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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 146 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, c.f.: , domiciliata in Vibo Parte_1 C.F._1
3, pre RI IE RENDA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante E
di Vibo Valentia, in persona del Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 CP_4
e , che lo rap i
[...] Controparte_5
e condo d. l.vo 149/2015, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' , siti in Vibo Valentia, alla via Machiavelli n. 10 CP_1 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… - in totale riforma della sentenza n. 831/2022, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione n. 30/2017 del 9 giugno 2017, notificata il successivo 16.06.2017 in uno con l'annullamento delle comminate sanzioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, siccome infondata in fatto e diritto e per quanto esposto in narrativa, col riconoscimento del danno da ingiusta e illegittima comminatoria ex art. 96 c.p.c. anche nella misura che sarà ritenuta equa, e determinata a insindacabile giudizio dell'adita Corte;
in subordine e, in via riconvenzionale, si chiede comunque ex art. 22 e 23 bis L. 689/81 l'equa e corretta determinazione dell'eventuale somma sanzionabile se e ove la stessa venisse accertata dovuta per le contestate violazioni, per non aver il Giudicante di primo grado valutato l'omissione probatoria denunciata e omesso ogni pronuncia in ordine alle contestazioni mosse dall'appellante riguardo il fondamento della stessa, dunque riformare in toto la sentenza N. 831/2022 del Tribunale di Vibo Valentia in
1 funzione di Giudice del Lavoro dell'11/12.10.2022 per i motivi su ampiamente svolti, comunque per non aver annullato l'Ordinanza Ingiunzione richiamata n. 30/2017 mancando la prova dell'assunto di Controparte_1
Vibo Valentia, in persona della sua Legal
[...]
, con l'Avv. T. Meligrana Controparte_6 Pt_2 Parte_3 Co a i I grado e nella parte in cui ha cond to ex art. 91 c.p.c. la ricorrente-appellante alle spese di giudizio;
- - - Condannare comunque l' Controparte_7 in persona del suo L.R.p.t.. – per entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge e rimborso forfetario nella misura di Legge e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. in subordine chiedendo l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellato:<<… <<… rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 831/2022, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 1424/2017, con vittoria di spese…>>; >>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo valentia, Giudice del lavoro, il 7.7.2012, ha proposto opposizione Parte_1 all'Ordinanza-Ingiunzione n. 30/2017, scaturita dall'accertamento Ispettivo realizzato nella mattinata del 22.10.2014- presso il “CENTRO DIURNO PER Co DISABILI-Guardo Oltre” a seguito del quale gli ispettori dell di Vibo Valentia, sul presupposto di aver trovato intenta a lavorare la Sig. Parte_4 priva di contratto di lavoro, le hanno contestato la violazione dell'art. 3,
[...]
a 3, DL n. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 145/2013, conv. con modifiche dalla Legge n. 9/2014 (c.d. Maxi sanzione per “lavoro nero”) con conseguente adozione del Verbale di Illecito ex art. 14 L. n. 689/81. Con la proposta opposizione, l'odierna appellante ha dedotto: 1)INESISTENZA di un rapporto di lavoro subordinato con che non Parte_4 ha mai lavorato alle proprie dipendenze;
infatti, la suddetta lavoratrice era stata assunta dalla “Nuove Frontiere Lavoro”, Agenzia di somministrazione, dal 13.10.2014 e, per come da lei chiarito dopo l'accesso ispettivo, ella si era trovata presso la sede del Centro diurno per fare un favore alla , che le Parte_1 aveva chiesto di trattenere un bimbo fino all'arrivo della 2) DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO , ché non è dato Pt_5 comprendere perché se gli ispettori hanno ritenu inconferenti gli atti e la documentazione prodotta dal “Centro Diurno” e dalla Cooperativa Sociale
“Guardo Oltre”, non abbiano poi richiesto altra documentazione e/o proceduto ad accertamenti ulteriori, in grado di confutare la compiuta rappresentazione dei fatti per come offerta dalla sig.ra con la dichiarazione scritta Parte_4 formalizzata il 9.03.2015;
2 3) , atteso che Controparte_8 da lavoratrice regolarmente assunta dalla “Nuove Frontiere Lavoro” e somministrata ad altro ente datoriale;
4) violazione dell'art. 14 – L. 689/81, poiché la contestazione è intervenuta oltre il termine di 90 gg. dalla prima conoscenza del fatto, coincidente con la data dell'accesso ispettivo (22.10.2014).
