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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 128/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza dell'8-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 128/2022 R.G.C promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5 Parte_6
dall'avv. Federica Montecchi ed elettivamente domiciliati a Macerata, Galleria del Commercio, n.
17, come da procure allegate al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sede della stessa, ad Ancona,
Piazza Cavour, n. 29;
CONVENUTO
Oggetto: illegittimità sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, reintegrazione nel posto di lavoro e diritto alla retribuzione, in subordine all'assegno alimentare.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27-2-2022, i ricorrenti in epigrafe impugnavano i seguenti provvedimenti del , Controparte_1 Controparte_3
di Macerata:
[...]
1) Prot. n. 0021514 emesso in data 27.12.2021 notificato al vigile del fuoco coordinatore (FC)
il 30.12.2021; Parte_1
2) Prot. n. 0021513 emesso in data 27.12.2021 notificato al vigile del fuoco esperto (VFE) Parte_2
il 30.12.2021;
[...]
1 3) Prot. n. 0021515 emesso in data 27.12.2021 notificato al Capo Reparto (CR) il Parte_3
30.12.2021;
4) Prot. n. 0001614 emesso in data 24.1.2022 notificato al vigile del fuoco esperto (VFE) Parte_4
il 27.1.2022;
[...]
5) Prot. n. 21549 emesso in data 28.12.2021 notificato al vigile del fuoco coordinatore (FC) Pt_5
il 17.1.2022; con i quali i destinatari, a seguito dell'accertamento del loro inadempimento
[...] all'obbligo vaccinale prescritto dall'art. 4 ter del D.L. 44/2021, erano stati sospesi con decorrenza immediata dal servizio;
ed altresì i seguenti provvedimenti:
6) Nota Prot. n. 21766 del 31.12.2021 notificata al il 5.1.2022; Parte_7
7) Nota Prot. n. 21767 del 31.12.2021 notificata al il 3.1.2022; Parte_8
8) Nota Prot. n. 1617 del 24.1.2022 notificata al FC il 27.1.2022; Parte_6
9) Nota Prot. n. 1359 del 20.1.2022 notificato al VFE il 22.1.2022; Parte_4
10) Nota Prot. n. 21765 del 31.12.2021 notificata al FC il 4.1.2022; con le quali il Parte_5
Comando dei VV.FF. di Macerata aveva comunicato ai destinatari l'avvio del procedimento di recupero delle retribuzioni comunque corrisposte in costanza del periodo di assenza ingiustificata dal servizio.
I medesimi esponevano: essi erano tutti Vigili del Fuoco, con le qualifiche sopra indicate, dipendenti del Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, alcuni operanti in sede centrale, altri nei
Distaccamenti di Visso o Civitanova Marche;
tutti, tranne il C.R. avevano maturato dei Pt_3 periodi di “assenza ingiustificata” ai sensi del D.L. 127/2021 conv. in L. 165/2021, cioè in costanza della normativa che imponeva l'ingresso al lavoro con il possesso del cd “green pass base”, quello ottenibile con il tampone valido 48 ore;
inoltre tutti, tranne il VFE erano stati sospesi dal Pt_6 servizio in quanto inottemperanti all'obbligo vaccinale disposto a carico di alcune categorie di lavoratori, tra cui le FF.OO. (tra le quali si annoveravano i Vigili del Fuoco), dal D.L. 172/2021, conv. in L. 3/2022, che aveva inserito l'art. 4 ter nel D.L. 44/2021, il quale già lo prevedeva per i sanitari;
il non era stato sospeso in quanto, durante la pendenza del termine concesso per CP_4
legge (art. 4 ter c. 3 D.L. 44/2021) per comunicare l'ottemperanza o meno all'obbligo vaccinale e/o per avviare il relativo ciclo, aveva contratto la malattia Covid-19 e quindi era stato riammesso in servizio una volta guarito a mezzo del green pass da guarigione;
il FC AT era stato riammesso in servizio in quanto, stremato dalla situazione e piegato dal “ricatto di Stato”, aveva avviato il ciclo vaccinale, essendosi sottoposto all'inoculazione della prima dose in data 3.2.2022; tutti i ricorrenti avevano comunque messo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa a mezzo di altrettante comunicazioni via pec, lamentando l'illegittimità della normativa istitutiva del
2 green pass;
i VF AT e ricevuto l'invito del Comando a comunicare l'avvio o meno Parte_2 del ciclo vaccinale, avevano anche richiesto all' e all' l'ostensione della CP_5 Pt_9
prescrizione medica per uno dei vaccini attualmente somministrati in Italia, prescrizione richiesta dalle case farmaceutiche produttrici dei medicinali, come indicato nei cd. “bugiardini” sia del vaccino
PI (Moderna) sia del vaccino RN (Pfizer); contestualmente ed in attesa di ricevere la richiesta prescrizione medica, in realtà mai giunta, avevano diffidato inutilmente il Comando dal procedere alla minacciata sospensione dal servizio come da pec contenenti anche quelle di richiesta di ostensione che allegavano;
anche il che era in malattia per causa di servizio nel CP_6 momento in cui aveva ricevuto l'invito a comunicare il proprio stato in merito alla campagna vaccinale, aveva richiesto al Comando di sospendere la procedura ex art. 4 ter c. 3 D.L. 44/2021 in attesa di essere inviato a visita presso la C.M.O. competente per i VV.FF., affinché questa valutasse, attesa la malattia in essere, la sua possibile esenzione dalla campagna vaccinale, ma non aveva ricevuto riscontro alcuno in merito, venendo immediatamente sospeso;
ricevuta la sospensione, aveva anche richiesto al Comando di essere adibito a mansioni diverse in modo da evitare il rischio di diffusione della malattia Covid-19 o che gli fosse corrisposto l'assegno alimentare, ma senza ottenere riscontro;
tutti i ricorrenti, nonostante il periodo di assenza ingiustificata, prima, e quello di sospensione dal servizio, dopo, avevano fino all'attualità regolarmente percepito lo stipendio, compreso il rateo del mese di febbraio in corso;
a fronte della ricezione delle note impugnate con il presente ricorso di cui al doc. n. 2, i destinatari avevano presentato tramite la scrivente al Comando
VV.FF. di Macerata delle osservazioni con cui, sempre lamentando l'incostituzionalità della normativa sul green pass al fine di scongiurare la prospettata restituzione degli stipendi, chiedevano in subordine la corresponsione del cd “assegno alimentare” ex art. 82 D.P.R. n. 3 del 1957, indennità pari al 50% dello stipendio tabellare avente chiara funzione alimentare e di sostentamento del lavoratore in caso di sospensione dal lavoro, anche in questo caso senza riscontro;
detta indennità era prevista in caso di “sospensione cautelare in caso di procedimento penale” a carico del dipendente anche dall'art. 40 del CCNL per i VV.FF. che al co. 6 prevedeva: “Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.”; anzi il precedente art. 39 prevedeva la corresponsione dello stipendio pieno ove la sospensione conseguisse ad un procedimento disciplinare;
i ricorrenti non si erano sottoposti all'inoculazione del c.d. vaccino, che tale non era come di seguito spiegato, in sintesi perché non immunizzava, per tutelare la propria salute, trattandosi di sostanze sperimentali, di cui la storia dell'ultimo anno di pandemia aveva dimostrato pacificamente l'inutilità manifesta ai fini della prevenzione del contagio (infatti dopo un anno di campagna vaccinale massiva i contagi in Italia si
3 erano più che decuplicati: casi al 31.12.2020 n. 23.477, al 31.12.2021 n. 144.255, oppure all'1.2.2021
n. 7.925, all'1.2.2022 133.306, come risultante da qualsiasi sito di indagini statistiche): al contrario, mancando dati, o meglio forse risultando omessa la pubblicazione degli stessi, sugli effetti avversi e soprattutto stante l'assenza di qualsiasi responsabilità indennitaria o risarcitoria in capo allo Stato per le ipotesi in cui gli stessi si dovessero verificare, appariva illogica ai ricorrenti la necessità di sottoscrizione di un “consenso informato”, che in realtà era un “consenso estorto”.
In via preliminare i ricorrenti affermavano la giurisdizione del giudice adito, in quanto essi agivano in giudizio per ottenere la tutela del proprio diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del proprio diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), due diritti costituzionali che costituivano il nucleo fondante della dignità della persona umana, assumendo che tali diritti erano stati violati dalla normativa che aveva imposto prima l'obbligo di recarsi al lavoro previa esibizione del green pass base e poi l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori;
il datore di lavoro non aveva avuto alcuna discrezionalità nell'impedire lo svolgimento della prestazione lavorativa senza green pass e nell'infliggere i provvedimenti di sospensione per violazione dell'obbligo vaccinale, ma aveva soltanto seguito l'iter previsto dalla normativa statale per assicurarsi che sul luogo di lavoro entrassero solo dipendenti muniti di green pass, nella vigenza del D.L. n. 127/2021, o solo dipendenti vaccinati, sotto la vigenza del D.L.
172/2021, conseguendone che: i diritti per cui i ricorrenti agivano in giudizio integravano diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione e non meri interessi legittimi;
non era in discussione alcun potere amministrativo in capo alla P.A. che aveva prima dichiarato assenti ingiustificati e poi sospeso i lavoratori, semplicemente applicando le norme tempo per tempo vigenti;
la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, esulando totalmente dalla competenza, esclusiva, di quello amministrativo, come chiarito anche da recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (tra cui
TAR Veneto n. 1548/2021): non trattandosi di valutare la legittimità o meno di un qualche atto, comportamento, omissione della P.A., mero esecutore materiale dell'iter procedimentale previsto dal legislatore, la controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì, trattandosi di tutela di primari diritti soggettivi dei ricorrenti, in quella del giudice ordinario.
I ricorrenti lamentavano altresì l'incostituzionalità della normativa istitutiva del green pass sul luogo di lavoro, in particolare sia di quella che imponeva il c.d. green pass base (D.L. 127/2021 che aveva introdotto gli artt. 9 quinquies e ss. al D.L. 52/2021), sia di quella che imponeva l'obbligo vaccinale a determinate categorie di lavoratori (D.L. 44/2021 e D.L. 172/2021): A) per violazione degli artt. 4
e 36 Cost.: in tutte le suddette norme la finalità dichiarata dell'imposizione del trattamento sanitario
(tampone o vaccino) era quella di “prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2” (art. 4 D.L.
44/2021 e art. 9 quinquies D.L. 52/2021): sotto questo “scudo” si era trincerato chi sosteneva che tale normativa avesse la finalità costituzionalmente garantita, di tutelare la salute pubblica;
la prevalenza
4 del principio costituzionale di cui all'art. 32 Cost., nella sua versione “pubblica”, su tutti gli altri diritti garantiti dalla Costituzione sembrava far regredire a diritti di serie B sia il diritto alla tutela della salute individuale sia il diritto al lavoro;
tuttavia né il tampone, che non era uno strumento preventivo, né i due vaccini somministrati in Italia, PI e RN, erano in grado di prevenire l'infezione da Sars-Cov-2, come risultava dalle schede tecniche dei due prodotti, emergendo che entrambi erano finalizzati, negli intendimenti delle case produttrici, alla “prevenzione della malattia Covid-19” e non ad impedire l'infezione dal virus Sars-Cov-2, il quale poteva entrare nell'organismo ma non provocare la malattia, poiché l'infezione (Sars-Cov-2) non era uguale alla malattia (Covid-19): mentre l'infezione era il modo mediante cui i microrganismi potevano eventualmente causare malattia, essendo un attacco ed una crescita di tali microrganismi all'interno del corpo che causavano danni al corpo, la malattia era causata dall'indebolimento del sistema immunitario a seguito dell'infezione derivante da qualsiasi agente patogeno, mostrando sintomi all'esterno; l'infezione era una sorta di risposta immunitaria dell'organismo contro l'attacco dell'agente patogeno;
la malattia si sviluppava allorché il sistema immunitario si indeboliva e l'agente patogeno iniziava a danneggiare le cellule della parte del corpo infettata;
quindi, i prodotti proposti per l'adempimento dell'obbligo vaccinale non soddisfacevano i requisiti di legge richiesti dall'art. 4 D.L. n. 44/2021 e dalle altre norme superiormente richiamate, con l'assurda conseguenza che alcun tipo di vaccino somministrato in Italia permetteva di adempiere l'obbligo normativo in discorso;
nell'ultimo anno era emerso che questi vaccini non impedivano neppure la malattia, avendo il virus Sars-Cov-2 continuato a colpire la popolazione italiana senza distinzioni tra persone non vaccinate e persone vaccinate e tra mono-, bi- o tri-inoculati; pertanto uno sconsiderato legislatore aveva di fatto imposto, con un obbligo surrettizio e mascherato, dei trattamenti sanitari sperimentali e di cui non si conoscevano gli effetti a medio e lungo termine, che nella migliore delle ipotesi si erano rivelati inutili e che come tali non potevano dirsi finalizzati a tutelare il diritto alla salute pubblica ex art. 32 Cost., sacrificando il diritto al lavoro e la dignità della persona, in totale spregio della copertura costituzionale di cui anche questi altri diritti godevano;
era quindi pacifica la violazione del diritto al lavoro di cui agli art. 4 e 36 Cost. sotto un duplice profilo: - dette norme non tutelavano alcun diritto di rango costituzionale, e neppure il diritto alla salute pubblica, cosicché era incostituzionale la compressione del diritto al lavoro e alla percezione di una retribuzione piena, la quale era decurtata del costo dei numerosi tamponi mensili necessari per accedere al luogo di lavoro (dal 15 ottobre al 15 dicembre sotto la vigenza del D.L.
127/2021) (mediamente 3 a settimana, al costo calmierato di € 15,00 cadauno, per un costo mensile di circa € 200,00) o addirittura negata;
anche ammesso che si potesse in queste norme ravvisare un'autentica volontà di tutela della salute pubblica da parte del legislatore, non era comunque stato correttamente bilanciato il rapporto tra due diritti aventi pari dignità costituzionale, ovvero il diritto
5 al lavoro, che coinvolgeva la dignità dell'uomo, il suo dovere di mantenere la famiglia, tutelare i figli minori ecc., ed il diritto alla salute;
a tutto voler concedere si sarebbe potuta valutare una compressione temporanea, limitata nel tempo, del diritto al lavoro di fronte al diritto alla salute;
invece le cit. norme avevano lasciato le famiglie prive del legittimo sostentamento loro derivante dal lavoro per mesi e mesi, senza poter pagare ratei di mutui, mantenere famiglie e sostenerne le relative spese con stipendi decurtati o addirittura sospesi;
la sospensione dal lavoro per la durata di (almeno) sei mesi senza previsione di alcuna retribuzione, in assenza di un legittimo obbligo normativo o di un fatto sottostante di rilievo disciplinare o penale o comunque illecito, contrastava con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, anche in caso di misure emergenziali, doveva sempre guidare il legislatore;
la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 19-10/11-11-2021, sia pure intervenendo in materia del tutto differente (il diritto di proprietà; nel caso di specie invece erano in gioco il diritto al lavoro e “ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” e, dunque, alla dignità personale e alla libertà), aveva espressamente ammonito il legislatore a non superare i limiti massimi di tollerabilità di misure pur dichiaratamente emergenziali;
la normativa in questione non rispettava i principi della eccezionalità, della temporaneità e della gradualità: misure sproporzionate e inadeguate all'evoluzione della situazione;
inoltre il termine di durata massima della sospensione era fissato sino al 15-6-2022 e non si coordinava, superandolo, con quello di durata dello stato di emergenza, fissato al 31-3-2021; pertanto i ricorrenti sollevavano specifica eccezione di incostituzionalità: dell'art. 9 quinquies D.L. 52/2021 conv. in L. 87/2021 come introdotto dall'art. 1 del D.L. 127/2021 conv. in L. 165/2021; dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021 come introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021 per violazione manifesta degli artt. 4 e 36 Cost.; B) per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.: tali norme erano contrarie al principio di uguaglianza ed al criterio di ragionevolezza sotto due aspetti: non era ragionevole che per limitare le possibilità di contagio in Italia si fossero colpite solo alcune categorie di lavoratori senza alcun valido criterio scientifico di selezione a supporto;
se poteva essere infatti costituzionalmente giustificabile alla luce dell'art. 32 Cost. l'imposizione dell'obbligo vaccinale ai sanitari nella versione originaria del D.L. 44/2021, considerato il loro costante contatto con persone a rischio (fragili, malati ecc…), tale ragione difettava in relazione per es. al personale dei VV.FF., i cui contatti con l'utenza erano limitati e sporadici, dal momento che quando effettuavano il soccorso d'urgenza la cittadinanza veniva fatta sempre allontanare;
perciò il personale operativo dei VV.FF. non aveva sicuramente occasioni di contatto maggiori di quelle dei cassieri del supermercato, rappresentando questi ultimi un innegabile veicolo di possibile contagio e nonostante ciò non essendo divenuti destinatari dell'obbligo vaccinale;
forse la vera ratio della scelta delle categorie da assoggettare all'obbligo ex D.L. 172/2021, che esulava totalmente da ragioni di natura sanitaria, era
6 il fatto che i dipendenti pubblici erano più facilmente “ricattabili” e controllabili di quelli privati, scelta discriminatoria, senza alcun apprezzabile motivo che potesse ricondursi ad un principio di rango costituzionale eventualmente da anteporre a quello di cui all'art. 3, tra categorie di cittadini, semplicemente in base alla loro professione;
la disparità di trattamento era evidente;
la giustificazione dell'assoggettamento all'obbligo dei VV.FF. era sfuggente;
in secondo luogo la discriminazione era evidente nel raffronto tra lavoratori e non lavoratori, intesi per questi ultimi i pensionati, i disoccupati ed i percettori del reddito di cittadinanza, i quali, solo perché non facevano quotidianamente accesso ad un luogo di lavoro, non erano state raggiunti dall'obbligo vaccinale ed avevano continuato a percepire tranquillamente la loro fonte di reddito mensile senza dover sottostare al ricatto di Stato, venendo colpiti nella loro dignità coloro che contribuivano alla produzione del Pil nazionale, mentre erano liberi dall'obbligo vaccinale e dal tampone coloro che non contribuivano al benessere della nazione;
la ratio sottesa a questa scelta scriteriata non poteva risiedere nel fatto che i contagi dilagassero sui luoghi di lavoro, dal momento che tutte le indagini epidemiologiche avevano dimostrato che la quasi totalità dei contagi avveniva in ambiente domestico, come emergeva da 3 report del Gores Marche all'attualità, al 15-12-2021 (data di decorrenza obbligo vaccinale per alcune categorie) ed al 15-10 (data di decorrenza obbligo green pass base per tutti per entrare al lavoro), con evidente assenza di giustificazione scientifica dell'assoggettamento ad obbligo vaccinale dei soli lavoratori;
C) per violazione dell'art. 32 Cost. in riferimento al diritto alla salute del singolo: in materia di obbligo vaccinale, quale quello surrettiziamente introdotto dalla normativa sopra richiamata, la Corte Costituzionale aveva ripetutamente affermato che il legislatore poteva imporre un obbligo vaccinale solo se compatibile con i principi fissati dall'art. 32 Cost.; in realtà, tale norma, al co. 1, postulava che la Repubblica tutelasse la salute quale fondamentale diritto dell'individuo, inteso come comprensivo della libertà di cura, e interesse della collettività, mentre al co. 2 fissava i limiti che il legislatore non poteva valicare nel momento in cui imponeva un trattamento sanitario obbligatorio;
di recente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con ordinanza del 17.01.2022 aveva ripercorso i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.
