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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6893/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA MA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025
DA 1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] - lett. 10 entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ET (MI), il 3.9.94 (anno 1994 - atto n.37 - Parte II - Serie A) In comunione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...] Persona_1
, nata a [...], il [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.6.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in ET (MI), viale A. Borletti n.36, che è di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, che l'abiterà con i figli, così come le sue pertinenze, ovvero due box in comproprietà con il marito;
2. i figli e , già maggiorenni, hanno deciso di continuare a vivere con la madre e, Per_1 Per_2 pertanto, vedranno il padre quando lo desiderano;
3. il sig. continuerà a corrispondere alla signora , a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento di entrambi i figli, non ancora economicamente autosufficienti, un assegno mensile di €.600,00 (ovvero €.300,00 ciascuno), che verrà versato entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di comparizione personale delle parti, prendendosi come base il mese precedente la citata comparizione. Il sig. imborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese extra di e , Pt_2 Pt_1 Per_1 Per_2 secondo il protocollo della C.A. di Milano, che di seguito si riassume:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta
4. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
5. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
6. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ET (MI), il 3.9.94 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ET (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA MA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025
DA 1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] - lett. 10 entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ET (MI), il 3.9.94 (anno 1994 - atto n.37 - Parte II - Serie A) In comunione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...] Persona_1
, nata a [...], il [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.6.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in ET (MI), viale A. Borletti n.36, che è di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, che l'abiterà con i figli, così come le sue pertinenze, ovvero due box in comproprietà con il marito;
2. i figli e , già maggiorenni, hanno deciso di continuare a vivere con la madre e, Per_1 Per_2 pertanto, vedranno il padre quando lo desiderano;
3. il sig. continuerà a corrispondere alla signora , a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento di entrambi i figli, non ancora economicamente autosufficienti, un assegno mensile di €.600,00 (ovvero €.300,00 ciascuno), che verrà versato entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di comparizione personale delle parti, prendendosi come base il mese precedente la citata comparizione. Il sig. imborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese extra di e , Pt_2 Pt_1 Per_1 Per_2 secondo il protocollo della C.A. di Milano, che di seguito si riassume:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta
4. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
5. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
6. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ET (MI), il 3.9.94 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ET (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG