Articolo 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Articolo 5Articolo 7
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26 maggio 1989
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18 dicembre 2025
Art. 6. (Autonomia delle universita') 1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell' articolo 33 della Costituzione , hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall' articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell' articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti ((, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita')) sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al ((Ministero)) che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. ((Il Ministero puo', per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito)) . Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il ((Ministero)) puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emante. 11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti ((nel sito internet istituzionale delle universita')) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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