Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2024, n. 22115
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Sentenza 5 agosto 2024

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A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2024, n. 22115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22115
    Data del deposito : 5 agosto 2024

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