta costituitasi sollevava alcune eccezioni preliminari Parte_2 processuali e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
3 La eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_6 essendo estranea alla vicenda intercorrente tra l'assistito e l'ente gestore, in quanto ente erogatore del contributo voucher, e comunque la carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c atteso che l'assistenza domiciliare non si è mai interrotta da parte di . Nel merito chiedeva il CP_1 rigetto delle domande proposte da Pt_1 Parte_1
Con sentenza il giudice ha rigettato le domande di e compensato le spese di lite. Parte_1
In particolare il giudice ha statuito che :
il recesso dell'ente gestore non è contemplato dal “contratto per la definizione dei rapporti economici e giuridici” tra e l'ente erogatore;
CP_1
la disciplina delle dimissioni del paziente è regolata dalla DGR Lombardia 7770/2018 all 1 par 2.7.
La dimissione è considerata legittima sulla base della normativa regionale, che consente l'invio dell'assistito ad altro ente gestore anche su impulso della senza necessità di motivazioni Pt_2 puntuali.
L' azione di accertamento dell'illegittimità del “recesso” manifestata da non è CP_1 meritevole di accoglimento essendo reputata giustificata da . Pt_2
Non vi è discriminazione nel comportamento di che ha continuato e continua tutt'ora a CP_1 erogare il servizio fino all'individuazione di un nuovo ente.
Avverso la sentenza ha proposto appello nei confronti di e chiedendo Parte_1 CP_1 Pt_2 di:
-accertare e dichiarare il contrasto fra la motivazione e il dispositivo della sentenza gravata che da un lato ha accertato che l'ente gestore non può esercitare il recesso e dall'altro lo ha considerato legittimo;
- accertare e dichiarare che la sentenza gravata è viziata per violazione dell'art. 112 cpc, come dedotto in atti e cioè per l'aver accertato e dichiarato la sussistenza di un potere discrezionale dell'ASST competente di inviare un assistito ad un altro ente gestore, accertare e dichiarare in ogni caso, che non ha il suddetto potere discrezionale di inviare un assistito Parte_2 ad un altro ente gestore;
-accertare e dichiarare, in subordine, l'insussistenza delle ragioni indicate in sentenza a giustificazione dell'invio dell'appellante ad altro ente gestore e comunque la loro inidoneità a tal fine. Per l'effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla libera scelta dell'Ente TO (nell'ambito degli enti accreditati) e il corrispettivo obbligo di quest'ultimo di fornire le prestazioni assistenziali senza soluzione di continuità e, di conseguenza, l'illegittimità del recesso operato da dall'obbligo di fornire le prestazioni assistenziali al Controparte_1 signor . Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio.
Contr Non veniva riproposta la domanda nei confronti di non citata, volta ad “accertare e dichiarare, il carattere ritorsivo del recesso operato da e, di conseguenza la Controparte_1 sua illiceità e nullità, accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del recesso operato da
4 nei confronti dell'esponente, così come il carattere discriminatorio delle Controparte_1 Cont condotte tenute da detta società, nonché da e da della Parte_2
[...]
di Milano e ordinare alle parti resistenti, ai sensi dell'art. 28, c. 5, D. Lgs. 1 CP_4 settembre 2011, n. 150, la cessazione dei comportamenti, delle condotte e degli atti discriminatori, adottando quei provvedimenti che dovesse ritenere idoneo alla rimozione degli effetti”
Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 1-7-25 l'appellante depositava scrittura transattiva con ove si legge : Pt_2
1.“il sig. rinuncia all'appello proposto nei confronti dell'Asst. Parte_1
2. ed alle domande tutte svolte sempre nei confronti Controparte_3 Parte_2
accetta la rinuncia;
[...] 3.il sig. e danno atto e concordano che in applicazione della
Parte_1 Parte_2 normativa vigente l'assistenza domiciliare integrata fornita al sig. dal Servizio Sanitario
Parte_1 Regionale deve essere erogata, secondo quanto stabilito dal Documento di Valutazione Multidimensionale e dal Piano Individuale, dall'ente gestore da lui stesso prescelto fra quelli convenzionati con Regione Lombardia per l'erogazione di tale medesimo servizio e che pertanto l'assistito, sig. , è libero di avvalersi esclusivamente dell'Ente TO fra quelli
Parte_1 convenzionati con Regione Lombardia da lui liberamente scelto, secondo quanto stabilito dal Documento di Valutazione Multidimensionale e dal Piano Individuale, a tutela del suo stato di salute, e ciò per tutto il tempo in cui avrà diritto di fruire dell'assistenza domiciliare
Parte_1 integrata fornita dal Servizio Sanitario Regionale, senza alcun potere di interferenza da parte di
nella scelta dell'Ente TO convenzionato con Regione Lombardia, Parte_2 in applicazione della normativa vigente” , con cessazione della materia del contendere con detta parte e spese di lite compensate.
La causa giunge dunque in decisione solo con riferimento alle domande avanzate nei confronti di
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello volto alla declaratoria dell'illegittimità del recesso non è fondato.
Va premesso che il giudice ha, atecnicamente, evocato la figura del recesso richiamando l'istituto tra virgolette alludendo al potere dell' di indirizzare il paziente presso un altro ente gestore Pt_2 laddove vi siano determinati presupposti.
In fatto va precisato che mai ha interrotto il servizio né esercitato un diritto di recesso ad CP_1 nutum nei confronti dell'assistito ma ha comunicato al predetto che aveva richiesto all' la sua Pt_2 sostituzione con altro operatore.
A tale comunicazione è seguita una interlocuzione con la ASST del seguente tenore:
“Dott. buongiorno, la riunione a cui sono invitati a partecipare, insieme alla ASST Parte_1 Parte_ territoriale, il ente gestore, si propone attraverso la valutazione multidimensionale della persona e della famiglia, la condivisione e definizione del progetto individuale di assistenza della persona.
5 La , istituzionalmente e periodicamente rivaluta i PAI e nel caso specifico, considerato che ci Pt_2 troviamo nella situazione in cui l'ente gestore ha ribadito che non intende proseguire alla CP_1 presa in carico nei suoi confronti, dobbiamo confrontarci con tutte le componenti coinvolte. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di continuare a garantire la continuità”
La sentenza ha escluso l'illegittimità della condotta di che ha chiesto di essere sostituita CP_1 come operatore a la quale ha condiviso le sue motivazioni, non ritenendole né abusive né Pt_2 discriminatorie.
Infatti, si è limitata a chiedere nelle conclusioni della comparsa di costituzione in primo CP_1 grado “per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di Controparte_1 d'essere sostituita da altro Ente TO nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore del Sig. , per essere ormai definitivamente Parte_1 venuto meno il necessario ed imprescindibile rapporto di fiducia tra le parti”, mentre nella narrativa della comparsa non ha mai messo in dubbio che ciò dovesse avvenire di concerto col
[...]
“l'AST e l' si sono fin qui invano prodigate nel cercare di individuare, d'intesa con il Pt_1 Pt_2 Sig. , un nuovo ente erogatore dell'ADI che possa sostituire .” Parte_1 CP_1
In altre parole, ha chiesto alla di essere sostituito, non ha esercitato alcun recesso CP_1 Pt_2 ad nutum, ha continuato ad erogare il servizio. La ha , sulla base di tale richiesta tentato di Pt_2 intavolare una interlocuzione con l'assistito per meglio “condividere e definire il progetto individuale di assistenza” ma, allo stato, le parti non sono addivenute ad alcuna soluzione e il servizio continua ad essere erogato.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso è infondata non essendoci stato l'esercizio di un potere unilaterale che abbia determinato l'interruzione del rapporto né da parte di né da parte della che non ha proceduto unilateralmente ed autoritativamente ma ha CP_1 Pt_2 intavolato un previo confronto con l'assistito alla luce della incompatibilità personale e relazionale manifestatasi con CP_1
Gli ulteriori motivi di appello, volti alla declaratoria nei confronti dell' del diritto alla libera Pt_2 scelta dell'ente gestore, sono assorbiti dalla transazione con e dalla conseguente rinuncia Pt_2 all'appello nei confronti di : pertanto sul punto va dichiarata cessata la materia del Pt_2 contendere.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado nei confronti di che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni CP_1 trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 [...] ; Parte_2
6 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata del Parte_1 Tribunale di Milano n. 10279/24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1 grado che liquida in euro 6.900,00 oltre spese generali e oneri di legge;
compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Parte_2 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Anna Mantovani Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCOMAZZON PAOLO , con elezione di domicilio in VIALE TIBALDI N. 54 20136 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SCOMAZZON PAOLO
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FAVIT Controparte_1 P.IVA_1 SALVATORE , con elezione di domicilio in Via della Moscova 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. FAVIT SALVATORE;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 CARNEVALE SERGIO , con elezione di domicilio in PIAZZA CARDINALE ANDREA FERRARI 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CARNEVALE SERGIO;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa la più opportuna declaratoria e ogni avversaria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 10279/2024 resa inter partes dal Tribunale Civile di Milano in data 27 novembre 2024, così giudicare: accertare e dichiarare il contrasto fra la motivazione e il dispositivo della sentenza gravata per quanto dedotto in atti, accertare e dichiarare che la sentenza gravata è viziata per violazione dell'art. 112 cpc, come dedotto in atti e cioè per l'aver accertato e dichiarato la sussistenza di un potere discrezionale dell'ASST competente di inviare un assistito ad un altro ente gestore, accertare e dichiarare in ogni caso, che
[...]
non ha il suddetto potere discrezionale di inviare un assistito ad un altro ente Parte_2 gestore, accertare e dichiarare, in subordine, l'insussistenza delle ragioni indicate in sentenza a giustificazione dell'invio dell'appellante ad altro ente gestore e comunque la loro inidoneità a tal fine. Per l'effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla libera scelta dell'Ente TO (nell'ambito degli enti accreditati) e il corrispettivo obbligo di quest'ultimo di fornire le prestazioni assistenziali senza soluzione di continuità e, di conseguenza, l'illegittimità del recesso operato da dall'obbligo di fornire le prestazioni assistenziali al Controparte_1 signor . Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del Parte_1
1 giudizio. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova diretta su quanto dedotto nella parte in fatto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 281 duodecies cpc da intendersi per qui riportato con la premessa Vero che, nonché a prova contraria sui capitoli che dovessero essere formulati dalle controparti e ammessi,, nonché sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel corso dell'incontro presso il domicilio dell'esponente, il 6 dicembre 2022, il dott. sostenne che si potevano eliminare gli accessi dell'operatore CP_2 sanitario, in quanto poteva provvedere in sua vece la badante impiegata presso il . 2) Vero Parte_1 che il pesa più di cento chili e che per la sua mobilizzazione, ogni sera dalla carrozzina al Parte_1 letto e ogni mattina dal letto alla carrozzina, è necessario l'ausilio, oltre che di un professionista esperto, di un macchinario che lo sollevi. Si indicano a testimoni: e gli infermieri Testimone_1 [...]
, , , , , e Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 PER MEDICASA
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, reiectis adversis: 1) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare in toto, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da parte del Sig. conseguentemente, confermare la sentenza del Parte_1 Tribunale di Milano n. 10279/2024 pubblicata in data 27/11/2024, resa in decisione della causa di primo grado iscritta al n. 12232/2023 R.G.; 2) in ogni caso: a) rigettare integralmente tutte le domande svolte nei confronti di da parte del Sig. Controparte_1 Parte_1 e/o da parte dell' e/o dell'
[...] Controparte_3 [...]
; b) accertare e dichiarare la piena Controparte_4 legittimità della richiesta di d'essere sostituita da altro Ente TO Controparte_1 nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore del Sig. Parte_1
per essere ormai definitivamente venuto meno il necessario ed imprescindibile
[...] rapporto di fiducia tra le parti;
c) condannare il Sig. (e/o, se del Parte_1 caso, l' e/o, se del caso, l' Controparte_3 [...]
), al pagamento integrale in favore di Controparte_4 delle spese e dei compensi di causa, relativi ad ogni stato e grado del Controparte_1 giudizio” Parte_2
Voglia la Corte d'Appello, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ; nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata preliminare processuale: nel caso
[...] di accoglimento dell'appello proposto dal sig. , in ogni caso, a) dichiarare l'incompetenza Parte_1 per materia del giudice ordinario adito in quanto funzionalmente competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano con la conseguente emissione dei provvedimenti di cui all'Art. 426 cpc. b) dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice Amministrativo, disponendo l'estromissione di dal presente giudizio;
in via preliminare Parte_2 subordinata di merito: nel caso di accoglimento dell'appello proposto dal sig. , in ogni Parte_1 caso, dichiarare la carenza di legittimazione dell' in ordine alle domande Parte_2 svolte dal sig. nel ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo totalmente estranea Parte_1 ai rapporti contrattuali in essere tra ed Milano, in Controparte_1 Controparte_5 forza dei quali ha erogato ed eroga i servizi di assistenza sanitaria domiciliare al CP_1 CP_1 sig. . in via istruttoria: Si oppone all'ammissione delle prove testimoniali articolate dal sig. Parte_1
anche nell'atto di citazione in appello, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti ai fini Parte_1 della decisione. Nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede di essere abilitati a prova contraria con il testimone dott. c/o Asst , Milano, Via Testimone_10 Controparte_3 G.B. Grassi n. 74; ove occorrendo, nel caso in cui venga meno quale erogatore Controparte_1 del servizio di assistenza domiciliare al , ammettere CTU medica al fine di determinare il Parte_1 piano di assistenza sanitaria domiciliare consono allo stato di salute attuale del sig. e ad Parte_1
2 individuare un altro gestore del servizio di assistenza adeguato alle condizioni di salute del
[...]
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr
conveniva in giudizio e e premesso : Parte_1 CP_1 Pt_2
-di essere affetto da gravi disabilità, e di ricevere dal 2008 assistenza domiciliare integrata (ADI) da da lui liberamente scelta tra gli enti accreditati;
Controparte_1
- che nel febbraio 2023, comunicava la volontà di cessare il servizio a suo favore, citando CP_1 il deterioramento del rapporto di fiducia, aggravato da una richiesta di risarcimento da parte dell'assistito in seguito a un episodio clinico (shock settico da malposizionamento di un catetere);
-che precisava comunque che avrebbe garantito “l'erogazione del servizio fino Controparte_1 all'individuazione del nuovo operatore da parte dell'Ente competente che si è impegnato a provvedere nel più breve tempo possibile”.
chiedeva al Tribunale di Milano:
“accertare e dichiarare il diritto dell'esponente alla libera scelta dell'Ente TO (nell'ambito degli enti accreditati dall'ASST territoriale) e il corrispettivo obbligo di quest'ultimo di fornire le prestazioni assistenziali senza soluzione di continuità, così come dedotto in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato da dall'obbligo di Controparte_1 fornire le prestazioni assistenziali al ricorrente;
accertare e dichiarare, inoltre, il carattere ritorsivo del recesso operato da e, di Controparte_1 conseguenza la sua illiceità e nullità, accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del recesso operato da nei confronti dell'esponente, così come il carattere discriminatorio Controparte_1 delle condotte tenute da detta società, nonché da e da ATS della città Parte_2 Metropolitana di Milano e ordinare alle parti resistenti, ai sensi dell'art. 28, c. 5, D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la cessazione dei comportamenti, delle condotte e degli atti discriminatori, adottando quei provvedimenti che dovesse ritenere idoneo alla rimozione degli effetti.
si costituiva assumendo di non aver esercitato alcun recesso nè mai interrotto né Controparte_1 cessato il servizio di ADI in favore del , né formalizzato alcun recesso ma di aver chiesto Parte_1 il subentro di altro ente gestore, dichiarandosi disponibile ad affiancare quest'ultimo per il tempo necessario a garantire la piena effettività del subentro, motivando la sua volontà a causa del deterioramento del suo rapporto di fiducia con l'assistito imputandolo a che aveva Parte_1 avanzato richieste risarcitorie, ometteva di firmare le cartelle, manifestava preferenze sul genere degli operatori sanitari e ostilità verso le visite programmate.
