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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14827/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. RUSSO BAVISOTTO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. Elisabetta Violante in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO
ROSARIA per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Pt_1 insiste nelle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14827 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUSSO BAVISOTTO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 650,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 , la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. 01- CP_3
0002814635 notificata il 16 settembre 2024, recante intimazione di pagamento di € 632,27 della quale deduceva a vario titolo l'illegittimità chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento CP_3
delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento dell'opposizione all' ordinanza ingiunzione è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque CP_1
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14827/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. RUSSO BAVISOTTO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. Elisabetta Violante in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO
ROSARIA per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Pt_1 insiste nelle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14827 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUSSO BAVISOTTO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 650,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 , la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. 01- CP_3
0002814635 notificata il 16 settembre 2024, recante intimazione di pagamento di € 632,27 della quale deduceva a vario titolo l'illegittimità chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento CP_3
delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento dell'opposizione all' ordinanza ingiunzione è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque CP_1
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio