Art. 18. Sanzioni 1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito:
a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ((euro ottomila)) a ((euro quarantottomila)) ; ((2)) b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da ((euro diecimila)) a ((euro sedicimila)) ; ((2)) c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da ((euro diecimila)) a ((euro sedicimila)) ; ((2)) d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da ((euro diecimila)) a ((euro sedicimila)) . ((2)) 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII.
3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ((euro ottomila)) a ((euro quarantottomila)) . ((2)) 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero ((dello sviluppo economico)) . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ((euro ottomila)) a ((euro quarantottomila)) ; ((2)) b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da ((euro diecimila)) a ((euro sedicimila)) ; ((2)) c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da ((euro diecimila)) a ((euro sedicimila)) ; ((2)) d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da ((euro diecimila)) a ((euro sedicimila)) . ((2)) 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII.
3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ((euro ottomila)) a ((euro quarantottomila)) . ((2)) 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero ((dello sviluppo economico)) . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.