TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5971/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti GAETINI Parte_1 C.F._1
LAURA e IRENZE GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NOVELLI CP_1 C.F._2
MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note scritte depositate congiuntamente il 21/10/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024, premesso di aver intrattenuto con Parte_1
na convivenza more uxorio ora conclusasi e dalla quale nasceva, il 02/06/2011 la CP_1
minore ha chiesto l'attuazione del decreto n.1703/2020 emesso dal Tribunale Persona_1 di Torino l'8/10/2020 sull'affidamento e l'adozione dei provvedimenti in merito alle inadempienze genitoriali, con contestuale richiesta di una misura di coercizione indiretta ex art.614 bis c.p.c.
i costituiva in giudizio in data 23/09/2024, dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
con la controparte.
In data 25/09/2024 le parti depositavano istanza di precisazione conclusioni congiunte, in cui chiedevano la revoca dell'udienza del 17/10/2024, sostituita dalle note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire il 21/10/2024 note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni.
***
Preliminarmente si osserva che il presente procedimento è definito con sentenza collegiale, avuto riguardo alla parziale modifica richiesta dalle parti del decreto n.1703/2020 emesso dal Tribunale di
Torino il 8/10/2020.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal Decreto
n.1703/2020 emesso dal Tribunale di Torino il 8/10/2020:
DISPONE che il Sig. ossa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: CP_1
- fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre alle ore 21:30,
- un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel pomeriggio del martedì, senza pernottamento;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, o il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o il periodo compreso tra il 31 dicembre di 6 gennaio;
- ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- in alternanza turnaria con la madre, i cosiddetti “ponti scolastici” ed il giorno di compleanno di
Per_1
- durante le vacanze estive, quattro settimane anche non consecutive in periodo da concordare e comunicare all'altro genitore entro la data del 30 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove la figlia minore sarà portata in Per_1
vacanza nei rispettivi tempi di permanenza
DISPONE che qualunque modifica ai sopra descritti tempi di permanenza - modifica in ogni caso occasionale e imputabile ad eventuali impegni lavorativi del padre - dovrà essere previamente comunicata per iscritto alla madre: in particolare, in caso di mancato rispetto del pomeriggio infrasettimanale del martedì, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla madre con preavviso di sette giorni e con contestuale indicazione del diverso giorno di recupero infrasettimanale;
in caso di impossibilità di rispettare i tempi di permanenza relativi ai fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera) o al periodo di festività natalizie, pasquali ed estive, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla madre entro il giorno 10 del mese precedente con contestuale indicazione dei diversi periodi di recupero dei tempi di permanenza perduti;
DA' ATTO che qualora il signor fosse impossibilitato a tenere con sé la figlia durante i fine CP_1
settimana di propria competenza (nè fosse possibile o agevole il recupero) sarà tenuto a corrispondere alla signora l'importo forfettariamente concordato di euro 100,00 (cento) per ogni fine Pt_1
settimana, a titolo di danno \ rimborso spese che la predetta dovrà affrontare al fine di incaricare apposito personale per accudire la minore;
DA' ATTO che laddove il sig. non dovesse tenere con sé la figlia per un periodo inferiore ai CP_1
cinque giorni durante il periodo Natalizio, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di risarcimento danno/rimborso spese, la somma di €. 350,00.
DA' ATTO che la parte avente diritto al rimborso non sarà tenuta a fornire alcun documento a supporto delle spese effettuate e l'importo sarà dovuto a semplice richiesta ogni volta in cui i tempi di permanenza durante il fine settimana non vengano rispettati.
DA' ATTO che con riferimento agli inadempimenti dei propri tempi di permanenza maturati per il pregresso, il sig. ha già corrisposto alla Sig.ra a titolo di risarcimento, l'importo di CP_1 Pt_1
1000,00 € (mille,00 euro), oltre ad avere già provveduto alla rifusione nei confronti della signora della somma di euro 3000,00 (tremila,00) complessivi a titolo di rimborso e spese legali Pt_1
sostenute.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5971/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti GAETINI Parte_1 C.F._1
LAURA e IRENZE GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NOVELLI CP_1 C.F._2
MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note scritte depositate congiuntamente il 21/10/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024, premesso di aver intrattenuto con Parte_1
na convivenza more uxorio ora conclusasi e dalla quale nasceva, il 02/06/2011 la CP_1
minore ha chiesto l'attuazione del decreto n.1703/2020 emesso dal Tribunale Persona_1 di Torino l'8/10/2020 sull'affidamento e l'adozione dei provvedimenti in merito alle inadempienze genitoriali, con contestuale richiesta di una misura di coercizione indiretta ex art.614 bis c.p.c.
i costituiva in giudizio in data 23/09/2024, dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
con la controparte.
In data 25/09/2024 le parti depositavano istanza di precisazione conclusioni congiunte, in cui chiedevano la revoca dell'udienza del 17/10/2024, sostituita dalle note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire il 21/10/2024 note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni.
***
Preliminarmente si osserva che il presente procedimento è definito con sentenza collegiale, avuto riguardo alla parziale modifica richiesta dalle parti del decreto n.1703/2020 emesso dal Tribunale di
Torino il 8/10/2020.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal Decreto
n.1703/2020 emesso dal Tribunale di Torino il 8/10/2020:
DISPONE che il Sig. ossa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: CP_1
- fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre alle ore 21:30,
- un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel pomeriggio del martedì, senza pernottamento;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, o il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o il periodo compreso tra il 31 dicembre di 6 gennaio;
- ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- in alternanza turnaria con la madre, i cosiddetti “ponti scolastici” ed il giorno di compleanno di
Per_1
- durante le vacanze estive, quattro settimane anche non consecutive in periodo da concordare e comunicare all'altro genitore entro la data del 30 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove la figlia minore sarà portata in Per_1
vacanza nei rispettivi tempi di permanenza
DISPONE che qualunque modifica ai sopra descritti tempi di permanenza - modifica in ogni caso occasionale e imputabile ad eventuali impegni lavorativi del padre - dovrà essere previamente comunicata per iscritto alla madre: in particolare, in caso di mancato rispetto del pomeriggio infrasettimanale del martedì, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla madre con preavviso di sette giorni e con contestuale indicazione del diverso giorno di recupero infrasettimanale;
in caso di impossibilità di rispettare i tempi di permanenza relativi ai fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera) o al periodo di festività natalizie, pasquali ed estive, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla madre entro il giorno 10 del mese precedente con contestuale indicazione dei diversi periodi di recupero dei tempi di permanenza perduti;
DA' ATTO che qualora il signor fosse impossibilitato a tenere con sé la figlia durante i fine CP_1
settimana di propria competenza (nè fosse possibile o agevole il recupero) sarà tenuto a corrispondere alla signora l'importo forfettariamente concordato di euro 100,00 (cento) per ogni fine Pt_1
settimana, a titolo di danno \ rimborso spese che la predetta dovrà affrontare al fine di incaricare apposito personale per accudire la minore;
DA' ATTO che laddove il sig. non dovesse tenere con sé la figlia per un periodo inferiore ai CP_1
cinque giorni durante il periodo Natalizio, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di risarcimento danno/rimborso spese, la somma di €. 350,00.
DA' ATTO che la parte avente diritto al rimborso non sarà tenuta a fornire alcun documento a supporto delle spese effettuate e l'importo sarà dovuto a semplice richiesta ogni volta in cui i tempi di permanenza durante il fine settimana non vengano rispettati.
DA' ATTO che con riferimento agli inadempimenti dei propri tempi di permanenza maturati per il pregresso, il sig. ha già corrisposto alla Sig.ra a titolo di risarcimento, l'importo di CP_1 Pt_1
1000,00 € (mille,00 euro), oltre ad avere già provveduto alla rifusione nei confronti della signora della somma di euro 3000,00 (tremila,00) complessivi a titolo di rimborso e spese legali Pt_1
sostenute.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.