307/1990, 258/1994 e 88/1979 in materia di obbligo vaccinale, con particolare attenzione al bilanciamento tra la tutela della salute quale diritto individuale e la tutela della salute quale interesse collettivo, aveva chiesto un approfondimento istruttorio, demandando ad un collegio composto da rappresentanti delle autorità sanitarie l'acquisizione di fondamentali informazioni sulle modalità di gestione della emergenza e della campagna vaccinale, compresa l'acquisizione da parte degli enti preposti dei dati sugli effetti avversi segnalati (farmacovigilanza passiva) nel corso della campagna vaccinale, le modalità di farmacovigilanza, le direttive impartite ai medici di medicina generale ed altre informazioni necessarie alla corretta valutazione in sede giurisdizionale del rispetto dei principi
7 fissati dalla Corte Costituzionale;
l'obbligo di un determinato trattamento sanitario poteva essere imposto non tout court ma, in applicazione proprio del co. 2 dell'art. 32 Cost., solo a fronte del rispetto di rigorose garanzie, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22-6-1990, n. 307, secondo cui la costituzionalità degli interventi normativi che stabilivano l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari era garantita quando: a) “il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.”; b)“… un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.”; c)“con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute - e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore
a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare, finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. E parimenti deve ritenersi per il danno - da malattia trasmessa per contagio dalla persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio o comunque a questo ricollegabile - riportato dalle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla prima in ragione della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse coinvolte nel trattamento obbligatorio che, sotto il profilo obbiettivo, va considerato unitariamente in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate).”; d) inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento “devono essere accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche
e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla
8 persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.”.
I ricorrenti rilevavano in ordine al requisito di cui al punto a) che lo stesso non era stato assolutamente rispettato dalla censurata normativa emergenziale poiché in primo luogo era stato dimostrato che i farmaci immessi sul mercato con il falso nome di “vaccini” non avevano la capacità di immunizzare l'individuo dal virus, né di interrompere la trasmissione del virus, né di evitare che il vaccinato si ammalasse di Covid-19, una persona vaccinata e una non vaccinata potendo ugualmente contrarre il virus ed esserne veicolo di trasmissione;
quindi i vaccini immessi sul mercato non potevano essere imposti obbligatoriamente in quanto, non interrompendo la catena di trasmissione del virus stesso, di fatto non soddisfacevano l'interesse della salute pubblica;
sin dal principio nella autorizzazione condizionata dei farmaci per il contenimento dell'infezione di Sars-Cov-2, era espressamente detto che non era noto se i soggetti vaccinati potessero essere portatori del virus e in grado di diffonderlo, ma era chiaro che si trattasse di farmaci, semmai, diretti solo alla attenuazione della malattia Covid-
19; quindi, venendo meno la soddisfazione del presupposto solidaristico di protezione della collettività, non essendo il vaccino strumento efficace per la sua soddisfazione, il trattamento sanitario non era più aderente al principio costituzionale (art. 32 Cost.) secondo l'insegnamento della sentenza n. 307/90; neppure il rispetto del presupposto di cui alla lettera b) era stato garantito, anzi, chi si sottoponeva a vaccinazione era certamente posto a serio rischio di essere soggetto ad effetti avversi anche gravi, descritti ampiamente anche nei fogli illustrativi dei farmaci, ed, in numerosi casi, era stato accertato anche il decesso quale diretta conseguenza della vaccinazione (rapporto n. 9 AIFA); i dati riportati dal cit. rapporto AIFA erano comunque sottostimati, essendo incontrovertibile che ad oggi l'unica farmacovigilanza era quella demandata al cittadino (farmacovigilanza passiva) con tutte le conseguenze sulla rappresentazione reale degli effetti avversi anche gravi;
il Governo, pur avendo imposto un obbligo vaccinale sperimentale, non si era attivato con la farmacovigilanza attiva ai fini della rilevazione quanto più rispondente possibile al dato reale;
i ricorrenti richiamavano, per gli effetti avversi, anche alla banca dati Eudravigilance, facente capo all'EMA, da cui si potevano acquisire importanti informazioni anche sulle centinaia di migliaia di effetti avversi, compresi migliaia di eventi fatali riconducibili alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19; il trattamento sanitario, quindi, poteva essere imposto a patto che fosse efficace non solo per sé stessi ma anche per la collettività ed a patto che esso non fosse pericoloso per l'individuo che lo subiva;
la Corte
Costituzionale, anche con la sentenza n. 258/94, aveva ammonito sul fatto che un trattamento sanitario obbligatorio poteva essere imposto purché “non incida negativamente sullo stato di salute di colui
9 che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali, di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”, cosicché una conseguenza tollerabile e che non incideva sulla legittimità di un obbligo vaccinale era soltanto quella di scarsa entità e di carattere temporaneo;
laddove, invece, non fosse escluso, come nel caso di specie, che il trattamento potesse provocare conseguenze invalidanti permanenti o la morte stessa, esso non poteva essere imposto se non violando l'art. 32 Cost., essendo il limite della scarsa entità e temporaneità degli effetti avversi baluardo invalicabile;
confrontando questo assunto con i dati del
IX Rapporto che certificava: - un tasso di segnalazioni di eventi avversi gravi post vaccino pari Pt_9
a 17 ogni 100.000 inoculazioni;
- i morti segnalati a seguito dell'inoculazione erano stati 608 variamente distribuiti per tutti i vaccini in commercio;
- il numero dei casi al momento ritenuti sicuramente correlati alla vaccinazione erano 16 su 435 decessi esaminati;
- le cause di ulteriori 133 morti su 435 erano invece risultate indeterminabili, per cui in ogni caso la correlazione non poteva essere esclusa ed ai fini giuridici la condizione di indeterminatezza equivaleva a quella di correlazione;
quindi la conseguenza giuridica necessitata era quella sancita dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale: tale trattamento violava il limite del rispetto della persona umana non potendo essere imposto il sacrificio del singolo individuo neppure davanti alla tutela di tutti gli altri, anche aderendo alla tesi dell'efficacia di tali trattamenti;
con riferimento al presupposto c), neppure la previsione di un ristoro per danno ulteriore, comunque allo stato non previsto, poteva legittimare l'adozione dell'obbligo vaccinale in aderenza al dettato costituzionale, perché i farmaci immessi sul mercato non avevano l'efficacia di interrompere la trasmissione del virus e quindi tutelare la salute degli altri, della collettività; la libertà di autodeterminazione del singolo individuo non poteva essere gravemente compressa per dovere di solidarietà nei confronti della collettività in assenza di presupposti certi, precisi e rigorosi;
quanto al presupposto d) per tutti i motivi già esposti esso era stato anch'esso disatteso;
si era imposto un obbligo senza predisporre alcuna cautela: seria e consapevole informazione sui farmaci e sugli effetti avversi anche gravi che essi producevano in una parte consistente della popolazione, mancanza di screening personalizzato e rilascio di prescrizione medica, mancanza di intervento del medico di medicina generale per la valutazione delle condizioni soggettive del paziente;
preso atto del fatto che tutta la campagna vaccinale si era svolta con le suddette modalità e che la popolazione non aveva sottoscritto un consenso veramente informato, ma si era invece semplicemente sottoposta all'inoculazione; pertanto, l'imposizione dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter D.L. 44/21 era un trattamento sanitario che travalicava il rispetto e la dignità della persona umana e quindi in contrasto con l'art. 32 Cost. secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
10 non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
I ricorrenti lamentavano inoltre la contrarietà della normativa statale che imponeva il green pass base o rafforzato alla normativa sovranazionale: ancora in riferimento al D.L. 127/21 che aveva introdotto gli artt. 9 quinquies e ss. nel D.L. 52/21, al D.L. 44/21 e D.L. 172/21 essi erano contrari a diverse norme sovranazionali:
- art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: Diritto all'integrità della persona, secondo cui:
“1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”, poiché il consenso del lavoratore veniva estorto a pena di perdita del lavoro e della retribuzione;
- la Convenzione di : CP_7
“Art. 1 – Oggetto e finalità: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
“Art. 2 – Primato dell'essere umano. L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Art. 5 – Regola generale. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”;
- il Regolamento UE 953/2021 vietava espressamente la discriminazione di chi, per scelta, non intendeva sottoporsi al trattamento vaccinale anti Covid;
tale regolamento, come rettificato nella prima erronea traduzione il 5-7-2021, al considerando n. 36 prevedeva: “E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”; l'ultimo inciso, oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del
11 testo del regolamento, ma compariva, fin dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”: la scelta di non vaccinarsi era quindi pienamente legittima e non poteva portare a conseguenze di tipo discriminatorio nei confronti di chi legittimamente la percorreva: era senz'altro discriminatorio impedire ad una persona non vaccinata di poter lavorare, poiché il lavoro era lo strumento con cui le persone si garantivano la sussistenza, la retribuzione avendo natura alimentare e costituendo valore fondamentale della Costituzione ex artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della stessa;
con la normativa entrata in vigore il 15-12-2021, la sospensione dei lavoratori non vaccinati sarebbe durata per sei mesi, senza che il legislatore avesse previsto alcun sussidio nei confronti degli stessi, violando palesemente anche l'art. 38 Cost.; infine la diretta applicabilità del considerando n. 36 del suddetto
Regolamento si rinveniva nella norma di chiusura dello stesso: Art. 17: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(15.06.2021). Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022”; ed ancora, a chiusura: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”; la normativa nazionale censurata era quindi contraria alla normativa sovranazionale, che gli altri Paesi membri dell'UE avevano rispettato, a tutela della dignità dei propri cittadini.
I ricorrenti lamentavano inoltre l'assenza di preventiva prescrizione medica, deducendo di essersi legittimamente astenuti dalla vaccinazione anche in quanto nessuno aveva fornito loro, nonostante specifica richiesta, la prescrizione medica del farmaco che avrebbero dovuto assumere;
erano infatti le stesse case farmaceutiche produttrici dei vaccini ad imporre che quei farmaci fossero prescritti da un medico;
la ratio dell'avviso inserito nei foglietti illustrativi era evidente: le case farmaceutiche erano consapevoli della possibilità che questi farmaci, impropriamente chiamati vaccini, producessero effetti avversi, anche gravi, e conseguentemente, con la previsione della prescrizione medica, trasferivano sul medico, di famiglia o vaccinatore, la responsabilità di valutare se il paziente fosse idoneo all'inoculazione o meno, ponderando in maniera adeguata il rapporto rischi/benefici; negandosi tacitamente ed implicitamente la necessità della preventiva prescrizione medica, nessun medico in Italia si era mai assunto la responsabilità di eventuali effetti avversi derivanti dai vaccini;
poiché in ambito penale i medici vaccinatori godevano dello scudo penale, confezionato ad hoc per loro con l'art. 3 del D.L. 44/21, ma in ambito civilistico, laddove effettivamente avessero rilasciato la prescrizione medica, nessuna norma li avrebbe esentati da responsabilità risarcitoria in caso di eventi avversi, era evidente che tutti (organismo medici e Aziende sanitarie comprese) avevano negato la necessità della stessa, in realtà necessaria, restando altrimenti il cittadino privo di tutela.
I ricorrenti affermavano poi la possibilità di adibire il personale non vaccinato a diversa mansione:
l'art. 4 ter co. 2 D.L. 44/21 richiamava espressamente i commi 2 e 7 del precedente art. 4 dettato per
12 i sanitari, i quali prevedevano che, in caso di vaccinazione omessa o differita, il personale poteva essere adibito a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il pur svolgendo abitualmente mansioni che non comportavano contatti con l'utenza ed CP_6 avendo pochi contatti anche con il personale in servizio, in quanto il Capo Reparto per l'intero turno di servizio si trovava nel suo ufficio ad organizzare la giornata lavorativa dei sottoposti, aveva chiesto espressamente al proprio Comando di essere eventualmente adibito ad altre mansioni, ancora più tutelanti rispetto ad un ipotetico rischio di diffusione del contagio, ma non aveva ricevuto alcun riscontro, anzi per tutta risposta il datore lo aveva sospeso dal servizio;
poiché il Comando di
Macerata aveva all'attivo oltre 200 vigili operativi, suddivisi su 4 turni, non doveva risultare particolarmente complicato adibire i pochi non vaccinati a mansioni che non comportassero contatti con la cittadinanza;
in tal senso, con sentenza del 14.12.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Velletri aveva reintegrato in servizio un'infermiera non vaccinata proprio osservando che una lettura costituzionalmente orientata dell'intera normativa istitutiva del green pass imponeva un bilanciamento tra la salute pubblica ed i diritti del singolo, e quindi di considerare che, se la prestazione lavorativa non si traduceva di fatto in un aggravamento del rischio di contagio rispetto a quello normalmente rappresentato da qualsiasi altro lavoratore anche di altri settori, allora la sospensione di quel lavoratore dal lavoro non si giustificava;
se invece la sua mansione specifica rappresentava un rischio di diffusione del contagio, egli doveva essere ricollocato e ben poteva esserlo ove il datore di lavoro impiegasse un numero rilevante di addetti come nel caso specifico;
non aveva infatti senso che il datore di lavoro dovesse essere in grado di organizzare una ricollocazione per quei dipendenti che avessero ottenuto l'esenzione o il differimento della vaccinazione, e non anche per i pochi soggetti che avessero legittimamente scelto di non vaccinarsi;
la sospensione era quindi illegittima anche sotto questo punto di vista, in quanto non esaminata affatto la possibilità del c.d. repechage, e ciò in violazione del diritto al lavoro del dipendente, costituzionalmente garantito;
il datore si era comunque attenuto alla normativa che prevedeva il repechage esclusivamente per i lavoratori che beneficiavano di una esenzione o di un differimento della vaccinazione e nessuno dei ricorrenti aveva vantato la circostanza di esonero.
Infine, a parere dei ricorrenti, sussisteva la debenza del pagamento della retribuzione o, in via subordinata, del c.d. assegno alimentare: essendo il datore di lavoro stato in tutti e sei i casi messo in mora relativamente all'accettazione della prestazione lavorativa, avendo egli, contravvenendo ai suesposti principi costituzionali, rifiutato la prestazione lavorativa offerta dal dipendente, la controprestazione del pagamento della retribuzione era comunque dovuta, eventualmente nella forma del risarcimento ex art. 1207 c.c.; i ricorrenti avevano fino all'attualità regolarmente ricevuto lo
13 stipendio mensile, ma, con le note allegate, aveva comunicato l'avvio del procedimento di recupero delle retribuzioni corrisposte in costanza del periodo di assenza ingiustificata, di cui aveva comunicato ai singoli dipendenti il dettaglio dei giorni nelle tabelle allegate alle note, mentre non era stato ancora comunicato nulla quanto alle retribuzioni corrisposte dopo la sospensione dal servizio;
la retribuzione non poteva essere negata, involgendo la tutela di diritti costituzionali molteplici, oltre a quelli già connessi con il diritto al lavoro: - quello dei figli di essere mantenuti dai genitori, ex art. 30 Cost.: i cittadini non vaccinati che svolgevano le professioni rilevanti ex D.L. 44/21 ovviamente non potevano ottemperarvi perché privati del sostentamento loro legittimamente derivante dallo svolgimento di un lavoro;
- quello di cui all'art. 31 Cost., ossia l'adempimento dei compiti relativi alla formazione di una famiglia, principio anch'esso disatteso, quando si privava un cittadino della propria fonte di reddito;
- quello ex art. 34 Cost., secondo cui i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, avevano diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
ed altri diritti costituzionali violati dalla privazione della fonte di reddito;
la conseguenza era che un cittadino italiano non poteva essere privato del proprio reddito, laddove avesse manifestato inequivocabilmente la propria volontà di svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa;
appariva quindi illegittima ed incostituzionale la prospettata volontà del , palesata attraverso la ramificazione Controparte_1
territoriale del di Macerata, di recuperare le retribuzioni corrisposte pur in Controparte_3
assenza di controprestazione lavorativa.
