Sentenza 2 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2004, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN VI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7/01 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 30/03/01 - R.G.N. 571/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7 marzo - 30 marzo 2001, il Tribunale di Piacenza confermava la decisione del locale Pretore che - decidendo sul ricorso proposto da IT MA con ricorso del 17 marzo 1998 - aveva dichiarato il diritto dello stesso a ricevere la pensione di reversibilità del trattamento già riconosciuto alla moglie, la quale aveva ricevuto in vita l'erogazione di un assegno pensionistico temporaneo, in quanto lavoratrice dipendente in Libia dal 1977 al 1985.
L'INPS aveva, in un primo momento, negato l'erogazione della pensione per mancanza dei requisiti contributivi in capo alla moglie del MA, poi aveva riconosciuto l'esistenza della base contributiva necessaria per avere l'erogazione del trattamento pensionistico (quindici anni), ma aveva dedotto la natura assistenziale della prestazione erogata, con conseguente applicabilità della legge n. 683 del 1983 (artt. 6 ed 8, che prevedono limiti di reddito per l'erogazione della pensione - limiti, nel caso di specie, superati dal MA -).
Il Tribunale negava invece tale carattere assistenziale. Richiamando le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 622 del 1978, i giudici di appello sottolineavano che la prestazione in esame ha il suo necessario presupposto nell'esistenza di un rapporto di lavoro e quindi nell'effettivo versamento contributivo obbligatorio legato allo svolgimento del lavoro (autonomo o subordinato). Il trattamento pensionistico in esame - concludevano i giudici di appello - ha le medesime caratteristiche della pensione di anzianità, alla quale può essere equiparato. Ne derivava il diritto del MA ad ottenere la reversibilità della pensione integrata al minimo.
Avverso tale decisione l'INPS ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da un uni motivo.
L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 5^ comma e 19, 3^ comma del decreto legge n. 622 del 1970, convertito in legge n. 744 del 1970 (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
L'Istituto previdenziale ha ammesso l'originario errore per la motivazione adottata nel rigettare la domanda di assegno pensionistico avanzata dall'interessato. Lo stesso Istituto, tuttavia, ha sottolineato la natura assistenziale del trattamento erogato alla moglie del MA, con conseguente applicazione dei limiti legali di reddito di cui agli articoli 6 ed 8 della legge n. 638 del 1938. L'art. 18 della legge n. 622 del 1970 disponeva, al quinto comma, che l'assegno in questione - per i rimpatriati dalla Libia - non spettasse ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o integrative di detta assicurazione o che avessero dato titolo ad esclusione od esonero dalla assicurazione stessa.
Il successivo art. 19 disponeva che i cittadini rimpatriati dalla Libia - superstiti di lavoratori assicurati o pensionati - potessero a domanda ottenere la liquidazione dell'assegno temporaneo, di cui al precedente articolo 18, secondo le norme previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Infine, il terzo comma dell'art. 19, ai fini della liquidazione dell'assegno in parola in favore dei superstiti di lavoratori assicurati o pensionati prevedeva, tra l'altro, l'applicazione del quinto comma dell'art. 18.
Poiché il MA era titolare della pensione SO con decorrenza dal 1 aprile 1985, tale circostanza di per sè sola, era sufficiente - conclude l'Istituto ricorrente - a precludere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità richiesta.
Il ricorso è inammissibile ancor prima che infondato. L'argomentazione secondo la quale il MA non avrebbe diritto alla pensione di reversibilità in quanto titolare di altra pensione a carico della assicurazione obbligatoria è del tutto nuova, avendo l'Istituto di previdenza dedotto, nella fase assicurativa, la inesistenza dei requisiti contributivi e quindi, in primo e secondo grado, unicamente la non spettanza della pensione di reversibilità per superamento dei limiti di reddito.
La nuova questione tardivamente proposta non può essere esaminata in questa sede di legittimità, comportando, tra l'altro, l'esame di circostanze di fatto, non tempestivamente dedotte. Quanto alla natura della pensione richiesta dal MA, è appena il caso di ribadire quanto già affermato da questa Corte (Cass. 26 gennaio 1990 n. 491) in ordine alla natura previdenziale e non assistenziale della stessa.
Il trattamento era concesso unicamente a quei cittadini rimpatriati dalla Libia che fossero risultati in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione in base alla assicurazione generale obbligatoria.
L'art. 4 comma 1^ della legge 1^ giugno 1991 n. 166 ha poi espressamente previsto che ai superstiti dei cittadini rimpatriati dalla Liba potesse essere erogata, alle condizioni di legge, la pensione di reversibilità (in precedenza, in base alle leggi all'epoca vigenti, esclusa: Cass. 13 maggio 2000 n. 6178; cfr. Cass. n. 890 del 1990). Pertanto, secondo le regole generali in materia di assicurazione generale obbligatoria, il superamento dei limiti di reddito da parte del MA poteva avere influenza solo ai fini della integrazione del trattamento minimo, ma non ai fini dell'esclusione o del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto difese in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004