Articolo 11 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 novembre 2003
Art. 11. (Poteri e funzioni dell'esecutivo) 1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. 2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
Egli e' coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parita' di voti, dal membro piu' anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'. 3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
Entrata in vigore il 11 novembre 2003
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