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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1198/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Vimercate (MB), Isola Cantu' n. 3/1, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ester Parma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB), Via Lecco 72, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Santilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Santa Radegonda n.16, giusta procuta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza Oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, così giudicare:
1) affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 principale e prevalente presso il domicilio paterno in Vimercate Via Isola 3/1, dove verrà fissata la sua residenza anagrafica;
2) revocare l'assegnazione alla madre della casa familiare di Vimercate Via Aldo Motta 66, disposta con ordinanza del 5 giugno 2024;
pagina 1 di 27 3) regolamentare il diritto di visita materno al minore stabilendo che la madre avrà diritto e corrispondente impegno di vedere il figlio secondo il seguente calendario: un pomeriggio infrasettimanale al mese, tendenzialmente il mercoledì o in altro giorno da comunicare con 7 giorni di preavviso, dall'uscita da scuola o dalle attività extrascolastiche fino alle ore 21, con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle attività extrascolastiche, o in mancanza dalle ore 16, fino alle ore 21 della domenica sera, con ritiro e accompagnamento presso il domicilio paterno e con facoltà di portare con sé
a Mantova per non più di due fine settimana al mese. Stabilire che il padre, con domanda e ER preavviso minimo di trenta giorni, possa trascorrere con il figlio almeno uno dei fine settimana del mese successivo alla richiesta. Durante le vacanze natalizie, disporre che il minore trascorra con la madre, ad anni alterni con il padre, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre ore 12 o il periodo dal 30 dicembre ore 12 all'ultimo giorno di vacanza scolastica ore 21, dandosi atto che il primo periodo delle vacanze natalizie 2025 sarà da trascorrere con la madre. Durante le festività pasquali, così come calendarizzate dalla scuola, disporre che il minore trascorra con alternanza tre giorni con il padre e tre con la madre, includendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dandosi atto che il giorno di Pasqua 2026 sarà da trascorrere con il padre. Durante il periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, disporre che trascorra con la madre e ER con il padre tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle altre vacanze scolastiche, stabilire che i ponti civili e religiosi vengano suddivisi in maniera alternata tra i genitori. Il tutto sempre con ritiro e riaccompagnamento del minore presso il domicilio del padre o presso la scuola o le attività extrascolastiche di . ER
4) porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere mensilmente al ricorrente, a titolo CP_1 di concorso indiretto al mantenimento ordinario di , la somma ritenuta adeguata, da versarsi ER in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
5) porre a carico della sig.ra in ragione del 50%, tutte le spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie per il minore e, in particolare, le voci di spesa di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, denominato “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”.
6) dare atto che entrambi i genitori concorreranno in misura paritaria alla percezione dell'Assegno Unico di Famiglia, come già in uso tra le parti, e dare atto del diritto del sig. , genitore ER collocatario, a fruire dei benefici riconosciuti dalla Legge 104/1992 in funzione della disabilità di;
ER
7) ordinare alla resistente di consegnare al sig. , genitore collocatario, il libretto postale al ER portatore aperto per e su cui vengono versate le indennità a lui spettanti, da accantonarsi ER per sue esigenze future o da utilizzare nel suo esclusivo interesse, previo accordo tra i genitori;
8) qualora la madre dovesse tornare a trasferirsi stabilmente a Vimercate, fermo il collocamento in via principale presso il domicilio paterno e la suddivisione dei periodi di vacanza sopra indicati, stabilire che la frequentazione con il minore avvenga a settimane alternate con il padre, dalla domenica sera pagina 2 di 27 ore 21 fino alla domenica successiva ore 21, con ritiro e accompagnamento presso il domicilio paterno o, in alternativa, con suddivisione paritaria dei rispettivi tempi di permanenza secondo accordi diretti tra i genitori;
9) incaricare i Servizi Sociali di Vimercate di proseguire l'attività di monitoraggio delle condizioni di benessere del minore e incaricarli altresì di coordinare le parti nell'esercizio del loro ruolo genitoriale, in caso di eventuali contrasti;
10) incaricare il Comune di Vimercate di attivare intervento educativo domiciliare bisettimanale in favore del minore, come pure ogni altro intervento di supporto ritenuto utile e opportuno nell'interesse dello stesso;
11) spese e onorari di causa, compresi costi di CTU, interamente rifusi.” Conclusioni per Controparte_1
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa rinnovazione della CTU e/o suo supplemento, che indaghi e approfondisca a) la relazione materna con nello sviluppo del minore, b) le criticità paterne ER non esplicitate nell'elaborato finale c) il contesto di anche in relazione alla situazione di Parte_2 salute del bambino. così giudicare 1. disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la ER responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
ER
2. disporre il collocamento del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo ER tre weekend al mese;
3. autorizzare la madre a trasferire la residenza del minore in e ad effettuare la iscrizione Parte_2 del minore all'asilo di “ ; Parte_2 Persona_2
4. Assegnare alla mamma i benefici della Legge 104
5. Porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di ER almeno € 500,00 mensili anche in via perequativa, da corrispondersi alla sig.ra in via CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
6. Porre a carico del sig. in conformità a quanto previsto dal Protocollo vigente del Tribunale di ER
Monza in ragione del 50% le spese straordinarie relative al figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.) compreso anche il costo della mensa scolastica;
7. Disporre che il padre tenga con sé il figlio , tre weekend al mese dal sabato mattina sino ER alla domenica sera, pernottando da lui.
8. Il padre potrà stare con il figlio anche il venerdì e/o il lunedì (nei weekend di sua spettanza), in modo che passino più tempo insieme, compatibilmente con la scuola e gli impegni extra scolastici di secondo le disponibilità del padre a seconda dei suoi turni del lavoro;
ER
9. Disporre che il padre tenga con sé il figlio, durante le vacanze estive, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno per due settimane consecutive nel mese di agosto;
pagina 3 di 27 10. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà in via alternata con ciascun genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
11. Durante le festività pasquali, trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni e ER con alternanza delle festività, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Le ulteriori vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise tra le parti in funzione dei loro turni di lavoro o dell'eventuale fruizione di periodi di ferie lavorative;
12. I genitori trascorreranno con il figlio anche tutte le ulteriori festività infrasettimanali di calendario e relativi ponti, nonché gli ulteriori periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, alternandosi tra loro e confrontandosi sulla base delle loro turnazioni lavorative. Se possibile, ER trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della Festa della Mamma, mentre trascorrerà con il padre il giorno del di lui compleanno e quello della Festa del Papà. In via subordinata, 1. disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la ER responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
ER
2. In caso di collocamento presso il padre disporre che il minore trascorra tre fine settimana al mese con la madre, dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera;
3. Mantenere i permessi della Legge 104 in favore della madre in modo che nel weekend al mese di spettanza del padre, la madre possa tenere con sé per qualche giorno durante la settimana e ER seguirlo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, accompagnandolo alle varie visite e terapie anche per rimanere aggiornata sul suo andamento e suoi miglioramenti;
4. Prevedere che la madre possa portare con sé a il minore durante i weekend di sua Parte_2 spettanza;
5. assegnare la casa familiare alla madre affinché possa soggiornarvi con nei giorni di sua ER spettanza Vimercate ove disposto dal Tribunale.
6. Prevedere ampi periodi durante l'anno in cui il bambino possa soggiornare consecutivamente presso la madre, con particolare riguardo alle festività e ai mesi di giugno e luglio, di sospensione della attività scolastica così da preservare e garantire il diritto alla bigenitorialità del bambino e una paritaria frequentazione madre figlio;
7. Porre a carico di entrambi i genitori il contributo ordinario diretto al mantenimento di;
ER
8. Porre a carico di entrambi i genitori in conformità a quanto previsto dal Protocollo vigente del Tribunale di Monza in ragione del 50% le spese straordinarie relative al figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.) compreso anche il costo della mensa scolastica;
9. stabilire che entrambi i genitori concorrano in misura paritaria alla percezione dei benefici economici della Legge 104;
10. stabilire che entrambi i genitori concorrano in misura paritaria alla percezione dell'Assegno Unico di Famiglia. In via istruttoria: pagina 4 di 27 - Si chiede siano ammessi sui capitoli di prova indicati in narrativa dal nn. 1 al nn. 21 nella comparsa di costituzione i seguenti Testi
§ Parte_3
§ Controparte_2
§ ” Parte_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 20.02.2024 , dopo aver premesso di avere intrattenuto Parte_5 una relazione con dalla quale è nato in data [...] il figlio minore , Controparte_1 ER chiedeva che il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, disponendo in particolare l'affido condiviso del figlio ai genitori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite materne, che fosse determinato il contributo che la resistente doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico, e che l'indennità riconosciuta a ER venisse accantonata o utilizzata per far fronte alle spese previste per il suo interesse. Si costituiva con comparsa depositata in data 02.05.2024 la quale aderiva alla Controparte_1 richiesta di parte ricorrente in punto di affidamento, mentre domandava il collocamento del figlio minore presso di sé nonché l'autorizzazione a trasferire la residenza del minore in Provincia di Mantova, a e ad effettuare l'iscrizione del minore all'asilo di Parte_2 Parte_2 [...]
; chiedeva quindi l'assegnazione a sé della casa familiare sino al trasferimento in Per_2 Parte_2 la regolamentazione delle visite paterne, e che il contributo al mantenimento dovuto dal padre per il figlio minore fosse determinato in € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione al 50% dell'assegno unico per il figlio a carico ovvero in via subordinata nel caso di percezione al 100% dell'assegno unico da parte del ricorrente, prevedere che il mantenimento dovuto dal padre per il figlio minore fosse determinato in € 700,00 mensili;
domandava altresì di percepire interamente quanto previsto a titolo di indennità per il figlio minore. All'udienza del 04.06.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, si riservava di provvedere. Con ordinanza resa in data 05.06.2024, il Giudice Delegato così provvedeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c:
“I. a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso Persona_3 la madre nell'attuale casa familiare;
II. Dispone che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì al termine del suo orario di lavoro alla domenica alle ore 20,00 nonché in settimana tenuto conto dei suoi turni di lavoro con un pernottamento nella settimana in cui esercita il diritto di visita nel fine settimana e due pernottamenti nelle altre settimane;
quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
ponti civili e religiosi in alternanza con la madre;
pagina 5 di 27 III. Dispone Consulenza Tecnica di Ufficio sul nucleo familiare nominando quale CTU la dott. Per_4 nota all'ufficio la quale dovrà rispondere al seguente quesito “Dica il CTU, letti gli atti di
[...] causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti nonché eventuali altre figure di riferimento nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun genitore con cui il minore abbia familiarità, in particolare i nonni paterni e materni, sentito il minore nelle forme ritenute più opportune, con specifica delega a provvedere alla sua audizione, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale del minore stesso (in tal senso Cass. civ. sez. I sentenza 15.05.2013 n. 11687, nonché Cass. Civ., sez. I, sentenza 5.03.2014 n. 5097), esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità:1) quali siano le caratteristiche di personalità dei genitori e le loro qualità genitoriali anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire al figlio l'accesso alla figura dell'altro genitore;
2) quale sia la situazione psicofisica del minore e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra lo stesso e ciascuna delle figure genitoriali;
3) quale dei due genitori sia maggiormente idoneo nell'attualità a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita del minore, in rapporto alle specifiche esigenze di crescita e in un'ottica di un complessivo accompagnamento nel suo percorso evolutivo anche tenuto conto della volontà manifestata dalla madre di trasferire la propria residenza unitamente a quella del figlio in provincia di Mantova;
4) quale possa essere il miglior regime di affidamento e/o collocamento del figlio nell'attualità e nella prospettiva di un adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia;
quale possa essere in tale logica l'incidenza del trasferimento della madre in provincia di Mantova con o senza;
5) quale possa essere il miglior regime di ER frequentazione da riservarsi al genitore non prevalente collocatario o, se del caso, non affidatario;
6) se siano necessari interventi di supporto alla genitorialità per aiutare il minore a mantenere una relazione sana con entrambi i genitori;
7) se eventualmente, in quale misura e con quali modalità, sia funzionale al percorso di crescita del minore e di supporto agli stessi genitori l'ausilio dei nonni paterni e materni;
8) autorizza il CTU a regolamentare nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e il minore anche in modo diverso rispetto a quanto statuito nel presente provvedimento, tenuto conto delle emergenze degli accertamenti in corso e della situazione psicofisica dei genitori e del minore”; IV. Incarica i Servizi Sociali di Vimercate di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare eseguendo colloqui periodici con in genitori e accessi domiciliari al fine di monitorare la condizione di benessere del minore;
V. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Controparte_1 con il figlio;
ER
VI. Pone a carico di l'importo di € 400,00, da versarsi a in via Parte_5 Controparte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di giugno 2024. Sono comprese in tale ER somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative pagina 6 di 27 alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_5 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I pagina 7 di 27 conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VII. Rigetta le istanze istruttorie delle parti e fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 27 giugno 2024 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; invita a tal fine le parti a depositare entro il giorno 27 giugno 2024 note scritte sostitutive di udienza e il CTU a depositare entro la medesima data atto di accettazione dell'incarico e contestuale giuramento nel quale dovrà anche indicare il termine per l'espletamento dell'incarico e la richiesta di fondo spese;
riserva all'esito l'adozione del provvedimento per la prosecuzione del giudizio.” Con decreto del 05.07.2027 il Giudice, esaminate le deduzioni delle parti nonché l'atto di accettazione di incarico della CTU nominata, fissava i termini relativi alle operazioni peritali. Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali parte ricorrente rappresentava che la resistente si sarebbe trasferita a dal mese di settembre 2024 e avrebbe lasciato il figlio a Vimercate. Il Giudice ritenuto Parte_2 necessario instaurare il contraddittorio delle parti sul punto fissava udienza per il giorno 12.09.2024. A tale udienza il Giudice, presso atto dell'accordo intervenuto tra le parti con riferimento ai tempi di permanenza di presso i genitori e alla sospensione del contributo paterno al mantenimento ER del figlio, rinviava per la disamina dell'elaborato peritale all'udienza del 19.12.2024, poi differita al 20.02.2025 stante la richiesta di proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale avanzata dalla CTU. All'esito dell'udienza del 20.02.2025 il Giudice si riservava di provvedere in ordine alle eccezioni di nullità dell'elaborato peritale sollevate dalla difesa della resistente. Con ordinanza del 24.02.2025 il Giudice delegato invitava parte resistente a depositare in atti le registrazioni delle operazioni peritali corredate da apposita trascrizione giurata e fissava udienza per l'esame di tale documentazione per il giorno 17.04.2025, disponendone la trattazione ex art. 127ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025 il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre una rinnovazione della CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 02.07.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e assegnava alle parti i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 02.04.2025 in Giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza sopra indicata.
pagina 8 di 27 III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di ai genitori nonché la ER richiesta della resistente a che sia autorizzato il trasferimento della residenza del figlio nel Comune di unitamente alla madre. Parte_2
In pinto di affidamento , come peraltro richiesto da entrambe le parti, deve essere affidato in ER modo condiviso ad entrambi i genitori, stante il disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. e l'assenza di ragioni contrarie, considerato che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce la regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole. Quanto alla domanda della resistente di autorizzazione al trasferimento della residenza del minore in Provincia di Mantova, osserva il Tribunale che la resistente ha fondato tale richiesta sulla circostanza che in quella Provincia la stessa potrebbe godere di una abitazione senza oneri, ovverosia l'abitazione di cui il suo compagno è proprietario, nonché di orari lavorativi maggiormente compatibili con le esigenze di accudimento del figlio, e potrebbe altresì godere dell'aiuto della famiglia di origine del nuovo compagno, che avrebbe già instaurato rapporti significativi con il minore;
la resistente ha altresì dedotto che potrebbe essere seguito nella provincia mantovana anche in relazione alle sue ER problematiche di salute, considerato anche il cambio di professionisti che lo seguono nell'attualità. Il ricorrente si è opposto alla richiesta di trasferimento del minore, evidenziando che il trasferimento sarebbe pregiudizievole per il rapporto padre/figlio e, in generale, per le esigenze del figlio stesso che allo stato è seguito sul territorio per le sue problematiche sanitarie e che viene accudito non solo dai genitori ma anche dalle rispettive famiglie di origine, tutte residenti sul territorio. In punto di diritto rileva il Tribunale che la residenza abituale del minore - intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti - costituisce, per espresso richiamo normativo, uno degli “affari essenziali” (art. 145, comma 2, c.c.) per la vita del fanciullo, è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma 3 c.c.) e, in caso di disaccordo, la scelta è rimessa al giudice;
che, in particolare, trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta “di comune accordo” da padre e madre (art. 337-bis, comma 3, c.c.), anche nel caso in cui sia stato fissato un regime di affidamento esclusivo (art. 337- quater, comma 3, c.c.) e che in caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, dunque, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido esclusivo rafforzato;
sul punto, Trib. Milano, 20.3.2014). Sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 Cost., rispetto a tale diritto l'altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, quali la sussistenza di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita e, in tal caso, il giudice sarà chiamato a valutare la rispondenza del trasferimento di residenza del minore all'interesse dello stesso ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità e, segnatamente, l'assenza di pregiudizio per il diritto del minore a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, in conseguenza del trasferimento in un luogo distante dalla residenza pagina 9 di 27 del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile (cfr. Cass. Civ., 18.9.2014, n. 19694; v. anche Trib. Milano, 12.8.2014; Trib. Torino, 18.10.2014; Trib. Milano, 17.12.2014). All'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Giudice delegato, mediante i quali il Giudice ha negato l'autorizzazione al trasferimento di in provincia di Mantova –
ER tenuto conto della peculiare condizione di salute di e del fatto che, come ben emerso dalla
ER relazione dei Servizi Sociali di Vimercate del 27 maggio 2024, i genitori avevano raggiunto un equilibrio nella gestione di anche grazie al supporto ricevuto dalle rispettive famiglie di
ER origine, - è stata disposta Consulenza Tecnica psicodiagnostica sul nucleo familiare al fine di indagare le competenze genitoriali delle parti e la migliore soluzione relativa al collocamento di .