I ricorrenti chiedevano dichiararsi l'insussistenza del diritto al recupero, in nessuna forma, neppure rateizzata, trattandosi di provvidenze abbondantemente già consumate dai dipendenti per il mantenimento delle proprie famiglie e ciò in riferimento sia al periodo di assenza ingiustificata dal servizio ex D.L. 127/21, sia al periodo di vera e propria sospensione conseguente al D.L. 172/21; in subordine rivendicavano, dalle date in cui ognuno aveva messo in mora il datore di lavoro, la corresponsione del cd. assegno alimentare previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82
D.P.R. n. 3/57, in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia;
i VV.FF. non erano militari, pertanto questa norma era loro direttamente applicabile;
tale provvidenza era stata prevista per le ipotesi in cui il dipendente avesse subito la sospensione disciplinare dal servizio;
analoga disposizione si rinveniva nel CCNL dei VV.FF., il quale, all'art. 39, co. 6, prevedeva: “Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile”; la previsione dell'indennità, del medesimo importo pari al 50% della retribuzione, era collegata addirittura alla sospensione cautelare conseguente alla sottoposizione del dipendente ad un procedimento penale, quindi era evidente che sarebbe stato contrario ai principi fondamentali della Costituzione, primo fra tutti il
14 principio di uguaglianza, essendo ancora lecito decidere di astenersi da trattamenti sanitari quali il tampone o la vaccinazione;
pertanto non c'era motivo per negare ad un dipendente che non aveva violato norme disciplinari o penali quella stessa provvidenza economica che invece lo Stato riconosceva in presenza di situazioni in cui il dipendente aveva posto in essere una qualche violazione;
comunque questo istituto era volto a tutelare il limite minimo di sopravvivenza del dipendente e della sua famiglia, noto con il termine di “assegno alimentare” e doveva rilevarsi l'identità della situazione sottostante, cioè la necessità di percepire un minimo mensile che garantisse il sostentamento proprio e della propria famiglia, fra il sospeso non vaccinato ed il sospeso in via cautelare o in costanza di procedimento penale;
poiché il non aveva fornito Controparte_1 riscontro alla richiesta dell'assegno alimentare avanzata dai dipendenti sospesi, essi concludevano chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa valutazione della necessità di accogliere le eccezioni di incostituzionalità in relazione a tutte le disposizioni citate nel ricorso e la conseguente sospensione del giudizio per rimessione di tutti gli atti ad esso relativi alla Corte
Costituzionale:
“A) In via principale dichiarare nulli, illegittimi e/o comunque annullabili i provvedimenti di sospensione emessi a carico dei ricorrenti dal di Macerata per Controparte_8 tutte le ragioni indicate nel ricorso e per l'effetto condannare il all'immediata Controparte_1
reintegra dei dipendenti odierni ricorrenti sul luogo di lavoro, ove già non intervenuta medio tempore per altra causa (es: guarigione da covid 19);
“B) dichiarare in ogni caso che i ricorrenti debbono poter continuare a prestare regolarmente il proprio lavoro presso il Comando dei VV.FF. di Macerata anche laddove in futuro vedano scadere il loro eventuale green pass da guarigione, come disciplinato dall'art. 9 c. 2 lett. b del D.L. 52/2021 conv. in L. 87/2021, e secondo la validità attualmente prevista dal successivo comma 4;
“C) condannare il e per esso il di Macerata Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle retribuzioni di legge dovute dalla data in cui i dipendenti sono stati considerati assenti ingiustificati e successivamente sospesi fino a quella dell'effettiva reintegra sul lavoro, oltre ad eventuali emolumenti che matureranno in pendenza del giudizio sino alla reintegra, ed oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e, ove le retribuzioni siano già state corrisposte, dichiarare illegittima, illecita o con qualsivoglia altra utile statuizione la pretesa del datore di lavoro di vedersi restituite le retribuzioni stesse, sia in costanza di assenza ingiustificata dal lavoro che in costanza di sospensione, in quanto le stesse debbono intendersi percepite a titolo risarcitorio ex art.
1207 c.c.;
15 “D) In subordine rispetto alla domanda avanzata sub C) condannare il al Controparte_1 pagamento dell'indennità prevista dall'art. 82 D.P.R. 3/1957 e dall'art. 40 del CCNL VV.FF. a favore di ognuno dei dipendenti dal dì dell'assenza ingiustificata ed in costanza del periodo di sospensione dal lavoro.
“Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Si costituiva ritualmente il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, il quale CP_1
esponeva: ai sensi dell'art. 2, co. 1, D. L. 172 del 26-11-2021, convertito in L. n. 3 del 21-1-2022, dopo l'art.
4-bis del D.L. 1-4-2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 28-5-2021, n. 76, era stato inserito l'art.
4-ter, recante “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e degli Istituti penitenziari”, secondo cui, dal 15-12-2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'art.
3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, co. 3, del D.L. 22-4-2021, n. 52, conv., con mod., in L. 17-6-2021, n. 87, si applicava anche al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art.
4-ter, co. 1, lett. b); il successivo co. 2 dell'art.
4-ter stabiliva: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1” e che i responsabili delle strutture in cui prestava servizio il personale assicuravano il rispetto dell'obbligo di cui al co. 1; ai sensi dell'art.
4-ter, co. 3, nei casi in cui non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, gli stessi responsabili invitavano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, co. 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al co. 1; in caso di mancata presentazione della documentazione, i responsabili delle strutture in cui prestava servizio il personale accertavano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne davano immediata comunicazione scritta all'interessato; l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
per il periodo di sospensione, non erano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
la sospensione era efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale
16 primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15-12-2021; il successivo co. 6 dell'art.
4-ter stabiliva le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al co. 2 e, quindi, prevedeva specifiche sanzioni per i responsabili delle strutture in cui prestava servizio il personale, nel caso in cui i predetti responsabili non avessero assicurato il rispetto dell'obbligo di cui al co. 1.
Il convenuto rappresentava che, successivamente al D. L. n. 172 del 26-11-2021, era stata CP_1
emanata la Circolare n. 24757 datata 11/12/2021 del Dipartimento, a firma del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, avente ad oggetto: “Disposizioni in merito all'applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”; quindi i Dirigenti degli Uffici di appartenenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avevano provveduto all'accertamento dell'eventuale inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dello stesso personale e, nel caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla suddetta normativa, all'adozione di provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa, con privazione del trattamento economico.
Il resistente eccepiva in via pregiudiziale e preliminare: il difetto di giurisdizione dell'AGO CP_1 in favore dell'AGA, essendovi difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice amministrativo, in quanto le controversie di lavoro che vedevano coinvolti i dipendenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. 30/09/2004, n. 252, che, con l'art.1, aveva integrato l'art. 3 del D. Lgs. n.165 del
30/03/2001, inserendo il co. 1 bis, secondo cui “in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 02/11/2000, n. 362 e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali”: poiché i ricorrenti erano vigili del fuoco e appartenevano al ruolo operativo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essi rientravano a pieno titolo nella categoria di “personale in regime di diritto pubblico” di cui all'art. 133 lett. i) c.p.a., che prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di controversie concernenti il rapporto di lavoro, come confermato da granitica giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20-02-2008, n. 4290; Trib. Roma, 12-07-
2007; Cons. Stato Sez. VI Sent., 31-10-2008, n. 5443; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 30-09-2010,
n. 2277; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 25-03-2010, n. 195; sent. Cass. Civ. Sez. unite n. 4850 del 27 febbraio 2013; sent. Cass.Civ. Sez. unite n. 6916 del 7 aprile 2015), ed anche dalla sentenza n. 2813/2022, con cui il TAR Lazio su analogo ricorso aveva sancito: “nessun dubbio emerge in relazione alle impugnative dei militari o degli appartenenti alle forze dell'ordine: trattandosi di dipendenti pubblici non contrattualizzati, sussiste pacificamente la giurisdizione del
17 giudice amministrativo.”; i ricorrenti avevano rilevato erroneamente, che trattandosi di una questione di tutela del diritto costituzionalmente garantito dalla Costituzione all'art. 32, e quindi di tutela di primari diritti soggettivi, la relativa controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo ma in quella del giudice ordinario;
però, con il presente ricorso, gli stessi avevano impugnato la sospensione del diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, formalizzata con apposito provvedimento amministrativo e pertanto sarebbe stato onere degli stessi adire il giudice amministrativo;
nel ricorso si faceva genericamente riferimento all'espletamento dei compiti di servizio e, quindi, al rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Amministrazione che rientrava in una delle categorie di rapporti eccettuate dalla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 3, co.
1 bis del D. Lgs. 30-3-2001, n. 165; quindi il riferimento al rapporto di servizio ed all'ordine del comandante provinciale dei Vigili del fuoco comportava la giurisdizione del giudice amministrativo, come affermato dall'art. 7, co. 3, L. n. 1034/71, modificato, da ultimo, dall'art. 7 L. n. 205/00, secondo il quale “il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”, conseguendone che la domanda dei ricorrenti, riguardando lo svolgimento di attività di servizio, rientrava nella giurisdizione dell'A.G.A., ai sensi delle innovazioni normative imposte dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, che aveva comportato, nella legislazione successiva al D. Lgs. n. 80/98, la progressiva “scomparsa” dell'interesse legittimo ed un riparto di giurisdizione, tra organi giurisdizionali ordinari ed amministrativi, basato non sulle posizioni giuridiche soggettive fatte valere, ma sulle materie attribuite alla giurisdizione dei medesimi;
pertanto, tutto ciò che riguardava il rapporto di impiego pubblico delle categorie eccettuate, quali i Vigili del fuoco, doveva essere ricondotto alla giurisdizione del g. a., compresi lo svolgimento di attività di servizio e la pretesa di entrare in ufficio senza green pass;
poiché la presente controversia verteva sul diritto dei ricorrenti ad accedere al luogo di lavoro e dunque ad adempiere l'obbligazione lavorativa, rientrando le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella giurisdizione del giudice amministrativo, andava dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita AGO (come da
Cass. S.U. ord. 4290 del 20.2.2008; n. 1766 del 26.11.2011).
In subordine, il resistente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in CP_1
quanto i provvedimenti impugnati erano stati emessi al fine di dare applicazione a precise disposizioni aventi forza di legge, introdotte dal D.L. 26-11-2021, n. 127, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID.19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore il 27-11-2021; i provvedimenti censurati contenevano disposizioni applicative meramente esecutive delle suddette
18 disposizioni di legge, cosicché il ricorso appariva inammissibile;
pertanto, il mancato accesso alle sedi di lavoro dei ricorrenti non era imputabile all'Amministrazione, non potendosi correttamente ravvisare alcuna condotta discriminatoria nei loro confronti;
le censure articolate nel ricorso erano inoltre inammissibili o perché volte ad una mera critica di scelte di politica legislativa in questa sede inammissibile, ovvero perché il denunciato contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2,
3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 52, 77 Cost. introduceva un'azione diretta di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal D.L. n. 172/21, azione preclusa per difetto di incidentalità posto che il petitum non poteva coincidere con la dedotta questione di legittimità, ma doveva tendere all'attribuzione o, almeno, all'accertamento di un bene della vita, sia esso materiale o immateriale, ulteriore e distinto.
Nel merito, il eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto i ricorrenti lamentavano CP_1
“profili di incostituzionalità della normativa istitutiva del Green pass sul luogo di lavoro;
a) incostituzionalità per violazione degli artt. 4 e 36 Cost.; b) incostituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; c) incostituzionalità per violazione dell'art 32 Cost. (in riferimento al diritto alla salute del singolo)”, censure che risultavano infondate
(come da recenti pronunce dei e ), poiché la misura della sospensione CP_9 CP_10 del diritto del dipendente di svolgere l'attività lavorativa risultava ragionevole e proporzionata, essendo misura temporanea di sospensione del rapporto di lavoro in quanto efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi
(dal 15-12-2021), risultando coerente con l'essenzialità e temporaneità del requisito;
detta misura non risultava irragionevole e sproporzionata in relazione all'autodeterminazione del dipendente di non vaccinarsi, poiché, a fronte del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di sospensione, il legislatore aveva previsto, contemperando gli interessi, che la sospensione operasse
“senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, quale forma di tutela del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale e non svolgente prestazione lavorativa, in considerazione delle previsioni a garanzia del diritto alla salute del singolo che consentivano l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili e, inoltre, che la fattispecie del pubblico dipendente sospeso cautelarmente (ad es. in conseguenza dell'avvio di un procedimento penale) con diritto di percepire parte dello stipendio non era sovrapponibile alla fattispecie della sospensione in esame, in quanto le ragioni a fondamento delle due misure erano diverse.
Del resto, ex art.
4-ter, commi 2 e 3, cit. D.L. n. 44/21, era stato espressamente previsto un obbligo gravante sull'Amministrazione, consistente nell'accertare, attraverso un espresso invito rivolto al
19 dipendente dal responsabile della struttura di riferimento, se il lavoratore avesse eseguito la vaccinazione o ne avesse richiesto la prenotazione, o se si trovasse in una delle altre situazioni di esenzione o differimento: l'Amministrazione, quindi, qualora il dipendente, sebbene invitato, non esibisse alcuno dei documenti previsti, ovvero rimanesse inerte, era tenuta ad adottare la sospensione, in quanto diversamente il responsabile della struttura, obbligato alla verifica, sarebbe stato soggetto, oltre che alle responsabilità riconducibili all'inadempimento, anche alla sanzione di cui all'art.
4-ter, co. 6; la stessa normativa, avendo stabilito che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”, aveva istituito un obbligo di tipo meramente accertativo, al cui negativo esperimento conseguiva la sospensione di diritto della possibilità di prestare attività lavorativa e la privazione dello stipendio.
