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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5182/2024 TRA AN DA, nella qualità di l.r.p.t. di GREEN PARK SRL, rappr. e dif. dall'Avv. R. Lettera, con cui elett. dom. in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, giusta procura in atti RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, N. Fumo e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001480736 notificata il 01/06/2024 alla Green Park s.r.l., relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali riferiti all'anno 2017, per la complessiva somma di € 12.126,00. Dedotte, in particolare, l'omessa notifica dell'accertamento ivi richiamato, la prescrizione e la decadenza dei crediti sottesi, concludeva chiedendo di “Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma dovuta all'Inps ed indicata nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736 di Euro 12.126,00, per presunta inadempienza su accertamento, non è dovuta poiché prescritta ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981, nonché degli articoli 2934 e 2935 del codice civile e definitivamente decaduta determinandone la preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D. LGS 46/199 in combinato disposto l'articolo 1 Legge 296/2006;
- Accertarsi e dichiararsi, in conclusione, che la somma dovuta all'Inps ed indicata nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736 di Euro 12.126,00, non è dovuta per assenza della notifica degli atti presupposti quale l'accertamento n. INPS.2001.29/10/2018.0650838 relativo all'anno 2017 e per violazione della legge 689/1981;
- Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma di Euro 12.126,00 dovuta all'INPS di Caserta ed indicata nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736, non è obbligatoria per mancata notifica dell'atto presupposto che inficia la successiva fase di recupero coattivo;
1 - Ordinare l'immediata cancellazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736”. Spese vinte, con distrazione. Si costituiva l'INPS, che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, e dedotta l'infondatezza della stessa nel merito, concludeva chiedendo una declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Preliminare ed assorbente è la valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso. Ed invero, l'art. 6, co. 6, d. lgs. n. 150/2011 dispone: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Nel caso in esame, viene dedotto che l'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata recapitata alla Green Park s.r.l. in data 01/06/2024 (cfr. p. 2 ricorso introduttivo, sub lett. a) della premessa), mentre il ricorso giudiziale è stato depositato telematicamente in data 11/07/2024, e dunque oltre il termine di 30 giorni previsto dal legislatore. Parte ricorrente ha inoltre domandato la riunione ad altro procedimento, relativo all'ordinanza – ingiunzione notificata al legale rappresentante. Va in merito osservato che la giurisprudenza di legittimità (in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10681 del 09/05/2006, Rv. 589492 – 01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 25609 del 14/11/2013) ha chiarito l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido e l'insussistenza di litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la valutazione in ordine alla riunione dei giudizi - attesa la natura solidale dell'obbligazione in capo alla società destinataria dell'ordinanza-ingiunzione opposta, in virtù della previsione di cui all'art. 6 L. n. 689/1981
- presupponga il preliminare vaglio positivo in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente, che nel caso in esame difetta. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate, attesa la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5182/2024 TRA AN DA, nella qualità di l.r.p.t. di GREEN PARK SRL, rappr. e dif. dall'Avv. R. Lettera, con cui elett. dom. in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, giusta procura in atti RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, N. Fumo e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001480736 notificata il 01/06/2024 alla Green Park s.r.l., relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali riferiti all'anno 2017, per la complessiva somma di € 12.126,00. Dedotte, in particolare, l'omessa notifica dell'accertamento ivi richiamato, la prescrizione e la decadenza dei crediti sottesi, concludeva chiedendo di “Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma dovuta all'Inps ed indicata nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736 di Euro 12.126,00, per presunta inadempienza su accertamento, non è dovuta poiché prescritta ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981, nonché degli articoli 2934 e 2935 del codice civile e definitivamente decaduta determinandone la preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D. LGS 46/199 in combinato disposto l'articolo 1 Legge 296/2006;
- Accertarsi e dichiararsi, in conclusione, che la somma dovuta all'Inps ed indicata nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736 di Euro 12.126,00, non è dovuta per assenza della notifica degli atti presupposti quale l'accertamento n. INPS.2001.29/10/2018.0650838 relativo all'anno 2017 e per violazione della legge 689/1981;
- Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma di Euro 12.126,00 dovuta all'INPS di Caserta ed indicata nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736, non è obbligatoria per mancata notifica dell'atto presupposto che inficia la successiva fase di recupero coattivo;
1 - Ordinare l'immediata cancellazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001480736”. Spese vinte, con distrazione. Si costituiva l'INPS, che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, e dedotta l'infondatezza della stessa nel merito, concludeva chiedendo una declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Preliminare ed assorbente è la valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso. Ed invero, l'art. 6, co. 6, d. lgs. n. 150/2011 dispone: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Nel caso in esame, viene dedotto che l'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata recapitata alla Green Park s.r.l. in data 01/06/2024 (cfr. p. 2 ricorso introduttivo, sub lett. a) della premessa), mentre il ricorso giudiziale è stato depositato telematicamente in data 11/07/2024, e dunque oltre il termine di 30 giorni previsto dal legislatore. Parte ricorrente ha inoltre domandato la riunione ad altro procedimento, relativo all'ordinanza – ingiunzione notificata al legale rappresentante. Va in merito osservato che la giurisprudenza di legittimità (in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10681 del 09/05/2006, Rv. 589492 – 01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 25609 del 14/11/2013) ha chiarito l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido e l'insussistenza di litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la valutazione in ordine alla riunione dei giudizi - attesa la natura solidale dell'obbligazione in capo alla società destinataria dell'ordinanza-ingiunzione opposta, in virtù della previsione di cui all'art. 6 L. n. 689/1981
- presupponga il preliminare vaglio positivo in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente, che nel caso in esame difetta. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate, attesa la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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