ER
Successivamente al conferimento di incarico alla CTU, precisamente il 02.09.2024, la resistente si è trasferita in provincia di Mantova unitamente al suo compagno e ivi ha iniziato a prestare attività lavorativa, lasciando alle cure del padre e dei nonni paterni e materni. ER
All'udienza del 12.09.2024, tenutasi al fine di sollevare il contraddittorio delle parti rispetto alla decisione di trasferimento assunta dalla madre, le parti hanno dichiarato che, dal trasferimento della madre in provincia di Mantova, sta con il padre che viene aiutato dai nonni e dal fratello ER nella gestione nel corso della settimana e con la madre nel corso dei fine settimana dal venerdì alla domenica. Le parti hanno altresì concordato che ove la madre si fosse recata nel corso della settimana a Vimercate avrebbe potuto vedere per qualche ora previo congruo preavviso al padre (almeno ER
48 ore). Il ricorrente ha dichiarato di continuare a vivere nell'abitazione di proprietà dei genitori. Alla medesima udienza le parti hanno convenuto che dal mese di settembre 2024 fosse sospeso il contributo paterno al mantenimento di da versare a favore della madre e che ove la madre avesse voluto ER portare con sé per il fine settimana a Mantova – il che al momento sarebbe potuto avvenire ER solo una volta al mese salvi diversi interventi della CTU – sarebbe stata la madre a prendere ER
a Vimercate e a ivi riportarlo nella giornata di domenica. All'esito della Consulenza depositata in data 18.02.2025 parte resistente all'udienza del 20.02.2025 ha sollevato eccezione di nullità della CTU sia in quanto non vi sarebbe corrispondenza tra quanto riportato nell'elaborato peritale e il contenuto delle registrazioni delle operazioni peritali sia in quanto la CTU non avrebbe adeguatamente risposto al quesito, non avendo valutato il contesto materno a né preso in esame il progetto di sostegno sanitario valutato dalla madre. Alla medesima Parte_2 udienza, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alle conclusioni della CTU e si è opposta all'accoglimento delle eccezioni sollevate da controparte. Su invito del Giudice delegato parte resistente ha quindi depositato in giudizio la trascrizione delle registrazioni delle operazioni peritali munite di traduzione giurata. L'eccezione di nullità sollevata da parte resistente così come la richiesta di rinnovazione della CTU non meritano accoglimento. Dall'esame comparato delle predette registrazioni e dell'elaborato peritale depositato in data 18.02.2025 non emerge alcuna omissione della CTU nel dare rilievo alle circostanze rilevanti per rispondere al quesito posto dal Tribunale. La CTU, d'altronde, non deve tradursi nella mera pagina 10 di 27 trascrizione di quanto occorso nel corso delle valutazioni peritali bensì nella rielaborazione degli esiti delle valutazioni svolte nel corso delle operazioni. La CTU ha inoltre adeguatamente risposto, come si vedrà nel prosieguo, al quesito posto dal Tribunale e volto a valutare le competenze genitoriali delle parti in relazione alle specifiche esigenze di;
sotto tale profilo la CTU, come si vedrà, ha adeguatamente preso in esame la condizione ER specifica del minore e valutato la stessa in relazione al contesto abitativo e familiare dei genitori. La CTU, dopo avere chiarito il metodo di indagine impiegato, ha quindi ricostruito la storia del rapporto genitoriale sulla base di colloqui individuali e congiunti con le parti e, all'esito, ha riportato le considerazioni cliniche sui genitori. Principiando dal padre, la CTU ha evidenziato come “Si presenta in consulenza orientato nel tempo e nello spazio, curato nell'aspetto e mostrando un atteggiamento disponibile e collaborativo. Dal punto di vista emotivo, si rileva una deflessione del tono dell'umore accompagnata da un eloquio rallentato;
esprime elementi di frustrazione e rabbia che, tuttavia, si manifestano più come un ripiegamento simil-depressivo che non come una marcata reattività. La modalità narrativa del sig. appare cronologicamente circostanziata e lineare, con frequente ER ricorso a fatti e esempi concreti. Egli mostra la capacità di rievocare sia momenti positivi che negativi della relazione con , riconoscendo le proprie difficoltà nel controllare l'impulsività, spesso CP_1 provocata dalle dinamiche relazionali conflittuali. Individua la causa principale della separazione nella relazione tra e il compagno. CP_1
Il sig. appare, comunque, in grado di rielaborare i propri vissuti emotivi;
egli considera che sia ER prioritario per il benessere del figlio mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali. In presenza della signora il sig. manifesta una certa inibizione, mostrandosi a tratti CP_1 ER eccessivamente disponibile e poco incline ad esprimere una sua propria posizione. In particolare, per quanto riguarda la disabilità e la cura del figlio, egli manifesta una certa insicurezza, pertanto tende a rivolgersi alla madre, ma anche a chiedere il supporto degli specialisti. Egli appare consapevole delle proprie fragilità e riferisce di aver intrapreso un percorso di terapia individuale per affrontarle.” (p. 35 e 36 CTU). Quanto alla madre, la CTU ha riportato che la stessa “Si presenta in consulenza orientata nel tempo e nello spazio, curata nell'aspetto, mostrando disponibilità e collaborazione. Dal punto di vista emotivo, la madre di risulta evidentemente sollecitata dal contesto della consulenza, manifestando ER una particolare irritazione rispetto alla percezione di essere “giudicata come madre”. Nei suoi racconti sono ricorrenti aspetti di interferenza emotiva: sebbene appaia precisa e puntuale rispetto agli aspetti clinici e diagnostici del figlio, nella narrazione delle vicende separative alterna momenti di intensa attivazione emotiva a momenti di tono dell'umore deflesso. La storia di coppia è caratterizzata da forti proiezioni e vissuti soggettivi, e la sig.ra fatica CP_1
a individuare momenti positivi della relazione. Dal suo racconto emerge una progettualità personale nella quale il compagno appariva pienamente adesivo.
pagina 11 di 27 La narrazione delle vicende relazionali risulta talvolta confusa o contraddittoria, verosimilmente a causa del tentativo, ambizioso ma fallimentare, di adattare la realtà oggettiva alla propria percezione soggettiva. Attualmente, sembra aver trovato un assestamento, di fatto sperimentando una realtà scissionale, cioè vivendo con il compagno durante la settimana e dedicandosi al figlio nei fine settimana. La signora ritiene che il tempo che trascorre con lei e con il compagno non sia sufficiente. La CP_1 ER sig.ra fornisce una descrizione edulcorata e idealizzata della relazione tra e il CP_1 ER signor , ritiene che il suo contesto sia più arricchente e stimolante rispetto all'attuale situazione. Pt_6
La signora approccia la propria realtà di vita con modalità semplificata e semplificante;
ritiene che i cambiamenti non influenzino negativamente il figlio, descritto come un bambino che “vive alla giornata”. Mostra difficoltà a sintonizzarsi emotivamente con gli altri, tende ad assimilare i bisogni di ai propri. ER
Imputa al padre la responsabilità della fine della relazione, lo descrive come persona assente e disinteressata, in difficoltà nell' accettare la disabilità del figlio. Riporta inoltre un vissuto di crescente aggressività subìta, anche dopo la separazione. La sig.ra fatica a riconoscere una propria responsabilità nella separazione è rivendicativa CP_1 verso il padre di che ritiene abbia avviato le azioni legali: “per ripicca” e per scopi estranei
ER al benessere del figlio. In presenza del signor manifesta una forte reattività, indicativa, in
ER ipotesi, di una ferita narcisistica probabilmente connessa con la percezione del fallimento del proprio progetto personale e familiare (p. 36 – 38 CTU). La CTU ha quindi osservato il rapporto tra e i genitori riportando quanto segue “Il minore
ER giunge in studio accompagnato da entrambi i genitori: vi è un primo momento di gioco triadico, egli interagisce in maniera alternata con ciascun genitore. sceglie il gioco dell'autolavaggio,
ER attività che porterà avanti per tutto l'incontro. Durante la compresenza dei genitori, la madre stimola nel gioco, il padre si pone in maniera
ER più osservativa, rinforzando, comunque, le indicazioni della madre quando il bambino esita nel reagire. Il bambino mostra di ascoltare entrambi. L'attività è ripetitiva e schematica, i genitori si approcciano alla modalità del figlio con pazienza.
è un bambino non verbale, si limita a dire “papà” “sì” e “no”: ciononostante, è in grado di ER farsi comprendere senza particolare difficoltà dai genitori. Quando entra la dott.ssa Molina, il padre racconta che riesce a interagire abbastanza bene ER con i coetanei, “cerca l'attenzione degli altri bambini”, che saluta prima di andare via da scuola. Riesce a collegare i nomi dei bambini e dei compagni, la madre riporta di riuscire a comunicare con il figlio fornendogli le opzioni con le dita: “sono stati gli altri bambini a insegnarmelo, ho visto che lo facevano loro”.
cerca poco il contatto fisico con l'altro, la madre precisa di averlo sempre abituato, dunque ER
“con me lo cerca magari un po' di più rispetto agli altri”; frequenta la scuola dell'infanzia, tutti i giorni tranne nei momenti della terapia: non fa più il riposino a scuola, non ha ancora raggiunto il controllo sfinterico, tuttavia avvisa quando ha sporcato il pannolino. pagina 12 di 27 Quindi, viene fatta uscire la madre, la osserva: quindi, il padre cerca di interrompere il ER gioco schematico del figlio, proponendogli di giocare con le costruzioni. Il bambino osserva apparentemente interessato, per poi riprendere a giocare con il l'autolavaggio. In assenza della madre, il padre appare maggiormente propositivo, l'interazione è fluida, il bambino appare più responsivo. Quindi, il padre prova nuovamente a distrarre dal proprio schema di gioco, prendendo le ER costruzioni: per un breve momento il bambino segue il padre, quindi riprende a giocare con l'autolavaggio, infine il padre riesce a coinvolgerlo nella costruzione della torre. Quando rientra la dott.ssa Molina, il padre interrompe la costruzione e il bambino riprende a giocare con l'autolavaggio. Il padre racconta che il figlio ha bisogno del contatto per addormentarsi, quindi dorme da solo nel suo letto. Il padre non segnala particolare fastidio di fronte a rumori forti. Il padre riporta di aver avuto indicazione dalla psicomotricista rispetto alla necessità di cercare di interrompere lo schema di gioco del bambino;
egli tenta, “a volte ci riesco, a volte no, ha giochi fissi che vuole fare, si fa capire rispetto a cosa e quando vuole giocare”. Dopo un breve momento di gioco, viene fatto uscire il padre ed entra la madre: il bambino sorride e allunga le mani per abbracciarla. L'interazione madre-figlio è fisica, la mamma chiede un abbraccio al figlio, che ricambia;
la madre propone al piccolo un'attività differente, tuttavia il bambino continua a giocare con l'autolavaggio. La madre mette in atto un gioco simbolico, coinvolgendo alcuni personaggi, rappresentando i genitori e le nonne, materna e paterna. appare interessato alla modalità di gioco della madre, ER tuttavia prosegue a giocare con le macchinine. La madre stimola il bambino all'attività, incoraggiandolo e rinforzandolo positivamente: attraverso il gioco riesce, infatti, a far sistemare il minore le costruzioni, riponendole nel cesto apposito. Quando entra il CTU, scorgendo la porta aperta, esce a cercare il padre, che lo raggiunge ER in stanza con la madre. La madre invita il figlio a sistemare, il bambino ripone il gioco dell'autolavaggio con il papà” . (p. 41 42 CTU). La valutazione neuropsichiatrica su è stata eseguita dalla dott.ssa Molina che ha riportato che ER
“dati clinici in possesso evidenziano in una certificazione diagnostica di Malattia Rara che, ER come tale, non ha un protocollo standardizzato di presa in carico. Il bambino frequenta l'Istituto
“DO HI” per attenzionare la diagnostica funzionale cui corrisponde il PEI definito dall'ambito scolastico. Diagnostica L'anamnesi riporta ipotono a 6 mesi e grave ritardo del linguaggio. La sintomatologia successiva si presenta quale spuria ed a step: ritardo psicomotorio, macrocefalia post-natale, esadattilia agli arti superiori post assiale e criptorchidismo destro. Queste ultime due espressioni sintomatologiche sono state corrette chirurgicamente. Le valutazioni genetiche confermano alterazioni geniche in ordine al GATA D 2B (c 1495C>T); tali alterazioni, in letteratura, sono associate al deficit GAND con trasmissione autosomica dominante (ovvero, è sufficiente che una delle coppie del gene sia alterata per avere l'espressione pagina 13 di 27 sintomatologica). Si tratta di una sindrome molto rara che, nel soggetto in esame, pare apparsa “de novo”, a meno che non sia presente un mosaicismo genitoriale che si consiglia di ricercare/attenzionare in caso di successive gravidanze. Le caratteristiche sintomatologiche sono evolutive. ESAME OBIETTIVO attuale: Il minore presenta fronte bombata, rime palpebrali brevi, bocca piccola e palato stretto con impianto basso dei padiglioni auricolari in macrocefalia. È presente evidente scialorrea e cammino a base allargata. Il coordinamento occhio-mano è deficitario. DATI RIPORTATI dai genitori e dall'ambito scolastico: Riesce ad impugnare le posate, necessita di sostegno per l'uso del bicchiere ed è autonomo per il biberon;
la comunicazione verbale è molto limitata, la gestuale presente. Il test GRIFFITHS riporta un Q.I. pari a 36, inferiore alla media rapportata all'età cronologica. POSSIBILE EVOLUZIONE SINTOMATOLOGIA: La letteratura riporta le seguenti, possibili, manifestazioni sintomatologiche: ritardo neuromotorio, ritardo del linguaggio, deficit cognitivi, ADHD, anomalie comportamentali e disturbi dello spettro autistico. Sono possibili anomalie oculari e quadri epilettici. OSSERVAZIONI
viene valutato in interazione con i genitori e con l'osservatore. ER
Presenta uno schema di gioco ripetitivo e legato alla sonorità. Utilizza propriamente il gesto indicativo e, per ottenere ciò che desidera, guida la mano dell'adulto verso l'oggetto (mette la mano del padre sul cassettone del divano in cui sa che ci sono i giochi). Nell'interazione il padre più della mamma tende ad interrompere lo schema quando diviene troppo ripetitivo. La comunicazione verbale di entrambi i genitori è scarsa e quella del minore si limita a sì/no; papà; iniziali (solo vocali) dei nomi di bambini dell'asilo. Nella seconda osservazione appare più a proprio agio nella relazione, anche esclusiva, con ER
l'osservatore. Il linguaggio è divenuto più espressivo, ovvero più in linea con la mimica. Le interazioni genitoriali sono differenti: il padre più fisico e la madre più normativa in chiave performante. Se indirizzato nel movimento, migliora nella motricità fine e manifesta chiara soddisfazione quando riesce ad ottenere il risultato;
nei tentativi successivi anticipa con il sorriso il risultato stesso, segnale che conferma la capacità di “intuire” le proprie capacità e quindi la presenza di una interiorizzazione prospettica. Tutte le evoluzioni sia cognitive che motorie poggiano sul dato relazionale: l'intesa con l'interlocutore e il sostegno incoraggiante (anche mimico) rendono possibile “l'impresa”. Il campo di intervento in Istituto “DO HI” è di tipo riabilitativo incentrato sugli aspetti neuromotori, fisiatrici e fisioterapici. La difficoltà di sviluppo ha caratteristiche globali e, pertanto, richiede anche interventi di psiconeuromotricità. I Colleghi che lo hanno in carico confermano attivazione della deambulazione, scarso repertorio lessicale mentre appare migliore la capacità di comprensione. Non avevano informazioni relative alla situazione separativa genitoriale. Sottolineano di attenzionare ed utilizzare l'intervento relazionale che tende ad evolvere positivamente. La presa in carico è recente ma sono evidenti gli aspetti evolutivi. pagina 14 di 27 I controlli NPI sono semestrali, la terapia è bisettimanale con piano terapeutico rivisto semestralmente;
sarà progressivamente indispensabile mantenere contatti con la struttura scolastica poiché è certa la cronicizzazione della disabilità cognitiva. Non è presente alcun quadro epilettico, come dimostrato dai Potenziali Evocati. RESTITUZIONE AI GENITORI Si è ritenuto opportuno effettuare restituzione ai Genitori che, a tratti, hanno mostrato poca contezza dei dati clinici in essere. Si è evidenziato loro che è bambino empaticamente semplice che entra in relazione con ER facilità se sente di essere compreso nei suoi modelli comunicativi. Risponde al vero la sua capacità di adattamento ma non è da considerarsi aliena dal dato abbandonico e dalla fatica separativa. Si sottolinea come sia importante dargli continuità terapeutica e relazionale e come sia indispensabile una comunicazione costruttiva e seria tra le figure genitoriali. CONCLUSIONI
è bambino che andrà attenzionato per tutta la fase pediatrica ed oltre. È necessario lavorare ER assiduamente ora per ridurre il ritardo globale al solo ritardo cognitivo. I prossimi anni saranno cruciali (da ora a tutto il periodo di latenza) perché la fase prepuberale e adolescenziale vedrà il minore ulteriormente sollecitato dalla produzione ormonale e, conseguentemente, maggiormente spinto all'impulsività. Accanto al proseguimento della presa in carico già in atto, si ritiene assolutamente necessaria mirata educativa genitoriale, didattica per i genitori e di sostegno/sollievo alla gestione del minore in ambiente domestico. Si rileva che ciò è chiaro diritto del minore che già gode del riconoscimento relativo alla Legge 104, 5/2/1992, art. 3 comma 3.”