A parere del resistente andavano respinte anche le censure di presunta contrarietà CP_1 dell'obbligo vaccinale rispetto alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045/21 aveva esposto i motivi per cui era escluso qualsiasi dubbio circa la possibilità che l'obbligo vaccinale determinasse una discriminazione ed aveva chiarito le ragioni per le quali anche i farmaci immessi sul mercato con autorizzazione condizionata erano sicuri ed efficaci, ricordando che la Corte Europea era già intervenuta in tema di obbligo vaccinale riconoscendo che gli Stati membri potevano, nei limiti della rispettive Costituzioni, legittimamente introdurlo, in quanto “l'ingerenza nella vita privata, che l'obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo (legitimate aim) ai sensi della Convenzione, senz'altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità”, come ritenuto anche dal azio, con l'ordinanza n. 269/22, circa l'attualità della portata della sentenza del Consiglio di CP_9
Stato n. 7045/21, ritenendo che l'obbligo vaccinale fosse compatibile con il diritto comunitario che, oltre a non aver escluso la possibilità per i singoli Stati di introdurre tale misura, aveva sottolineato la necessità di assicurare “la parità di trattamento a coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono vaccinarsi”; inoltre nell'ordinanza n. 269/22 erano espresse le ragioni per le quali l'obbligo vaccinale di alcune categorie di lavoratori assolveva ad un prevalente interesse pubblico ed era ragionevole qualora si trattasse di personale “la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione lato sensu di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento, (colleghi, persone assistite, etc.)”, rilevando che
“la riserva di legge prevista dall'art. 32 Cost. può essere soddisfatta mediante l'adozione di un decreto legge in casi straordinari di necessità e di urgenza, quale indubbiamente è quello in cui è stato adottato il d. l. n. 172/2021.”; un'ulteriore pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
20 adita da 672 vigili del fuoco francesi che contestavano la legittimità della normativa nazionale che imponeva l'obbligo della vaccinazione contro il Covid-19 per gli appartenenti alla categoria, prevedendo, al pari della normativa italiana, la sospensione dall'esercizio della professione e dal trattamento economico per gli inottemperanti, aveva respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, che consentiva la sospensiva con procedura d'urgenza quando i ricorrenti fossero stati esposti a un rischio reale di danno irreparabile, non essendo state ravvisate le condizioni per accogliere la richiesta di misure urgenti, in quanto la situazione controversa non era stata ritenuta riconducibile alle ipotesi che richiedevano un'azione immediata;
era stato inoltre ritenuto che non vi fossero indicazioni presuntive delle contestate violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
lo scopo perseguito dall'obbligo vaccinale non era l'inoculazione coatta, tant'è che il dipendente era libero di scegliere se aderire o meno alla profilassi vaccinale;
inoltre il Consiglio di Stato, nella cit. sentenza n. 7045/21, aveva precisato, dopo aver effettuato una ricognizione in ordine alla sicurezza ed efficacia della profilassi vaccinale ed alle relative procedure di studio, certificazione ed autorizzazione: “l'argomento degli appellanti, secondo cui, in assenza di una certezza assoluta offerta dalla scienza circa la sicurezza dei vaccini anche nel lungo periodo il legislatore dovrebbe lasciare sempre e comunque l'individuo libero di scegliere se accettare o meno il trattamento sanitario e, dunque, di ammalarsi e contagiare gli altri, prova troppo ed è errato, già sul piano epistemologico, perché, così ragionando, l'utilizzo obbligato di una nuova terapia, in una fase emergenziale che vede il crescere esponenziale di contagi e morti, dovrebbe attendere irragionevolmente un tempo lunghissimo e, potenzialmente, indefinito per tutte le possibili sperimentazioni cliniche necessarie a scongiurare il rischio, anche remoto (o immaginabile e persino immaginario) di tutti i possibili eventi avversi, tempo nel quale, intanto, la malattia continuerebbe incontrastata a mietere vittime senza alcuna possibilità di una cura che, seppure sulla base di dati non ancora completi, ha mostrato molti più benefici che rischi per la collettività. Sarebbe, tuttavia, questa una conseguenza paradossale che, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo, e con ogni mezzo, della cura imposta dal legislatore a beneficio di tutti, ne negherebbe però in radice ogni possibilità, paralizzando l'intervento benefico, per non dire salvifico, della legge o dell'amministrazione sanitaria contro il contagio di moltissime persone, perché, come ha osservato la Corte costituzionale – in riferimento alla normativa che introduceva la vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale di tipo B, impugnata anche per la omessa previsione di accertamenti preventivi idonei quantomeno a ridurre il rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni all'integrità psicofisica per le complicanze del vaccino – «la prescrizione indeterminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le
21 persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie» renderebbe «di fatto impossibile
o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari» (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258).”; i richiami operati dal Consiglio di Stato escludevano anche quanto asserito in ricorso circa il presunto contrasto dell'obbligo vaccinale con vari articoli della Costituzione (artt. 3, 4, 32 e 36); la normativa in materia di obbligo vaccinale era conforme ai plurimi principi costituzionali interessati dall'introduzione dell'obbligo e tale rispondenza era cristallizzata nella costante giurisprudenza anche europea: come riconosciuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza 7045/21, il vaccino era da ritenersi sicuro ed efficace;
inoltre “l'obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che, oltre ad implicare un delicato bilanciamento tra fondamentali valori, quello dell'autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica, investe lo stesso rapporto tra la scienza
e il diritto, come è ovvio che sia, e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza – e, dunque,
l'informazione e il suo contrario, la disinformazione – e la democrazia”; l'obbligo vaccinale era effettivamente funzionale alla limitazione ed alla prevenzione del contagio in quanto, quale requisito essenziale per l'esercizio dell'attività lavorativa, rispondeva ad una precisa ed imprescindibile necessità di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, oltre che ad una funzione di tutela della collettività in linea generale, aspetto da non sottovalutarsi, in quanto i vigili del fuoco espletavano funzioni delicatissime ed insostituibili a tutela della pubblica incolumità: era dunque esclusa la presunta natura discriminatoria della previsione dell'obbligo solo per alcune categorie di personale in quanto il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria rispondeva al principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) e costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati;
anche la giurisprudenza cit. si era già espressa in tal senso, confutando l'affermazione secondo cui tra “il bilanciamento tra libera autodeterminazione terapeutica ed interesse della collettività al vaccino obbligatorio anticovid è assolutamente a favore della prima”,
e ritenendo la vaccinazione obbligatoria di cui al D.L. 44/21 pienamente rispondente ai principi costituzionali coinvolti ed allo scopo del legislatore;
nel caso in esame, non avendo i ricorrenti documentato alcuna causa di esenzione o differimento, il mancato accesso alla profilassi vaccinale era frutto di un'opposizione cosciente e, dato che la vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1, il comportamento dei dipendenti, benché non disciplinarmente rilevante, determinava un impedimento di carattere oggettivo alla prestazione lavorativa, impedimento peraltro preventivamente conosciuto e, quindi, scientemente accettato dagli inadempienti, quale unilaterale sviluppo del loro comportamento: a fronte di una libera determinazione del dipendente che non si trovasse in situazione di legittimo
22 differimento o esenzione, e che non si premurasse di mantenere i requisiti necessari per la prestazione lavorativa, il diritto al trattamento economico ed alla maturazione dell'anzianità venivano meno;
la
Corte Europea, nella pronuncia del 25-8-2021, aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro la normativa francese, nella parte in cui aveva introdotto l'obbligo vaccinale per i vigili del fuoco, prevedendo la sospensione dalle funzioni e dal trattamento economico per gli inadempienti, in quanto l'applicazione della normativa non esponeva i ricorrenti a un rischio reale di danno irreparabile, con ciò escludendo i profili esposti dai ricorrenti, anche alla luce del fatto che la normativa francese esaminata non presentava sostanziali differenze rispetto a quella italiana, in quanto entrambe prevedevano l'obbligo vaccinale per i vigili del fuoco con sospensione dal servizio e dal trattamento economico, per gli inadempienti.
Era infine errato, secondo il convenuto, ritenere che l'obbligo vaccinale non fosse rispettoso dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale in materia: il Consiglio di Stato, con riferimento al D.L.
44/21, aveva precisato che l'art. 32 Cost. consentiva al legislatore di imporre determinati «trattamenti sanitari» e che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, tali interventi non erano incompatibili con il dettato della Costituzione in determinate circostanze e, nel caso della vaccinazione obbligatoria in esame, tali circostanze ricorrevano tutte;
il Consiglio di Stato, aveva infatti osservato: “la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza (v., tra tutte, proprio la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, ma anche la sentenza n. 258 del 23 giugno 1994 e la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria … . Tutte queste condizioni … sono rispettate dalla vaccinazione obbligatoria ora introdotta dall'art. 4 del d. l. n. 44 del 2021.”; peraltro la presunta violazione del Regolamento UE
2021/953, asserita dai ricorrenti, era esclusa dal fatto che la C.E.D.U. aveva ammesso la possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale quando vi fosse una base legale, in quanto compatibile con l'ordinamento dello Stato membro, uno scopo legittimo e tale misura fosse necessaria in una società democratica per garantire, tra l'altro, il principio di solidarietà, consistente nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli più vulnerabili, a tutela dei quali si chiedeva al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio”.
Inoltre il testo del considerando n. 36 del Regolamento UE 2021/953 riportato in ricorso era il seguente: “è necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono
23 vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”, mentre, nel testo del regolamento presente al 4-3-2022 sul sito internet ufficiale delle pubblicazioni normative dell'Unione Europea, il predetto considerando riportava testualmente: “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”: il richiamo dei ricorrenti, oltre ad essere parziale, era anche improprio perché, a prescindere dal fatto che il testo reperito sul sito ufficiale non conteneva riferimenti alle persone che “hanno scelto di non essere vaccinate”,
l'oggetto del Regolamento n. 935/21 non sembrava riguardare l'odierna controversia, ma la diversa questione della libera circolazione tra Stati membri;
inoltre, volendosi ammettere che tale
Regolamento fosse pertinente alla vicenda in causa, l'art. 11 lasciava impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni, mentre il considerando 14 precisava: “il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di
COVID-19”, apparendo infondato quanto sostenuto dai ricorrenti in merito alla prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, laddove le disposizioni europee citate dai medesimi riguardavano questioni diverse dall'obbligo vaccinale o inidonee ad incidere sulla sua legittima istituzione;
era altresì infondata la pretesa alla disapplicazione della norma nazionale: in merito, con riguardo ad analoga pretesa avanzata nei confronti dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, tale possibilità “si scontrerebbe, nell'ipotesi – quod non est – di antinomia rispetto alla
Carta, con la impossibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare la normativa nazionale contrastante con la Carta dei diritti fondamentali per il costante l'orientamento della Corte costituzionale, che afferma invece la necessità di rimettere la questione alla stessa Corte nell'ipotesi in cui il contrasto investa il rapporto tra normativa nazionale e la Carta, evitando un controllo di costituzionalità diffuso, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla Carta dei diritti «siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali» (Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 269 nonché, più di recente, Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20)”; erano anche inconferenti ed inutili i richiami dei ricorrenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla Convenzione di
Oviedo: la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come richiamata dalla sentenza n. 7045/21 del Consiglio di Stato, aveva riconosciuto che l'obbligo
24 vaccinale era coerente con la Costituzione, sotto tutti i profili interessati, ed aderente alla normativa nazionale ed europea;
l'eccezione sollevata dai ricorrenti sulla disparità di trattamento e sulla possibilità di adibire il personale non vaccinato a diversa mansione era da escludersi sotto un duplice profilo: il rispetto dell'obbligo vaccinale era condizione indispensabile per l'accesso alle eventuali mansioni alternative (ove previste) e, quindi, i ricorrenti, che non si trovavano in situazione di esenzione o differimento, anche nell'ipotesi che l'adibizione a mansioni diverse fosse stata prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non vi avrebbero comunque potuto accedere in quanto esclusi dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale;
sotto altro profilo non vi era prova del fatto che esistessero mansioni alternative che potessero essere svolte dal personale operativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deponendo in tal senso il “mansionario” della qualifica rivestita dal ricorrente (art. 11 D. Lgs. n. 217/05), cui si aggiungeva la circostanza che i ricorrenti, al di là della censura di disparità, non avevano provato quali ipotetiche mansioni alternative avrebbero potuto svolgere, con conseguente esclusione della presunta disparità di trattamento, come già chiarito dalla sentenza n. 7045/21 del Consiglio di Stato, secondo la quale “i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono certo molteplici e il contemperamento di questi molteplici principî lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo, al fine di raggiungere, mediante la vaccinazione di massa, l'obiettivo della c.d. immunità di gregge… Questa discrezionalità, ha chiarito peraltro la Corte Costituzionale, deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così la giurisprudenza costante della stessa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002), secondo quel modello, di cui si è detto, dell'amministrazione precauzionale c.d. riflessiva, dal carattere adattivo e flessibile e in base alla riserva di scienza… La storia delle vaccinazioni obbligatorie in Italia mostra come, per ragioni complesse, il pendolo legislativo abbia oscillato tra la raccomandazione e l'obbligo, anche a fronte del crescente fenomeno della c.d. esitazione vaccinale (vaccine hesitancy), fenomeno manifestatosi fin sin dall'introduzione, nel Settecento, delle prime terapie vaccinali contro il vaiolo ed oggetto di studio, ormai da anni, da parte del gruppo di esperti Sage (Strategic Advisory Group of Experts on
Immunization) nominato nel 2012 dall'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità.”; la vaccinazione, ex art.
4-ter D.L. 44/21, rispondeva a precisi obblighi di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed interesse della collettività: tali interessi, nelle attuali condizioni,
25 erano prevalenti anche sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, erano smentite, alla luce della giurisprudenza citata, le censure di costituzionalità della norma avanzate dai ricorrenti sul punto: secondo il Consiglio di Stato, infatti, il bilanciamento operato dal legislatore non appariva irragionevole, in quanto inteso ad adottare misure di tutela della salute pubblica e di limitazione degli effetti della propagazione dell'epidemia;
considerato che
la vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del co. 1 della norma cit., erano impropri i riferimenti al fatto che la sospensione e l'esclusione della retribuzione fossero illegittime perché operate in costanza del rapporto di lavoro ed al di fuori di contesti disciplinari;
ugualmente inconferenti, alla luce dell'orientamento assunto in sede cautelare collegiale dal e della citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che avevano avuto modo di CP_9
precisare la legittimità dei provvedimenti e delle norme contestati, erano i richiami operati ad ulteriori pronunce, laddove, peraltro, l'ordinanza del Tribunale di Velletri era stata successivamente riformata dal Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro, in sede di reclamo, con provvedimento del 27-1-2022, che aveva rigettato la domanda cautelare della lavoratrice;
irrilevante era anche l'assenza di prescrizione medica, che non poteva certo essere disposta dall'Amministrazione, in quanto attività estranea alla competenza dell'Ente e ricadente nell'esclusiva disponibilità dei ricorrenti che tali questioni avrebbero dovuto, se avessero voluto vaccinarsi, affrontare personalmente.
In merito alla mancata retribuzione e al recupero delle somme indebitamente percepite, le censure avversarie risultavano inconferenti, atteso che la sospensione non aveva natura disciplinare ed era soggetta ad una specifica regolamentazione dal punto di vista economico, laddove l'art.
4-ter, co. 3, stabiliva: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; quindi legittimamente i ricorrenti dovevano considerarsi assenti ingiustificati, con ogni conseguenza sul trattamento economico e sull'anzianità di servizio, per i periodi di inosservanza dell'obbligo di esibizione della certificazione di cui all'art.
9 - quinquies
D.L. n. 52/21 e, altrettanto legittimamente, erano stati sospesi dal diritto alla prestazione lavorativa, con ogni conseguenza sul trattamento economico e sull'anzianità di servizio, allorché erano risultati inosservanti all'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter D.L. 44/21; le comunicazioni dei ricorrenti intese a manifestare la loro disponibilità alla prestazione lavorativa erano irrilevanti al pari delle richieste di ottenere l'assegno alimentare e di soprassedere dal recupero delle somme corrisposte per i giorni di assenza ingiustificata: la norma vincolava l'Amministrazione ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per la prestazione lavorativa di cui alle citate disposizioni;
in caso di mancanza degli stessi, vi era l'obbligo di interrompere l'erogazione del trattamento economico e di recuperare le somme eventualmente corrisposte, in caso di loro indebita attribuzione, escludendo quindi ogni attività ulteriore: in realtà tali richieste, oltre che estranee agli adempimenti normativi, non
26 comportavano neppure uno specifico obbligo di riscontro per l'Amministrazione, dato che la giurisprudenza era concorde nel ritenere che il dovere di riscontro veniva meno in presenza di richieste manifestamente infondate o pretestuose;
la comparazione proposta in ricorso, al fine di ottenere l'assegno alimentare ex 82 D.P.R. 3/57, che invece lo Stato riconosceva in favore del dipendente che aveva violato qualche disposizione, suggeriva un'estensione analogica del trattamento economico previsto per le sospensioni cautelari anche alla sospensione per inosservanza degli adempimenti in materia di obbligo vaccinale: tale estensione analogica non era possibile in quanto la sospensione in questione, oltre a non avere natura disciplinare, era soggetta ad una specifica regolamentazione dal punto di vista economico: l'art. 4 ter, co. 3, stabiliva: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; non vi era dunque alcuna analogia, in punto di presupposti normativi, ma neppure di fatto e di diritto, tra la sospensione cautelare e quella per inosservanza dell'obbligo vaccinale e, quindi, era esclusa la disparità di trattamento tra destinatari di tali diversi istituti, laddove il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di osservare che i molteplici interessi pubblici presupposti all'introduzione dell'obbligo vaccinale prevalevano su quello (individuale) al lavoro ed alla retribuzione, ove la sospensione dal diritto di prestare attività lavorativa, con tutti i suoi effetti, era la conseguenza di una scelta unilaterale e consapevole dei ricorrenti: il legislatore aveva ritenuto l'obbligo vaccinale proporzionato alla contingenza emergenziale e ne aveva definito la natura temporanea;
il periodo di sospensione, con i conseguenti effetti di privazione retributiva e di anzianità di servizio, non poteva avere durata superiore a sei mesi;
nell'operare un bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, la limitazione dei diritti dei singoli era stata prevista secondo il criterio di ragionevolezza, avendo il Consiglio di Stato osservato come il bilanciamento operato dal legislatore non appariva irragionevole, in quanto inteso ad adottare misure di tutela della salute pubblica e di limitazione degli effetti della propagazione dell'epidemia; l'obbligo vaccinale perseguiva un interesse pubblico, un preciso obbligo sia di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro sia di tutela della società democratica e dei soggetti più fragili;
i lamentati provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione costituivano mero recepimento di specifiche disposizioni di legge, contenute nel D.L. n. 172/21, volte ad introdurre l'obbligo vaccinale per specifiche categorie di lavoratori, tra cui gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
tali disposizioni stabilivano che l'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale "determina l'immediata sospensione. dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati" (ex art. 2, co. 3, D. L. 26-11-
2021 n. 172); emergeva quindi la volontà del legislatore di non consentire l'erogazione di alcuna
27 forma di "compenso o emolumento" al dipendente risultato inadempiente all'obbligo vaccinale;
inoltre il legislatore aveva espressamente stabilito che la "sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa" era "senza conseguenze disciplinari" per il lavoratore, fatto che escludeva, in ogni caso, la possibilità giuridica di poter applicare al caso di specie, quanto disposto dall'art. 82 D.P.R. 10-1-
1957 n. 3, specificamente per il personale che, sottoposto a procedimento disciplinare, venisse sospeso dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
le due fattispecie erano del tutto differenti, non comparabili, con conseguente impossibilità di poter effettuare un'applicazione in via analogica della disposizione relativa al menzionato assegno alimentare;
il ricorso all'analogia poteva avere luogo in una situazione di vuoto normativo, che veniva colmato con detto strumento giuridico, ma nel caso di specie si era di fronte ad una chiara ed inequivocabile volontà espressa dal legislatore.
Il concludeva quindi chiedendo: in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice adito in favore dell'AGA e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante pronuncia del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il D. Lgs. n. 165/01, nel testo ratione temporis in vigore, stabilisce:
“Art.
1. Finalità ed ambito di applicazione.
“1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
28 economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CP_11
“3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
“Art.
2. Fonti.
“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso
l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
“1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
29 “2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti
o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
“3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
“3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
“Art.
3. Personale in regime di diritto pubblico.
“1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
“1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. [comma inserito dalla L. 30-9-2004 n. 252, contenente "Delega al
30 Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in particolare dall'art. 1, dedicato al: “Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”].
“1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
“2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari , a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168,
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992 n. 421. …
“Art. 63. Controversie relative ai rapporti di lavoro.
“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
“Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
“2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
31 “2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
“3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
“4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
“5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.”.
Peraltro “le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che (introducendo il comma 1 “bis” all'art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art. 3, comma 1,del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico.”.
Conseguentemente, involgendo l'oggetto del presente giudizio questioni inerenti il rapporto di lavoro tra le parti, la sospensione delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro, quella di effettuare la prestazione lavorativa e quella corrispettiva della corresponsione della retribuzione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla particolare originalità della controversia si ritiene congruo far seguire la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, , e Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
32 nei confronti di , con ricorso Parte_2 Controparte_1
depositato il 27/02/2022, nel contraddittorio delle altre parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 08/10/24 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza dell'8-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 128/2022 R.G.C promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5 Parte_6
dall'avv. Federica Montecchi ed elettivamente domiciliati a Macerata, Galleria del Commercio, n.
