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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2745/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920240004838918000 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato;
ADER il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2745.2024, depositato il 19 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 299 2024 000483918 000, notificata il 10 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle entrate CO, per conto del Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, ha chiesto il pagamento della somma di € 395,00, a titolo di quota consortile, per anno d'imposta 2019.
Esposti i fatti, ha dedotto: difetto di legittimazione;
decadenza; carenza di motivazione.
In data 7 novembre 2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate CO che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, seppur ritualmente intimato, non si è costituito.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate CO in quanto ente che ha adottato l'atto impugnato;
pari legittimazione va riconosciuta al Consorzio di bonifica n. 3 di
Agrigento, poiché ente impositore.
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l'assorbente censura di carenza di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno
2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass.,
Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
Si limita, in particolare, a riportare i dati catastali, la cui indicazione non è idonea ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna solidalmente l'Agenzia delle entrate CO e il Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 150,00
(centocinquanta/00), oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
RA TO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2745/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920240004838918000 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato;
ADER il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2745.2024, depositato il 19 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 299 2024 000483918 000, notificata il 10 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle entrate CO, per conto del Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, ha chiesto il pagamento della somma di € 395,00, a titolo di quota consortile, per anno d'imposta 2019.
Esposti i fatti, ha dedotto: difetto di legittimazione;
decadenza; carenza di motivazione.
In data 7 novembre 2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate CO che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, seppur ritualmente intimato, non si è costituito.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate CO in quanto ente che ha adottato l'atto impugnato;
pari legittimazione va riconosciuta al Consorzio di bonifica n. 3 di
Agrigento, poiché ente impositore.
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l'assorbente censura di carenza di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno
2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass.,
Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
Si limita, in particolare, a riportare i dati catastali, la cui indicazione non è idonea ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna solidalmente l'Agenzia delle entrate CO e il Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 150,00
(centocinquanta/00), oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
RA TO