è in cura presso l'istituto DO HI. I genitori si sono rivolti al centro nel 2023, quando ER erano ancora conviventi. La separazione non è stata comunicata formalmente ai professionisti, che sono stati informati del trasferimento della madre solo a fatto avvenuto. A causa degli evidenti disturbi del neurosviluppo, la presa in carico iniziale si è concentrata sugli aspetti neuromotori, con inserito in un percorso di fisioterapia sotto la supervisione di un ER fisiatra. Recentemente è stata attivata un'équipe neuropsichiatrica, con l'introduzione della psicomotricità. Con il raggiungimento di alcune tappe di sviluppo, il percorso di fisioterapia è stato concluso. Gli specialisti hanno osservato progressi nel bambino, in particolare nell'ambito delle relazioni con gli altri. Non sono emersi episodi di epilessia, ma continua a essere monitorato presso ER
l'Istituto Neurologico Besta. Attualmente, accede al percorso terapeutico del DO HI due volte a settimana, con ER rivalutazioni ogni sei mesi per aggiornare il piano terapeutico. Gli specialisti mantengono regolari contatti con l'istituto scolastico e momenti di confronto con la famiglia. La dott.ssa ha Tes_1 precisato di non essere a conoscenza della presenza di strutture analoghe al DO HI sul territorio mantovano, mentre altre sedi sono presenti a Lodi, Lecco e Varese.
pagina 15 di 27 Relativamente alla gestione di sono stati sentiti sia i genitori che i nonni paterni e materni;
i ER nonni materni in particolare hanno riportato che “A Vimercate ha una rete, il nonno ER riconosce che “anche noi sappiamo che ha il suo habitat e spostarlo sarebbe un trauma, vediamo che quando va di là [a Mantova, ndr] è circondato da affetto e lo fanno giocare”. La nonna, tuttavia, precisa: “lo fanno giocare, ma non lo aiutano”, i genitori di lavorano, si augura, dunque, “che Per_5 non lo lascino con la nonna di ottantacinque anni”. a Mantova lavora su turni, mentre a CP_1
Monza terminava alle 14:00, riuscendo a essere presente nella gestione di .” (p. 54 CTU). ER
La CTU al fine di meglio definire il contesto familiare materno ha conosciuto anche il compagno della madre, riportando che “Il signor ha conosciuto nel maggio 2023, poco Persona_6 Pt_6 ER dopo l'inizio della relazione con , instaurando un rapporto graduale e rispettoso dei limiti del CP_1 bambino. Approccia a attraverso il gioco, combinando un atteggiamento affettuoso con ER competenze professionali derivanti dalla sua esperienza lavorativa con persone con disabilità. Riporta progressi positivi nel bambino, sia dal punto di vista motorio sia relazionale. Osserva che
è recettivo e manifesta serenità quando è in presenza di lui e di . Per quanto
ER CP_1 riguarda la conoscenza di con la famiglia, riferisce che li ha incontrati la nella
ER primavera/estate 2023 e ha dimostrato un buon adattamento. Trascorre tempo con la madre, con il patrigno e la nonna, interagendo positivamente anche con i loro animali domestici. Il bambino sembra sentirsi sicuro in questo ambiente, mostrando tranquillità anche in assenza di . La Relazione CP_1 con il padre di è caratterizzata da mancanza di un dialogo diretto, nonostante i suoi
ER personali tentativi di avviare una comunicazione collaborativa. Sottolinea il desiderio di condividere informazioni utili al benessere del bambino, come il potenziale beneficio della terapia in acqua, ma afferma che queste opportunità sono state rifiutate. Nonostante le difficoltà relazionali, riconosce che il padre si dedica a e considera importante mantenere un rapporto positivo.
ER
Riferisce esservi stati alcuni episodi di conflitto. Durante l'estate 2023, in concomitanza con l'inizio della convivenza tra il ed , vi è stata una situazione difficile tra il signor e il Per_5 CP_1 Pt_6 padre di , che ha portato a fare una querela da parte del compagno di . Da quel ER CP_1 momento, le comunicazioni sono avvenute esclusivamente per iscritto, viene attribuito al padre una rigidità rispetto all'idea di trasferimento, pur ribadendo l'importanza di un dialogo costruttivo. Rispetto alla motivazione del trasferimento a Mantova, questo è stato motivato dalla ricerca di una maggiore stabilità economica e lavorativa per entrambi i componenti della coppia. , CP_1 lavorando a Mantova, ha un orario più prevedibile e meno stressante rispetto al precedente impiego. Inoltre, il signor sottolinea che la nuova sistemazione offre maggiori opportunità per gestire il Pt_6 tempo libero e le necessità del bambino. si è attivata per garantire la continuità assistenziale CP_1 per nella nuova città, ma i piani sono stati sospesi in attesa delle decisioni legali. ER
Per quanto riguarda le prospettive di visita e la gestione del bambino: il signor è disponibile a Pt_6 favorire le visite tra bambino e il padre, anche garantendo spostamenti regolari a Vimercate. Ritiene che il padre potrebbe recarsi a Mantova per trascorrere tempo con il figlio, pur riconoscendo che ciò potrebbe richiedere sacrifici. Esprime anche apertura nel facilitare la relazione tra il bambino e i nonni materni e paterni. Il trasferimento è presentato come un'opportunità per migliorare la qualità pagina 16 di 27 di vita della coppia e del bambino. Afferma che il loro obiettivo è costruire una famiglia solida, con una gestione condivisa delle responsabilità. Rimarca la necessità di un dialogo più aperto tra i genitori di , auspicando che si possano trovare compromessi per il benessere del bambino. ER
(p. 56 e 57 CTU). La CTU ha quindi concluso la valutazione sui genitori evidenziando quanto segue. Il padre “si presenta collaborativo, manifestando adeguata apertura verso il contesto consulenziale. Si rileva sin da subito una tendenza alla coartazione emotiva: appare estremamente calmo e tranquillo, è però evidente un elevato carico di frustrazione provocato dal fallimento del progetto di vita familiare. Verosimilmente, tale modalità repressiva nell'approccio ai vissuti affettivi potrebbe portare, se esasperata, a una risposta emotiva poco controllata. Inoltre, emergono aspetti di dipendenza nella relazione con l'altro, che possono condurlo a vissuti di frustrazione e impotenza;
il presunto tradimento subito e la rottura del patto familiare, aggravati dalle difficoltà conseguenti la nascita del figlio, hanno generato un sovraccarico emotivo a cui ha risposto con un ripiegamento di tipo simil- depressivo. Dal punto di vista delle competenze genitoriali, anche in virtù del proprio assetto personologico, egli dimostra, se indirizzato e accompagnato, di saper comprendere i bisogni concreti e gli stati affettivi del figlio, rispettandone i tempi e le necessità fisiologiche. Il sig. fornisce una descrizione accurata ER
e dettagliata del figlio, cogliendone le fragilità evidenti e rappresentandosi le difficoltà che potrebbero derivare da uno sradicamento del minore dal territorio in cui è nato e cresciuto. Egli può contare su una rete familiare di sostegno e solidale: il supporto che riceve nella gestione quotidiana di non riguarda solo il proprio nucleo di origine, ma anche quello della famiglia ER
in particolare dei nonni paterni. CP_1
In merito alla figura materna, si rileva una buona capacità del sig. di differenziare il ruolo che ER la sig.ra ha avuto nella relazione con lui da quello che ha e dovrebbe avere con il figlio. CP_1
Nonostante lasci trasparire aspetti di frustrazione derivanti dalla profonda ferita separativa, egli riesce a rappresentare come una buona madre per . In passato, egli riconosce una CP_1 ER collaborazione e un investimento genitoriale da parte di entrambi – in particolare rispetto all'iter diagnostico del bambino – e tali caratteristiche, sebbene con sfumature differenti, sono state riconosciute e riferite da entrambi i nuclei di origine. Allo stato attuale, egli esprime il proprio disaccordo rispetto alla scelta della madre di trasferirsi a Mantova anche senza il figlio. A suo avviso, tale decisione appare superficiale, egoistica e non in linea con i bisogni di cura e di educazione di .” (p. 58 e 59 CTU). ER
La madre “si presenta come una donna sicura di sé e delle proprie capacità. Accede alla Consulenza in maniera formalmente collaborativa, mostrando tuttavia una certa insofferenza verso il contesto valutativo. Emergono, nella madre, aspetti di forte autocentratura e una carente sintonizzazione emotiva con l'altro. Indicativa, in tal senso, è la scelta della signora di trasferirsi a Mantova, pur senza il figlio, con la convinzione che l'iter peritale ne confermerà l'idoneità e l'opportunità del trasferimento di . Al colloquio clinico si evidenzia una tendenza a fornire una narrazione ER idealizzata e non sempre coerente. Le rappresentazioni che la sig.ra riporta riguardo al CP_1 pagina 17 di 27 figlio appaiono, da un lato, precise e accurate dal punto di vista clinico e diagnostico, ma dall'altro poco aderenti al dato di realtà riguardo alla prognosi della patologia del bambino. Dal punto di vista genitoriale, appare carente, allo stato attuale, la capacità di mentalizzare e comprendere i bisogni e gli stati affettivi del figlio. La sig.ra descrive come ben adattato al nuovo contesto CP_1 ER abitativo di Mantova, riportando un quadro idealizzato di unione familiare pronta ad accogliere e accudire il figlio. In tale rappresentazione, la madre sembra essere rinforzata dal compagno, che avvalora tale quadro. Si rilevano nella sig.ra aspetti di imprevedibilità e ambivalenza;
sebbene descriva il nucleo CP_1 paterno come inadeguato, vi lascia comunque il figlio tanto durante il periodo estivo di sua spettanza quanto nel momento in cui decide di trasferirsi a Mantova. Riguardo alla figura paterna, la signora rappresenta il sig. in maniera svalutativa, rimarcandone un'incompetenza esistenziale che lo ER porterebbe ad affidarsi ai nonni paterni o materni. Tuttavia, tale narrazione non è supportata dal nucleo di origine della signora: i nonni materni, infatti, mostrano di accedere a una rappresentazione positiva del padre e di comprendere, in ottica prognostica, il pregiudizio conseguente a un eventuale sradicamento del minore dal territorio.” (p. 59 e 60 CTU). Nella relazione tra e i genitori “si è notato che le modalità relazionali dei genitori ER differiscono proprio anche in conseguenza dei loro differenti assetti personologici: con il padre l'interazione appare focalizzata su aspetti legati a schemi d'apprendimento volti alla stimolazione e volti a modificare la ripetitività; con la madre ha un'interazione più affettiva, corporea e basata sul contatto. appare affezionato a entrambi i genitori, ricercandone in egual misura la presenza, ER senza evidenti segnali di disagio nelle relazioni. Dai colloqui clinici e dal confronto con gli operatori che seguono il nucleo è emersa Controparte_3 una presenza significativa e supportiva di entrambi i nuclei di origine, attualmente coinvolti nella gestione e cura del bambino in supporto al padre. I nonni materni e paterni rappresentano figure significative nella quotidianità del bambino e mantengono una visione adeguata di entrambe le figure genitoriali. Il conflitto tra i genitori sembra essere circoscritto alla dimensione della famiglia nucleare.”. La CTU ha quindi rilevato come la madre sia convinta, in ciò sostenuta dal suo compagno,
“dell'opportunità che rappresenterebbe per il trasferimento a Mantova. Tuttavia, agli atti e ER dalle dichiarazioni dei nonni materni, emerge che la madre, pur avendo dichiarato di volersi dedicare interamente al figlio, ha ripreso un lavoro su turni (seppur esente dai notturni per il primo anno).I” (p. 61 CTU). La CTU ha quindi concluso che “si ritiene che per sia opportuno rimanere nell'ambiente in ER cui è cresciuto, dove può beneficiare di continuità terapeutica e portare avanti interventi già avviati presso l'Istituto DO HI di Vimercate. La permanenza nella sua attuale residenza consente inoltre a di mantenere un rapporto stabile con entrambi i nuclei familiari. Il padre, ER supportato dai nonni, può garantire una situazione di stabilità e continuità. Al contrario, la prospettiva proposta dalla madre appare lacunosa, idealizzata e principalmente orientata verso un progetto di realizzazione personale. Tale approccio risulta in contrasto con i bisogni di crescita e cura del minore,
pagina 18 di 27 si ritiene che il trasferimento a Mantova potrebbe comportare una destabilizzazione che rischierebbe di essere pregiudizievole per .” (p. 62 CTU). ER
La CTU ha quindi indicato come preferibile per il minore la conservazione delle modalità di visita osservate nel corso del presente anno, che prevedono la permanenza di con il padre nel corso ER della settimana e i fine settimana insieme alla madre;
la CTU ha proposto che i fine settimana siano trascorsi in alternanza tra Vimercate e Mantova per non sovraccaricare di spostamenti il bambino. Ove poi il padre riuscisse a ottenere orari lavorativi esclusivamente infrasettimanali, la CTU ha auspicato una maggiore alternanza tra i genitori nei fine settimana. Le conclusioni della CTU - cui il Collegio ritiene di aderire a fronte della analiticità dell'analisi e della completezza dell'osservazione di tutti i soggetti coinvolti, ivi incluso il compagno della madre, - sono state motivate tenendo conto delle competenze genitoriali di entrambi i genitori – da sostenere mediante percorsi di sostegno che tuttavia solo il padre ha intrapreso – e delle specifiche esigenze di cura e accudimento di . La CTU ha valorizzato i tratti di personalità di entrambi i genitori, ER motivo per cui erra la resistente nella parte in cui censura la CTU poiché non avrebbe valorizzato la tendenza depressiva del Cantù. La CTU, infatti, ha dato atto del fatto che il presenta una deflessione del tono dell'umore ER accompagnata da un eloquio rallentato ed esprime elementi di frustrazione e rabbia che, tuttavia, si manifestano più come un ripiegamento simil-depressivo che non come una marcata reattività. Nondimeno la stessa CTU ha evidenziato come il padre sia parso in grado di rielaborare i propri vissuti emotivi e abbia dimostrato di considerare prioritario per il benessere del figlio mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Né la CTU ha taciuto dei timori avanzati dal padre rispetto alle esigenze di accudimento di , nondimeno ha anche messo in evidenza il fatto che ER il abbia sempre chiesto il supporto degli specialisti ed abbia intrapreso un percorso di terapia ER individuale per affrontare le proprie fragilità. Né meritano pregio le contestazioni mosse dalla resistente rispetto all'osservazione del rapporto padre/figlio e, in particolare, all'interruzione del gioco da parte del padre: dall'osservazione del rapporto padre/figlio in contesto peritale è piuttosto emerso che il padre cerca di interrompere il gioco schematico del figlio, proponendogli di giocare con le costruzioni invece di giocare con l'autolavaggio, in quanto ha riportato di aver avuto indicazione dalla psicomotricista rispetto alla necessità di cercare di interrompere lo schema di gioco del bambino. D'altronde, le stesse dinamiche si sono osservate nella interazione madre figlio: come riportato dalla CTU la madre ha proposto a un'attività ER differente, tuttavia il bambino ha continuato a giocare con l'autolavaggio. Ritiene il Tribunale che abbia dimostrato nel corso della CTU e nel periodo di nove mesi Parte_5 trascorso insieme a non solo di avere piene competenze genitoriali ma anche di saper ER anteporre le esigenze di alle proprie, avendo intrapreso un percorso di sostegno personale già ER nel mese di marzo 2023 ed avendo sempre cercato l'appoggio della rete familiare e professionale di cui la coppia genitoriale si è sempre avvalsa nella gestione del figlio, al fine di garantire al minore la conservazione delle stesse abitudini di cui godeva quando ancora i genitori vivevano entrambi sul territorio di Vimercate. pagina 19 di 27 Quanto alla madre, la CTU ha messo in evidenza, come sopra riportato, che la sebbene CP_1 appaia precisa e puntuale rispetto agli aspetti clinici e diagnostici del figlio, nella narrazione delle vicende separative alterna momenti di intensa attivazione emotiva a momenti di tono dell'umore deflesso, sebbene non abbia in alcun modo deciso di mettersi in discussione, non ritenendo necessario l'avvio di un percorso di sostegno individuale. La madre anziché mettersi in discussione e valutare le esigenze di anteponendole alle ER proprie, come rilevato dalla CTU, ha trovato un assestamento sperimentando una realtà scissionale, vivendo con il compagno durante la settimana e dedicandosi al figlio nei fine settimana. La madre in particolare ha fornito una descrizione edulcorata e idealizzata della relazione tra e il ER compagno ritenendo aprioristicamente che il suo contesto sia più arricchente e stimolante Persona_6 rispetto all'attuale situazione. A dimostrazione del fatto che la madre non abbia dimostrato di anteporre le esigenze di alle proprie è il fatto che la madre abbia dichiarato di ritenere che i ER cambiamenti non influenzino negativamente il figlio, descritto come un bambino che “vive alla giornata”, tendendo ad assimilare i bisogni di ai propri. ER
Ritiene il Tribunale che sebbene le considerazioni che precedono non siano idonee ad esprimere un giudizio prognostico negativo circa l'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità, motivo per cui è stato disposto l'affidamento condiviso di ai genitori, nel decidere i tempi di permanenza ER di presso in genitori debba essere valorizzata la maggiore capacità dimostrata dal padre di ER adeguarsi alle esigenze del figlio al fine di garantirgli un contesto familiare ed educativo in linea con quello sperimentato fino all'attualità, tenuto conto della patologia da cui il minore è affetto che richiede la presenza costante di punti di riferimento stabili nella vita del minore. In aggiunta a quanto precede, devono essere valorizzati i seguenti ulteriori fattori. In primo luogo, la rete parentale di cui gode a Vimercate e di cui non godrebbe a ER
non potendosi certo porre sullo stesso piano l'ausilio dei nonni paterni e materni, con cui Parte_2
ha consuetudini di vita ben radicate, a quello, peraltro non dimostrato, che potrebbero offrire ER
i genitori del compagno della madre. sul territorio di Vimercate gode anche di una rete ormai ER consolidata di interventi assistenziali, la cui continuità è fondamentale per un minore cui è necessario assicurare punti di riferimento. è infatti in cura da oltre due anni presso il centro DO ER
HI, dove si reca due volte alla settimana, ed è monitorato presso l'Istituto Neurologico Besta;
i professionisti del centro DO HI rivalutano la condizione del minore ogni sei mesi per aggiornare il piano terapeutico e mantengono regolari contatti con l'istituto scolastico e momenti di confronto con la famiglia. La dott.ssa del DO HI, richiesta dalla CTU di indicare se vi siano strutture Tes_1 equivalenti sul territorio di Mantova, ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza di strutture analoghe al DO HI sul territorio mantovano, mentre altre sedi sono presenti a Lodi, Lecco e Varese. In secondo luogo, e a integrazione della considerazione che precede, la resistente non ha in alcun modo dimostrato che il suo orario di lavoro a Mantova le garantirebbe di occuparsi maggiormente della cura di . La resistente ha infatti prodotto la sola lettera di assunzione inviata via mail alla stessa in ER data 23.05.2024 nella quale è riportato “Gent.ma dr.ssa CP_1 pagina 20 di 27 Con la presente siamo a comunicarLe l'esito del colloquio intercorso. Valutato il cv, le attitudini e l'esperienza diamo esito positivo al colloquio. Come discusso in sede di colloquio, verrà collocata presso le sale operatorie, il che prevede la collocazione nella sala operatoria vera e propria (nel ruolo di nurse di anestesia/ preparatore e di strumentista) nel servizio di Bassa Intensità Chirurgica (B.I.C.) nella centrale di sterilizzazione. Per tutte le funzioni sopra descritte verrà affiancata da un collega esperto fino alla completa autonomia. I turni dei servizi sopra citati sono da lunedì a venerdì in orario diurno, con ingresso in differenti fasce orarie L'istituto della reperibilità ( prevista in orario notturno nei giorni da lun a ven;
nell'intera giornata di sab e dom;
nei pre-festivi e festivi infrasettimanali) verrà introdotto quando per almeno un ruolo sopra descritto sarà autonoma.” (doc. 9 resistente). Da quanto precede risulta che la reperibilità notturna e nei fine settimana non è esclusa, semplicemente sarebbe stata introdotta al raggiungimento da parte della stessa di autonomia nel ruolo. Infine, il Tribunale non può non valorizzare come la resistente abbia avviato la relazione con l'attuale compagno meno di tre anni fa e, in disparte il trasferimento a la stessa non ha offerto Parte_2 alcun ulteriore elemento circa la stabilità della relazione, motivo per cui, in via prudenziale, non può che doversi escludere il rischio che, a fronte della possibile fine della relazione sentimentale, ER possa nuovamente essere esposto a un cambio di ambiente e di abitudini – tenuto conto della sua condizione di salute – dal momento che la sola ragione del trasferimento della madre a è Parte_2
l'instaurazione di una relazione con Persona_7
Ritiene in conclusione il Tribunale che non possa essere autorizzato il trasferimento di nel ER
Comune di e che, di conseguenza, debba essere confermato l'attuale collocamento di Parte_2
presso il padre a Vimercate. ER
Ritiene il Tribunale che, al fine di consentire a entrambi i genitori di godere di un periodo di tempo con il figlio anche nel fine settimana, il padre avrà diritto altresì di tenere con sé il figlio per un fine settimana al mese da individuare all'inizio di ogni mese tenuto conto dei turni di lavoro del padre stesso;
ove il padre non dovesse godere di alcun giorno di riposo in occasione del fine settimana starà con la madre;
la madre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per tre fine settimana al ER mese, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00 e potrà altresì vederlo per un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, giorno da concertare con il padre con un preavviso di almeno 48 ore. La madre nei fine settimana di sua competenza potrà portare con sé a Mantova per un solo fine ER settimana al mese, in disparte quanto affermato dalla CTU sul punto, tenuto conto della distanza tra le rispettive abitazioni e al fine di non affaticare la condizione del minore;
gli altri due fine settimana dovranno essere trascorsi a Vimercate dove la madre dispone come appoggio dell'abitazione dei suoi genitori.
pagina 21 di 27 Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé il figlio per una settimana che andrà, ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 31 dicembre alle ore 10,00 e dal giorno 31 dicembre alle ore 10,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse da ciascun genitore in alternanza tra loro per l'interno periodo di sospensione delle lezioni scolastiche. Nel corso delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per quattro settimane ER anche non consecutive da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I ponti civili e religiosi saranno trascorsi dai genitori ad anni alterni con il figlio.
Ritenuto che
non possa darsi seguito all'invito del CTU a che sia nominato un ausiliario del Giudice in funzione di coordinatore genitoriale in quanto tale nomina presuppone, ex art. 473-bis.26 c.p.c., l'accordo di entrambe le parti, accordo che parte resistente non ha esplicitato in atti. Ove le parti dovessero raggiungere un simile accordo ben potranno conferire incarico di coordinatore genitoriale a un professionista dagli stessi individuato al di fuori del giudizio. Deve essere disposta, piuttosto, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Vimercate che nella relazione di aggiornamento circa la condizione del nucleo familiare in data 05.06.2025, hanno dato atto della perdurante criticità nelle comunicazioni dei genitori e suggerito l'avvio di un percorso di sostegno alla co-genitorialità. I servizi sociali in particolare dovranno garantire la presenza di un educatore domiciliare (ADM) per due volte alla settimana presso l'abitazione paterna, monitorare la prosecuzione del percorso di sostegno individuale intrapreso da e favorire l'accesso dei genitori a un percorso Parte_5 congiunto di sostegno alla genitorialità, segnalando in ogni caso ogni situazione di pregiudizio per alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. ER
Non meritano infine pregio le eccezioni sollevate dalla difesa della resistente circa la mancata nomina a di un curatore speciale dal momento che non è stata messa in discussione da alcuno la ER competenza genitoriale delle parti che hanno sempre avuto l'affidamento condiviso del figlio. È noto, infatti, come per il legislatore della riforma Cartabia, la nomina del curatore speciale del minore, al di fuori delle ipotesi obbligatorie di cui all'art. 473-bis.8 c. 1 c.p.c., non sussistenti nel caso di specie, rimette al Tribunale il potere di valutare se nominare il curatore al minore quando i genitori siano temporaneamente inadeguati a rappresentare i suoi interessi, circostanza non sussistente nel caso di specie (art. 473-bis.8 c. 2 c.p.c.). IV.
Ritenuto che
in virtù di quanto precede, precisamente il collocamento prevalente del figlio presso il padre e l'interruzione del rapporto con l'habitat rappresentato dalla casa familiare, meriti accoglimento la domanda di di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a Parte_5 Controparte_1
V. Considerato, quanto al mantenimento di , che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore ER deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse pagina 22 di 27 economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
nell'anno di imposta 2024 (CU anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di € 39.546,60 Parte_5 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.400,00 netti mensili, di poco superiori quelli esposti negli anni di imposta precedenti. Lo stesso ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 566,00 circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa familiare cointestato alle parti. Egli vive presso l'immobile di proprietà dei genitori sicché non sono ipotizzabili ulteriori spese abitative. nell'anno di imposta 2023 (CU anno 2024) ha esposto redditi lordi annui di € Controparte_1
31.982,72 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.070,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU anno 2023) redditi lordi annui di € 29.927,67 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.985,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) redditi lordi annui di € 25.668,58 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.697,00 netti mensili. La resistente ha prodotto la sola busta paga del mese di maggio 2025 da cui risulta che per quella mensilità la stessa ha percepito uno stipendio netto mensile di € 1.723,00. Tale unica produzione documentale non è sufficiente a dare conto del guadagno della resistente su base annua in quanto non è noto per quante mensilità sia percepito lo stipendio né se lo stesso sia variabile in base ai turni. Osservato che la stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 566,00 circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa familiare cointestato alle parti mentre a non Parte_2 sosterrà ulteriori oneri abitativi, vivendo presso l'abitazione del compagno con cui dividerà ogni ulteriore spesa. Per effetto della revoca dell'assegnazione della casa familiare, ove le parti dovessero alienare l'immobile verrà meno l'onere relativo al pagamento del mutuo.
Ritenuto che
, alla luce di tali elementi, precisamente i tempi di permanenza di presso i ER genitori, la possibilità per le parti si sgravarsi dell'onere relativo al mutuo della casa familiare che non è più assegnata ad alcuno, l'assenza di ulteriori oneri abitativi in capo ai genitori e il fatto che la resistente dividerà ogni onere con il nuovo compagno - può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate;
l'assegno unico dovrà essere percepito al 50% tra le parti come per legge e dalle stesse richiesto. VI. Quanto alla domanda di a che sia ordinato alla resistente di consegnargli il libretto Parte_5 postale al portatore aperto per e su cui vengono versate le indennità a lui spettanti, da ER pagina 23 di 27 accantonarsi per sue esigenze future o da utilizzare nel suo esclusivo interesse, previo accordo tra i genitori, il Tribunale ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento in quanto tale libretto intestato al minore deve come tale rimanere con il minore e quindi nella disponibilità del genitore prevalente collocatario. VII. Deve essere dichiarata inammissibile nella presente sede la domanda di a che Controparte_1 la stessa, anche in caso di collocamento di presso il padre, possa mantenere i permessi della ER
Legge 104, dal momento che si tratta di materia regolata direttamente dalla legge che non richiede alcuna statuizione sul punto dal Tribunale. VIII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022, in ossequio al principio della soccombenza parziale devono essere poste per 1/2 a carico di e compensate tra le parti nella residua misura di 1/2. Controparte_1
Le spese di CTU, che si liquidano come da separato decreto, devono in via definitiva essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1198/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: I. a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso Persona_3 il padre a Vimercate;
II. Dispone che il padre avrà diritto altresì di tenere con sé il figlio per un fine settimana al mese da individuare all'inizio di ogni mese tenuto conto dei turni di lavoro del padre stesso;
ove il padre non dovesse godere di alcun giorno di riposo in occasione del fine settimana starà con la ER madre;
la madre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per tre fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00 e potrà altresì vederlo per un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, giorno da concertare con il padre con un preavviso di almeno 48 ore. La madre nei fine settimana di sua competenza potrà portare con sé a Mantova per un solo ER fine settimana al mese tenuto conto della distanza tra le rispettive abitazioni e al fine di non affaticare la condizione del minore;
gli altri due fine settimana dovranno essere trascorsi a Vimercate dove la madre dispone come appoggio dell'abitazione dei suoi genitori. Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé il figlio per una settimana che andrà, ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 31 dicembre alle ore 10,00 e dal giorno 31 dicembre alle ore 10,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse da ciascun genitore in alternanza tra loro per l'interno periodo di sospensione delle lezioni scolastiche. Nel corso delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per quattro settimane ER anche non consecutive da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I ponti civili e religiosi saranno trascorsi dai genitori ad anni alterni con il figlio;
pagina 24 di 27 III. Incarica i Servizi Sociali di Vimercate di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare eseguendo colloqui periodici con in genitori e accessi domiciliari al fine di monitorare la condizione di benessere del minore;
i servizi sociali dovranno garantire la presenza di un educatore domiciliare (ADM) per due volte alla settimana presso l'abitazione paterna, monitorare la prosecuzione del percorso di sostegno individuale intrapreso da e favorire l'accesso Parte_5 dei genitori a un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, segnalando in ogni caso ogni situazione di pregiudizio per alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei ER
Minorenni; IV. Revoca l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
V. Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a in via Controparte_1 Parte_5 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2025. Sono comprese in tale ER somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2026 e con riferimento al mese di luglio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo pagina 25 di 27 urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VI. Dispone che l'assegno unico per sia percepito al 50% dai genitori;
ER
VII. Dispone che consegni a il libretto postale al portatore Controparte_1 Parte_5 aperto per e su cui vengono versate le indennità a lui spettanti, da utilizzare ER nell'esclusivo interesse del figlio previo accordo dei genitori;
VIII. Condanna a rifondere a 1/2 delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_5 liquidano in € 5.562,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e cpa come per legge e compensa tra le parti i residui 1/2 delle spese così liquidate;
IX. Dichiara inammissibile la domanda di a che la stessa possa mantenere i Controparte_1 permessi della Legge 104/1992; X. Pone in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
pagina 26 di 27 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2025 Il Giudice estensore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 27 di 27
RICORRENTE e (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Santilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Santa Radegonda n.16, giusta procuta in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza Oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, così giudicare:
1) affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 principale e prevalente presso il domicilio paterno in Vimercate Via Isola 3/1, dove verrà fissata la sua residenza anagrafica;
2) revocare l'assegnazione alla madre della casa familiare di Vimercate Via Aldo Motta 66, disposta con ordinanza del 5 giugno 2024;
pagina 1 di 27 3) regolamentare il diritto di visita materno al minore stabilendo che la madre avrà diritto e corrispondente impegno di vedere il figlio secondo il seguente calendario: un pomeriggio infrasettimanale al mese, tendenzialmente il mercoledì o in altro giorno da comunicare con 7 giorni di preavviso, dall'uscita da scuola o dalle attività extrascolastiche fino alle ore 21, con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle attività extrascolastiche, o in mancanza dalle ore 16, fino alle ore 21 della domenica sera, con ritiro e accompagnamento presso il domicilio paterno e con facoltà di portare con sé
a Mantova per non più di due fine settimana al mese. Stabilire che il padre, con domanda e ER preavviso minimo di trenta giorni, possa trascorrere con il figlio almeno uno dei fine settimana del mese successivo alla richiesta. Durante le vacanze natalizie, disporre che il minore trascorra con la madre, ad anni alterni con il padre, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre ore 12 o il periodo dal 30 dicembre ore 12 all'ultimo giorno di vacanza scolastica ore 21, dandosi atto che il primo periodo delle vacanze natalizie 2025 sarà da trascorrere con la madre. Durante le festività pasquali, così come calendarizzate dalla scuola, disporre che il minore trascorra con alternanza tre giorni con il padre e tre con la madre, includendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dandosi atto che il giorno di Pasqua 2026 sarà da trascorrere con il padre. Durante il periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, disporre che trascorra con la madre e ER con il padre tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle altre vacanze scolastiche, stabilire che i ponti civili e religiosi vengano suddivisi in maniera alternata tra i genitori. Il tutto sempre con ritiro e riaccompagnamento del minore presso il domicilio del padre o presso la scuola o le attività extrascolastiche di . ER
4) porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere mensilmente al ricorrente, a titolo CP_1 di concorso indiretto al mantenimento ordinario di , la somma ritenuta adeguata, da versarsi ER in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
5) porre a carico della sig.ra in ragione del 50%, tutte le spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie per il minore e, in particolare, le voci di spesa di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, denominato “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”.
