Articolo 50 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 49Articolo 51
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15 maggio 1975
Art. 50.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per l'anno finanziario 1975, e' stabilita in lire 277.1 miliardi, di cui lire 157.1 miliardi iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 . Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975