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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 578/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 578/24 promossa da:
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma presso lo studio dell'avv. FABI ELEONORA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Velletri presso lo studio dell'avv. stabilito ZITO ELEONORA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, premettendo che: contraevano matrimonio concordatario nel comune di
NO RO il 23/07/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune;
dalla loro unione è nato il figlio il 30/12/2014; il matrimonio non aveva Per_1
effetti felici.
1 Con sentenza parziale n. 54/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) Confermare che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) Confermare il collocamento paritario tra i genitori del figlio minore Per_1
(settimanale) il quale sarà affidato alle cure materne dalla domenica alle ore 19,00 sino alla domenica successiva quando la Sig.ra lo accompagnerà presso Parte_2
l'abitazione del padre;
dunque, la settimana seguente, il bambino sarà affidato alle cure paterne dalle ore 19,00 della domenica sino alle ore 19,00 della domenica successiva quando lo accompagnerà presso l'abitazione della sig.ra Parte_2
3) Confermare che il figlio trascorra due settimane consecutive in estate con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Quanto alle festività scolastiche natalizie e pasquali, prevedere una suddivisione alternata fra i genitori dei periodi 23/29 dicembre e 30 dicembre/06 gennaio e cosi per le festività di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo;
4) Confermare che il minore trascorrerà con il padre e la madre il giorno del rispettivo compleanno ovvero il 12 ottobre e il 17 luglio;
5) Confermare che il padre provveda a contribuire al mantenimento di mediante Per_1 versamento dell'importo di euro 280,00 mensili per la totalità delle spese ordinarie, come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, tramite accredito in c(c
[...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% e dovranno essere rimborsate, previa esibizione delle relative ricevute, all'altro genitore entro e non oltre il 10 di ogni mese, nel rispetto del Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
6) Confermare che l'assegno unico per il figlio è percepito e continuerà ad essere percepito in misura pari al 100% dalla Sig.ra il sign. non corrisponderà Parte_2 Parte_1
altre somme oltre a quelle indicate nel suddetto accordo. Altri bonus e sussidi verranno
2 richiesti in forma ciclica, un anno dalla signora e un anno dal Signor Parte_2
e cosi a seguire salvo diverso accoro tra le parti. Parte_1
7) Confermare che entrambi i genitori prestato il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità dell'espatrio;
8) Confermare che la sign.ra su accordo tra le parti, si trasferirà nell'immobile Parte_2
sito in Stimigliano scalo via Remo Carlodalatri snc nei successivi 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
9) Il minore avrà residenza presso l'abitazione materna sita in Stimigliano scalo via Remo
Carlodalatri snc mantenendo il domicilio presso l'abitazione paterna sita in Poggio
Mirteto (RI) Via Roma 6.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
54/2024, depositata il 10.5.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3 Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, e da il 23/07/2011 in NO RO (RM);
[...] Parte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NO
RO (atto n. 20, parte II, S. A, anno 2011);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 578/24 promossa da:
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma presso lo studio dell'avv. FABI ELEONORA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Velletri presso lo studio dell'avv. stabilito ZITO ELEONORA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, premettendo che: contraevano matrimonio concordatario nel comune di
NO RO il 23/07/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune;
dalla loro unione è nato il figlio il 30/12/2014; il matrimonio non aveva Per_1
effetti felici.
1 Con sentenza parziale n. 54/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) Confermare che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) Confermare il collocamento paritario tra i genitori del figlio minore Per_1
(settimanale) il quale sarà affidato alle cure materne dalla domenica alle ore 19,00 sino alla domenica successiva quando la Sig.ra lo accompagnerà presso Parte_2
l'abitazione del padre;
dunque, la settimana seguente, il bambino sarà affidato alle cure paterne dalle ore 19,00 della domenica sino alle ore 19,00 della domenica successiva quando lo accompagnerà presso l'abitazione della sig.ra Parte_2
3) Confermare che il figlio trascorra due settimane consecutive in estate con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Quanto alle festività scolastiche natalizie e pasquali, prevedere una suddivisione alternata fra i genitori dei periodi 23/29 dicembre e 30 dicembre/06 gennaio e cosi per le festività di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo;
4) Confermare che il minore trascorrerà con il padre e la madre il giorno del rispettivo compleanno ovvero il 12 ottobre e il 17 luglio;
5) Confermare che il padre provveda a contribuire al mantenimento di mediante Per_1 versamento dell'importo di euro 280,00 mensili per la totalità delle spese ordinarie, come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, tramite accredito in c(c
[...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% e dovranno essere rimborsate, previa esibizione delle relative ricevute, all'altro genitore entro e non oltre il 10 di ogni mese, nel rispetto del Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
6) Confermare che l'assegno unico per il figlio è percepito e continuerà ad essere percepito in misura pari al 100% dalla Sig.ra il sign. non corrisponderà Parte_2 Parte_1
altre somme oltre a quelle indicate nel suddetto accordo. Altri bonus e sussidi verranno
2 richiesti in forma ciclica, un anno dalla signora e un anno dal Signor Parte_2
e cosi a seguire salvo diverso accoro tra le parti. Parte_1
7) Confermare che entrambi i genitori prestato il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità dell'espatrio;
8) Confermare che la sign.ra su accordo tra le parti, si trasferirà nell'immobile Parte_2
sito in Stimigliano scalo via Remo Carlodalatri snc nei successivi 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
9) Il minore avrà residenza presso l'abitazione materna sita in Stimigliano scalo via Remo
Carlodalatri snc mantenendo il domicilio presso l'abitazione paterna sita in Poggio
Mirteto (RI) Via Roma 6.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
54/2024, depositata il 10.5.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3 Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, e da il 23/07/2011 in NO RO (RM);
[...] Parte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NO
RO (atto n. 20, parte II, S. A, anno 2011);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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