6) dare atto che entrambi i genitori concorreranno in misura paritaria alla percezione dell'Assegno Unico di Famiglia, come già in uso tra le parti, e dare atto del diritto del sig. , genitore ER collocatario, a fruire dei benefici riconosciuti dalla Legge 104/1992 in funzione della disabilità di;
ER
7) ordinare alla resistente di consegnare al sig. , genitore collocatario, il libretto postale al ER portatore aperto per e su cui vengono versate le indennità a lui spettanti, da accantonarsi ER per sue esigenze future o da utilizzare nel suo esclusivo interesse, previo accordo tra i genitori;
8) qualora la madre dovesse tornare a trasferirsi stabilmente a Vimercate, fermo il collocamento in via principale presso il domicilio paterno e la suddivisione dei periodi di vacanza sopra indicati, stabilire che la frequentazione con il minore avvenga a settimane alternate con il padre, dalla domenica sera pagina 2 di 27 ore 21 fino alla domenica successiva ore 21, con ritiro e accompagnamento presso il domicilio paterno o, in alternativa, con suddivisione paritaria dei rispettivi tempi di permanenza secondo accordi diretti tra i genitori;
9) incaricare i Servizi Sociali di Vimercate di proseguire l'attività di monitoraggio delle condizioni di benessere del minore e incaricarli altresì di coordinare le parti nell'esercizio del loro ruolo genitoriale, in caso di eventuali contrasti;
10) incaricare il Comune di Vimercate di attivare intervento educativo domiciliare bisettimanale in favore del minore, come pure ogni altro intervento di supporto ritenuto utile e opportuno nell'interesse dello stesso;
11) spese e onorari di causa, compresi costi di CTU, interamente rifusi.” Conclusioni per Controparte_1
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa rinnovazione della CTU e/o suo supplemento, che indaghi e approfondisca a) la relazione materna con nello sviluppo del minore, b) le criticità paterne ER non esplicitate nell'elaborato finale c) il contesto di anche in relazione alla situazione di Parte_2 salute del bambino. così giudicare 1. disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la ER responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
ER
2. disporre il collocamento del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo ER tre weekend al mese;
3. autorizzare la madre a trasferire la residenza del minore in e ad effettuare la iscrizione Parte_2 del minore all'asilo di “ ; Parte_2 Persona_2
4. Assegnare alla mamma i benefici della Legge 104
5. Porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di ER almeno € 500,00 mensili anche in via perequativa, da corrispondersi alla sig.ra in via CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
6. Porre a carico del sig. in conformità a quanto previsto dal Protocollo vigente del Tribunale di ER
Monza in ragione del 50% le spese straordinarie relative al figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.) compreso anche il costo della mensa scolastica;
7. Disporre che il padre tenga con sé il figlio , tre weekend al mese dal sabato mattina sino ER alla domenica sera, pernottando da lui.
8. Il padre potrà stare con il figlio anche il venerdì e/o il lunedì (nei weekend di sua spettanza), in modo che passino più tempo insieme, compatibilmente con la scuola e gli impegni extra scolastici di secondo le disponibilità del padre a seconda dei suoi turni del lavoro;
ER
9. Disporre che il padre tenga con sé il figlio, durante le vacanze estive, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno per due settimane consecutive nel mese di agosto;
pagina 3 di 27 10. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà in via alternata con ciascun genitore il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
11. Durante le festività pasquali, trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni e ER con alternanza delle festività, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Le ulteriori vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise tra le parti in funzione dei loro turni di lavoro o dell'eventuale fruizione di periodi di ferie lavorative;
12. I genitori trascorreranno con il figlio anche tutte le ulteriori festività infrasettimanali di calendario e relativi ponti, nonché gli ulteriori periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, alternandosi tra loro e confrontandosi sulla base delle loro turnazioni lavorative. Se possibile, ER trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della Festa della Mamma, mentre trascorrerà con il padre il giorno del di lui compleanno e quello della Festa del Papà. In via subordinata, 1. disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la ER responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
ER
2. In caso di collocamento presso il padre disporre che il minore trascorra tre fine settimana al mese con la madre, dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera;
3. Mantenere i permessi della Legge 104 in favore della madre in modo che nel weekend al mese di spettanza del padre, la madre possa tenere con sé per qualche giorno durante la settimana e ER seguirlo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, accompagnandolo alle varie visite e terapie anche per rimanere aggiornata sul suo andamento e suoi miglioramenti;
4. Prevedere che la madre possa portare con sé a il minore durante i weekend di sua Parte_2 spettanza;
5. assegnare la casa familiare alla madre affinché possa soggiornarvi con nei giorni di sua ER spettanza Vimercate ove disposto dal Tribunale.
6. Prevedere ampi periodi durante l'anno in cui il bambino possa soggiornare consecutivamente presso la madre, con particolare riguardo alle festività e ai mesi di giugno e luglio, di sospensione della attività scolastica così da preservare e garantire il diritto alla bigenitorialità del bambino e una paritaria frequentazione madre figlio;
7. Porre a carico di entrambi i genitori il contributo ordinario diretto al mantenimento di;
ER
8. Porre a carico di entrambi i genitori in conformità a quanto previsto dal Protocollo vigente del Tribunale di Monza in ragione del 50% le spese straordinarie relative al figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.) compreso anche il costo della mensa scolastica;
9. stabilire che entrambi i genitori concorrano in misura paritaria alla percezione dei benefici economici della Legge 104;
10. stabilire che entrambi i genitori concorrano in misura paritaria alla percezione dell'Assegno Unico di Famiglia. In via istruttoria: pagina 4 di 27 - Si chiede siano ammessi sui capitoli di prova indicati in narrativa dal nn. 1 al nn. 21 nella comparsa di costituzione i seguenti Testi
§ Parte_3
§ Controparte_2
§ ” Parte_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 20.02.2024 , dopo aver premesso di avere intrattenuto Parte_5 una relazione con dalla quale è nato in data [...] il figlio minore , Controparte_1 ER chiedeva che il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, disponendo in particolare l'affido condiviso del figlio ai genitori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite materne, che fosse determinato il contributo che la resistente doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico, e che l'indennità riconosciuta a ER venisse accantonata o utilizzata per far fronte alle spese previste per il suo interesse. Si costituiva con comparsa depositata in data 02.05.2024 la quale aderiva alla Controparte_1 richiesta di parte ricorrente in punto di affidamento, mentre domandava il collocamento del figlio minore presso di sé nonché l'autorizzazione a trasferire la residenza del minore in Provincia di Mantova, a e ad effettuare l'iscrizione del minore all'asilo di Parte_2 Parte_2 [...]
; chiedeva quindi l'assegnazione a sé della casa familiare sino al trasferimento in Per_2 Parte_2 la regolamentazione delle visite paterne, e che il contributo al mantenimento dovuto dal padre per il figlio minore fosse determinato in € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione al 50% dell'assegno unico per il figlio a carico ovvero in via subordinata nel caso di percezione al 100% dell'assegno unico da parte del ricorrente, prevedere che il mantenimento dovuto dal padre per il figlio minore fosse determinato in € 700,00 mensili;
domandava altresì di percepire interamente quanto previsto a titolo di indennità per il figlio minore. All'udienza del 04.06.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, si riservava di provvedere. Con ordinanza resa in data 05.06.2024, il Giudice Delegato così provvedeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c:
“I. a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso Persona_3 la madre nell'attuale casa familiare;
II. Dispone che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì al termine del suo orario di lavoro alla domenica alle ore 20,00 nonché in settimana tenuto conto dei suoi turni di lavoro con un pernottamento nella settimana in cui esercita il diritto di visita nel fine settimana e due pernottamenti nelle altre settimane;
quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
ponti civili e religiosi in alternanza con la madre;
pagina 5 di 27 III. Dispone Consulenza Tecnica di Ufficio sul nucleo familiare nominando quale CTU la dott. Per_4 nota all'ufficio la quale dovrà rispondere al seguente quesito “Dica il CTU, letti gli atti di
[...] causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti nonché eventuali altre figure di riferimento nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun genitore con cui il minore abbia familiarità, in particolare i nonni paterni e materni, sentito il minore nelle forme ritenute più opportune, con specifica delega a provvedere alla sua audizione, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale del minore stesso (in tal senso Cass. civ. sez. I sentenza 15.05.2013 n. 11687, nonché Cass. Civ., sez. I, sentenza 5.03.2014 n. 5097), esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità:1) quali siano le caratteristiche di personalità dei genitori e le loro qualità genitoriali anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire al figlio l'accesso alla figura dell'altro genitore;
2) quale sia la situazione psicofisica del minore e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra lo stesso e ciascuna delle figure genitoriali;
3) quale dei due genitori sia maggiormente idoneo nell'attualità a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita del minore, in rapporto alle specifiche esigenze di crescita e in un'ottica di un complessivo accompagnamento nel suo percorso evolutivo anche tenuto conto della volontà manifestata dalla madre di trasferire la propria residenza unitamente a quella del figlio in provincia di Mantova;
4) quale possa essere il miglior regime di affidamento e/o collocamento del figlio nell'attualità e nella prospettiva di un adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia;
quale possa essere in tale logica l'incidenza del trasferimento della madre in provincia di Mantova con o senza;
5) quale possa essere il miglior regime di ER frequentazione da riservarsi al genitore non prevalente collocatario o, se del caso, non affidatario;
6) se siano necessari interventi di supporto alla genitorialità per aiutare il minore a mantenere una relazione sana con entrambi i genitori;
7) se eventualmente, in quale misura e con quali modalità, sia funzionale al percorso di crescita del minore e di supporto agli stessi genitori l'ausilio dei nonni paterni e materni;
8) autorizza il CTU a regolamentare nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e il minore anche in modo diverso rispetto a quanto statuito nel presente provvedimento, tenuto conto delle emergenze degli accertamenti in corso e della situazione psicofisica dei genitori e del minore”; IV. Incarica i Servizi Sociali di Vimercate di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare eseguendo colloqui periodici con in genitori e accessi domiciliari al fine di monitorare la condizione di benessere del minore;
V. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Controparte_1 con il figlio;
ER
VI. Pone a carico di l'importo di € 400,00, da versarsi a in via Parte_5 Controparte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di giugno 2024. Sono comprese in tale ER somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative pagina 6 di 27 alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_5 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I pagina 7 di 27 conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VII. Rigetta le istanze istruttorie delle parti e fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 27 giugno 2024 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; invita a tal fine le parti a depositare entro il giorno 27 giugno 2024 note scritte sostitutive di udienza e il CTU a depositare entro la medesima data atto di accettazione dell'incarico e contestuale giuramento nel quale dovrà anche indicare il termine per l'espletamento dell'incarico e la richiesta di fondo spese;
riserva all'esito l'adozione del provvedimento per la prosecuzione del giudizio.” Con decreto del 05.07.2027 il Giudice, esaminate le deduzioni delle parti nonché l'atto di accettazione di incarico della CTU nominata, fissava i termini relativi alle operazioni peritali. Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali parte ricorrente rappresentava che la resistente si sarebbe trasferita a dal mese di settembre 2024 e avrebbe lasciato il figlio a Vimercate. Il Giudice ritenuto Parte_2 necessario instaurare il contraddittorio delle parti sul punto fissava udienza per il giorno 12.09.2024. A tale udienza il Giudice, presso atto dell'accordo intervenuto tra le parti con riferimento ai tempi di permanenza di presso i genitori e alla sospensione del contributo paterno al mantenimento ER del figlio, rinviava per la disamina dell'elaborato peritale all'udienza del 19.12.2024, poi differita al 20.02.2025 stante la richiesta di proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale avanzata dalla CTU. All'esito dell'udienza del 20.02.2025 il Giudice si riservava di provvedere in ordine alle eccezioni di nullità dell'elaborato peritale sollevate dalla difesa della resistente. Con ordinanza del 24.02.2025 il Giudice delegato invitava parte resistente a depositare in atti le registrazioni delle operazioni peritali corredate da apposita trascrizione giurata e fissava udienza per l'esame di tale documentazione per il giorno 17.04.2025, disponendone la trattazione ex art. 127ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025 il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre una rinnovazione della CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 02.07.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e assegnava alle parti i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 02.04.2025 in Giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza sopra indicata.
pagina 8 di 27 III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di ai genitori nonché la ER richiesta della resistente a che sia autorizzato il trasferimento della residenza del figlio nel Comune di unitamente alla madre. Parte_2
In pinto di affidamento , come peraltro richiesto da entrambe le parti, deve essere affidato in ER modo condiviso ad entrambi i genitori, stante il disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. e l'assenza di ragioni contrarie, considerato che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce la regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole. Quanto alla domanda della resistente di autorizzazione al trasferimento della residenza del minore in Provincia di Mantova, osserva il Tribunale che la resistente ha fondato tale richiesta sulla circostanza che in quella Provincia la stessa potrebbe godere di una abitazione senza oneri, ovverosia l'abitazione di cui il suo compagno è proprietario, nonché di orari lavorativi maggiormente compatibili con le esigenze di accudimento del figlio, e potrebbe altresì godere dell'aiuto della famiglia di origine del nuovo compagno, che avrebbe già instaurato rapporti significativi con il minore;
la resistente ha altresì dedotto che potrebbe essere seguito nella provincia mantovana anche in relazione alle sue ER problematiche di salute, considerato anche il cambio di professionisti che lo seguono nell'attualità. Il ricorrente si è opposto alla richiesta di trasferimento del minore, evidenziando che il trasferimento sarebbe pregiudizievole per il rapporto padre/figlio e, in generale, per le esigenze del figlio stesso che allo stato è seguito sul territorio per le sue problematiche sanitarie e che viene accudito non solo dai genitori ma anche dalle rispettive famiglie di origine, tutte residenti sul territorio. In punto di diritto rileva il Tribunale che la residenza abituale del minore - intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti - costituisce, per espresso richiamo normativo, uno degli “affari essenziali” (art. 145, comma 2, c.c.) per la vita del fanciullo, è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma 3 c.c.) e, in caso di disaccordo, la scelta è rimessa al giudice;
che, in particolare, trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta “di comune accordo” da padre e madre (art. 337-bis, comma 3, c.c.), anche nel caso in cui sia stato fissato un regime di affidamento esclusivo (art. 337- quater, comma 3, c.c.) e che in caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, dunque, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido esclusivo rafforzato;
sul punto, Trib. Milano, 20.3.2014). Sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 Cost., rispetto a tale diritto l'altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, quali la sussistenza di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita e, in tal caso, il giudice sarà chiamato a valutare la rispondenza del trasferimento di residenza del minore all'interesse dello stesso ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità e, segnatamente, l'assenza di pregiudizio per il diritto del minore a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, in conseguenza del trasferimento in un luogo distante dalla residenza pagina 9 di 27 del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile (cfr. Cass. Civ., 18.9.2014, n. 19694; v. anche Trib. Milano, 12.8.2014; Trib. Torino, 18.10.2014; Trib. Milano, 17.12.2014). All'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Giudice delegato, mediante i quali il Giudice ha negato l'autorizzazione al trasferimento di in provincia di Mantova –
ER tenuto conto della peculiare condizione di salute di e del fatto che, come ben emerso dalla
ER relazione dei Servizi Sociali di Vimercate del 27 maggio 2024, i genitori avevano raggiunto un equilibrio nella gestione di anche grazie al supporto ricevuto dalle rispettive famiglie di
ER origine, - è stata disposta Consulenza Tecnica psicodiagnostica sul nucleo familiare al fine di indagare le competenze genitoriali delle parti e la migliore soluzione relativa al collocamento di .