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con l di Vibo Controparte_1
Valentia, rigetta il ricorso alla luce del ricorso iscritto in data 07/07/2017, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva. La controversia oggetto del presente giudizio (di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.30/2017) è stata trattata dal Giudice scrivente - immesso dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 - alle udienze del 13.04.2021, e dell'11.10.2022 celebrate secondo le modalità di cui all'art.221, l.n.77/2020. All'esito dell'odierna udienza, il Giudicante, lette le note scritte d'udienza depositate nel fascicolo telematico, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione – di cui dispone la comunicazione alle parti – nei termini di seguito precisati. In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha
3 precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. In relazione alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., si rileva che nei Co confronti dell opera la regolamentazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 b isp. att. c.p.c. - introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base al quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , la quale la censura Parte_1 per avere il giudicante invertito endendo che fosse l'odierna appellante a dover dimostrare l'insussistenza delle violazioni contestatele in sede ispettiva. Costituitosi in giudizio, l' ha Controparte_7 formulato le conclusioni La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 In via preliminare, ritiene la Corte di dovere rilevare e dichiarare la nullità della sentenza gravata, essendo evidente che la motivazione sopra riportata – del tutto priva di riferimento alle tesi difensive delle parti, nonché al contenuto sia del verbale ispettivo da cui è originata l'ordinanza ingiunzione, sia delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria; - non consente di comprendere l'iter argomentativo posto dal giudicante alla base della pronuncia resa;
cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. sez. III, ordinanza n. 29721 del 15.11.2019, secondo cui <In tema di contenuto della sentenza, la concisione
4 della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione")>>. Ne discende che, previa declaratoria di nullità della sentenza, occorre valutare il merito del ricorso di primo grado, avuto riguardo alle ragioni addotte nell'atto di opposizione dall'odierna appellante, per come riportate al §2.
§6 L'opposizione non si presta ad essere accolta.
§6.1 Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve sottolineare che nel verbale delle dichiarazioni rese da il 22 ottobre 2014 alla DTL di Vibo Testimone_1
Valentia, la lavoratr to: “Ho iniziato a lavorare solo stamattina alle ore 10.50. Sono stata contattata ieri sera dalla sig.ra
[...]
telefonicamente la quale mi ha chiesto di venire stam Parte_1
o firmato nessun contratto di lavoro”. Ciò posto, nella ricevuta di comunicazione on line allegata al verbale ispettivo inviata il 22.10.14, h 12.44 (documento esibito dal consulente del lavoro agli ispettori dopo l'accesso), risulta che la sig.ra viene assunta con Parte_4 contratto di somministrazione dalla Nuove F ro spa per essere utilizzata presso la Coop Guardo Oltre, come operatrice socio sanitaria a tempo determinato full time (con scadenza 13.1.2015), presso la sede operativa della cooperativa, in piazza Gramsci 16 di Vibo Valentia, con decorrenza 13 ottobre 2014. Si tratta però di soggetto giuridico diverso e di attività dissimile da quella facente capo alla opponente che, per come si evince dalla visura Pt_1 camerale in atti, è titolare de individuale Centro diurno per disabili Guardo oltre di , con sede legale in via Gramsci 15, che è Parte_1 proprio la ditta sottoposta ad ispezione (v. intestazione del verbale di accertamento), dove la lavoratrice è stata trovata a svolgere terapia con un bambino disabile, al momento dell'accesso ispettivo. Il contenuto della dichiarazione della lavoratrice è del tutto univoco;
non è dato comprendere, posto che si tratta di due diverse ditte, con sedi diverse, per quale motivo, se la lavoratrice lavorava per la cooperativa già dal 13 ottobre 2014, si trovasse presso i locali della sede della ditta individuale e non si sia limitata a riferire la versione che ha poi dato in epoca successiva (ossia che, su richiesta della sig.ra , stava intrattenendo un bambino in attesa dell'arrivo della Pt_1 madre); il contenuto della dichiarazione resa in sede ispettiva può essere liberamente valutato, ma circa la riconducibilità al dichiarante del contenuto del verbale l'atto è fidefaciente e, al pari di qualsiasi atto pubblico, per essere
5 smentito sul punto è necessaria la proposizione della querela di falso (che invero non risulta essere stata proposta); pertanto, non è sufficiente la dichiarazione successiva all'accesso ispettivo rilasciata dalla sig.ra Parte_4 né, atteso il contrasto pieno con quanto dichiarato in sede ispettiv è attendibile, allorché viene sentita come teste, quando rende una versione del tutto in contrasto con quella data al momento dell'accesso ispettivo.