17, come da procure allegate al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sede della stessa, ad Ancona,
Piazza Cavour, n. 29;
CONVENUTO
Oggetto: illegittimità sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, reintegrazione nel posto di lavoro e diritto alla retribuzione, in subordine all'assegno alimentare.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27-2-2022, i ricorrenti in epigrafe impugnavano i seguenti provvedimenti del , Controparte_1 Controparte_3
di Macerata:
[...]
1) Prot. n. 0021514 emesso in data 27.12.2021 notificato al vigile del fuoco coordinatore (FC)
il 30.12.2021; Parte_1
2) Prot. n. 0021513 emesso in data 27.12.2021 notificato al vigile del fuoco esperto (VFE) Parte_2
il 30.12.2021;
[...]
1 3) Prot. n. 0021515 emesso in data 27.12.2021 notificato al Capo Reparto (CR) il Parte_3
30.12.2021;
4) Prot. n. 0001614 emesso in data 24.1.2022 notificato al vigile del fuoco esperto (VFE) Parte_4
il 27.1.2022;
[...]
5) Prot. n. 21549 emesso in data 28.12.2021 notificato al vigile del fuoco coordinatore (FC) Pt_5
il 17.1.2022; con i quali i destinatari, a seguito dell'accertamento del loro inadempimento
[...] all'obbligo vaccinale prescritto dall'art. 4 ter del D.L. 44/2021, erano stati sospesi con decorrenza immediata dal servizio;
ed altresì i seguenti provvedimenti:
6) Nota Prot. n. 21766 del 31.12.2021 notificata al il 5.1.2022; Parte_7
7) Nota Prot. n. 21767 del 31.12.2021 notificata al il 3.1.2022; Parte_8
8) Nota Prot. n. 1617 del 24.1.2022 notificata al FC il 27.1.2022; Parte_6
9) Nota Prot. n. 1359 del 20.1.2022 notificato al VFE il 22.1.2022; Parte_4
10) Nota Prot. n. 21765 del 31.12.2021 notificata al FC il 4.1.2022; con le quali il Parte_5
Comando dei VV.FF. di Macerata aveva comunicato ai destinatari l'avvio del procedimento di recupero delle retribuzioni comunque corrisposte in costanza del periodo di assenza ingiustificata dal servizio.
I medesimi esponevano: essi erano tutti Vigili del Fuoco, con le qualifiche sopra indicate, dipendenti del Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, alcuni operanti in sede centrale, altri nei
Distaccamenti di Visso o Civitanova Marche;
tutti, tranne il C.R. avevano maturato dei Pt_3 periodi di “assenza ingiustificata” ai sensi del D.L. 127/2021 conv. in L. 165/2021, cioè in costanza della normativa che imponeva l'ingresso al lavoro con il possesso del cd “green pass base”, quello ottenibile con il tampone valido 48 ore;
inoltre tutti, tranne il VFE erano stati sospesi dal Pt_6 servizio in quanto inottemperanti all'obbligo vaccinale disposto a carico di alcune categorie di lavoratori, tra cui le FF.OO. (tra le quali si annoveravano i Vigili del Fuoco), dal D.L. 172/2021, conv. in L. 3/2022, che aveva inserito l'art. 4 ter nel D.L. 44/2021, il quale già lo prevedeva per i sanitari;
il non era stato sospeso in quanto, durante la pendenza del termine concesso per CP_4
legge (art. 4 ter c. 3 D.L. 44/2021) per comunicare l'ottemperanza o meno all'obbligo vaccinale e/o per avviare il relativo ciclo, aveva contratto la malattia Covid-19 e quindi era stato riammesso in servizio una volta guarito a mezzo del green pass da guarigione;
il FC AT era stato riammesso in servizio in quanto, stremato dalla situazione e piegato dal “ricatto di Stato”, aveva avviato il ciclo vaccinale, essendosi sottoposto all'inoculazione della prima dose in data 3.2.2022; tutti i ricorrenti avevano comunque messo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa a mezzo di altrettante comunicazioni via pec, lamentando l'illegittimità della normativa istitutiva del
2 green pass;
i VF AT e ricevuto l'invito del Comando a comunicare l'avvio o meno Parte_2 del ciclo vaccinale, avevano anche richiesto all' e all' l'ostensione della CP_5 Pt_9
prescrizione medica per uno dei vaccini attualmente somministrati in Italia, prescrizione richiesta dalle case farmaceutiche produttrici dei medicinali, come indicato nei cd. “bugiardini” sia del vaccino
PI (Moderna) sia del vaccino RN (Pfizer); contestualmente ed in attesa di ricevere la richiesta prescrizione medica, in realtà mai giunta, avevano diffidato inutilmente il Comando dal procedere alla minacciata sospensione dal servizio come da pec contenenti anche quelle di richiesta di ostensione che allegavano;
anche il che era in malattia per causa di servizio nel CP_6 momento in cui aveva ricevuto l'invito a comunicare il proprio stato in merito alla campagna vaccinale, aveva richiesto al Comando di sospendere la procedura ex art. 4 ter c. 3 D.L. 44/2021 in attesa di essere inviato a visita presso la C.M.O. competente per i VV.FF., affinché questa valutasse, attesa la malattia in essere, la sua possibile esenzione dalla campagna vaccinale, ma non aveva ricevuto riscontro alcuno in merito, venendo immediatamente sospeso;
ricevuta la sospensione, aveva anche richiesto al Comando di essere adibito a mansioni diverse in modo da evitare il rischio di diffusione della malattia Covid-19 o che gli fosse corrisposto l'assegno alimentare, ma senza ottenere riscontro;
tutti i ricorrenti, nonostante il periodo di assenza ingiustificata, prima, e quello di sospensione dal servizio, dopo, avevano fino all'attualità regolarmente percepito lo stipendio, compreso il rateo del mese di febbraio in corso;
a fronte della ricezione delle note impugnate con il presente ricorso di cui al doc. n. 2, i destinatari avevano presentato tramite la scrivente al Comando
VV.FF. di Macerata delle osservazioni con cui, sempre lamentando l'incostituzionalità della normativa sul green pass al fine di scongiurare la prospettata restituzione degli stipendi, chiedevano in subordine la corresponsione del cd “assegno alimentare” ex art. 82 D.P.R. n. 3 del 1957, indennità pari al 50% dello stipendio tabellare avente chiara funzione alimentare e di sostentamento del lavoratore in caso di sospensione dal lavoro, anche in questo caso senza riscontro;
detta indennità era prevista in caso di “sospensione cautelare in caso di procedimento penale” a carico del dipendente anche dall'art. 40 del CCNL per i VV.FF. che al co. 6 prevedeva: “Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.”; anzi il precedente art. 39 prevedeva la corresponsione dello stipendio pieno ove la sospensione conseguisse ad un procedimento disciplinare;
i ricorrenti non si erano sottoposti all'inoculazione del c.d. vaccino, che tale non era come di seguito spiegato, in sintesi perché non immunizzava, per tutelare la propria salute, trattandosi di sostanze sperimentali, di cui la storia dell'ultimo anno di pandemia aveva dimostrato pacificamente l'inutilità manifesta ai fini della prevenzione del contagio (infatti dopo un anno di campagna vaccinale massiva i contagi in Italia si
3 erano più che decuplicati: casi al 31.12.2020 n. 23.477, al 31.12.2021 n. 144.255, oppure all'1.2.2021
n. 7.925, all'1.2.2022 133.306, come risultante da qualsiasi sito di indagini statistiche): al contrario, mancando dati, o meglio forse risultando omessa la pubblicazione degli stessi, sugli effetti avversi e soprattutto stante l'assenza di qualsiasi responsabilità indennitaria o risarcitoria in capo allo Stato per le ipotesi in cui gli stessi si dovessero verificare, appariva illogica ai ricorrenti la necessità di sottoscrizione di un “consenso informato”, che in realtà era un “consenso estorto”.
In via preliminare i ricorrenti affermavano la giurisdizione del giudice adito, in quanto essi agivano in giudizio per ottenere la tutela del proprio diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del proprio diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), due diritti costituzionali che costituivano il nucleo fondante della dignità della persona umana, assumendo che tali diritti erano stati violati dalla normativa che aveva imposto prima l'obbligo di recarsi al lavoro previa esibizione del green pass base e poi l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori;
il datore di lavoro non aveva avuto alcuna discrezionalità nell'impedire lo svolgimento della prestazione lavorativa senza green pass e nell'infliggere i provvedimenti di sospensione per violazione dell'obbligo vaccinale, ma aveva soltanto seguito l'iter previsto dalla normativa statale per assicurarsi che sul luogo di lavoro entrassero solo dipendenti muniti di green pass, nella vigenza del D.L. n. 127/2021, o solo dipendenti vaccinati, sotto la vigenza del D.L.
172/2021, conseguendone che: i diritti per cui i ricorrenti agivano in giudizio integravano diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione e non meri interessi legittimi;
non era in discussione alcun potere amministrativo in capo alla P.A. che aveva prima dichiarato assenti ingiustificati e poi sospeso i lavoratori, semplicemente applicando le norme tempo per tempo vigenti;
la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, esulando totalmente dalla competenza, esclusiva, di quello amministrativo, come chiarito anche da recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (tra cui
TAR Veneto n. 1548/2021): non trattandosi di valutare la legittimità o meno di un qualche atto, comportamento, omissione della P.A., mero esecutore materiale dell'iter procedimentale previsto dal legislatore, la controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì, trattandosi di tutela di primari diritti soggettivi dei ricorrenti, in quella del giudice ordinario.
I ricorrenti lamentavano altresì l'incostituzionalità della normativa istitutiva del green pass sul luogo di lavoro, in particolare sia di quella che imponeva il c.d. green pass base (D.L. 127/2021 che aveva introdotto gli artt. 9 quinquies e ss. al D.L. 52/2021), sia di quella che imponeva l'obbligo vaccinale a determinate categorie di lavoratori (D.L. 44/2021 e D.L. 172/2021): A) per violazione degli artt. 4
e 36 Cost.: in tutte le suddette norme la finalità dichiarata dell'imposizione del trattamento sanitario
(tampone o vaccino) era quella di “prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2” (art. 4 D.L.
44/2021 e art. 9 quinquies D.L. 52/2021): sotto questo “scudo” si era trincerato chi sosteneva che tale normativa avesse la finalità costituzionalmente garantita, di tutelare la salute pubblica;
la prevalenza
4 del principio costituzionale di cui all'art. 32 Cost., nella sua versione “pubblica”, su tutti gli altri diritti garantiti dalla Costituzione sembrava far regredire a diritti di serie B sia il diritto alla tutela della salute individuale sia il diritto al lavoro;
tuttavia né il tampone, che non era uno strumento preventivo, né i due vaccini somministrati in Italia, PI e RN, erano in grado di prevenire l'infezione da Sars-Cov-2, come risultava dalle schede tecniche dei due prodotti, emergendo che entrambi erano finalizzati, negli intendimenti delle case produttrici, alla “prevenzione della malattia Covid-19” e non ad impedire l'infezione dal virus Sars-Cov-2, il quale poteva entrare nell'organismo ma non provocare la malattia, poiché l'infezione (Sars-Cov-2) non era uguale alla malattia (Covid-19): mentre l'infezione era il modo mediante cui i microrganismi potevano eventualmente causare malattia, essendo un attacco ed una crescita di tali microrganismi all'interno del corpo che causavano danni al corpo, la malattia era causata dall'indebolimento del sistema immunitario a seguito dell'infezione derivante da qualsiasi agente patogeno, mostrando sintomi all'esterno; l'infezione era una sorta di risposta immunitaria dell'organismo contro l'attacco dell'agente patogeno;
la malattia si sviluppava allorché il sistema immunitario si indeboliva e l'agente patogeno iniziava a danneggiare le cellule della parte del corpo infettata;
quindi, i prodotti proposti per l'adempimento dell'obbligo vaccinale non soddisfacevano i requisiti di legge richiesti dall'art. 4 D.L. n. 44/2021 e dalle altre norme superiormente richiamate, con l'assurda conseguenza che alcun tipo di vaccino somministrato in Italia permetteva di adempiere l'obbligo normativo in discorso;
nell'ultimo anno era emerso che questi vaccini non impedivano neppure la malattia, avendo il virus Sars-Cov-2 continuato a colpire la popolazione italiana senza distinzioni tra persone non vaccinate e persone vaccinate e tra mono-, bi- o tri-inoculati; pertanto uno sconsiderato legislatore aveva di fatto imposto, con un obbligo surrettizio e mascherato, dei trattamenti sanitari sperimentali e di cui non si conoscevano gli effetti a medio e lungo termine, che nella migliore delle ipotesi si erano rivelati inutili e che come tali non potevano dirsi finalizzati a tutelare il diritto alla salute pubblica ex art. 32 Cost., sacrificando il diritto al lavoro e la dignità della persona, in totale spregio della copertura costituzionale di cui anche questi altri diritti godevano;
era quindi pacifica la violazione del diritto al lavoro di cui agli art. 4 e 36 Cost. sotto un duplice profilo: - dette norme non tutelavano alcun diritto di rango costituzionale, e neppure il diritto alla salute pubblica, cosicché era incostituzionale la compressione del diritto al lavoro e alla percezione di una retribuzione piena, la quale era decurtata del costo dei numerosi tamponi mensili necessari per accedere al luogo di lavoro (dal 15 ottobre al 15 dicembre sotto la vigenza del D.L.
127/2021) (mediamente 3 a settimana, al costo calmierato di € 15,00 cadauno, per un costo mensile di circa € 200,00) o addirittura negata;
anche ammesso che si potesse in queste norme ravvisare un'autentica volontà di tutela della salute pubblica da parte del legislatore, non era comunque stato correttamente bilanciato il rapporto tra due diritti aventi pari dignità costituzionale, ovvero il diritto
5 al lavoro, che coinvolgeva la dignità dell'uomo, il suo dovere di mantenere la famiglia, tutelare i figli minori ecc., ed il diritto alla salute;
a tutto voler concedere si sarebbe potuta valutare una compressione temporanea, limitata nel tempo, del diritto al lavoro di fronte al diritto alla salute;
invece le cit. norme avevano lasciato le famiglie prive del legittimo sostentamento loro derivante dal lavoro per mesi e mesi, senza poter pagare ratei di mutui, mantenere famiglie e sostenerne le relative spese con stipendi decurtati o addirittura sospesi;
la sospensione dal lavoro per la durata di (almeno) sei mesi senza previsione di alcuna retribuzione, in assenza di un legittimo obbligo normativo o di un fatto sottostante di rilievo disciplinare o penale o comunque illecito, contrastava con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, anche in caso di misure emergenziali, doveva sempre guidare il legislatore;
la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 19-10/11-11-2021, sia pure intervenendo in materia del tutto differente (il diritto di proprietà; nel caso di specie invece erano in gioco il diritto al lavoro e “ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” e, dunque, alla dignità personale e alla libertà), aveva espressamente ammonito il legislatore a non superare i limiti massimi di tollerabilità di misure pur dichiaratamente emergenziali;
la normativa in questione non rispettava i principi della eccezionalità, della temporaneità e della gradualità: misure sproporzionate e inadeguate all'evoluzione della situazione;
inoltre il termine di durata massima della sospensione era fissato sino al 15-6-2022 e non si coordinava, superandolo, con quello di durata dello stato di emergenza, fissato al 31-3-2021; pertanto i ricorrenti sollevavano specifica eccezione di incostituzionalità: dell'art. 9 quinquies D.L. 52/2021 conv. in L. 87/2021 come introdotto dall'art. 1 del D.L. 127/2021 conv. in L. 165/2021; dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021 come introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021 per violazione manifesta degli artt. 4 e 36 Cost.; B) per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.: tali norme erano contrarie al principio di uguaglianza ed al criterio di ragionevolezza sotto due aspetti: non era ragionevole che per limitare le possibilità di contagio in Italia si fossero colpite solo alcune categorie di lavoratori senza alcun valido criterio scientifico di selezione a supporto;
se poteva essere infatti costituzionalmente giustificabile alla luce dell'art. 32 Cost. l'imposizione dell'obbligo vaccinale ai sanitari nella versione originaria del D.L. 44/2021, considerato il loro costante contatto con persone a rischio (fragili, malati ecc…), tale ragione difettava in relazione per es. al personale dei VV.FF., i cui contatti con l'utenza erano limitati e sporadici, dal momento che quando effettuavano il soccorso d'urgenza la cittadinanza veniva fatta sempre allontanare;
perciò il personale operativo dei VV.FF. non aveva sicuramente occasioni di contatto maggiori di quelle dei cassieri del supermercato, rappresentando questi ultimi un innegabile veicolo di possibile contagio e nonostante ciò non essendo divenuti destinatari dell'obbligo vaccinale;
forse la vera ratio della scelta delle categorie da assoggettare all'obbligo ex D.L. 172/2021, che esulava totalmente da ragioni di natura sanitaria, era
6 il fatto che i dipendenti pubblici erano più facilmente “ricattabili” e controllabili di quelli privati, scelta discriminatoria, senza alcun apprezzabile motivo che potesse ricondursi ad un principio di rango costituzionale eventualmente da anteporre a quello di cui all'art. 3, tra categorie di cittadini, semplicemente in base alla loro professione;
la disparità di trattamento era evidente;
la giustificazione dell'assoggettamento all'obbligo dei VV.FF. era sfuggente;
in secondo luogo la discriminazione era evidente nel raffronto tra lavoratori e non lavoratori, intesi per questi ultimi i pensionati, i disoccupati ed i percettori del reddito di cittadinanza, i quali, solo perché non facevano quotidianamente accesso ad un luogo di lavoro, non erano state raggiunti dall'obbligo vaccinale ed avevano continuato a percepire tranquillamente la loro fonte di reddito mensile senza dover sottostare al ricatto di Stato, venendo colpiti nella loro dignità coloro che contribuivano alla produzione del Pil nazionale, mentre erano liberi dall'obbligo vaccinale e dal tampone coloro che non contribuivano al benessere della nazione;
la ratio sottesa a questa scelta scriteriata non poteva risiedere nel fatto che i contagi dilagassero sui luoghi di lavoro, dal momento che tutte le indagini epidemiologiche avevano dimostrato che la quasi totalità dei contagi avveniva in ambiente domestico, come emergeva da 3 report del Gores Marche all'attualità, al 15-12-2021 (data di decorrenza obbligo vaccinale per alcune categorie) ed al 15-10 (data di decorrenza obbligo green pass base per tutti per entrare al lavoro), con evidente assenza di giustificazione scientifica dell'assoggettamento ad obbligo vaccinale dei soli lavoratori;
C) per violazione dell'art. 32 Cost. in riferimento al diritto alla salute del singolo: in materia di obbligo vaccinale, quale quello surrettiziamente introdotto dalla normativa sopra richiamata, la Corte Costituzionale aveva ripetutamente affermato che il legislatore poteva imporre un obbligo vaccinale solo se compatibile con i principi fissati dall'art. 32 Cost.; in realtà, tale norma, al co. 1, postulava che la Repubblica tutelasse la salute quale fondamentale diritto dell'individuo, inteso come comprensivo della libertà di cura, e interesse della collettività, mentre al co. 2 fissava i limiti che il legislatore non poteva valicare nel momento in cui imponeva un trattamento sanitario obbligatorio;
di recente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con ordinanza del 17.01.2022 aveva ripercorso i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.
307/1990, 258/1994 e 88/1979 in materia di obbligo vaccinale, con particolare attenzione al bilanciamento tra la tutela della salute quale diritto individuale e la tutela della salute quale interesse collettivo, aveva chiesto un approfondimento istruttorio, demandando ad un collegio composto da rappresentanti delle autorità sanitarie l'acquisizione di fondamentali informazioni sulle modalità di gestione della emergenza e della campagna vaccinale, compresa l'acquisizione da parte degli enti preposti dei dati sugli effetti avversi segnalati (farmacovigilanza passiva) nel corso della campagna vaccinale, le modalità di farmacovigilanza, le direttive impartite ai medici di medicina generale ed altre informazioni necessarie alla corretta valutazione in sede giurisdizionale del rispetto dei principi
7 fissati dalla Corte Costituzionale;
l'obbligo di un determinato trattamento sanitario poteva essere imposto non tout court ma, in applicazione proprio del co. 2 dell'art. 32 Cost., solo a fronte del rispetto di rigorose garanzie, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22-6-1990, n. 307, secondo cui la costituzionalità degli interventi normativi che stabilivano l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari era garantita quando: a) “il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.”; b)“… un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.”; c)“con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute - e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore
a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare, finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. E parimenti deve ritenersi per il danno - da malattia trasmessa per contagio dalla persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio o comunque a questo ricollegabile - riportato dalle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla prima in ragione della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse coinvolte nel trattamento obbligatorio che, sotto il profilo obbiettivo, va considerato unitariamente in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate).”; d) inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento “devono essere accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche
e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla
8 persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.”.
I ricorrenti rilevavano in ordine al requisito di cui al punto a) che lo stesso non era stato assolutamente rispettato dalla censurata normativa emergenziale poiché in primo luogo era stato dimostrato che i farmaci immessi sul mercato con il falso nome di “vaccini” non avevano la capacità di immunizzare l'individuo dal virus, né di interrompere la trasmissione del virus, né di evitare che il vaccinato si ammalasse di Covid-19, una persona vaccinata e una non vaccinata potendo ugualmente contrarre il virus ed esserne veicolo di trasmissione;
quindi i vaccini immessi sul mercato non potevano essere imposti obbligatoriamente in quanto, non interrompendo la catena di trasmissione del virus stesso, di fatto non soddisfacevano l'interesse della salute pubblica;
sin dal principio nella autorizzazione condizionata dei farmaci per il contenimento dell'infezione di Sars-Cov-2, era espressamente detto che non era noto se i soggetti vaccinati potessero essere portatori del virus e in grado di diffonderlo, ma era chiaro che si trattasse di farmaci, semmai, diretti solo alla attenuazione della malattia Covid-
19; quindi, venendo meno la soddisfazione del presupposto solidaristico di protezione della collettività, non essendo il vaccino strumento efficace per la sua soddisfazione, il trattamento sanitario non era più aderente al principio costituzionale (art. 32 Cost.) secondo l'insegnamento della sentenza n. 307/90; neppure il rispetto del presupposto di cui alla lettera b) era stato garantito, anzi, chi si sottoponeva a vaccinazione era certamente posto a serio rischio di essere soggetto ad effetti avversi anche gravi, descritti ampiamente anche nei fogli illustrativi dei farmaci, ed, in numerosi casi, era stato accertato anche il decesso quale diretta conseguenza della vaccinazione (rapporto n. 9 AIFA); i dati riportati dal cit. rapporto AIFA erano comunque sottostimati, essendo incontrovertibile che ad oggi l'unica farmacovigilanza era quella demandata al cittadino (farmacovigilanza passiva) con tutte le conseguenze sulla rappresentazione reale degli effetti avversi anche gravi;
il Governo, pur avendo imposto un obbligo vaccinale sperimentale, non si era attivato con la farmacovigilanza attiva ai fini della rilevazione quanto più rispondente possibile al dato reale;
i ricorrenti richiamavano, per gli effetti avversi, anche alla banca dati Eudravigilance, facente capo all'EMA, da cui si potevano acquisire importanti informazioni anche sulle centinaia di migliaia di effetti avversi, compresi migliaia di eventi fatali riconducibili alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19; il trattamento sanitario, quindi, poteva essere imposto a patto che fosse efficace non solo per sé stessi ma anche per la collettività ed a patto che esso non fosse pericoloso per l'individuo che lo subiva;
la Corte
Costituzionale, anche con la sentenza n. 258/94, aveva ammonito sul fatto che un trattamento sanitario obbligatorio poteva essere imposto purché “non incida negativamente sullo stato di salute di colui
9 che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali, di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”, cosicché una conseguenza tollerabile e che non incideva sulla legittimità di un obbligo vaccinale era soltanto quella di scarsa entità e di carattere temporaneo;
laddove, invece, non fosse escluso, come nel caso di specie, che il trattamento potesse provocare conseguenze invalidanti permanenti o la morte stessa, esso non poteva essere imposto se non violando l'art. 32 Cost., essendo il limite della scarsa entità e temporaneità degli effetti avversi baluardo invalicabile;
confrontando questo assunto con i dati del
IX Rapporto che certificava: - un tasso di segnalazioni di eventi avversi gravi post vaccino pari Pt_9
a 17 ogni 100.000 inoculazioni;
- i morti segnalati a seguito dell'inoculazione erano stati 608 variamente distribuiti per tutti i vaccini in commercio;
- il numero dei casi al momento ritenuti sicuramente correlati alla vaccinazione erano 16 su 435 decessi esaminati;
- le cause di ulteriori 133 morti su 435 erano invece risultate indeterminabili, per cui in ogni caso la correlazione non poteva essere esclusa ed ai fini giuridici la condizione di indeterminatezza equivaleva a quella di correlazione;
quindi la conseguenza giuridica necessitata era quella sancita dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale: tale trattamento violava il limite del rispetto della persona umana non potendo essere imposto il sacrificio del singolo individuo neppure davanti alla tutela di tutti gli altri, anche aderendo alla tesi dell'efficacia di tali trattamenti;
con riferimento al presupposto c), neppure la previsione di un ristoro per danno ulteriore, comunque allo stato non previsto, poteva legittimare l'adozione dell'obbligo vaccinale in aderenza al dettato costituzionale, perché i farmaci immessi sul mercato non avevano l'efficacia di interrompere la trasmissione del virus e quindi tutelare la salute degli altri, della collettività; la libertà di autodeterminazione del singolo individuo non poteva essere gravemente compressa per dovere di solidarietà nei confronti della collettività in assenza di presupposti certi, precisi e rigorosi;
quanto al presupposto d) per tutti i motivi già esposti esso era stato anch'esso disatteso;
si era imposto un obbligo senza predisporre alcuna cautela: seria e consapevole informazione sui farmaci e sugli effetti avversi anche gravi che essi producevano in una parte consistente della popolazione, mancanza di screening personalizzato e rilascio di prescrizione medica, mancanza di intervento del medico di medicina generale per la valutazione delle condizioni soggettive del paziente;
preso atto del fatto che tutta la campagna vaccinale si era svolta con le suddette modalità e che la popolazione non aveva sottoscritto un consenso veramente informato, ma si era invece semplicemente sottoposta all'inoculazione; pertanto, l'imposizione dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter D.L. 44/21 era un trattamento sanitario che travalicava il rispetto e la dignità della persona umana e quindi in contrasto con l'art. 32 Cost. secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
10 non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
I ricorrenti lamentavano inoltre la contrarietà della normativa statale che imponeva il green pass base o rafforzato alla normativa sovranazionale: ancora in riferimento al D.L. 127/21 che aveva introdotto gli artt. 9 quinquies e ss. nel D.L. 52/21, al D.L. 44/21 e D.L. 172/21 essi erano contrari a diverse norme sovranazionali:
- art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: Diritto all'integrità della persona, secondo cui:
“1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”, poiché il consenso del lavoratore veniva estorto a pena di perdita del lavoro e della retribuzione;
- la Convenzione di : CP_7
“Art. 1 – Oggetto e finalità: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
“Art. 2 – Primato dell'essere umano. L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Art. 5 – Regola generale. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”;
- il Regolamento UE 953/2021 vietava espressamente la discriminazione di chi, per scelta, non intendeva sottoporsi al trattamento vaccinale anti Covid;
tale regolamento, come rettificato nella prima erronea traduzione il 5-7-2021, al considerando n. 36 prevedeva: “E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”; l'ultimo inciso, oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del
11 testo del regolamento, ma compariva, fin dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”: la scelta di non vaccinarsi era quindi pienamente legittima e non poteva portare a conseguenze di tipo discriminatorio nei confronti di chi legittimamente la percorreva: era senz'altro discriminatorio impedire ad una persona non vaccinata di poter lavorare, poiché il lavoro era lo strumento con cui le persone si garantivano la sussistenza, la retribuzione avendo natura alimentare e costituendo valore fondamentale della Costituzione ex artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della stessa;
con la normativa entrata in vigore il 15-12-2021, la sospensione dei lavoratori non vaccinati sarebbe durata per sei mesi, senza che il legislatore avesse previsto alcun sussidio nei confronti degli stessi, violando palesemente anche l'art. 38 Cost.; infine la diretta applicabilità del considerando n. 36 del suddetto
Regolamento si rinveniva nella norma di chiusura dello stesso: Art. 17: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(15.06.2021). Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022”; ed ancora, a chiusura: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”; la normativa nazionale censurata era quindi contraria alla normativa sovranazionale, che gli altri Paesi membri dell'UE avevano rispettato, a tutela della dignità dei propri cittadini.
I ricorrenti lamentavano inoltre l'assenza di preventiva prescrizione medica, deducendo di essersi legittimamente astenuti dalla vaccinazione anche in quanto nessuno aveva fornito loro, nonostante specifica richiesta, la prescrizione medica del farmaco che avrebbero dovuto assumere;
erano infatti le stesse case farmaceutiche produttrici dei vaccini ad imporre che quei farmaci fossero prescritti da un medico;
la ratio dell'avviso inserito nei foglietti illustrativi era evidente: le case farmaceutiche erano consapevoli della possibilità che questi farmaci, impropriamente chiamati vaccini, producessero effetti avversi, anche gravi, e conseguentemente, con la previsione della prescrizione medica, trasferivano sul medico, di famiglia o vaccinatore, la responsabilità di valutare se il paziente fosse idoneo all'inoculazione o meno, ponderando in maniera adeguata il rapporto rischi/benefici; negandosi tacitamente ed implicitamente la necessità della preventiva prescrizione medica, nessun medico in Italia si era mai assunto la responsabilità di eventuali effetti avversi derivanti dai vaccini;
poiché in ambito penale i medici vaccinatori godevano dello scudo penale, confezionato ad hoc per loro con l'art. 3 del D.L. 44/21, ma in ambito civilistico, laddove effettivamente avessero rilasciato la prescrizione medica, nessuna norma li avrebbe esentati da responsabilità risarcitoria in caso di eventi avversi, era evidente che tutti (organismo medici e Aziende sanitarie comprese) avevano negato la necessità della stessa, in realtà necessaria, restando altrimenti il cittadino privo di tutela.
I ricorrenti affermavano poi la possibilità di adibire il personale non vaccinato a diversa mansione:
l'art. 4 ter co. 2 D.L. 44/21 richiamava espressamente i commi 2 e 7 del precedente art. 4 dettato per
12 i sanitari, i quali prevedevano che, in caso di vaccinazione omessa o differita, il personale poteva essere adibito a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il pur svolgendo abitualmente mansioni che non comportavano contatti con l'utenza ed CP_6 avendo pochi contatti anche con il personale in servizio, in quanto il Capo Reparto per l'intero turno di servizio si trovava nel suo ufficio ad organizzare la giornata lavorativa dei sottoposti, aveva chiesto espressamente al proprio Comando di essere eventualmente adibito ad altre mansioni, ancora più tutelanti rispetto ad un ipotetico rischio di diffusione del contagio, ma non aveva ricevuto alcun riscontro, anzi per tutta risposta il datore lo aveva sospeso dal servizio;
poiché il Comando di
Macerata aveva all'attivo oltre 200 vigili operativi, suddivisi su 4 turni, non doveva risultare particolarmente complicato adibire i pochi non vaccinati a mansioni che non comportassero contatti con la cittadinanza;
in tal senso, con sentenza del 14.12.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Velletri aveva reintegrato in servizio un'infermiera non vaccinata proprio osservando che una lettura costituzionalmente orientata dell'intera normativa istitutiva del green pass imponeva un bilanciamento tra la salute pubblica ed i diritti del singolo, e quindi di considerare che, se la prestazione lavorativa non si traduceva di fatto in un aggravamento del rischio di contagio rispetto a quello normalmente rappresentato da qualsiasi altro lavoratore anche di altri settori, allora la sospensione di quel lavoratore dal lavoro non si giustificava;
se invece la sua mansione specifica rappresentava un rischio di diffusione del contagio, egli doveva essere ricollocato e ben poteva esserlo ove il datore di lavoro impiegasse un numero rilevante di addetti come nel caso specifico;
non aveva infatti senso che il datore di lavoro dovesse essere in grado di organizzare una ricollocazione per quei dipendenti che avessero ottenuto l'esenzione o il differimento della vaccinazione, e non anche per i pochi soggetti che avessero legittimamente scelto di non vaccinarsi;
la sospensione era quindi illegittima anche sotto questo punto di vista, in quanto non esaminata affatto la possibilità del c.d. repechage, e ciò in violazione del diritto al lavoro del dipendente, costituzionalmente garantito;
il datore si era comunque attenuto alla normativa che prevedeva il repechage esclusivamente per i lavoratori che beneficiavano di una esenzione o di un differimento della vaccinazione e nessuno dei ricorrenti aveva vantato la circostanza di esonero.
Infine, a parere dei ricorrenti, sussisteva la debenza del pagamento della retribuzione o, in via subordinata, del c.d. assegno alimentare: essendo il datore di lavoro stato in tutti e sei i casi messo in mora relativamente all'accettazione della prestazione lavorativa, avendo egli, contravvenendo ai suesposti principi costituzionali, rifiutato la prestazione lavorativa offerta dal dipendente, la controprestazione del pagamento della retribuzione era comunque dovuta, eventualmente nella forma del risarcimento ex art. 1207 c.c.; i ricorrenti avevano fino all'attualità regolarmente ricevuto lo
13 stipendio mensile, ma, con le note allegate, aveva comunicato l'avvio del procedimento di recupero delle retribuzioni corrisposte in costanza del periodo di assenza ingiustificata, di cui aveva comunicato ai singoli dipendenti il dettaglio dei giorni nelle tabelle allegate alle note, mentre non era stato ancora comunicato nulla quanto alle retribuzioni corrisposte dopo la sospensione dal servizio;
la retribuzione non poteva essere negata, involgendo la tutela di diritti costituzionali molteplici, oltre a quelli già connessi con il diritto al lavoro: - quello dei figli di essere mantenuti dai genitori, ex art. 30 Cost.: i cittadini non vaccinati che svolgevano le professioni rilevanti ex D.L. 44/21 ovviamente non potevano ottemperarvi perché privati del sostentamento loro legittimamente derivante dallo svolgimento di un lavoro;
- quello di cui all'art. 31 Cost., ossia l'adempimento dei compiti relativi alla formazione di una famiglia, principio anch'esso disatteso, quando si privava un cittadino della propria fonte di reddito;
- quello ex art. 34 Cost., secondo cui i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, avevano diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
ed altri diritti costituzionali violati dalla privazione della fonte di reddito;
la conseguenza era che un cittadino italiano non poteva essere privato del proprio reddito, laddove avesse manifestato inequivocabilmente la propria volontà di svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa;
appariva quindi illegittima ed incostituzionale la prospettata volontà del , palesata attraverso la ramificazione Controparte_1
territoriale del di Macerata, di recuperare le retribuzioni corrisposte pur in Controparte_3
assenza di controprestazione lavorativa.
I ricorrenti chiedevano dichiararsi l'insussistenza del diritto al recupero, in nessuna forma, neppure rateizzata, trattandosi di provvidenze abbondantemente già consumate dai dipendenti per il mantenimento delle proprie famiglie e ciò in riferimento sia al periodo di assenza ingiustificata dal servizio ex D.L. 127/21, sia al periodo di vera e propria sospensione conseguente al D.L. 172/21; in subordine rivendicavano, dalle date in cui ognuno aveva messo in mora il datore di lavoro, la corresponsione del cd. assegno alimentare previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82
D.P.R. n. 3/57, in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia;
i VV.FF. non erano militari, pertanto questa norma era loro direttamente applicabile;
tale provvidenza era stata prevista per le ipotesi in cui il dipendente avesse subito la sospensione disciplinare dal servizio;
analoga disposizione si rinveniva nel CCNL dei VV.FF., il quale, all'art. 39, co. 6, prevedeva: “Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile”; la previsione dell'indennità, del medesimo importo pari al 50% della retribuzione, era collegata addirittura alla sospensione cautelare conseguente alla sottoposizione del dipendente ad un procedimento penale, quindi era evidente che sarebbe stato contrario ai principi fondamentali della Costituzione, primo fra tutti il
14 principio di uguaglianza, essendo ancora lecito decidere di astenersi da trattamenti sanitari quali il tampone o la vaccinazione;
pertanto non c'era motivo per negare ad un dipendente che non aveva violato norme disciplinari o penali quella stessa provvidenza economica che invece lo Stato riconosceva in presenza di situazioni in cui il dipendente aveva posto in essere una qualche violazione;
comunque questo istituto era volto a tutelare il limite minimo di sopravvivenza del dipendente e della sua famiglia, noto con il termine di “assegno alimentare” e doveva rilevarsi l'identità della situazione sottostante, cioè la necessità di percepire un minimo mensile che garantisse il sostentamento proprio e della propria famiglia, fra il sospeso non vaccinato ed il sospeso in via cautelare o in costanza di procedimento penale;
poiché il non aveva fornito Controparte_1 riscontro alla richiesta dell'assegno alimentare avanzata dai dipendenti sospesi, essi concludevano chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa valutazione della necessità di accogliere le eccezioni di incostituzionalità in relazione a tutte le disposizioni citate nel ricorso e la conseguente sospensione del giudizio per rimessione di tutti gli atti ad esso relativi alla Corte
Costituzionale:
“A) In via principale dichiarare nulli, illegittimi e/o comunque annullabili i provvedimenti di sospensione emessi a carico dei ricorrenti dal di Macerata per Controparte_8 tutte le ragioni indicate nel ricorso e per l'effetto condannare il all'immediata Controparte_1
reintegra dei dipendenti odierni ricorrenti sul luogo di lavoro, ove già non intervenuta medio tempore per altra causa (es: guarigione da covid 19);
“B) dichiarare in ogni caso che i ricorrenti debbono poter continuare a prestare regolarmente il proprio lavoro presso il Comando dei VV.FF. di Macerata anche laddove in futuro vedano scadere il loro eventuale green pass da guarigione, come disciplinato dall'art. 9 c. 2 lett. b del D.L. 52/2021 conv. in L. 87/2021, e secondo la validità attualmente prevista dal successivo comma 4;
“C) condannare il e per esso il di Macerata Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle retribuzioni di legge dovute dalla data in cui i dipendenti sono stati considerati assenti ingiustificati e successivamente sospesi fino a quella dell'effettiva reintegra sul lavoro, oltre ad eventuali emolumenti che matureranno in pendenza del giudizio sino alla reintegra, ed oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e, ove le retribuzioni siano già state corrisposte, dichiarare illegittima, illecita o con qualsivoglia altra utile statuizione la pretesa del datore di lavoro di vedersi restituite le retribuzioni stesse, sia in costanza di assenza ingiustificata dal lavoro che in costanza di sospensione, in quanto le stesse debbono intendersi percepite a titolo risarcitorio ex art.
1207 c.c.;
15 “D) In subordine rispetto alla domanda avanzata sub C) condannare il al Controparte_1 pagamento dell'indennità prevista dall'art. 82 D.P.R. 3/1957 e dall'art. 40 del CCNL VV.FF. a favore di ognuno dei dipendenti dal dì dell'assenza ingiustificata ed in costanza del periodo di sospensione dal lavoro.
“Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Si costituiva ritualmente il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, il quale CP_1
esponeva: ai sensi dell'art. 2, co. 1, D. L. 172 del 26-11-2021, convertito in L. n. 3 del 21-1-2022, dopo l'art.
4-bis del D.L. 1-4-2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 28-5-2021, n. 76, era stato inserito l'art.
4-ter, recante “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e degli Istituti penitenziari”, secondo cui, dal 15-12-2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'art.
3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, co. 3, del D.L. 22-4-2021, n. 52, conv., con mod., in L. 17-6-2021, n. 87, si applicava anche al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art.
4-ter, co. 1, lett. b); il successivo co. 2 dell'art.
4-ter stabiliva: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1” e che i responsabili delle strutture in cui prestava servizio il personale assicuravano il rispetto dell'obbligo di cui al co. 1; ai sensi dell'art.
4-ter, co. 3, nei casi in cui non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, gli stessi responsabili invitavano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, co. 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al co. 1; in caso di mancata presentazione della documentazione, i responsabili delle strutture in cui prestava servizio il personale accertavano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne davano immediata comunicazione scritta all'interessato; l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
per il periodo di sospensione, non erano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
la sospensione era efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale
16 primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15-12-2021; il successivo co. 6 dell'art.
4-ter stabiliva le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al co. 2 e, quindi, prevedeva specifiche sanzioni per i responsabili delle strutture in cui prestava servizio il personale, nel caso in cui i predetti responsabili non avessero assicurato il rispetto dell'obbligo di cui al co. 1.
Il convenuto rappresentava che, successivamente al D. L. n. 172 del 26-11-2021, era stata CP_1
emanata la Circolare n. 24757 datata 11/12/2021 del Dipartimento, a firma del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, avente ad oggetto: “Disposizioni in merito all'applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”; quindi i Dirigenti degli Uffici di appartenenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avevano provveduto all'accertamento dell'eventuale inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dello stesso personale e, nel caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla suddetta normativa, all'adozione di provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa, con privazione del trattamento economico.
Il resistente eccepiva in via pregiudiziale e preliminare: il difetto di giurisdizione dell'AGO CP_1 in favore dell'AGA, essendovi difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice amministrativo, in quanto le controversie di lavoro che vedevano coinvolti i dipendenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. 30/09/2004, n. 252, che, con l'art.1, aveva integrato l'art. 3 del D. Lgs. n.165 del
30/03/2001, inserendo il co. 1 bis, secondo cui “in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 02/11/2000, n. 362 e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali”: poiché i ricorrenti erano vigili del fuoco e appartenevano al ruolo operativo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essi rientravano a pieno titolo nella categoria di “personale in regime di diritto pubblico” di cui all'art. 133 lett. i) c.p.a., che prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di controversie concernenti il rapporto di lavoro, come confermato da granitica giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20-02-2008, n. 4290; Trib. Roma, 12-07-
2007; Cons. Stato Sez. VI Sent., 31-10-2008, n. 5443; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 30-09-2010,
n. 2277; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 25-03-2010, n. 195; sent. Cass. Civ. Sez. unite n. 4850 del 27 febbraio 2013; sent. Cass.Civ. Sez. unite n. 6916 del 7 aprile 2015), ed anche dalla sentenza n. 2813/2022, con cui il TAR Lazio su analogo ricorso aveva sancito: “nessun dubbio emerge in relazione alle impugnative dei militari o degli appartenenti alle forze dell'ordine: trattandosi di dipendenti pubblici non contrattualizzati, sussiste pacificamente la giurisdizione del
17 giudice amministrativo.”; i ricorrenti avevano rilevato erroneamente, che trattandosi di una questione di tutela del diritto costituzionalmente garantito dalla Costituzione all'art. 32, e quindi di tutela di primari diritti soggettivi, la relativa controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo ma in quella del giudice ordinario;
però, con il presente ricorso, gli stessi avevano impugnato la sospensione del diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, formalizzata con apposito provvedimento amministrativo e pertanto sarebbe stato onere degli stessi adire il giudice amministrativo;
nel ricorso si faceva genericamente riferimento all'espletamento dei compiti di servizio e, quindi, al rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Amministrazione che rientrava in una delle categorie di rapporti eccettuate dalla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 3, co.
1 bis del D. Lgs. 30-3-2001, n. 165; quindi il riferimento al rapporto di servizio ed all'ordine del comandante provinciale dei Vigili del fuoco comportava la giurisdizione del giudice amministrativo, come affermato dall'art. 7, co. 3, L. n. 1034/71, modificato, da ultimo, dall'art. 7 L. n. 205/00, secondo il quale “il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”, conseguendone che la domanda dei ricorrenti, riguardando lo svolgimento di attività di servizio, rientrava nella giurisdizione dell'A.G.A., ai sensi delle innovazioni normative imposte dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, che aveva comportato, nella legislazione successiva al D. Lgs. n. 80/98, la progressiva “scomparsa” dell'interesse legittimo ed un riparto di giurisdizione, tra organi giurisdizionali ordinari ed amministrativi, basato non sulle posizioni giuridiche soggettive fatte valere, ma sulle materie attribuite alla giurisdizione dei medesimi;
pertanto, tutto ciò che riguardava il rapporto di impiego pubblico delle categorie eccettuate, quali i Vigili del fuoco, doveva essere ricondotto alla giurisdizione del g. a., compresi lo svolgimento di attività di servizio e la pretesa di entrare in ufficio senza green pass;
poiché la presente controversia verteva sul diritto dei ricorrenti ad accedere al luogo di lavoro e dunque ad adempiere l'obbligazione lavorativa, rientrando le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella giurisdizione del giudice amministrativo, andava dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita AGO (come da
Cass. S.U. ord. 4290 del 20.2.2008; n. 1766 del 26.11.2011).
In subordine, il resistente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in CP_1
quanto i provvedimenti impugnati erano stati emessi al fine di dare applicazione a precise disposizioni aventi forza di legge, introdotte dal D.L. 26-11-2021, n. 127, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID.19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore il 27-11-2021; i provvedimenti censurati contenevano disposizioni applicative meramente esecutive delle suddette
18 disposizioni di legge, cosicché il ricorso appariva inammissibile;
pertanto, il mancato accesso alle sedi di lavoro dei ricorrenti non era imputabile all'Amministrazione, non potendosi correttamente ravvisare alcuna condotta discriminatoria nei loro confronti;
le censure articolate nel ricorso erano inoltre inammissibili o perché volte ad una mera critica di scelte di politica legislativa in questa sede inammissibile, ovvero perché il denunciato contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2,
3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 52, 77 Cost. introduceva un'azione diretta di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal D.L. n. 172/21, azione preclusa per difetto di incidentalità posto che il petitum non poteva coincidere con la dedotta questione di legittimità, ma doveva tendere all'attribuzione o, almeno, all'accertamento di un bene della vita, sia esso materiale o immateriale, ulteriore e distinto.
Nel merito, il eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto i ricorrenti lamentavano CP_1
“profili di incostituzionalità della normativa istitutiva del Green pass sul luogo di lavoro;
a) incostituzionalità per violazione degli artt. 4 e 36 Cost.; b) incostituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; c) incostituzionalità per violazione dell'art 32 Cost. (in riferimento al diritto alla salute del singolo)”, censure che risultavano infondate
(come da recenti pronunce dei e ), poiché la misura della sospensione CP_9 CP_10 del diritto del dipendente di svolgere l'attività lavorativa risultava ragionevole e proporzionata, essendo misura temporanea di sospensione del rapporto di lavoro in quanto efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi
(dal 15-12-2021), risultando coerente con l'essenzialità e temporaneità del requisito;
detta misura non risultava irragionevole e sproporzionata in relazione all'autodeterminazione del dipendente di non vaccinarsi, poiché, a fronte del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di sospensione, il legislatore aveva previsto, contemperando gli interessi, che la sospensione operasse
“senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, quale forma di tutela del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale e non svolgente prestazione lavorativa, in considerazione delle previsioni a garanzia del diritto alla salute del singolo che consentivano l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili e, inoltre, che la fattispecie del pubblico dipendente sospeso cautelarmente (ad es. in conseguenza dell'avvio di un procedimento penale) con diritto di percepire parte dello stipendio non era sovrapponibile alla fattispecie della sospensione in esame, in quanto le ragioni a fondamento delle due misure erano diverse.
Del resto, ex art.
4-ter, commi 2 e 3, cit. D.L. n. 44/21, era stato espressamente previsto un obbligo gravante sull'Amministrazione, consistente nell'accertare, attraverso un espresso invito rivolto al
19 dipendente dal responsabile della struttura di riferimento, se il lavoratore avesse eseguito la vaccinazione o ne avesse richiesto la prenotazione, o se si trovasse in una delle altre situazioni di esenzione o differimento: l'Amministrazione, quindi, qualora il dipendente, sebbene invitato, non esibisse alcuno dei documenti previsti, ovvero rimanesse inerte, era tenuta ad adottare la sospensione, in quanto diversamente il responsabile della struttura, obbligato alla verifica, sarebbe stato soggetto, oltre che alle responsabilità riconducibili all'inadempimento, anche alla sanzione di cui all'art.
4-ter, co. 6; la stessa normativa, avendo stabilito che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”, aveva istituito un obbligo di tipo meramente accertativo, al cui negativo esperimento conseguiva la sospensione di diritto della possibilità di prestare attività lavorativa e la privazione dello stipendio.