ER
Successivamente al conferimento di incarico alla CTU, precisamente il 02.09.2024, la resistente si è trasferita in provincia di Mantova unitamente al suo compagno e ivi ha iniziato a prestare attività lavorativa, lasciando alle cure del padre e dei nonni paterni e materni. ER
All'udienza del 12.09.2024, tenutasi al fine di sollevare il contraddittorio delle parti rispetto alla decisione di trasferimento assunta dalla madre, le parti hanno dichiarato che, dal trasferimento della madre in provincia di Mantova, sta con il padre che viene aiutato dai nonni e dal fratello ER nella gestione nel corso della settimana e con la madre nel corso dei fine settimana dal venerdì alla domenica. Le parti hanno altresì concordato che ove la madre si fosse recata nel corso della settimana a Vimercate avrebbe potuto vedere per qualche ora previo congruo preavviso al padre (almeno ER
48 ore). Il ricorrente ha dichiarato di continuare a vivere nell'abitazione di proprietà dei genitori. Alla medesima udienza le parti hanno convenuto che dal mese di settembre 2024 fosse sospeso il contributo paterno al mantenimento di da versare a favore della madre e che ove la madre avesse voluto ER portare con sé per il fine settimana a Mantova – il che al momento sarebbe potuto avvenire ER solo una volta al mese salvi diversi interventi della CTU – sarebbe stata la madre a prendere ER
a Vimercate e a ivi riportarlo nella giornata di domenica. All'esito della Consulenza depositata in data 18.02.2025 parte resistente all'udienza del 20.02.2025 ha sollevato eccezione di nullità della CTU sia in quanto non vi sarebbe corrispondenza tra quanto riportato nell'elaborato peritale e il contenuto delle registrazioni delle operazioni peritali sia in quanto la CTU non avrebbe adeguatamente risposto al quesito, non avendo valutato il contesto materno a né preso in esame il progetto di sostegno sanitario valutato dalla madre. Alla medesima Parte_2 udienza, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alle conclusioni della CTU e si è opposta all'accoglimento delle eccezioni sollevate da controparte. Su invito del Giudice delegato parte resistente ha quindi depositato in giudizio la trascrizione delle registrazioni delle operazioni peritali munite di traduzione giurata. L'eccezione di nullità sollevata da parte resistente così come la richiesta di rinnovazione della CTU non meritano accoglimento. Dall'esame comparato delle predette registrazioni e dell'elaborato peritale depositato in data 18.02.2025 non emerge alcuna omissione della CTU nel dare rilievo alle circostanze rilevanti per rispondere al quesito posto dal Tribunale. La CTU, d'altronde, non deve tradursi nella mera pagina 10 di 27 trascrizione di quanto occorso nel corso delle valutazioni peritali bensì nella rielaborazione degli esiti delle valutazioni svolte nel corso delle operazioni. La CTU ha inoltre adeguatamente risposto, come si vedrà nel prosieguo, al quesito posto dal Tribunale e volto a valutare le competenze genitoriali delle parti in relazione alle specifiche esigenze di;
sotto tale profilo la CTU, come si vedrà, ha adeguatamente preso in esame la condizione ER specifica del minore e valutato la stessa in relazione al contesto abitativo e familiare dei genitori. La CTU, dopo avere chiarito il metodo di indagine impiegato, ha quindi ricostruito la storia del rapporto genitoriale sulla base di colloqui individuali e congiunti con le parti e, all'esito, ha riportato le considerazioni cliniche sui genitori. Principiando dal padre, la CTU ha evidenziato come “Si presenta in consulenza orientato nel tempo e nello spazio, curato nell'aspetto e mostrando un atteggiamento disponibile e collaborativo. Dal punto di vista emotivo, si rileva una deflessione del tono dell'umore accompagnata da un eloquio rallentato;
esprime elementi di frustrazione e rabbia che, tuttavia, si manifestano più come un ripiegamento simil-depressivo che non come una marcata reattività. La modalità narrativa del sig. appare cronologicamente circostanziata e lineare, con frequente ER ricorso a fatti e esempi concreti. Egli mostra la capacità di rievocare sia momenti positivi che negativi della relazione con , riconoscendo le proprie difficoltà nel controllare l'impulsività, spesso CP_1 provocata dalle dinamiche relazionali conflittuali. Individua la causa principale della separazione nella relazione tra e il compagno. CP_1
Il sig. appare, comunque, in grado di rielaborare i propri vissuti emotivi;
egli considera che sia ER prioritario per il benessere del figlio mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali. In presenza della signora il sig. manifesta una certa inibizione, mostrandosi a tratti CP_1 ER eccessivamente disponibile e poco incline ad esprimere una sua propria posizione. In particolare, per quanto riguarda la disabilità e la cura del figlio, egli manifesta una certa insicurezza, pertanto tende a rivolgersi alla madre, ma anche a chiedere il supporto degli specialisti. Egli appare consapevole delle proprie fragilità e riferisce di aver intrapreso un percorso di terapia individuale per affrontarle.” (p. 35 e 36 CTU). Quanto alla madre, la CTU ha riportato che la stessa “Si presenta in consulenza orientata nel tempo e nello spazio, curata nell'aspetto, mostrando disponibilità e collaborazione. Dal punto di vista emotivo, la madre di risulta evidentemente sollecitata dal contesto della consulenza, manifestando ER una particolare irritazione rispetto alla percezione di essere “giudicata come madre”. Nei suoi racconti sono ricorrenti aspetti di interferenza emotiva: sebbene appaia precisa e puntuale rispetto agli aspetti clinici e diagnostici del figlio, nella narrazione delle vicende separative alterna momenti di intensa attivazione emotiva a momenti di tono dell'umore deflesso. La storia di coppia è caratterizzata da forti proiezioni e vissuti soggettivi, e la sig.ra fatica CP_1
a individuare momenti positivi della relazione. Dal suo racconto emerge una progettualità personale nella quale il compagno appariva pienamente adesivo.
pagina 11 di 27 La narrazione delle vicende relazionali risulta talvolta confusa o contraddittoria, verosimilmente a causa del tentativo, ambizioso ma fallimentare, di adattare la realtà oggettiva alla propria percezione soggettiva. Attualmente, sembra aver trovato un assestamento, di fatto sperimentando una realtà scissionale, cioè vivendo con il compagno durante la settimana e dedicandosi al figlio nei fine settimana. La signora ritiene che il tempo che trascorre con lei e con il compagno non sia sufficiente. La CP_1 ER sig.ra fornisce una descrizione edulcorata e idealizzata della relazione tra e il CP_1 ER signor , ritiene che il suo contesto sia più arricchente e stimolante rispetto all'attuale situazione. Pt_6
La signora approccia la propria realtà di vita con modalità semplificata e semplificante;
ritiene che i cambiamenti non influenzino negativamente il figlio, descritto come un bambino che “vive alla giornata”. Mostra difficoltà a sintonizzarsi emotivamente con gli altri, tende ad assimilare i bisogni di ai propri. ER
Imputa al padre la responsabilità della fine della relazione, lo descrive come persona assente e disinteressata, in difficoltà nell' accettare la disabilità del figlio. Riporta inoltre un vissuto di crescente aggressività subìta, anche dopo la separazione. La sig.ra fatica a riconoscere una propria responsabilità nella separazione è rivendicativa CP_1 verso il padre di che ritiene abbia avviato le azioni legali: “per ripicca” e per scopi estranei
ER al benessere del figlio. In presenza del signor manifesta una forte reattività, indicativa, in
ER ipotesi, di una ferita narcisistica probabilmente connessa con la percezione del fallimento del proprio progetto personale e familiare (p. 36 – 38 CTU). La CTU ha quindi osservato il rapporto tra e i genitori riportando quanto segue “Il minore
ER giunge in studio accompagnato da entrambi i genitori: vi è un primo momento di gioco triadico, egli interagisce in maniera alternata con ciascun genitore. sceglie il gioco dell'autolavaggio,
ER attività che porterà avanti per tutto l'incontro. Durante la compresenza dei genitori, la madre stimola nel gioco, il padre si pone in maniera
ER più osservativa, rinforzando, comunque, le indicazioni della madre quando il bambino esita nel reagire. Il bambino mostra di ascoltare entrambi. L'attività è ripetitiva e schematica, i genitori si approcciano alla modalità del figlio con pazienza.
è un bambino non verbale, si limita a dire “papà” “sì” e “no”: ciononostante, è in grado di ER farsi comprendere senza particolare difficoltà dai genitori. Quando entra la dott.ssa Molina, il padre racconta che riesce a interagire abbastanza bene ER con i coetanei, “cerca l'attenzione degli altri bambini”, che saluta prima di andare via da scuola. Riesce a collegare i nomi dei bambini e dei compagni, la madre riporta di riuscire a comunicare con il figlio fornendogli le opzioni con le dita: “sono stati gli altri bambini a insegnarmelo, ho visto che lo facevano loro”.
cerca poco il contatto fisico con l'altro, la madre precisa di averlo sempre abituato, dunque ER
“con me lo cerca magari un po' di più rispetto agli altri”; frequenta la scuola dell'infanzia, tutti i giorni tranne nei momenti della terapia: non fa più il riposino a scuola, non ha ancora raggiunto il controllo sfinterico, tuttavia avvisa quando ha sporcato il pannolino. pagina 12 di 27 Quindi, viene fatta uscire la madre, la osserva: quindi, il padre cerca di interrompere il ER gioco schematico del figlio, proponendogli di giocare con le costruzioni. Il bambino osserva apparentemente interessato, per poi riprendere a giocare con il l'autolavaggio. In assenza della madre, il padre appare maggiormente propositivo, l'interazione è fluida, il bambino appare più responsivo. Quindi, il padre prova nuovamente a distrarre dal proprio schema di gioco, prendendo le ER costruzioni: per un breve momento il bambino segue il padre, quindi riprende a giocare con l'autolavaggio, infine il padre riesce a coinvolgerlo nella costruzione della torre. Quando rientra la dott.ssa Molina, il padre interrompe la costruzione e il bambino riprende a giocare con l'autolavaggio. Il padre racconta che il figlio ha bisogno del contatto per addormentarsi, quindi dorme da solo nel suo letto. Il padre non segnala particolare fastidio di fronte a rumori forti. Il padre riporta di aver avuto indicazione dalla psicomotricista rispetto alla necessità di cercare di interrompere lo schema di gioco del bambino;
egli tenta, “a volte ci riesco, a volte no, ha giochi fissi che vuole fare, si fa capire rispetto a cosa e quando vuole giocare”. Dopo un breve momento di gioco, viene fatto uscire il padre ed entra la madre: il bambino sorride e allunga le mani per abbracciarla. L'interazione madre-figlio è fisica, la mamma chiede un abbraccio al figlio, che ricambia;
la madre propone al piccolo un'attività differente, tuttavia il bambino continua a giocare con l'autolavaggio. La madre mette in atto un gioco simbolico, coinvolgendo alcuni personaggi, rappresentando i genitori e le nonne, materna e paterna. appare interessato alla modalità di gioco della madre, ER tuttavia prosegue a giocare con le macchinine. La madre stimola il bambino all'attività, incoraggiandolo e rinforzandolo positivamente: attraverso il gioco riesce, infatti, a far sistemare il minore le costruzioni, riponendole nel cesto apposito. Quando entra il CTU, scorgendo la porta aperta, esce a cercare il padre, che lo raggiunge ER in stanza con la madre. La madre invita il figlio a sistemare, il bambino ripone il gioco dell'autolavaggio con il papà” . (p. 41 42 CTU). La valutazione neuropsichiatrica su è stata eseguita dalla dott.ssa Molina che ha riportato che ER
“dati clinici in possesso evidenziano in una certificazione diagnostica di Malattia Rara che, ER come tale, non ha un protocollo standardizzato di presa in carico. Il bambino frequenta l'Istituto
“DO HI” per attenzionare la diagnostica funzionale cui corrisponde il PEI definito dall'ambito scolastico. Diagnostica L'anamnesi riporta ipotono a 6 mesi e grave ritardo del linguaggio. La sintomatologia successiva si presenta quale spuria ed a step: ritardo psicomotorio, macrocefalia post-natale, esadattilia agli arti superiori post assiale e criptorchidismo destro. Queste ultime due espressioni sintomatologiche sono state corrette chirurgicamente. Le valutazioni genetiche confermano alterazioni geniche in ordine al GATA D 2B (c 1495C>T); tali alterazioni, in letteratura, sono associate al deficit GAND con trasmissione autosomica dominante (ovvero, è sufficiente che una delle coppie del gene sia alterata per avere l'espressione pagina 13 di 27 sintomatologica). Si tratta di una sindrome molto rara che, nel soggetto in esame, pare apparsa “de novo”, a meno che non sia presente un mosaicismo genitoriale che si consiglia di ricercare/attenzionare in caso di successive gravidanze. Le caratteristiche sintomatologiche sono evolutive. ESAME OBIETTIVO attuale: Il minore presenta fronte bombata, rime palpebrali brevi, bocca piccola e palato stretto con impianto basso dei padiglioni auricolari in macrocefalia. È presente evidente scialorrea e cammino a base allargata. Il coordinamento occhio-mano è deficitario. DATI RIPORTATI dai genitori e dall'ambito scolastico: Riesce ad impugnare le posate, necessita di sostegno per l'uso del bicchiere ed è autonomo per il biberon;
la comunicazione verbale è molto limitata, la gestuale presente. Il test GRIFFITHS riporta un Q.I. pari a 36, inferiore alla media rapportata all'età cronologica. POSSIBILE EVOLUZIONE SINTOMATOLOGIA: La letteratura riporta le seguenti, possibili, manifestazioni sintomatologiche: ritardo neuromotorio, ritardo del linguaggio, deficit cognitivi, ADHD, anomalie comportamentali e disturbi dello spettro autistico. Sono possibili anomalie oculari e quadri epilettici. OSSERVAZIONI
viene valutato in interazione con i genitori e con l'osservatore. ER
Presenta uno schema di gioco ripetitivo e legato alla sonorità. Utilizza propriamente il gesto indicativo e, per ottenere ciò che desidera, guida la mano dell'adulto verso l'oggetto (mette la mano del padre sul cassettone del divano in cui sa che ci sono i giochi). Nell'interazione il padre più della mamma tende ad interrompere lo schema quando diviene troppo ripetitivo. La comunicazione verbale di entrambi i genitori è scarsa e quella del minore si limita a sì/no; papà; iniziali (solo vocali) dei nomi di bambini dell'asilo. Nella seconda osservazione appare più a proprio agio nella relazione, anche esclusiva, con ER
l'osservatore. Il linguaggio è divenuto più espressivo, ovvero più in linea con la mimica. Le interazioni genitoriali sono differenti: il padre più fisico e la madre più normativa in chiave performante. Se indirizzato nel movimento, migliora nella motricità fine e manifesta chiara soddisfazione quando riesce ad ottenere il risultato;
nei tentativi successivi anticipa con il sorriso il risultato stesso, segnale che conferma la capacità di “intuire” le proprie capacità e quindi la presenza di una interiorizzazione prospettica. Tutte le evoluzioni sia cognitive che motorie poggiano sul dato relazionale: l'intesa con l'interlocutore e il sostegno incoraggiante (anche mimico) rendono possibile “l'impresa”. Il campo di intervento in Istituto “DO HI” è di tipo riabilitativo incentrato sugli aspetti neuromotori, fisiatrici e fisioterapici. La difficoltà di sviluppo ha caratteristiche globali e, pertanto, richiede anche interventi di psiconeuromotricità. I Colleghi che lo hanno in carico confermano attivazione della deambulazione, scarso repertorio lessicale mentre appare migliore la capacità di comprensione. Non avevano informazioni relative alla situazione separativa genitoriale. Sottolineano di attenzionare ed utilizzare l'intervento relazionale che tende ad evolvere positivamente. La presa in carico è recente ma sono evidenti gli aspetti evolutivi. pagina 14 di 27 I controlli NPI sono semestrali, la terapia è bisettimanale con piano terapeutico rivisto semestralmente;
sarà progressivamente indispensabile mantenere contatti con la struttura scolastica poiché è certa la cronicizzazione della disabilità cognitiva. Non è presente alcun quadro epilettico, come dimostrato dai Potenziali Evocati. RESTITUZIONE AI GENITORI Si è ritenuto opportuno effettuare restituzione ai Genitori che, a tratti, hanno mostrato poca contezza dei dati clinici in essere. Si è evidenziato loro che è bambino empaticamente semplice che entra in relazione con ER facilità se sente di essere compreso nei suoi modelli comunicativi. Risponde al vero la sua capacità di adattamento ma non è da considerarsi aliena dal dato abbandonico e dalla fatica separativa. Si sottolinea come sia importante dargli continuità terapeutica e relazionale e come sia indispensabile una comunicazione costruttiva e seria tra le figure genitoriali. CONCLUSIONI
è bambino che andrà attenzionato per tutta la fase pediatrica ed oltre. È necessario lavorare ER assiduamente ora per ridurre il ritardo globale al solo ritardo cognitivo. I prossimi anni saranno cruciali (da ora a tutto il periodo di latenza) perché la fase prepuberale e adolescenziale vedrà il minore ulteriormente sollecitato dalla produzione ormonale e, conseguentemente, maggiormente spinto all'impulsività. Accanto al proseguimento della presa in carico già in atto, si ritiene assolutamente necessaria mirata educativa genitoriale, didattica per i genitori e di sostegno/sollievo alla gestione del minore in ambiente domestico. Si rileva che ciò è chiaro diritto del minore che già gode del riconoscimento relativo alla Legge 104, 5/2/1992, art. 3 comma 3.”