§6.2 Circa il secondo motivo, è sufficiente osservare che l'impostazione difensiva dell'opponente è stata ritenuta dai funzionari procedenti non credibile (in modo condivisibile, per come osservato nella disamina del motivo sub 1), è tanto rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento.
§6.3 Al fine di respingere il terzo motivo, è sufficiente rinviare a quanto esposto sub
§6.1.
§6.4 Venendo al quarto motivo, occorre premettere che <In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024 ). Nel caso di specie, risulta dagli allegati al verbale che le circostanze emerse in sede di accesso del 22 ottobre 2014 sono state approfondite attraverso la documentazione esibita dal consulente del lavoro in data 1^.12.2014 (si tratta del contratto di somministrazione con Nuove Frontiere); quindi, il termine di decadenza di novanta giorni non può essere fatto coincidere con l'accesso, come pretende l'opponente, perché erano necessari ulteriori accertamenti che richiedevano, peraltro, la collaborazione del destinatario dell'accertamento. In definitiva, il termine di novanta giorni, decorrente dal 1^ dicembre 2014, risulta rispettato allorché, il 25.2.2015, interviene la notifica del verbale di accertamento
§7 In conclusione, previa declaratoria di nullità della sentenza, il ricorso di primo grado va respinto. L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, ai sensi dell'art. 9 del d. l.vo 149/2015, e con la decurtazione del 20% ivi contemplata, disposizione applicabile anche al primo grado, atteso che il giudizio davanti al Tribunale è stato istaurato nel 2017, ossia successivamente
6 alla sua entrata in vigore, che ai sensi dell'art. 13 del d. l.vo stesso, è avvenuta il giorno dopo la pubblicazione in G.U. 23.9.2015-24.9.2015.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, avverso la Parte_1 ibunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 831/2022, resa in data 11 ottobre 2022, così provvede: previa declaratoria di nullità della gravata sentenza:
- Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- Condanna spese del doppio grado Parte_1 di lite, liquida in euro 1120,00, quanto al primo grado, ed in euro 1200,00, quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
7
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 146 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, c.f.: , domiciliata in Vibo Parte_1 C.F._1
3, pre RI IE RENDA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante E
di Vibo Valentia, in persona del Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 CP_4
e , che lo rap i
[...] Controparte_5
e condo d. l.vo 149/2015, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' , siti in Vibo Valentia, alla via Machiavelli n. 10 CP_1 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… - in totale riforma della sentenza n. 831/2022, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione n. 30/2017 del 9 giugno 2017, notificata il successivo 16.06.2017 in uno con l'annullamento delle comminate sanzioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, siccome infondata in fatto e diritto e per quanto esposto in narrativa, col riconoscimento del danno da ingiusta e illegittima comminatoria ex art. 96 c.p.c. anche nella misura che sarà ritenuta equa, e determinata a insindacabile giudizio dell'adita Corte;
in subordine e, in via riconvenzionale, si chiede comunque ex art. 22 e 23 bis L. 689/81 l'equa e corretta determinazione dell'eventuale somma sanzionabile se e ove la stessa venisse accertata dovuta per le contestate violazioni, per non aver il Giudicante di primo grado valutato l'omissione probatoria denunciata e omesso ogni pronuncia in ordine alle contestazioni mosse dall'appellante riguardo il fondamento della stessa, dunque riformare in toto la sentenza N. 831/2022 del Tribunale di Vibo Valentia in
1 funzione di Giudice del Lavoro dell'11/12.10.2022 per i motivi su ampiamente svolti, comunque per non aver annullato l'Ordinanza Ingiunzione richiamata n. 30/2017 mancando la prova dell'assunto di Controparte_1
Vibo Valentia, in persona della sua Legal
[...]
