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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 892/2023
vertente tra parte domiciliata in VIA BOSELLI 20 00019 TIVOLI Parte_1 rappresentata dall'avv. PROIETTI LIVIO
Parte appellante- appellata incidentale contro
Parte domiciliata in PIAZZA MATTEOTTI, 20 Controparte_1
00100 ROMA rappresentata dall'avv. AUCIELLO ANTONELLA
Parte appellata-appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1218/20222 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di
Giudice del Lavoro in data 25.10.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello impugna la sentenza in oggetto nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Tivoli ha riconosciuto il suo diritto ai compensi maturati per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività di RUP per la costruzione del nuovo cimitero del Comune di
[...]
nella misura del 2% della base imponibile di euro 3.391.391,09, condannando per CP_1 l'effetto il predetto a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di euro 67.827,82. CP_2
Avverso la stessa propone appello incidentale il . Controparte_3 Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Va premesso che non risultano impugnati i capi della sentenza in cui si è respinta la domanda di nullità/illegittimità della rimozione di fatto del dalla qualifica di RUP e quella risarcitoria Pt_1 conseguente.
Ciò di cui solo si controverte è il pagamento dei compensi maturati per l'attività di RUP al luglio
2016.
Nella prospettazione di cui al ricorso il geom. nominato nel 2004 Responsabile Unico del Pt_1 Procedimento (R.U.P.) per l'ampliamento del cimitero comunale, subiva le conseguenze anche economiche della vicenda relativa all'aggiudicazione della gara d'appalto alla società Comor s.r.l., della quale il segnalava una serie di inadempienze e criticità nell'esecuzione dell'opera, Pt_1 culminate nella sospensione dei lavori e nella successiva rimozione del dall'incarico, con Pt_1 conseguente mancata corresponsione dei compensi dovuti in forza del D. Lgv 163/06, posti dal contratto a carico della società aggiudicataria, ed ascendenti, al momento della implicita sostituzione, ad € 261.600,00.
Il Tribunale, escluso lo sviamento dell'appalto per le negligenze ed omissioni addebitategli dal ha ritenuto di liquidare il compenso del RUP sulla base dello Stato di avanzamento lavori CP_2 al 9.5.2016, nella misura indicata dal nominato CTU.
Il Giudice ha fatto applicazione dell'art. 92 del D.lgs 163/2006 nel testo precedente all'entrata in vigore della L.114/2014 e del D.gsl 50/2016, sia perché l'incarico di RUP era precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, sia per quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 110 del 26-11-2019 all'articolo 31 comma 2: “E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del
Codice (D. Lgs 50/2016 entrato in vigore il 19- 4-2016).
La citata norma dell'art. 92 dispone al comma 5: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro……………………….. è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo….”.
Nella relazione del CTU emergeva che in applicazione del predetto art. 92 il compenso doveva essere determinato sulla base delle delibere della Giunta Comunale 118 dell'8/6/2001 e delibera Giunta Comunale n.39 del 13/02/2004, che stabiliva al punto 5 come quota spettante al RUP una percentuale del 2%. Lo stato di avanzamento lavori del 9/5/2016 risultava determinato nel suo ammontare di euro 3.391.391,09: dunque il compenso del RUP era pari al 2% del valore del SAL per un ammontare complessivo di euro 67.827,82. Non potevano però essere attribuiti al RUP incentivi superiori al 20% del totale, indicato in CTU, ossia anche nella percentuale per il rimanente personale dell'Ufficio Tecnico collaborante all'esecuzione del progetto (come avrebbe voluto il ricorrente sul rilievo che nel citato appalto- Parte_ concessione ai sensi dell'articolo 1-4 n. 6 del Regolamento Comunale del 8-6-2001/delibera il Responsabile del Servizio non nominò alcun collaboratore tecnico ed amministrativo,
[...] riservando tutta l'attività al RUP), in quanto siffatte argomentazioni non erano state corroborate da prove documentali, essendosi il ricorrente limitato ad elencare una serie di opere, con il relativo importo, senza specificare, in relazione a ciascuna di esse, il numero di persone tra le quali il complessivo compenso ex art 92 d.lgs. 163 del 2006 avrebbe dovuto essere ripartito, chiarendone le rispettive responsabilità professionali e indicandone le specifiche prestazioni.
Mancava soprattutto l'allegazione delle modalità e dei criteri previsti dalla contrattazione decentrata e assunti in sede regolamentare dal per la determinazione della somma Controparte_3 complessiva in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera (di ammontare non superiore al 2% dell'importo posto a base della gara) nonchè per la ripartizione di detta somma ai sensi dell'art. 113
D.lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche), secondo cui:
“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Secondo il Tribunale il ricorrente avrebbe dovuto allegare, quali fatti costitutivi della domanda azionata – volta ad ottenere il pagamento di compensi sulla scorta della disposizione appena citata – non solo l'opera o lavoro in relazione al quale aveva prestato la sua opera professionale, l'importo posto a base della relativa gara, il numero delle persone addette complessivamente a detta opera - quindi i responsabili e gli incaricati della progettazione, della direzione, del collaudo dell'opera e i loro collaboratori - ma avrebbe dovuto soprattutto indicare quali erano le modalità e i criteri previsti dalla contrattazione decentrata e assunti in sede regolamentare dal per la Controparte_3 determinazione della somma complessiva in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera (di ammontare non superiore al 2% dell'importo posto a base della gara) nonché' per la ripartizione di detta somma. Avendo domandato la corresponsione di compensi per l'attività di progettazione, poi, il ricorrente avrebbe dovuto allegare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo, limite insuperabile stabilito dalla legge.
Così si esprime sul punto il primo giudice: “Appare evidente che, in mancanza della tempestiva produzione delle disposizioni regolamentari che, sulla scorta della contrattazione decentrata, disciplinano la materia, a nulla valgono i conteggi depositati in atti dai quali non è possibile desumere con concretezza i criteri di calcolo utilizzati”.
Richiama Cassazione civile sez. lav., 05/06/2017, n.13937 secondo cui “In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, puo' essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attivita' di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare".
La sentenza è ora impugnata con appello principale dal che lamenta, in buona sostanza, la Pt_1 mancata liquidazione di compensi per i lavori non completati ed un contradittorio richiamo del primo giudice a carenze allegatorie riguardanti criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivante secondo i dati contenuti dal D. Lgs. n. 50/2016, normativa che il giudice aveva precedentemente affermato di non applicare. L'appellante principale lamenta anche la mancata previsione di rivalutazione ed interessi dalla data di revoca del ricorrente dal ruolo di RUP. La Corte ritiene di esaminare preliminarmente l'appello incidentale, che, oltre ad essere ammissibile secondo l'orientamento consolidatosi da ultimo con la sent. delle SSUU n.8486/2024, risulta anche fondato con riguardo alla dedotta mancanza di prova circa l'effettiva realizzazione dell'opera appaltata e la sua regolarità tecnica;
con valore assorbente rispetto all'appello principale e alle restanti questioni mosse con il medesimo gravame incidentale (non spettanza del compenso per negligenze del geom. riguardo alla gestione delle criticità dell'appalto e paventata mancanza Pt_1 di un valido atto regolamentare utile alla maturazione del diritto all'incentivo e, in subordine, erroneità dei calcoli del CTU).
Osserva la Corte che lo Stato di Avanzamento Lavori del 9.5.2016, documento acquisito agli atti dal giudice e posto dal CTU a fondamento del calcolo dell'incentivo (importo totale dei lavori euro 3.391.391,09) risulta essere stato firmato con riserva dalla ditta esecutrice dei lavori;
non risulta sottoscritto dal RUP;
non è stato approvato, né validato;
nemmeno risulta liquidato, posto che il nella nota di risposta al CTU che chiedeva al legale dell'ente di fornirgli copia del CP_2 certificato di pagamento del SAL o una dichiarazione motivata della non esistenza di pagamenti, rispondeva, con Pec del 23.6.2022, che alcun pagamento era seguito, che il SAL non era ancora stato istruito dal RUP per l'ammissione in contabilità e che ancora erano in corso le verifiche per accertare la collaudabilità delle strutture riferibili al documento.
Ebbene, il CTU mostra di aver considerato, ai fini liquidativi, l'ammontare dei lavori indicato nel SAL e la sua idoneità a costituire base di calcolo per la determinazione del compenso secondo la percentuale del 2% stabilita dalla Delibera di giunta del 2004, senza considerare che il documento, mancando dei suddetti elementi, che peraltro il CTU stesso evidenzia, non poteva fornire valido riscontro del compimento e della regolarità dei lavori ivi indicati, tanto da non aver consentito l'emissione del relativo certificato per il pagamento da parte del RUP. Tutto ciò anche in mancanza di una determina di approvazione ad attività ultimate da parte del dirigente, che documenti appunto l'effettivo completamento delle attività.
E' di tutta evidenza che l'attività (incentivata) svolta in favore dell'ente può essere remunerata solo laddove la stessa si sia tradotta in una effettiva utilità a vantaggio della Pubblica Amministrazione, circostanza di cui, nella specie, non può dirsi raggiunta la prova, a prescindere dalle asserite negligenze imputate al ricorrente riguardo alla gestione dell'appalto e dalle questioni sull'esistenza di un valido atto regolamentare utile alla maturazione del diritto all'incentivo, rilievi pure mossi con l'appello incidentale in principalità.
In altri termini la presenza dello stato di avanzamento lavori, pur non firmato e pur in mancanza di una determina di approvazione da parte del ha sì consentito al CTU di calcolare quanto CP_2 spettante al RUP in base alla Delibera di giunta n. 39 del 2004, ma non è, per quanto sopra detto, documento idoneo a dar conto dell'attività compiuta dal ricorrente meritevole di incentivo. Né è a tal fine sufficiente la sola determina di nomina del ricorrente in qualità di RUP.
Va del resto osservato che quella dell'incentivo è un'eccezione al principio generale dell'onnicomprensività del trattamento retributivo del pubblico dipendente, sicché va compiuta un'interpretazione restrittiva delle condizioni e dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto, certamente da escludersi laddove l'attività della quale si pretende il compenso incentivante riguardi la realizzazione di opere non verificate e non collaudate.
Sulla base di quanto fin qui esposto la gravata sentenza merita di essere riformata nella parte in cui
è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso incentivante di euro 67.827,82 e il
[...]
condannato a corrispondergli la relativa somma. Controparte_3 Assorbito l'appello principale e l'esame delle restanti censure mosse con l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale;
in parziale riforma della impugnata sentenza, ferma nel resto;
rigetta la domanda originariamente avanzata da nei confronti del Parte_1 [...]
e volta al pagamento del compenso per l'incarico di RUP conferitogli dal Controparte_3 predetto con nota del 28.9.2004; CP_2
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida quanto al primo Parte_1 grado in euro 3.349,50 e quanto all'appello in euro 4.800,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Roma, 25.03.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste