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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 84 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “impugnativa di delibera condominiale”, riservata in decisione all'udienza del 15.10.2024 con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone ed elettivamente domiciliata in
Casoria (NA), alla via G. Giolitti, n. 4
(attrice)
E
sito in Casapulla (CE) alla via Circumvallazione n. Controparte_1
35 (c.f.: , in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura P.IVA_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.2.2016, dall'avv. Stefania
Gagliardi ed elettivamente domiciliato in S. Maria C. V. (CE), alla via Italia, Coop. Giglio 2
(convenuto) CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione regolarmente notificato, - sulla premessa di essere proprietaria dell'unità immobiliare posta Parte_1
all'ultimo piano dello stabile condominiale sito in Casapulla (CE) alla via Circumvallazione n. 35,
scala “B”, int.
7 - conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
alla via Circumvallazione n. 35 di Casapulla, impugnando la delibera assunta
[...]
dall'assemblea il 10.11.2015, avente ad oggetto l'approvazione dei consuntivi di gestione relativamente agli anni 2014-2015 e 2015-2016 ed i relativi piani di riparto, siccome effettuati in applicazione di nuove tabelle millesimali, redatte in sostituzione di quelle preesistenti, non regolarmente approvate e già oggetto di specifica impugnazione.
L'attrice, pertanto, instava in prelimine, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta delibera, nonché per la riunione del presente giudizio con l'altro pendente dinanzi l'intestato
Tribunale e recante R.G. 5244/2012, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e, nel merito, per sentir accertare l'erroneità delle tabelle millesimali adottate dal , per sentir CP_1
accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera condominiale del 10.11.2015; per sentir condannare il al risarcimento dei danni, con refusione di spese di giudizio. CP_1
Con comparsa depositata il 18.3.2016, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, il quale si opponeva alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della
[...]
impugnata delibera e all'istanza di riunione a questo dell'altro giudizio;
eccepiva il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; eccepiva ancora l'improcedibilità-inammissibilità della proposta impugnativa di revisione delle tabelle millesimali per violazione del principio del “ne bis
in idem”; e, comunque, contestava energicamente la domanda attorea, chiedendone l'integrale reietto, con refusione di spese di giudizio.
Alla prima udienza, l'istruttore dell'epoca, rilevato che la controversia, in ragione dell'oggetto,
rientrava tra quelle per le quali la mediazione è prevista a pena di improcedibilità della domanda e che nel caso di specie essa non era stata esperita, rinviava la causa, assegnando alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Espletata con esito negativo la mediazione, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183,
6 comma c.p.c.; la causa, quindi, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 15.10.2024, la riservava in decisione,
concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire la stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Nel merito, l'impugnativa formulata dall'attrice alla delibera assunta dal il 10.11.2015 CP_1
relativamente ai punti nn. 1) e 2) dell'ordine del giorno, rubricati rispettivamente “1) consuntivo
gestione ordinaria 01.08.2014/31.07.2015 e riparto: esame ed approvazione” e “2) preventivo
gestione ordinaria 01.08.2015/31.07.2016 e riparto: esame ed approvazione”, va accolta per le ragioni che si andranno ad esplicitare. L'attrice, invero, impugna i suddetti punti della delibera in esame, lamentando sostanzialmente che le tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione delle spese ordinarie relative alle indicate annualità siano errate e, di conseguenza, abbiano determinato una ripartizione delle spese non conforme ai criteri di legge.
Ebbene, l'esame della questione non può prescindere dall'esito dell'altro giudizio incardinato presso codesto Tribunale tra le stesse parti che si è concluso di recente con la sentenza n.
1326/2024, che - pur avente ad oggetto diversa impugnativa - ha comunque statuito in merito alle
“nuove tabelle”, poste a base della impugnativa qui scrutinata.
Tale sentenza, pubblicata il 29.03.2024, in uno alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di quel giudizio definito (prodotte dalla difesa dell'attrice), ben possono porsi a fondamento della presente decisione, in quanto documenti di formazione successiva allo spirare dei termini di legge ed inoltre, quanto alla sentenza n. 1326/2024, essa è confortata anche dalla richiesta da parte attrice di certificazione di passaggio in giudicato per mancata impugnativa (certificazione che non risulta -
allo stato ed in assenza di prova diversa e contraria- ancora evasa dalla cancelleria solo per tempistiche burocratiche).