, con l'Avv. T. Meligrana Controparte_6 Pt_2 Parte_3 Co a i I grado e nella parte in cui ha cond to ex art. 91 c.p.c. la ricorrente-appellante alle spese di giudizio;
- - - Condannare comunque l' Controparte_7 in persona del suo L.R.p.t.. – per entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge e rimborso forfetario nella misura di Legge e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. in subordine chiedendo l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellato:<<… <<… rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 831/2022, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 1424/2017, con vittoria di spese…>>; >>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo valentia, Giudice del lavoro, il 7.7.2012, ha proposto opposizione Parte_1 all'Ordinanza-Ingiunzione n. 30/2017, scaturita dall'accertamento Ispettivo realizzato nella mattinata del 22.10.2014- presso il “CENTRO DIURNO PER Co DISABILI-Guardo Oltre” a seguito del quale gli ispettori dell di Vibo Valentia, sul presupposto di aver trovato intenta a lavorare la Sig. Parte_4 priva di contratto di lavoro, le hanno contestato la violazione dell'art. 3,
[...]
a 3, DL n. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 145/2013, conv. con modifiche dalla Legge n. 9/2014 (c.d. Maxi sanzione per “lavoro nero”) con conseguente adozione del Verbale di Illecito ex art. 14 L. n. 689/81. Con la proposta opposizione, l'odierna appellante ha dedotto: 1)INESISTENZA di un rapporto di lavoro subordinato con che non Parte_4 ha mai lavorato alle proprie dipendenze;
infatti, la suddetta lavoratrice era stata assunta dalla “Nuove Frontiere Lavoro”, Agenzia di somministrazione, dal 13.10.2014 e, per come da lei chiarito dopo l'accesso ispettivo, ella si era trovata presso la sede del Centro diurno per fare un favore alla , che le Parte_1 aveva chiesto di trattenere un bimbo fino all'arrivo della 2) DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO , ché non è dato Pt_5 comprendere perché se gli ispettori hanno ritenu inconferenti gli atti e la documentazione prodotta dal “Centro Diurno” e dalla Cooperativa Sociale
“Guardo Oltre”, non abbiano poi richiesto altra documentazione e/o proceduto ad accertamenti ulteriori, in grado di confutare la compiuta rappresentazione dei fatti per come offerta dalla sig.ra con la dichiarazione scritta Parte_4 formalizzata il 9.03.2015;
2 3) , atteso che Controparte_8 da lavoratrice regolarmente assunta dalla “Nuove Frontiere Lavoro” e somministrata ad altro ente datoriale;
4) violazione dell'art. 14 – L. 689/81, poiché la contestazione è intervenuta oltre il termine di 90 gg. dalla prima conoscenza del fatto, coincidente con la data dell'accesso ispettivo (22.10.2014).
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con l di Vibo Controparte_1
Valentia, rigetta il ricorso alla luce del ricorso iscritto in data 07/07/2017, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva. La controversia oggetto del presente giudizio (di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.30/2017) è stata trattata dal Giudice scrivente - immesso dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 - alle udienze del 13.04.2021, e dell'11.10.2022 celebrate secondo le modalità di cui all'art.221, l.n.77/2020. All'esito dell'odierna udienza, il Giudicante, lette le note scritte d'udienza depositate nel fascicolo telematico, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione – di cui dispone la comunicazione alle parti – nei termini di seguito precisati. In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha
3 precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. In relazione alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., si rileva che nei Co confronti dell opera la regolamentazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 b isp. att. c.p.c. - introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base al quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , la quale la censura Parte_1 per avere il giudicante invertito endendo che fosse l'odierna appellante a dover dimostrare l'insussistenza delle violazioni contestatele in sede ispettiva. Costituitosi in giudizio, l' ha Controparte_7 formulato le conclusioni La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 In via preliminare, ritiene la Corte di dovere rilevare e dichiarare la nullità della sentenza gravata, essendo evidente che la motivazione sopra riportata – del tutto priva di riferimento alle tesi difensive delle parti, nonché al contenuto sia del verbale ispettivo da cui è originata l'ordinanza ingiunzione, sia delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria; - non consente di comprendere l'iter argomentativo posto dal giudicante alla base della pronuncia resa;
cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. sez. III, ordinanza n. 29721 del 15.11.2019, secondo cui <In tema di contenuto della sentenza, la concisione
4 della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione")>>. Ne discende che, previa declaratoria di nullità della sentenza, occorre valutare il merito del ricorso di primo grado, avuto riguardo alle ragioni addotte nell'atto di opposizione dall'odierna appellante, per come riportate al §2.
§6 L'opposizione non si presta ad essere accolta.