La a sua volta costituitasi sollevava alcune eccezioni preliminari Parte_2 processuali e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
3 La eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_6 essendo estranea alla vicenda intercorrente tra l'assistito e l'ente gestore, in quanto ente erogatore del contributo voucher, e comunque la carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c atteso che l'assistenza domiciliare non si è mai interrotta da parte di . Nel merito chiedeva il CP_1 rigetto delle domande proposte da Pt_1 Parte_1
Con sentenza il giudice ha rigettato le domande di e compensato le spese di lite. Parte_1
In particolare il giudice ha statuito che :
il recesso dell'ente gestore non è contemplato dal “contratto per la definizione dei rapporti economici e giuridici” tra e l'ente erogatore;
CP_1
la disciplina delle dimissioni del paziente è regolata dalla DGR Lombardia 7770/2018 all 1 par 2.7.
La dimissione è considerata legittima sulla base della normativa regionale, che consente l'invio dell'assistito ad altro ente gestore anche su impulso della senza necessità di motivazioni Pt_2 puntuali.
L' azione di accertamento dell'illegittimità del “recesso” manifestata da non è CP_1 meritevole di accoglimento essendo reputata giustificata da . Pt_2
Non vi è discriminazione nel comportamento di che ha continuato e continua tutt'ora a CP_1 erogare il servizio fino all'individuazione di un nuovo ente.
Avverso la sentenza ha proposto appello nei confronti di e chiedendo Parte_1 CP_1 Pt_2 di:
-accertare e dichiarare il contrasto fra la motivazione e il dispositivo della sentenza gravata che da un lato ha accertato che l'ente gestore non può esercitare il recesso e dall'altro lo ha considerato legittimo;
- accertare e dichiarare che la sentenza gravata è viziata per violazione dell'art. 112 cpc, come dedotto in atti e cioè per l'aver accertato e dichiarato la sussistenza di un potere discrezionale dell'ASST competente di inviare un assistito ad un altro ente gestore, accertare e dichiarare in ogni caso, che non ha il suddetto potere discrezionale di inviare un assistito Parte_2 ad un altro ente gestore;
-accertare e dichiarare, in subordine, l'insussistenza delle ragioni indicate in sentenza a giustificazione dell'invio dell'appellante ad altro ente gestore e comunque la loro inidoneità a tal fine. Per l'effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla libera scelta dell'Ente TO (nell'ambito degli enti accreditati) e il corrispettivo obbligo di quest'ultimo di fornire le prestazioni assistenziali senza soluzione di continuità e, di conseguenza, l'illegittimità del recesso operato da dall'obbligo di fornire le prestazioni assistenziali al Controparte_1 signor . Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio.
Contr Non veniva riproposta la domanda nei confronti di non citata, volta ad “accertare e dichiarare, il carattere ritorsivo del recesso operato da e, di conseguenza la Controparte_1 sua illiceità e nullità, accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del recesso operato da
4 nei confronti dell'esponente, così come il carattere discriminatorio delle Controparte_1 Cont condotte tenute da detta società, nonché da e da della Parte_2
[...]
di Milano e ordinare alle parti resistenti, ai sensi dell'art. 28, c. 5, D. Lgs. 1 CP_4 settembre 2011, n. 150, la cessazione dei comportamenti, delle condotte e degli atti discriminatori, adottando quei provvedimenti che dovesse ritenere idoneo alla rimozione degli effetti”
Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 1-7-25 l'appellante depositava scrittura transattiva con ove si legge : Pt_2
1.“il sig. rinuncia all'appello proposto nei confronti dell'Asst. Parte_1
2. ed alle domande tutte svolte sempre nei confronti Controparte_3 Parte_2
accetta la rinuncia;
[...] 3.il sig. e danno atto e concordano che in applicazione della
Parte_1 Parte_2 normativa vigente l'assistenza domiciliare integrata fornita al sig. dal Servizio Sanitario
Parte_1 Regionale deve essere erogata, secondo quanto stabilito dal Documento di Valutazione Multidimensionale e dal Piano Individuale, dall'ente gestore da lui stesso prescelto fra quelli convenzionati con Regione Lombardia per l'erogazione di tale medesimo servizio e che pertanto l'assistito, sig. , è libero di avvalersi esclusivamente dell'Ente TO fra quelli
Parte_1 convenzionati con Regione Lombardia da lui liberamente scelto, secondo quanto stabilito dal Documento di Valutazione Multidimensionale e dal Piano Individuale, a tutela del suo stato di salute, e ciò per tutto il tempo in cui avrà diritto di fruire dell'assistenza domiciliare
Parte_1 integrata fornita dal Servizio Sanitario Regionale, senza alcun potere di interferenza da parte di
nella scelta dell'Ente TO convenzionato con Regione Lombardia, Parte_2 in applicazione della normativa vigente” , con cessazione della materia del contendere con detta parte e spese di lite compensate.
La causa giunge dunque in decisione solo con riferimento alle domande avanzate nei confronti di
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello volto alla declaratoria dell'illegittimità del recesso non è fondato.
Va premesso che il giudice ha, atecnicamente, evocato la figura del recesso richiamando l'istituto tra virgolette alludendo al potere dell' di indirizzare il paziente presso un altro ente gestore Pt_2 laddove vi siano determinati presupposti.
In fatto va precisato che mai ha interrotto il servizio né esercitato un diritto di recesso ad CP_1 nutum nei confronti dell'assistito ma ha comunicato al predetto che aveva richiesto all' la sua Pt_2 sostituzione con altro operatore.
A tale comunicazione è seguita una interlocuzione con la ASST del seguente tenore:
“Dott. buongiorno, la riunione a cui sono invitati a partecipare, insieme alla ASST Parte_1 Parte_ territoriale, il ente gestore, si propone attraverso la valutazione multidimensionale della persona e della famiglia, la condivisione e definizione del progetto individuale di assistenza della persona.
5 La , istituzionalmente e periodicamente rivaluta i PAI e nel caso specifico, considerato che ci Pt_2 troviamo nella situazione in cui l'ente gestore ha ribadito che non intende proseguire alla CP_1 presa in carico nei suoi confronti, dobbiamo confrontarci con tutte le componenti coinvolte. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di continuare a garantire la continuità”
La sentenza ha escluso l'illegittimità della condotta di che ha chiesto di essere sostituita CP_1 come operatore a la quale ha condiviso le sue motivazioni, non ritenendole né abusive né Pt_2 discriminatorie.
Infatti, si è limitata a chiedere nelle conclusioni della comparsa di costituzione in primo CP_1 grado “per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di Controparte_1 d'essere sostituita da altro Ente TO nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore del Sig. , per essere ormai definitivamente Parte_1 venuto meno il necessario ed imprescindibile rapporto di fiducia tra le parti”, mentre nella narrativa della comparsa non ha mai messo in dubbio che ciò dovesse avvenire di concerto col
[...]
“l'AST e l' si sono fin qui invano prodigate nel cercare di individuare, d'intesa con il Pt_1 Pt_2 Sig. , un nuovo ente erogatore dell'ADI che possa sostituire .” Parte_1 CP_1
In altre parole, ha chiesto alla di essere sostituito, non ha esercitato alcun recesso CP_1 Pt_2 ad nutum, ha continuato ad erogare il servizio. La ha , sulla base di tale richiesta tentato di Pt_2 intavolare una interlocuzione con l'assistito per meglio “condividere e definire il progetto individuale di assistenza” ma, allo stato, le parti non sono addivenute ad alcuna soluzione e il servizio continua ad essere erogato.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso è infondata non essendoci stato l'esercizio di un potere unilaterale che abbia determinato l'interruzione del rapporto né da parte di né da parte della che non ha proceduto unilateralmente ed autoritativamente ma ha CP_1 Pt_2 intavolato un previo confronto con l'assistito alla luce della incompatibilità personale e relazionale manifestatasi con CP_1
Gli ulteriori motivi di appello, volti alla declaratoria nei confronti dell' del diritto alla libera Pt_2 scelta dell'ente gestore, sono assorbiti dalla transazione con e dalla conseguente rinuncia Pt_2 all'appello nei confronti di : pertanto sul punto va dichiarata cessata la materia del Pt_2 contendere.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado nei confronti di che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni CP_1 trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 [...] ; Parte_2
6 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata del Parte_1 Tribunale di Milano n. 10279/24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1 grado che liquida in euro 6.900,00 oltre spese generali e oneri di legge;
compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Parte_2 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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