La giurisprudenza di legittimità, invero, è costante nel ritenere che “qualora due giudizi tra le
stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito
con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il
successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del
primo” (Cass. 11600/2018).
Ciò significa che “il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche
ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi
in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il petitum” Sulla scorta di tali premesse, venendo alla disamina dell'impugnazione proposta dall'attrice alla delibera del 10.11.2015, si osserva che la sentenza n. 1326/2024 emessa da codesto Tribunale il
29.3.2024, ha accertato l'erroneità delle tabelle millesimali adottate dal sulla scorta – CP_1
tra l'altro – degli esiti di una consulenza tecnica disposta d'ufficio che ha acclarato che i millesimi attribuiti dalle nuove tabelle alla proprietà della sono del tutto errati, e sulla scorta di tanto Pt_1
ha annullato la delibera assembleare del 9.10.2012 relativamente al punto n.4 dell'o.d.g.
Ed allora, la delibera del 10.11.2015, qui impugnata, non può che essere annullata limitatamente ai punti n. 1) e 2) dell'o.d.g. (approvazione e riparto dei consuntivi 2014/2015 e approvazione del bilancio preventivo 2015/2016), perché assunta dall'assemblea condominiale sulla base proprio delle tabelle millesimali dichiarate errate con sentenza n. 1326/2024.
La domanda di risarcimento danni, pur formulata dall'attrice, non può essere accolta per difetto assoluto di prova in ordine sia all'an che al quantum. Occorre, invero, precisare sul punto che non si può provvedere nemmeno ad una liquidazione dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza
di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità,
l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso
concreto” (Cass. n. 2831/2021), presupposti non rinvenibili nel caso di specie.
Le ulteriori domande e questioni restano assorbite e se ne omette la disamina, in ossequio del richiamato principio della “ragione più liquida” del decisum.
Tenuto conto della natura della controversia, della controvertibilità delle questioni vagliate, del mutamento di indirizzo in materia e della sopravvenienza dell'accertamento giudiziale sulla tabella millesimale dalla cui applicazione è scaturita la presente impugnativa, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla impugnativa proposta da nei Parte_1
confronti del sito in Casapulla (CE), in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la delibera assembleare del 10.11.2015 relativamente ai punti n. 1) e 2) dell'o.d.g.;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da;
Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 30.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 84 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “impugnativa di delibera condominiale”, riservata in decisione all'udienza del 15.10.2024 con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone ed elettivamente domiciliata in
Casoria (NA), alla via G. Giolitti, n. 4
(attrice)
E
sito in Casapulla (CE) alla via Circumvallazione n. Controparte_1
35 (c.f.: , in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura P.IVA_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.2.2016, dall'avv. Stefania
Gagliardi ed elettivamente domiciliato in S. Maria C. V. (CE), alla via Italia, Coop. Giglio 2
(convenuto) CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione regolarmente notificato, - sulla premessa di essere proprietaria dell'unità immobiliare posta Parte_1
all'ultimo piano dello stabile condominiale sito in Casapulla (CE) alla via Circumvallazione n. 35,
scala “B”, int.
7 - conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
alla via Circumvallazione n. 35 di Casapulla, impugnando la delibera assunta
[...]
dall'assemblea il 10.11.2015, avente ad oggetto l'approvazione dei consuntivi di gestione relativamente agli anni 2014-2015 e 2015-2016 ed i relativi piani di riparto, siccome effettuati in applicazione di nuove tabelle millesimali, redatte in sostituzione di quelle preesistenti, non regolarmente approvate e già oggetto di specifica impugnazione.
L'attrice, pertanto, instava in prelimine, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta delibera, nonché per la riunione del presente giudizio con l'altro pendente dinanzi l'intestato
Tribunale e recante R.G. 5244/2012, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e, nel merito, per sentir accertare l'erroneità delle tabelle millesimali adottate dal , per sentir CP_1
accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera condominiale del 10.11.2015; per sentir condannare il al risarcimento dei danni, con refusione di spese di giudizio. CP_1
Con comparsa depositata il 18.3.2016, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, il quale si opponeva alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della
[...]
impugnata delibera e all'istanza di riunione a questo dell'altro giudizio;
eccepiva il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; eccepiva ancora l'improcedibilità-inammissibilità della proposta impugnativa di revisione delle tabelle millesimali per violazione del principio del “ne bis
in idem”; e, comunque, contestava energicamente la domanda attorea, chiedendone l'integrale reietto, con refusione di spese di giudizio.