A parere del resistente andavano respinte anche le censure di presunta contrarietà CP_1 dell'obbligo vaccinale rispetto alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045/21 aveva esposto i motivi per cui era escluso qualsiasi dubbio circa la possibilità che l'obbligo vaccinale determinasse una discriminazione ed aveva chiarito le ragioni per le quali anche i farmaci immessi sul mercato con autorizzazione condizionata erano sicuri ed efficaci, ricordando che la Corte Europea era già intervenuta in tema di obbligo vaccinale riconoscendo che gli Stati membri potevano, nei limiti della rispettive Costituzioni, legittimamente introdurlo, in quanto “l'ingerenza nella vita privata, che l'obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo (legitimate aim) ai sensi della Convenzione, senz'altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità”, come ritenuto anche dal azio, con l'ordinanza n. 269/22, circa l'attualità della portata della sentenza del Consiglio di CP_9
Stato n. 7045/21, ritenendo che l'obbligo vaccinale fosse compatibile con il diritto comunitario che, oltre a non aver escluso la possibilità per i singoli Stati di introdurre tale misura, aveva sottolineato la necessità di assicurare “la parità di trattamento a coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono vaccinarsi”; inoltre nell'ordinanza n. 269/22 erano espresse le ragioni per le quali l'obbligo vaccinale di alcune categorie di lavoratori assolveva ad un prevalente interesse pubblico ed era ragionevole qualora si trattasse di personale “la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione lato sensu di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento, (colleghi, persone assistite, etc.)”, rilevando che
“la riserva di legge prevista dall'art. 32 Cost. può essere soddisfatta mediante l'adozione di un decreto legge in casi straordinari di necessità e di urgenza, quale indubbiamente è quello in cui è stato adottato il d. l. n. 172/2021.”; un'ulteriore pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
20 adita da 672 vigili del fuoco francesi che contestavano la legittimità della normativa nazionale che imponeva l'obbligo della vaccinazione contro il Covid-19 per gli appartenenti alla categoria, prevedendo, al pari della normativa italiana, la sospensione dall'esercizio della professione e dal trattamento economico per gli inottemperanti, aveva respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, che consentiva la sospensiva con procedura d'urgenza quando i ricorrenti fossero stati esposti a un rischio reale di danno irreparabile, non essendo state ravvisate le condizioni per accogliere la richiesta di misure urgenti, in quanto la situazione controversa non era stata ritenuta riconducibile alle ipotesi che richiedevano un'azione immediata;
era stato inoltre ritenuto che non vi fossero indicazioni presuntive delle contestate violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
lo scopo perseguito dall'obbligo vaccinale non era l'inoculazione coatta, tant'è che il dipendente era libero di scegliere se aderire o meno alla profilassi vaccinale;
inoltre il Consiglio di Stato, nella cit. sentenza n. 7045/21, aveva precisato, dopo aver effettuato una ricognizione in ordine alla sicurezza ed efficacia della profilassi vaccinale ed alle relative procedure di studio, certificazione ed autorizzazione: “l'argomento degli appellanti, secondo cui, in assenza di una certezza assoluta offerta dalla scienza circa la sicurezza dei vaccini anche nel lungo periodo il legislatore dovrebbe lasciare sempre e comunque l'individuo libero di scegliere se accettare o meno il trattamento sanitario e, dunque, di ammalarsi e contagiare gli altri, prova troppo ed è errato, già sul piano epistemologico, perché, così ragionando, l'utilizzo obbligato di una nuova terapia, in una fase emergenziale che vede il crescere esponenziale di contagi e morti, dovrebbe attendere irragionevolmente un tempo lunghissimo e, potenzialmente, indefinito per tutte le possibili sperimentazioni cliniche necessarie a scongiurare il rischio, anche remoto (o immaginabile e persino immaginario) di tutti i possibili eventi avversi, tempo nel quale, intanto, la malattia continuerebbe incontrastata a mietere vittime senza alcuna possibilità di una cura che, seppure sulla base di dati non ancora completi, ha mostrato molti più benefici che rischi per la collettività. Sarebbe, tuttavia, questa una conseguenza paradossale che, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo, e con ogni mezzo, della cura imposta dal legislatore a beneficio di tutti, ne negherebbe però in radice ogni possibilità, paralizzando l'intervento benefico, per non dire salvifico, della legge o dell'amministrazione sanitaria contro il contagio di moltissime persone, perché, come ha osservato la Corte costituzionale – in riferimento alla normativa che introduceva la vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale di tipo B, impugnata anche per la omessa previsione di accertamenti preventivi idonei quantomeno a ridurre il rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni all'integrità psicofisica per le complicanze del vaccino – «la prescrizione indeterminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le
21 persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie» renderebbe «di fatto impossibile
o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari» (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258).”; i richiami operati dal Consiglio di Stato escludevano anche quanto asserito in ricorso circa il presunto contrasto dell'obbligo vaccinale con vari articoli della Costituzione (artt. 3, 4, 32 e 36); la normativa in materia di obbligo vaccinale era conforme ai plurimi principi costituzionali interessati dall'introduzione dell'obbligo e tale rispondenza era cristallizzata nella costante giurisprudenza anche europea: come riconosciuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza 7045/21, il vaccino era da ritenersi sicuro ed efficace;
inoltre “l'obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che, oltre ad implicare un delicato bilanciamento tra fondamentali valori, quello dell'autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica, investe lo stesso rapporto tra la scienza
e il diritto, come è ovvio che sia, e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza – e, dunque,
l'informazione e il suo contrario, la disinformazione – e la democrazia”; l'obbligo vaccinale era effettivamente funzionale alla limitazione ed alla prevenzione del contagio in quanto, quale requisito essenziale per l'esercizio dell'attività lavorativa, rispondeva ad una precisa ed imprescindibile necessità di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, oltre che ad una funzione di tutela della collettività in linea generale, aspetto da non sottovalutarsi, in quanto i vigili del fuoco espletavano funzioni delicatissime ed insostituibili a tutela della pubblica incolumità: era dunque esclusa la presunta natura discriminatoria della previsione dell'obbligo solo per alcune categorie di personale in quanto il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria rispondeva al principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) e costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati;
anche la giurisprudenza cit. si era già espressa in tal senso, confutando l'affermazione secondo cui tra “il bilanciamento tra libera autodeterminazione terapeutica ed interesse della collettività al vaccino obbligatorio anticovid è assolutamente a favore della prima”,
e ritenendo la vaccinazione obbligatoria di cui al D.L. 44/21 pienamente rispondente ai principi costituzionali coinvolti ed allo scopo del legislatore;
nel caso in esame, non avendo i ricorrenti documentato alcuna causa di esenzione o differimento, il mancato accesso alla profilassi vaccinale era frutto di un'opposizione cosciente e, dato che la vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1, il comportamento dei dipendenti, benché non disciplinarmente rilevante, determinava un impedimento di carattere oggettivo alla prestazione lavorativa, impedimento peraltro preventivamente conosciuto e, quindi, scientemente accettato dagli inadempienti, quale unilaterale sviluppo del loro comportamento: a fronte di una libera determinazione del dipendente che non si trovasse in situazione di legittimo
22 differimento o esenzione, e che non si premurasse di mantenere i requisiti necessari per la prestazione lavorativa, il diritto al trattamento economico ed alla maturazione dell'anzianità venivano meno;
la
Corte Europea, nella pronuncia del 25-8-2021, aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro la normativa francese, nella parte in cui aveva introdotto l'obbligo vaccinale per i vigili del fuoco, prevedendo la sospensione dalle funzioni e dal trattamento economico per gli inadempienti, in quanto l'applicazione della normativa non esponeva i ricorrenti a un rischio reale di danno irreparabile, con ciò escludendo i profili esposti dai ricorrenti, anche alla luce del fatto che la normativa francese esaminata non presentava sostanziali differenze rispetto a quella italiana, in quanto entrambe prevedevano l'obbligo vaccinale per i vigili del fuoco con sospensione dal servizio e dal trattamento economico, per gli inadempienti.
Era infine errato, secondo il convenuto, ritenere che l'obbligo vaccinale non fosse rispettoso dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale in materia: il Consiglio di Stato, con riferimento al D.L.
44/21, aveva precisato che l'art. 32 Cost. consentiva al legislatore di imporre determinati «trattamenti sanitari» e che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, tali interventi non erano incompatibili con il dettato della Costituzione in determinate circostanze e, nel caso della vaccinazione obbligatoria in esame, tali circostanze ricorrevano tutte;
il Consiglio di Stato, aveva infatti osservato: “la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza (v., tra tutte, proprio la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, ma anche la sentenza n. 258 del 23 giugno 1994 e la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria … . Tutte queste condizioni … sono rispettate dalla vaccinazione obbligatoria ora introdotta dall'art. 4 del d. l. n. 44 del 2021.”; peraltro la presunta violazione del Regolamento UE
2021/953, asserita dai ricorrenti, era esclusa dal fatto che la C.E.D.U. aveva ammesso la possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale quando vi fosse una base legale, in quanto compatibile con l'ordinamento dello Stato membro, uno scopo legittimo e tale misura fosse necessaria in una società democratica per garantire, tra l'altro, il principio di solidarietà, consistente nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli più vulnerabili, a tutela dei quali si chiedeva al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio”.
Inoltre il testo del considerando n. 36 del Regolamento UE 2021/953 riportato in ricorso era il seguente: “è necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono
23 vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”, mentre, nel testo del regolamento presente al 4-3-2022 sul sito internet ufficiale delle pubblicazioni normative dell'Unione Europea, il predetto considerando riportava testualmente: “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”: il richiamo dei ricorrenti, oltre ad essere parziale, era anche improprio perché, a prescindere dal fatto che il testo reperito sul sito ufficiale non conteneva riferimenti alle persone che “hanno scelto di non essere vaccinate”,
l'oggetto del Regolamento n. 935/21 non sembrava riguardare l'odierna controversia, ma la diversa questione della libera circolazione tra Stati membri;
inoltre, volendosi ammettere che tale
Regolamento fosse pertinente alla vicenda in causa, l'art. 11 lasciava impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni, mentre il considerando 14 precisava: “il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di
COVID-19”, apparendo infondato quanto sostenuto dai ricorrenti in merito alla prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, laddove le disposizioni europee citate dai medesimi riguardavano questioni diverse dall'obbligo vaccinale o inidonee ad incidere sulla sua legittima istituzione;
era altresì infondata la pretesa alla disapplicazione della norma nazionale: in merito, con riguardo ad analoga pretesa avanzata nei confronti dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, tale possibilità “si scontrerebbe, nell'ipotesi – quod non est – di antinomia rispetto alla
Carta, con la impossibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare la normativa nazionale contrastante con la Carta dei diritti fondamentali per il costante l'orientamento della Corte costituzionale, che afferma invece la necessità di rimettere la questione alla stessa Corte nell'ipotesi in cui il contrasto investa il rapporto tra normativa nazionale e la Carta, evitando un controllo di costituzionalità diffuso, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla Carta dei diritti «siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali» (Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 269 nonché, più di recente, Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20)”; erano anche inconferenti ed inutili i richiami dei ricorrenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla Convenzione di
Oviedo: la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come richiamata dalla sentenza n. 7045/21 del Consiglio di Stato, aveva riconosciuto che l'obbligo
24 vaccinale era coerente con la Costituzione, sotto tutti i profili interessati, ed aderente alla normativa nazionale ed europea;
l'eccezione sollevata dai ricorrenti sulla disparità di trattamento e sulla possibilità di adibire il personale non vaccinato a diversa mansione era da escludersi sotto un duplice profilo: il rispetto dell'obbligo vaccinale era condizione indispensabile per l'accesso alle eventuali mansioni alternative (ove previste) e, quindi, i ricorrenti, che non si trovavano in situazione di esenzione o differimento, anche nell'ipotesi che l'adibizione a mansioni diverse fosse stata prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non vi avrebbero comunque potuto accedere in quanto esclusi dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale;
sotto altro profilo non vi era prova del fatto che esistessero mansioni alternative che potessero essere svolte dal personale operativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deponendo in tal senso il “mansionario” della qualifica rivestita dal ricorrente (art. 11 D. Lgs. n. 217/05), cui si aggiungeva la circostanza che i ricorrenti, al di là della censura di disparità, non avevano provato quali ipotetiche mansioni alternative avrebbero potuto svolgere, con conseguente esclusione della presunta disparità di trattamento, come già chiarito dalla sentenza n. 7045/21 del Consiglio di Stato, secondo la quale “i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono certo molteplici e il contemperamento di questi molteplici principî lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo, al fine di raggiungere, mediante la vaccinazione di massa, l'obiettivo della c.d. immunità di gregge… Questa discrezionalità, ha chiarito peraltro la Corte Costituzionale, deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così la giurisprudenza costante della stessa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002), secondo quel modello, di cui si è detto, dell'amministrazione precauzionale c.d. riflessiva, dal carattere adattivo e flessibile e in base alla riserva di scienza… La storia delle vaccinazioni obbligatorie in Italia mostra come, per ragioni complesse, il pendolo legislativo abbia oscillato tra la raccomandazione e l'obbligo, anche a fronte del crescente fenomeno della c.d. esitazione vaccinale (vaccine hesitancy), fenomeno manifestatosi fin sin dall'introduzione, nel Settecento, delle prime terapie vaccinali contro il vaiolo ed oggetto di studio, ormai da anni, da parte del gruppo di esperti Sage (Strategic Advisory Group of Experts on
Immunization) nominato nel 2012 dall'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità.”; la vaccinazione, ex art.
4-ter D.L. 44/21, rispondeva a precisi obblighi di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed interesse della collettività: tali interessi, nelle attuali condizioni,
25 erano prevalenti anche sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, erano smentite, alla luce della giurisprudenza citata, le censure di costituzionalità della norma avanzate dai ricorrenti sul punto: secondo il Consiglio di Stato, infatti, il bilanciamento operato dal legislatore non appariva irragionevole, in quanto inteso ad adottare misure di tutela della salute pubblica e di limitazione degli effetti della propagazione dell'epidemia;
considerato che
la vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del co. 1 della norma cit., erano impropri i riferimenti al fatto che la sospensione e l'esclusione della retribuzione fossero illegittime perché operate in costanza del rapporto di lavoro ed al di fuori di contesti disciplinari;
ugualmente inconferenti, alla luce dell'orientamento assunto in sede cautelare collegiale dal e della citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che avevano avuto modo di CP_9
precisare la legittimità dei provvedimenti e delle norme contestati, erano i richiami operati ad ulteriori pronunce, laddove, peraltro, l'ordinanza del Tribunale di Velletri era stata successivamente riformata dal Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro, in sede di reclamo, con provvedimento del 27-1-2022, che aveva rigettato la domanda cautelare della lavoratrice;
irrilevante era anche l'assenza di prescrizione medica, che non poteva certo essere disposta dall'Amministrazione, in quanto attività estranea alla competenza dell'Ente e ricadente nell'esclusiva disponibilità dei ricorrenti che tali questioni avrebbero dovuto, se avessero voluto vaccinarsi, affrontare personalmente.
In merito alla mancata retribuzione e al recupero delle somme indebitamente percepite, le censure avversarie risultavano inconferenti, atteso che la sospensione non aveva natura disciplinare ed era soggetta ad una specifica regolamentazione dal punto di vista economico, laddove l'art.
4-ter, co. 3, stabiliva: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; quindi legittimamente i ricorrenti dovevano considerarsi assenti ingiustificati, con ogni conseguenza sul trattamento economico e sull'anzianità di servizio, per i periodi di inosservanza dell'obbligo di esibizione della certificazione di cui all'art.
9 - quinquies
D.L. n. 52/21 e, altrettanto legittimamente, erano stati sospesi dal diritto alla prestazione lavorativa, con ogni conseguenza sul trattamento economico e sull'anzianità di servizio, allorché erano risultati inosservanti all'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter D.L. 44/21; le comunicazioni dei ricorrenti intese a manifestare la loro disponibilità alla prestazione lavorativa erano irrilevanti al pari delle richieste di ottenere l'assegno alimentare e di soprassedere dal recupero delle somme corrisposte per i giorni di assenza ingiustificata: la norma vincolava l'Amministrazione ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per la prestazione lavorativa di cui alle citate disposizioni;
in caso di mancanza degli stessi, vi era l'obbligo di interrompere l'erogazione del trattamento economico e di recuperare le somme eventualmente corrisposte, in caso di loro indebita attribuzione, escludendo quindi ogni attività ulteriore: in realtà tali richieste, oltre che estranee agli adempimenti normativi, non
26 comportavano neppure uno specifico obbligo di riscontro per l'Amministrazione, dato che la giurisprudenza era concorde nel ritenere che il dovere di riscontro veniva meno in presenza di richieste manifestamente infondate o pretestuose;
la comparazione proposta in ricorso, al fine di ottenere l'assegno alimentare ex 82 D.P.R. 3/57, che invece lo Stato riconosceva in favore del dipendente che aveva violato qualche disposizione, suggeriva un'estensione analogica del trattamento economico previsto per le sospensioni cautelari anche alla sospensione per inosservanza degli adempimenti in materia di obbligo vaccinale: tale estensione analogica non era possibile in quanto la sospensione in questione, oltre a non avere natura disciplinare, era soggetta ad una specifica regolamentazione dal punto di vista economico: l'art. 4 ter, co. 3, stabiliva: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; non vi era dunque alcuna analogia, in punto di presupposti normativi, ma neppure di fatto e di diritto, tra la sospensione cautelare e quella per inosservanza dell'obbligo vaccinale e, quindi, era esclusa la disparità di trattamento tra destinatari di tali diversi istituti, laddove il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di osservare che i molteplici interessi pubblici presupposti all'introduzione dell'obbligo vaccinale prevalevano su quello (individuale) al lavoro ed alla retribuzione, ove la sospensione dal diritto di prestare attività lavorativa, con tutti i suoi effetti, era la conseguenza di una scelta unilaterale e consapevole dei ricorrenti: il legislatore aveva ritenuto l'obbligo vaccinale proporzionato alla contingenza emergenziale e ne aveva definito la natura temporanea;
il periodo di sospensione, con i conseguenti effetti di privazione retributiva e di anzianità di servizio, non poteva avere durata superiore a sei mesi;
nell'operare un bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, la limitazione dei diritti dei singoli era stata prevista secondo il criterio di ragionevolezza, avendo il Consiglio di Stato osservato come il bilanciamento operato dal legislatore non appariva irragionevole, in quanto inteso ad adottare misure di tutela della salute pubblica e di limitazione degli effetti della propagazione dell'epidemia; l'obbligo vaccinale perseguiva un interesse pubblico, un preciso obbligo sia di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro sia di tutela della società democratica e dei soggetti più fragili;
i lamentati provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione costituivano mero recepimento di specifiche disposizioni di legge, contenute nel D.L. n. 172/21, volte ad introdurre l'obbligo vaccinale per specifiche categorie di lavoratori, tra cui gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
tali disposizioni stabilivano che l'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale "determina l'immediata sospensione. dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati" (ex art. 2, co. 3, D. L. 26-11-
2021 n. 172); emergeva quindi la volontà del legislatore di non consentire l'erogazione di alcuna
27 forma di "compenso o emolumento" al dipendente risultato inadempiente all'obbligo vaccinale;
inoltre il legislatore aveva espressamente stabilito che la "sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa" era "senza conseguenze disciplinari" per il lavoratore, fatto che escludeva, in ogni caso, la possibilità giuridica di poter applicare al caso di specie, quanto disposto dall'art. 82 D.P.R. 10-1-
1957 n. 3, specificamente per il personale che, sottoposto a procedimento disciplinare, venisse sospeso dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
le due fattispecie erano del tutto differenti, non comparabili, con conseguente impossibilità di poter effettuare un'applicazione in via analogica della disposizione relativa al menzionato assegno alimentare;
il ricorso all'analogia poteva avere luogo in una situazione di vuoto normativo, che veniva colmato con detto strumento giuridico, ma nel caso di specie si era di fronte ad una chiara ed inequivocabile volontà espressa dal legislatore.
Il concludeva quindi chiedendo: in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice adito in favore dell'AGA e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante pronuncia del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il D. Lgs. n. 165/01, nel testo ratione temporis in vigore, stabilisce:
“Art.
1. Finalità ed ambito di applicazione.
“1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
28 economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CP_11
“3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
“Art.
2. Fonti.
“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso
l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
“1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
29 “2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti
o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
“3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
“3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
“Art.
3. Personale in regime di diritto pubblico.
“1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
“1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. [comma inserito dalla L. 30-9-2004 n. 252, contenente "Delega al
30 Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in particolare dall'art. 1, dedicato al: “Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”].
“1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
“2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari , a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168,
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992 n. 421. …
“Art. 63. Controversie relative ai rapporti di lavoro.
“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
“Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
“2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
31 “2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
“3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
“4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
“5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.”.
Peraltro “le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che (introducendo il comma 1 “bis” all'art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art. 3, comma 1,del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico.”.
Conseguentemente, involgendo l'oggetto del presente giudizio questioni inerenti il rapporto di lavoro tra le parti, la sospensione delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro, quella di effettuare la prestazione lavorativa e quella corrispettiva della corresponsione della retribuzione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla particolare originalità della controversia si ritiene congruo far seguire la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, , e Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
32 nei confronti di , con ricorso Parte_2 Controparte_1
depositato il 27/02/2022, nel contraddittorio delle altre parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 08/10/24 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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