Art. 25. Edifici demaniali - Manutenzione
Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo, unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502 , ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4 , si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Universita' ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo, unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502 , ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4 , si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Universita' ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.