Alla prima udienza, l'istruttore dell'epoca, rilevato che la controversia, in ragione dell'oggetto,
rientrava tra quelle per le quali la mediazione è prevista a pena di improcedibilità della domanda e che nel caso di specie essa non era stata esperita, rinviava la causa, assegnando alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Espletata con esito negativo la mediazione, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183,
6 comma c.p.c.; la causa, quindi, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 15.10.2024, la riservava in decisione,
concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire la stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Nel merito, l'impugnativa formulata dall'attrice alla delibera assunta dal il 10.11.2015 CP_1
relativamente ai punti nn. 1) e 2) dell'ordine del giorno, rubricati rispettivamente “1) consuntivo
gestione ordinaria 01.08.2014/31.07.2015 e riparto: esame ed approvazione” e “2) preventivo
gestione ordinaria 01.08.2015/31.07.2016 e riparto: esame ed approvazione”, va accolta per le ragioni che si andranno ad esplicitare. L'attrice, invero, impugna i suddetti punti della delibera in esame, lamentando sostanzialmente che le tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione delle spese ordinarie relative alle indicate annualità siano errate e, di conseguenza, abbiano determinato una ripartizione delle spese non conforme ai criteri di legge.
Ebbene, l'esame della questione non può prescindere dall'esito dell'altro giudizio incardinato presso codesto Tribunale tra le stesse parti che si è concluso di recente con la sentenza n.
1326/2024, che - pur avente ad oggetto diversa impugnativa - ha comunque statuito in merito alle
“nuove tabelle”, poste a base della impugnativa qui scrutinata.
Tale sentenza, pubblicata il 29.03.2024, in uno alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di quel giudizio definito (prodotte dalla difesa dell'attrice), ben possono porsi a fondamento della presente decisione, in quanto documenti di formazione successiva allo spirare dei termini di legge ed inoltre, quanto alla sentenza n. 1326/2024, essa è confortata anche dalla richiesta da parte attrice di certificazione di passaggio in giudicato per mancata impugnativa (certificazione che non risulta -
allo stato ed in assenza di prova diversa e contraria- ancora evasa dalla cancelleria solo per tempistiche burocratiche).
La giurisprudenza di legittimità, invero, è costante nel ritenere che “qualora due giudizi tra le
stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito
con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il
successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del
primo” (Cass. 11600/2018).
Ciò significa che “il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche
ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi
in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il petitum” Sulla scorta di tali premesse, venendo alla disamina dell'impugnazione proposta dall'attrice alla delibera del 10.11.2015, si osserva che la sentenza n. 1326/2024 emessa da codesto Tribunale il
29.3.2024, ha accertato l'erroneità delle tabelle millesimali adottate dal sulla scorta – CP_1
tra l'altro – degli esiti di una consulenza tecnica disposta d'ufficio che ha acclarato che i millesimi attribuiti dalle nuove tabelle alla proprietà della sono del tutto errati, e sulla scorta di tanto Pt_1
ha annullato la delibera assembleare del 9.10.2012 relativamente al punto n.4 dell'o.d.g.
Ed allora, la delibera del 10.11.2015, qui impugnata, non può che essere annullata limitatamente ai punti n. 1) e 2) dell'o.d.g. (approvazione e riparto dei consuntivi 2014/2015 e approvazione del bilancio preventivo 2015/2016), perché assunta dall'assemblea condominiale sulla base proprio delle tabelle millesimali dichiarate errate con sentenza n. 1326/2024.
La domanda di risarcimento danni, pur formulata dall'attrice, non può essere accolta per difetto assoluto di prova in ordine sia all'an che al quantum. Occorre, invero, precisare sul punto che non si può provvedere nemmeno ad una liquidazione dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza
di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità,
l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso
concreto” (Cass. n. 2831/2021), presupposti non rinvenibili nel caso di specie.
Le ulteriori domande e questioni restano assorbite e se ne omette la disamina, in ossequio del richiamato principio della “ragione più liquida” del decisum.
Tenuto conto della natura della controversia, della controvertibilità delle questioni vagliate, del mutamento di indirizzo in materia e della sopravvenienza dell'accertamento giudiziale sulla tabella millesimale dalla cui applicazione è scaturita la presente impugnativa, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla impugnativa proposta da nei Parte_1
confronti del sito in Casapulla (CE), in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la delibera assembleare del 10.11.2015 relativamente ai punti n. 1) e 2) dell'o.d.g.;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da;
Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 30.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)