§6.1 Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve sottolineare che nel verbale delle dichiarazioni rese da il 22 ottobre 2014 alla DTL di Vibo Testimone_1
Valentia, la lavoratr to: “Ho iniziato a lavorare solo stamattina alle ore 10.50. Sono stata contattata ieri sera dalla sig.ra
[...]
telefonicamente la quale mi ha chiesto di venire stam Parte_1
o firmato nessun contratto di lavoro”. Ciò posto, nella ricevuta di comunicazione on line allegata al verbale ispettivo inviata il 22.10.14, h 12.44 (documento esibito dal consulente del lavoro agli ispettori dopo l'accesso), risulta che la sig.ra viene assunta con Parte_4 contratto di somministrazione dalla Nuove F ro spa per essere utilizzata presso la Coop Guardo Oltre, come operatrice socio sanitaria a tempo determinato full time (con scadenza 13.1.2015), presso la sede operativa della cooperativa, in piazza Gramsci 16 di Vibo Valentia, con decorrenza 13 ottobre 2014. Si tratta però di soggetto giuridico diverso e di attività dissimile da quella facente capo alla opponente che, per come si evince dalla visura Pt_1 camerale in atti, è titolare de individuale Centro diurno per disabili Guardo oltre di , con sede legale in via Gramsci 15, che è Parte_1 proprio la ditta sottoposta ad ispezione (v. intestazione del verbale di accertamento), dove la lavoratrice è stata trovata a svolgere terapia con un bambino disabile, al momento dell'accesso ispettivo. Il contenuto della dichiarazione della lavoratrice è del tutto univoco;
non è dato comprendere, posto che si tratta di due diverse ditte, con sedi diverse, per quale motivo, se la lavoratrice lavorava per la cooperativa già dal 13 ottobre 2014, si trovasse presso i locali della sede della ditta individuale e non si sia limitata a riferire la versione che ha poi dato in epoca successiva (ossia che, su richiesta della sig.ra , stava intrattenendo un bambino in attesa dell'arrivo della Pt_1 madre); il contenuto della dichiarazione resa in sede ispettiva può essere liberamente valutato, ma circa la riconducibilità al dichiarante del contenuto del verbale l'atto è fidefaciente e, al pari di qualsiasi atto pubblico, per essere
5 smentito sul punto è necessaria la proposizione della querela di falso (che invero non risulta essere stata proposta); pertanto, non è sufficiente la dichiarazione successiva all'accesso ispettivo rilasciata dalla sig.ra Parte_4 né, atteso il contrasto pieno con quanto dichiarato in sede ispettiv è attendibile, allorché viene sentita come teste, quando rende una versione del tutto in contrasto con quella data al momento dell'accesso ispettivo.
§6.2 Circa il secondo motivo, è sufficiente osservare che l'impostazione difensiva dell'opponente è stata ritenuta dai funzionari procedenti non credibile (in modo condivisibile, per come osservato nella disamina del motivo sub 1), è tanto rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento.
§6.3 Al fine di respingere il terzo motivo, è sufficiente rinviare a quanto esposto sub
§6.1.
§6.4 Venendo al quarto motivo, occorre premettere che <In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024 ). Nel caso di specie, risulta dagli allegati al verbale che le circostanze emerse in sede di accesso del 22 ottobre 2014 sono state approfondite attraverso la documentazione esibita dal consulente del lavoro in data 1^.12.2014 (si tratta del contratto di somministrazione con Nuove Frontiere); quindi, il termine di decadenza di novanta giorni non può essere fatto coincidere con l'accesso, come pretende l'opponente, perché erano necessari ulteriori accertamenti che richiedevano, peraltro, la collaborazione del destinatario dell'accertamento. In definitiva, il termine di novanta giorni, decorrente dal 1^ dicembre 2014, risulta rispettato allorché, il 25.2.2015, interviene la notifica del verbale di accertamento
§7 In conclusione, previa declaratoria di nullità della sentenza, il ricorso di primo grado va respinto. L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, ai sensi dell'art. 9 del d. l.vo 149/2015, e con la decurtazione del 20% ivi contemplata, disposizione applicabile anche al primo grado, atteso che il giudizio davanti al Tribunale è stato istaurato nel 2017, ossia successivamente
6 alla sua entrata in vigore, che ai sensi dell'art. 13 del d. l.vo stesso, è avvenuta il giorno dopo la pubblicazione in G.U. 23.9.2015-24.9.2015.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, avverso la Parte_1 ibunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 831/2022, resa in data 11 ottobre 2022, così provvede: previa declaratoria di nullità della gravata sentenza:
- Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- Condanna spese del doppio grado Parte_1 di lite, liquida in euro 1120,00, quanto al primo grado, ed in euro 1200,00, quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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