è in cura presso l'istituto DO HI. I genitori si sono rivolti al centro nel 2023, quando ER erano ancora conviventi. La separazione non è stata comunicata formalmente ai professionisti, che sono stati informati del trasferimento della madre solo a fatto avvenuto. A causa degli evidenti disturbi del neurosviluppo, la presa in carico iniziale si è concentrata sugli aspetti neuromotori, con inserito in un percorso di fisioterapia sotto la supervisione di un ER fisiatra. Recentemente è stata attivata un'équipe neuropsichiatrica, con l'introduzione della psicomotricità. Con il raggiungimento di alcune tappe di sviluppo, il percorso di fisioterapia è stato concluso. Gli specialisti hanno osservato progressi nel bambino, in particolare nell'ambito delle relazioni con gli altri. Non sono emersi episodi di epilessia, ma continua a essere monitorato presso ER
l'Istituto Neurologico Besta. Attualmente, accede al percorso terapeutico del DO HI due volte a settimana, con ER rivalutazioni ogni sei mesi per aggiornare il piano terapeutico. Gli specialisti mantengono regolari contatti con l'istituto scolastico e momenti di confronto con la famiglia. La dott.ssa ha Tes_1 precisato di non essere a conoscenza della presenza di strutture analoghe al DO HI sul territorio mantovano, mentre altre sedi sono presenti a Lodi, Lecco e Varese.
pagina 15 di 27 Relativamente alla gestione di sono stati sentiti sia i genitori che i nonni paterni e materni;
i ER nonni materni in particolare hanno riportato che “A Vimercate ha una rete, il nonno ER riconosce che “anche noi sappiamo che ha il suo habitat e spostarlo sarebbe un trauma, vediamo che quando va di là [a Mantova, ndr] è circondato da affetto e lo fanno giocare”. La nonna, tuttavia, precisa: “lo fanno giocare, ma non lo aiutano”, i genitori di lavorano, si augura, dunque, “che Per_5 non lo lascino con la nonna di ottantacinque anni”. a Mantova lavora su turni, mentre a CP_1
Monza terminava alle 14:00, riuscendo a essere presente nella gestione di .” (p. 54 CTU). ER
La CTU al fine di meglio definire il contesto familiare materno ha conosciuto anche il compagno della madre, riportando che “Il signor ha conosciuto nel maggio 2023, poco Persona_6 Pt_6 ER dopo l'inizio della relazione con , instaurando un rapporto graduale e rispettoso dei limiti del CP_1 bambino. Approccia a attraverso il gioco, combinando un atteggiamento affettuoso con ER competenze professionali derivanti dalla sua esperienza lavorativa con persone con disabilità. Riporta progressi positivi nel bambino, sia dal punto di vista motorio sia relazionale. Osserva che
è recettivo e manifesta serenità quando è in presenza di lui e di . Per quanto
ER CP_1 riguarda la conoscenza di con la famiglia, riferisce che li ha incontrati la nella
ER primavera/estate 2023 e ha dimostrato un buon adattamento. Trascorre tempo con la madre, con il patrigno e la nonna, interagendo positivamente anche con i loro animali domestici. Il bambino sembra sentirsi sicuro in questo ambiente, mostrando tranquillità anche in assenza di . La Relazione CP_1 con il padre di è caratterizzata da mancanza di un dialogo diretto, nonostante i suoi
ER personali tentativi di avviare una comunicazione collaborativa. Sottolinea il desiderio di condividere informazioni utili al benessere del bambino, come il potenziale beneficio della terapia in acqua, ma afferma che queste opportunità sono state rifiutate. Nonostante le difficoltà relazionali, riconosce che il padre si dedica a e considera importante mantenere un rapporto positivo.
ER
Riferisce esservi stati alcuni episodi di conflitto. Durante l'estate 2023, in concomitanza con l'inizio della convivenza tra il ed , vi è stata una situazione difficile tra il signor e il Per_5 CP_1 Pt_6 padre di , che ha portato a fare una querela da parte del compagno di . Da quel ER CP_1 momento, le comunicazioni sono avvenute esclusivamente per iscritto, viene attribuito al padre una rigidità rispetto all'idea di trasferimento, pur ribadendo l'importanza di un dialogo costruttivo. Rispetto alla motivazione del trasferimento a Mantova, questo è stato motivato dalla ricerca di una maggiore stabilità economica e lavorativa per entrambi i componenti della coppia. , CP_1 lavorando a Mantova, ha un orario più prevedibile e meno stressante rispetto al precedente impiego. Inoltre, il signor sottolinea che la nuova sistemazione offre maggiori opportunità per gestire il Pt_6 tempo libero e le necessità del bambino. si è attivata per garantire la continuità assistenziale CP_1 per nella nuova città, ma i piani sono stati sospesi in attesa delle decisioni legali. ER
Per quanto riguarda le prospettive di visita e la gestione del bambino: il signor è disponibile a Pt_6 favorire le visite tra bambino e il padre, anche garantendo spostamenti regolari a Vimercate. Ritiene che il padre potrebbe recarsi a Mantova per trascorrere tempo con il figlio, pur riconoscendo che ciò potrebbe richiedere sacrifici. Esprime anche apertura nel facilitare la relazione tra il bambino e i nonni materni e paterni. Il trasferimento è presentato come un'opportunità per migliorare la qualità pagina 16 di 27 di vita della coppia e del bambino. Afferma che il loro obiettivo è costruire una famiglia solida, con una gestione condivisa delle responsabilità. Rimarca la necessità di un dialogo più aperto tra i genitori di , auspicando che si possano trovare compromessi per il benessere del bambino. ER
(p. 56 e 57 CTU). La CTU ha quindi concluso la valutazione sui genitori evidenziando quanto segue. Il padre “si presenta collaborativo, manifestando adeguata apertura verso il contesto consulenziale. Si rileva sin da subito una tendenza alla coartazione emotiva: appare estremamente calmo e tranquillo, è però evidente un elevato carico di frustrazione provocato dal fallimento del progetto di vita familiare. Verosimilmente, tale modalità repressiva nell'approccio ai vissuti affettivi potrebbe portare, se esasperata, a una risposta emotiva poco controllata. Inoltre, emergono aspetti di dipendenza nella relazione con l'altro, che possono condurlo a vissuti di frustrazione e impotenza;
il presunto tradimento subito e la rottura del patto familiare, aggravati dalle difficoltà conseguenti la nascita del figlio, hanno generato un sovraccarico emotivo a cui ha risposto con un ripiegamento di tipo simil- depressivo. Dal punto di vista delle competenze genitoriali, anche in virtù del proprio assetto personologico, egli dimostra, se indirizzato e accompagnato, di saper comprendere i bisogni concreti e gli stati affettivi del figlio, rispettandone i tempi e le necessità fisiologiche. Il sig. fornisce una descrizione accurata ER
e dettagliata del figlio, cogliendone le fragilità evidenti e rappresentandosi le difficoltà che potrebbero derivare da uno sradicamento del minore dal territorio in cui è nato e cresciuto. Egli può contare su una rete familiare di sostegno e solidale: il supporto che riceve nella gestione quotidiana di non riguarda solo il proprio nucleo di origine, ma anche quello della famiglia ER
in particolare dei nonni paterni. CP_1
In merito alla figura materna, si rileva una buona capacità del sig. di differenziare il ruolo che ER la sig.ra ha avuto nella relazione con lui da quello che ha e dovrebbe avere con il figlio. CP_1
Nonostante lasci trasparire aspetti di frustrazione derivanti dalla profonda ferita separativa, egli riesce a rappresentare come una buona madre per . In passato, egli riconosce una CP_1 ER collaborazione e un investimento genitoriale da parte di entrambi – in particolare rispetto all'iter diagnostico del bambino – e tali caratteristiche, sebbene con sfumature differenti, sono state riconosciute e riferite da entrambi i nuclei di origine. Allo stato attuale, egli esprime il proprio disaccordo rispetto alla scelta della madre di trasferirsi a Mantova anche senza il figlio. A suo avviso, tale decisione appare superficiale, egoistica e non in linea con i bisogni di cura e di educazione di .” (p. 58 e 59 CTU). ER
La madre “si presenta come una donna sicura di sé e delle proprie capacità. Accede alla Consulenza in maniera formalmente collaborativa, mostrando tuttavia una certa insofferenza verso il contesto valutativo. Emergono, nella madre, aspetti di forte autocentratura e una carente sintonizzazione emotiva con l'altro. Indicativa, in tal senso, è la scelta della signora di trasferirsi a Mantova, pur senza il figlio, con la convinzione che l'iter peritale ne confermerà l'idoneità e l'opportunità del trasferimento di . Al colloquio clinico si evidenzia una tendenza a fornire una narrazione ER idealizzata e non sempre coerente. Le rappresentazioni che la sig.ra riporta riguardo al CP_1 pagina 17 di 27 figlio appaiono, da un lato, precise e accurate dal punto di vista clinico e diagnostico, ma dall'altro poco aderenti al dato di realtà riguardo alla prognosi della patologia del bambino. Dal punto di vista genitoriale, appare carente, allo stato attuale, la capacità di mentalizzare e comprendere i bisogni e gli stati affettivi del figlio. La sig.ra descrive come ben adattato al nuovo contesto CP_1 ER abitativo di Mantova, riportando un quadro idealizzato di unione familiare pronta ad accogliere e accudire il figlio. In tale rappresentazione, la madre sembra essere rinforzata dal compagno, che avvalora tale quadro. Si rilevano nella sig.ra aspetti di imprevedibilità e ambivalenza;
sebbene descriva il nucleo CP_1 paterno come inadeguato, vi lascia comunque il figlio tanto durante il periodo estivo di sua spettanza quanto nel momento in cui decide di trasferirsi a Mantova. Riguardo alla figura paterna, la signora rappresenta il sig. in maniera svalutativa, rimarcandone un'incompetenza esistenziale che lo ER porterebbe ad affidarsi ai nonni paterni o materni. Tuttavia, tale narrazione non è supportata dal nucleo di origine della signora: i nonni materni, infatti, mostrano di accedere a una rappresentazione positiva del padre e di comprendere, in ottica prognostica, il pregiudizio conseguente a un eventuale sradicamento del minore dal territorio.” (p. 59 e 60 CTU). Nella relazione tra e i genitori “si è notato che le modalità relazionali dei genitori ER differiscono proprio anche in conseguenza dei loro differenti assetti personologici: con il padre l'interazione appare focalizzata su aspetti legati a schemi d'apprendimento volti alla stimolazione e volti a modificare la ripetitività; con la madre ha un'interazione più affettiva, corporea e basata sul contatto. appare affezionato a entrambi i genitori, ricercandone in egual misura la presenza, ER senza evidenti segnali di disagio nelle relazioni. Dai colloqui clinici e dal confronto con gli operatori che seguono il nucleo è emersa Controparte_3 una presenza significativa e supportiva di entrambi i nuclei di origine, attualmente coinvolti nella gestione e cura del bambino in supporto al padre. I nonni materni e paterni rappresentano figure significative nella quotidianità del bambino e mantengono una visione adeguata di entrambe le figure genitoriali. Il conflitto tra i genitori sembra essere circoscritto alla dimensione della famiglia nucleare.”. La CTU ha quindi rilevato come la madre sia convinta, in ciò sostenuta dal suo compagno,
“dell'opportunità che rappresenterebbe per il trasferimento a Mantova. Tuttavia, agli atti e ER dalle dichiarazioni dei nonni materni, emerge che la madre, pur avendo dichiarato di volersi dedicare interamente al figlio, ha ripreso un lavoro su turni (seppur esente dai notturni per il primo anno).I” (p. 61 CTU). La CTU ha quindi concluso che “si ritiene che per sia opportuno rimanere nell'ambiente in ER cui è cresciuto, dove può beneficiare di continuità terapeutica e portare avanti interventi già avviati presso l'Istituto DO HI di Vimercate. La permanenza nella sua attuale residenza consente inoltre a di mantenere un rapporto stabile con entrambi i nuclei familiari. Il padre, ER supportato dai nonni, può garantire una situazione di stabilità e continuità. Al contrario, la prospettiva proposta dalla madre appare lacunosa, idealizzata e principalmente orientata verso un progetto di realizzazione personale. Tale approccio risulta in contrasto con i bisogni di crescita e cura del minore,
pagina 18 di 27 si ritiene che il trasferimento a Mantova potrebbe comportare una destabilizzazione che rischierebbe di essere pregiudizievole per .” (p. 62 CTU). ER
La CTU ha quindi indicato come preferibile per il minore la conservazione delle modalità di visita osservate nel corso del presente anno, che prevedono la permanenza di con il padre nel corso ER della settimana e i fine settimana insieme alla madre;
la CTU ha proposto che i fine settimana siano trascorsi in alternanza tra Vimercate e Mantova per non sovraccaricare di spostamenti il bambino. Ove poi il padre riuscisse a ottenere orari lavorativi esclusivamente infrasettimanali, la CTU ha auspicato una maggiore alternanza tra i genitori nei fine settimana. Le conclusioni della CTU - cui il Collegio ritiene di aderire a fronte della analiticità dell'analisi e della completezza dell'osservazione di tutti i soggetti coinvolti, ivi incluso il compagno della madre, - sono state motivate tenendo conto delle competenze genitoriali di entrambi i genitori – da sostenere mediante percorsi di sostegno che tuttavia solo il padre ha intrapreso – e delle specifiche esigenze di cura e accudimento di . La CTU ha valorizzato i tratti di personalità di entrambi i genitori, ER motivo per cui erra la resistente nella parte in cui censura la CTU poiché non avrebbe valorizzato la tendenza depressiva del Cantù. La CTU, infatti, ha dato atto del fatto che il presenta una deflessione del tono dell'umore ER accompagnata da un eloquio rallentato ed esprime elementi di frustrazione e rabbia che, tuttavia, si manifestano più come un ripiegamento simil-depressivo che non come una marcata reattività. Nondimeno la stessa CTU ha evidenziato come il padre sia parso in grado di rielaborare i propri vissuti emotivi e abbia dimostrato di considerare prioritario per il benessere del figlio mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Né la CTU ha taciuto dei timori avanzati dal padre rispetto alle esigenze di accudimento di , nondimeno ha anche messo in evidenza il fatto che ER il abbia sempre chiesto il supporto degli specialisti ed abbia intrapreso un percorso di terapia ER individuale per affrontare le proprie fragilità. Né meritano pregio le contestazioni mosse dalla resistente rispetto all'osservazione del rapporto padre/figlio e, in particolare, all'interruzione del gioco da parte del padre: dall'osservazione del rapporto padre/figlio in contesto peritale è piuttosto emerso che il padre cerca di interrompere il gioco schematico del figlio, proponendogli di giocare con le costruzioni invece di giocare con l'autolavaggio, in quanto ha riportato di aver avuto indicazione dalla psicomotricista rispetto alla necessità di cercare di interrompere lo schema di gioco del bambino. D'altronde, le stesse dinamiche si sono osservate nella interazione madre figlio: come riportato dalla CTU la madre ha proposto a un'attività ER differente, tuttavia il bambino ha continuato a giocare con l'autolavaggio. Ritiene il Tribunale che abbia dimostrato nel corso della CTU e nel periodo di nove mesi Parte_5 trascorso insieme a non solo di avere piene competenze genitoriali ma anche di saper ER anteporre le esigenze di alle proprie, avendo intrapreso un percorso di sostegno personale già ER nel mese di marzo 2023 ed avendo sempre cercato l'appoggio della rete familiare e professionale di cui la coppia genitoriale si è sempre avvalsa nella gestione del figlio, al fine di garantire al minore la conservazione delle stesse abitudini di cui godeva quando ancora i genitori vivevano entrambi sul territorio di Vimercate. pagina 19 di 27 Quanto alla madre, la CTU ha messo in evidenza, come sopra riportato, che la sebbene CP_1 appaia precisa e puntuale rispetto agli aspetti clinici e diagnostici del figlio, nella narrazione delle vicende separative alterna momenti di intensa attivazione emotiva a momenti di tono dell'umore deflesso, sebbene non abbia in alcun modo deciso di mettersi in discussione, non ritenendo necessario l'avvio di un percorso di sostegno individuale. La madre anziché mettersi in discussione e valutare le esigenze di anteponendole alle ER proprie, come rilevato dalla CTU, ha trovato un assestamento sperimentando una realtà scissionale, vivendo con il compagno durante la settimana e dedicandosi al figlio nei fine settimana. La madre in particolare ha fornito una descrizione edulcorata e idealizzata della relazione tra e il ER compagno ritenendo aprioristicamente che il suo contesto sia più arricchente e stimolante Persona_6 rispetto all'attuale situazione. A dimostrazione del fatto che la madre non abbia dimostrato di anteporre le esigenze di alle proprie è il fatto che la madre abbia dichiarato di ritenere che i ER cambiamenti non influenzino negativamente il figlio, descritto come un bambino che “vive alla giornata”, tendendo ad assimilare i bisogni di ai propri. ER
Ritiene il Tribunale che sebbene le considerazioni che precedono non siano idonee ad esprimere un giudizio prognostico negativo circa l'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità, motivo per cui è stato disposto l'affidamento condiviso di ai genitori, nel decidere i tempi di permanenza ER di presso in genitori debba essere valorizzata la maggiore capacità dimostrata dal padre di ER adeguarsi alle esigenze del figlio al fine di garantirgli un contesto familiare ed educativo in linea con quello sperimentato fino all'attualità, tenuto conto della patologia da cui il minore è affetto che richiede la presenza costante di punti di riferimento stabili nella vita del minore. In aggiunta a quanto precede, devono essere valorizzati i seguenti ulteriori fattori. In primo luogo, la rete parentale di cui gode a Vimercate e di cui non godrebbe a ER
non potendosi certo porre sullo stesso piano l'ausilio dei nonni paterni e materni, con cui Parte_2
ha consuetudini di vita ben radicate, a quello, peraltro non dimostrato, che potrebbero offrire ER
i genitori del compagno della madre. sul territorio di Vimercate gode anche di una rete ormai ER consolidata di interventi assistenziali, la cui continuità è fondamentale per un minore cui è necessario assicurare punti di riferimento. è infatti in cura da oltre due anni presso il centro DO ER
HI, dove si reca due volte alla settimana, ed è monitorato presso l'Istituto Neurologico Besta;
i professionisti del centro DO HI rivalutano la condizione del minore ogni sei mesi per aggiornare il piano terapeutico e mantengono regolari contatti con l'istituto scolastico e momenti di confronto con la famiglia. La dott.ssa del DO HI, richiesta dalla CTU di indicare se vi siano strutture Tes_1 equivalenti sul territorio di Mantova, ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza di strutture analoghe al DO HI sul territorio mantovano, mentre altre sedi sono presenti a Lodi, Lecco e Varese. In secondo luogo, e a integrazione della considerazione che precede, la resistente non ha in alcun modo dimostrato che il suo orario di lavoro a Mantova le garantirebbe di occuparsi maggiormente della cura di . La resistente ha infatti prodotto la sola lettera di assunzione inviata via mail alla stessa in ER data 23.05.2024 nella quale è riportato “Gent.ma dr.ssa CP_1 pagina 20 di 27 Con la presente siamo a comunicarLe l'esito del colloquio intercorso. Valutato il cv, le attitudini e l'esperienza diamo esito positivo al colloquio. Come discusso in sede di colloquio, verrà collocata presso le sale operatorie, il che prevede la collocazione nella sala operatoria vera e propria (nel ruolo di nurse di anestesia/ preparatore e di strumentista) nel servizio di Bassa Intensità Chirurgica (B.I.C.) nella centrale di sterilizzazione. Per tutte le funzioni sopra descritte verrà affiancata da un collega esperto fino alla completa autonomia. I turni dei servizi sopra citati sono da lunedì a venerdì in orario diurno, con ingresso in differenti fasce orarie L'istituto della reperibilità ( prevista in orario notturno nei giorni da lun a ven;
nell'intera giornata di sab e dom;
nei pre-festivi e festivi infrasettimanali) verrà introdotto quando per almeno un ruolo sopra descritto sarà autonoma.” (doc. 9 resistente). Da quanto precede risulta che la reperibilità notturna e nei fine settimana non è esclusa, semplicemente sarebbe stata introdotta al raggiungimento da parte della stessa di autonomia nel ruolo. Infine, il Tribunale non può non valorizzare come la resistente abbia avviato la relazione con l'attuale compagno meno di tre anni fa e, in disparte il trasferimento a la stessa non ha offerto Parte_2 alcun ulteriore elemento circa la stabilità della relazione, motivo per cui, in via prudenziale, non può che doversi escludere il rischio che, a fronte della possibile fine della relazione sentimentale, ER possa nuovamente essere esposto a un cambio di ambiente e di abitudini – tenuto conto della sua condizione di salute – dal momento che la sola ragione del trasferimento della madre a è Parte_2
l'instaurazione di una relazione con Persona_7
Ritiene in conclusione il Tribunale che non possa essere autorizzato il trasferimento di nel ER
Comune di e che, di conseguenza, debba essere confermato l'attuale collocamento di Parte_2
presso il padre a Vimercate. ER
Ritiene il Tribunale che, al fine di consentire a entrambi i genitori di godere di un periodo di tempo con il figlio anche nel fine settimana, il padre avrà diritto altresì di tenere con sé il figlio per un fine settimana al mese da individuare all'inizio di ogni mese tenuto conto dei turni di lavoro del padre stesso;
ove il padre non dovesse godere di alcun giorno di riposo in occasione del fine settimana starà con la madre;
la madre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per tre fine settimana al ER mese, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00 e potrà altresì vederlo per un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, giorno da concertare con il padre con un preavviso di almeno 48 ore. La madre nei fine settimana di sua competenza potrà portare con sé a Mantova per un solo fine ER settimana al mese, in disparte quanto affermato dalla CTU sul punto, tenuto conto della distanza tra le rispettive abitazioni e al fine di non affaticare la condizione del minore;
gli altri due fine settimana dovranno essere trascorsi a Vimercate dove la madre dispone come appoggio dell'abitazione dei suoi genitori.
pagina 21 di 27 Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé il figlio per una settimana che andrà, ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 31 dicembre alle ore 10,00 e dal giorno 31 dicembre alle ore 10,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse da ciascun genitore in alternanza tra loro per l'interno periodo di sospensione delle lezioni scolastiche. Nel corso delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per quattro settimane ER anche non consecutive da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I ponti civili e religiosi saranno trascorsi dai genitori ad anni alterni con il figlio.
Ritenuto che
non possa darsi seguito all'invito del CTU a che sia nominato un ausiliario del Giudice in funzione di coordinatore genitoriale in quanto tale nomina presuppone, ex art. 473-bis.26 c.p.c., l'accordo di entrambe le parti, accordo che parte resistente non ha esplicitato in atti. Ove le parti dovessero raggiungere un simile accordo ben potranno conferire incarico di coordinatore genitoriale a un professionista dagli stessi individuato al di fuori del giudizio. Deve essere disposta, piuttosto, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Vimercate che nella relazione di aggiornamento circa la condizione del nucleo familiare in data 05.06.2025, hanno dato atto della perdurante criticità nelle comunicazioni dei genitori e suggerito l'avvio di un percorso di sostegno alla co-genitorialità. I servizi sociali in particolare dovranno garantire la presenza di un educatore domiciliare (ADM) per due volte alla settimana presso l'abitazione paterna, monitorare la prosecuzione del percorso di sostegno individuale intrapreso da e favorire l'accesso dei genitori a un percorso Parte_5 congiunto di sostegno alla genitorialità, segnalando in ogni caso ogni situazione di pregiudizio per alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. ER
Non meritano infine pregio le eccezioni sollevate dalla difesa della resistente circa la mancata nomina a di un curatore speciale dal momento che non è stata messa in discussione da alcuno la ER competenza genitoriale delle parti che hanno sempre avuto l'affidamento condiviso del figlio. È noto, infatti, come per il legislatore della riforma Cartabia, la nomina del curatore speciale del minore, al di fuori delle ipotesi obbligatorie di cui all'art. 473-bis.8 c. 1 c.p.c., non sussistenti nel caso di specie, rimette al Tribunale il potere di valutare se nominare il curatore al minore quando i genitori siano temporaneamente inadeguati a rappresentare i suoi interessi, circostanza non sussistente nel caso di specie (art. 473-bis.8 c. 2 c.p.c.). IV.
Ritenuto che
in virtù di quanto precede, precisamente il collocamento prevalente del figlio presso il padre e l'interruzione del rapporto con l'habitat rappresentato dalla casa familiare, meriti accoglimento la domanda di di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a Parte_5 Controparte_1
V. Considerato, quanto al mantenimento di , che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore ER deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse pagina 22 di 27 economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
nell'anno di imposta 2024 (CU anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di € 39.546,60 Parte_5 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.400,00 netti mensili, di poco superiori quelli esposti negli anni di imposta precedenti. Lo stesso ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 566,00 circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa familiare cointestato alle parti. Egli vive presso l'immobile di proprietà dei genitori sicché non sono ipotizzabili ulteriori spese abitative. nell'anno di imposta 2023 (CU anno 2024) ha esposto redditi lordi annui di € Controparte_1
31.982,72 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.070,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU anno 2023) redditi lordi annui di € 29.927,67 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.985,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) redditi lordi annui di € 25.668,58 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.697,00 netti mensili. La resistente ha prodotto la sola busta paga del mese di maggio 2025 da cui risulta che per quella mensilità la stessa ha percepito uno stipendio netto mensile di € 1.723,00. Tale unica produzione documentale non è sufficiente a dare conto del guadagno della resistente su base annua in quanto non è noto per quante mensilità sia percepito lo stipendio né se lo stesso sia variabile in base ai turni. Osservato che la stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 566,00 circa quale quota parte della rata di mutuo gravante sulla casa familiare cointestato alle parti mentre a non Parte_2 sosterrà ulteriori oneri abitativi, vivendo presso l'abitazione del compagno con cui dividerà ogni ulteriore spesa. Per effetto della revoca dell'assegnazione della casa familiare, ove le parti dovessero alienare l'immobile verrà meno l'onere relativo al pagamento del mutuo.
Ritenuto che
, alla luce di tali elementi, precisamente i tempi di permanenza di presso i ER genitori, la possibilità per le parti si sgravarsi dell'onere relativo al mutuo della casa familiare che non è più assegnata ad alcuno, l'assenza di ulteriori oneri abitativi in capo ai genitori e il fatto che la resistente dividerà ogni onere con il nuovo compagno - può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate;
l'assegno unico dovrà essere percepito al 50% tra le parti come per legge e dalle stesse richiesto. VI. Quanto alla domanda di a che sia ordinato alla resistente di consegnargli il libretto Parte_5 postale al portatore aperto per e su cui vengono versate le indennità a lui spettanti, da ER pagina 23 di 27 accantonarsi per sue esigenze future o da utilizzare nel suo esclusivo interesse, previo accordo tra i genitori, il Tribunale ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento in quanto tale libretto intestato al minore deve come tale rimanere con il minore e quindi nella disponibilità del genitore prevalente collocatario. VII. Deve essere dichiarata inammissibile nella presente sede la domanda di a che Controparte_1 la stessa, anche in caso di collocamento di presso il padre, possa mantenere i permessi della ER
Legge 104, dal momento che si tratta di materia regolata direttamente dalla legge che non richiede alcuna statuizione sul punto dal Tribunale. VIII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022, in ossequio al principio della soccombenza parziale devono essere poste per 1/2 a carico di e compensate tra le parti nella residua misura di 1/2. Controparte_1
Le spese di CTU, che si liquidano come da separato decreto, devono in via definitiva essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1198/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: I. a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso Persona_3 il padre a Vimercate;
II. Dispone che il padre avrà diritto altresì di tenere con sé il figlio per un fine settimana al mese da individuare all'inizio di ogni mese tenuto conto dei turni di lavoro del padre stesso;
ove il padre non dovesse godere di alcun giorno di riposo in occasione del fine settimana starà con la ER madre;
la madre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per tre fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00 e potrà altresì vederlo per un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con eventuale pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, giorno da concertare con il padre con un preavviso di almeno 48 ore. La madre nei fine settimana di sua competenza potrà portare con sé a Mantova per un solo ER fine settimana al mese tenuto conto della distanza tra le rispettive abitazioni e al fine di non affaticare la condizione del minore;
gli altri due fine settimana dovranno essere trascorsi a Vimercate dove la madre dispone come appoggio dell'abitazione dei suoi genitori. Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé il figlio per una settimana che andrà, ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 31 dicembre alle ore 10,00 e dal giorno 31 dicembre alle ore 10,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le festività pasquali saranno trascorse da ciascun genitore in alternanza tra loro per l'interno periodo di sospensione delle lezioni scolastiche. Nel corso delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per quattro settimane ER anche non consecutive da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I ponti civili e religiosi saranno trascorsi dai genitori ad anni alterni con il figlio;
pagina 24 di 27 III. Incarica i Servizi Sociali di Vimercate di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare eseguendo colloqui periodici con in genitori e accessi domiciliari al fine di monitorare la condizione di benessere del minore;
i servizi sociali dovranno garantire la presenza di un educatore domiciliare (ADM) per due volte alla settimana presso l'abitazione paterna, monitorare la prosecuzione del percorso di sostegno individuale intrapreso da e favorire l'accesso Parte_5 dei genitori a un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, segnalando in ogni caso ogni situazione di pregiudizio per alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei ER
Minorenni; IV. Revoca l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
V. Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a in via Controparte_1 Parte_5 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2025. Sono comprese in tale ER somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2026 e con riferimento al mese di luglio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo pagina 25 di 27 urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VI. Dispone che l'assegno unico per sia percepito al 50% dai genitori;
ER
VII. Dispone che consegni a il libretto postale al portatore Controparte_1 Parte_5 aperto per e su cui vengono versate le indennità a lui spettanti, da utilizzare ER nell'esclusivo interesse del figlio previo accordo dei genitori;
VIII. Condanna a rifondere a 1/2 delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_5 liquidano in € 5.562,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e cpa come per legge e compensa tra le parti i residui 1/2 delle spese così liquidate;
IX. Dichiara inammissibile la domanda di a che la stessa possa mantenere i Controparte_1 permessi della Legge 104/1992; X. Pone in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
pagina 26 di 27 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2025 Il Giudice estensore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
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