Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 324/2025 promossa da:
(c.f. ), ass. Avv. Roberto Carapelle, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dalla Controparte_1 dott.ssa e dal dott. , domiciliato come da CP_2 Controparte_3 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice deposita la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato il 15 gennaio 2025, - premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente di religione CP_1 nella scuola primaria in forza di numerosi contratti a tempo determinato dall'a.s.
2001/2002 all'a.s. 2024/2025, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 deducendo la sussistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in forza dei quali ha esercitato, nel periodo dedotto, l'attività di docente;
la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da liquidarsi CP_1 in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, c. 5, della l. 183/2010.
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La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto col profilo indicato in ricorso;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato siano quelli indicati in ricorso siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal CP_4
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sentenza n. 18698 pubblicata il 9.6.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4783/2018, la S.C. ha affrontato la medesima questione riguardante questa volta i docenti di religione, il cui sistema di reclutamento si caratterizza per alcune particolarità: ai sensi dell'art. 309 del d.lgs 297/1994, infatti, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie viene assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano competente a riconoscere l'idoneità del docente all'insegnamento della religione cattolica, sulla base delle intesa raggiunte dallo Stato italiano con la Conferenza
Episcopale.
La legge 186/2003 ha introdotto la distinzione fra docenti di religione di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato;
ha previsto che la dotazione organica del singolo ruolo regionale sia pari al 70 % dei “posti funzionanti” in ciascuna diocesi e la frequenza triennale del concorso, su base regionale, per l'accesso al ruolo.
Ai sensi dell'art. 3 c. 10 ha stabilito che : “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro
2 a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
I CCNL che si sono succeduti hanno sempre previsto la regola del rinnovo automatico dell'incarico annuale, salvo il venir meno dei requisiti.
Ebbene, con la sentenza sopra citata la Suprema Corte ha specificatamente affrontato il tema riguardante il rinnovo automatico dell'incarico agli insegnati di religione cattolica non appartenenti ai ruoli del e la compatibilità con la CP_1 normativa eurounitaria che impone a quella nazionale di adottare un sistema atto a prevenire e sanzionare gli abusi al ricorso reiterato al contratto a tempo determinato.
Presi in esame i principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 13 gennaio 2022,
YT e altri, che ha riconosciuto come nel settore dell'insegnamento della religione cattolica esista “un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”, la Corte ha evidenziato come il sistema di reclutamento degli insegnanti di religione - che prevede la possibilità di un rinnovo automatico e costante dei contratti a termine- non sia di per sé illegittimo, trattandosi di un sistema più di favore che penalizzante per il docente.
Tuttavia, ha osservato che: “i tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L.
186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa
(9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).”.
Quindi, dopo aver ritenuto che la cadenza triennale del concorso per l'assunzione in ruolo possa consentire ai precari di colmare il deficit di stabilità, ha tuttavia dato atto che il non avendo indetto i concorsi volti Controparte_1 all'assunzione in ruolo con quella frequenza, ha di fatto “impedito il funzionamento
3 complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.”.
Pertanto la S.C. ha concluso nei seguenti termini: “in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.”.
Nella sentenza sopra richiamata la Corte, dopo aver ribadito come nessun abuso sia ravvisabile in ipotesi di “assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere”, ha anche affrontato l'altra ipotesi che può, invece, dare origine ad un abusivo ricorso ai contratti a termine e che è quella che si verifica quando le plurime assunzioni a termine avvengono discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni. In tali casi la Corte ha ritenuto che “va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà”, concludendo come l'arco temporale di un triennio segni il limite oltre il quale è da considerare abusiva “l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue”.
Con riguardo al regime sanzionatorio, esclusa la possibilità della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in considerazione della norma contenuta nell'art. 97 Cost., la Corte ha richiamato i principi espressi dalle
S.U. nella sentenza 5072/2016 e quindi ritenuto che il rimedio risarcitorio applicabile sia quello previsto dall'art. 32 c. 5 della L. 183/2010 (norma oggi sostituita da quella contenuta nell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015): “in definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del
4 concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.”.
Passando alla fattispecie concreta in esame, i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono stati continuativi e stipulati per l'intero anno scolastico dal 1° settembre al 31 agosto, senza che vi fossero esigenze sostitutive di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Non può che concludersi, quindi, per la ricorrenza di un illegittimo ricorso alla contrattazione a termine.
Alla luce dei principi espressi nella sentenza pronunciata dalla S.C. come sopra sintetizzati, deve pertanto essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
L'art. 36, c. 5, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione
5 europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce:
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si richiama l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…]
1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno
è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, quantificata dalla ricorrente in euro 2.662,01; detto importo è corretto alla luce dei dati risultanti dalla busta paga in atti;
il danno quindi deve essere liquidato in complessivi euro 63.888,24, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo
(considerato il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto in data 01.09.2004 ed una mensilità aggiuntiva per ciascuno dei successivi 20 contratti a tempo determinato).
6 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con aumento ex art. 4, c.
1-bis,
D.M. cit. nella misura del 10% in considerazione dell'esiguo numero dei documenti prodotti, con la richiesta distrazione in favore del Difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato in 24 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi euro 63.888,24, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 5.896,00 oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Roberto Carapelle.
Torino, 06 giugno 2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
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