Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7091 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7091 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in Cinisello Balsamo (MI), Vicolo Ruggero Leoncavallo n. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Pirovano e dalla abogada Margherita Sitar ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Via M.U. Traiano n. 35, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Nardò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato il 7 luglio 2007 trascritto poi nei Registri dello stato civile del Comune di
Nardò (LE) al n. 32 parte 2 serie A dal registro degli atti;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocazione degli stessi presso la madre, ; Parte_1
2) Nella casa coniugale è sita in Cinisello Balsamo (MI), vicolo Ruggero Leoncavallo n. 5 dove abiteranno i figli e;
Per_1 Persona_2
Quanto alla regolamentazione patrimoniale a favore dei figli minori:
3) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore euro 200,00 e al figlio minore Persona_1 Persona_2
euro 200,00 al mese, per dodici mesi all'anno e soggetti a rivalutazione annuale Istat come
[...] per legge. Detti importi da corrispondersi sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
4) Le spese a favore dei figli, come da elenco riportato, verranno divise al 50% tra i genitori, e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventive accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale: d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contano per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) formaci prescritti del medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma affermati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spense scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventiva accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
e) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pe/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
O fondo cassa richiesto dalla scuola: g) gite scolastiche senza pernottamento: h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all' estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il presentivo accordo: a) tempo prolungato, mensa scolastica, pre-scuola e dopo scuola: 1) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue: b) corsi di musica e strumenti musicati, e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei): di spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni): h) acquisto e manutenzione (comprensivo di ballo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il rimborso pro quota delle suddette spese avverrà entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute anticipate.
5) Piano Genitoriale ex art 473-bis 12 ult.co. c.p.c, in allegato al presente ricorso di separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita:
6) Il sig. potrà vedere e tenere con se i figli a fine settimana alterni, dalle ore 17.00 del Parte_2 venerdì sera sino alle ore 20.00 della domenica sera;
il sig. avrà facoltà di vedere i figli Parte_2 liberamente anche durante la settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. I periodi di vacanze scolastiche legati alle festività e le vacanze estive saranno suddivise tra i genitori, ad anni alterni tra di loro con le seguenti modalità: con riferimento alle vacanze natalizie per la prima settimana (comprendente 1 Natale) con il padre e per la seconda settimana (comprendente il Capodanno e l'Epifania) con la madre nel rispetto del principio dell'alternanza per gli anni a seguire. Con riferimento alle vacanze pasquali (normalmente pari ad una settimana di chiusura delle scuole) le stesso saranno suddivise per i primi tre giorni
(compresi il giorno di Pasqua) con la madre e per 1 successivi tre giorni (comprendenti il lunedì dell'angelo) con il padre. nel rispetto del principio dell'alternanza le ulteriori festività ed eventuali ponti (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.) saranno ripartiti tra i genitori alternativamente tra loto ad anni alterni.
La determinazione dei periodi di ferie avverrà entro il mese di aprile di ogni anno.
Durante le vacanze estive ognuno dei genitori trascorrerà un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, potranno essere presi in considerazioni anche ulteriori giorni in base alle disponibilità previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori. In ragione dell'et conseguita da , con riferimento ai periodi indicati nessuno escluso, la stessa è libera di Per_1 determinarsi nella frequentazione e permanenza con il padre.
Le parti convengono sin d'ora ché quanto sopraindicato potrà essere modificato di comune accordo avendo cura l'interesse dei figli minori.
7) sugli ulteriori profili patrimoniali I sig.ri e (d'ora in Parte_1 Parte_2 poi le Parti), come già esposto in premessa, in ragione del fatto
-che l'una è garante fideiussore del finanziamento Findomestic contratto dal sig e mutuaria Parte_2 del mutuo contratto dallo stesso sig. con per l'immobile sito in Cinisello Balsamo Parte_2 CP_1 vicolo Ruggero Leoncavallo n. 5 sopra identificato:
-che i1 sig. è garante fideiussore del mutuo a tasso variabile contratto (ora per 5 anni a Parte_2 tasso fisso) dalla sig.ra con , per l'acquisto dell'immobile sita in Parte_1 CP_2
Cinisello Balsamo vicolo Ruggero Leoncavallo 1. 5, come sopra meglio specificato;
Tutto ciò premesso le Parti convengono e si impegnano ad onorare, nei termini modi ed importi convenuti, ciascuna per quanto di competenza principale, l'impegno economico assunto con i rispettivi creditori [Findomestic, e e di proseguire nell'assolvimento di CP_1 CP_3 siffatti adempimenti tenendo indenne in via preventiva l'altra / l'altro con tutte le proprie sostanze e patrimonio mobiliare ed immobiliare di qualunque controversia e/o inadempimento dovesse eventualmente originarsi dal proprio contratto di debito mutuo e finanziamento, come sopra specificati.
In relazione a quanto disciplinato nell'odierna separazione, Le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere né a richiedere l'una all'altra in ragione dei pregressi rapporti economici e patrimoniali intercorsi durante il matrimonio, salvo il rispetto di quanto qui convenuto.
* *
I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione per quanto necessario al rilascio e rinnovo del passaporto avvero di altro: documento equipollente per l'espatrio sia per se stessi, sia relativamente ai figli minori e Per_1 Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 29.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Nardò (LE) il 7 luglio 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Nardò (LE), anno 2007, n. 32, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nardò (LE), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi