Legge 4 giugno 1985, n. 281

Commentari16

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  • 1Personale in regime di diritto pubblico
    https://www.brocardi.it/

  • 2PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: azioni per la prevenzione dell’assenteismo.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Nucleo della Concretezza 1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica …

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  • 3Le clausole di gradimento
    Dott. Antonio Scorzolini · https://www.iusinitinere.it/

    I problemi interpretativi connessi alle clausole di gradimento hanno indotto il Legislatore, nell'ambito della riforma delle società di capitali, a innovare radicalmente la disciplina previgente in ordine alle previsioni statutarie di limitazioni della circolazione delle partecipazioni sociali. Nel nuovo contesto normativo la clausola di gradimento è espressamente disciplinata dall'art. 2355 bis c.c. (per le S.p.A.) e dall'art. 2469 c.c. (per le S.r.l.). L'intento del Legislatore è di concedere ai soci uno strumento per preservare il mantenimento della omogeneità soggettiva della compagine sociale, vietando l'ingresso di individui che, per le loro qualità personali, possano in qualche …

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  • 4Abrogazioni di norme
    https://www.brocardi.it/

  • 5Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/
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Giurisprudenza166

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  • 1Trib. Messina, sentenza 22/07/2024, n. 1528
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito a udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5462/2022 R.G. e vertente TRA C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, giusta procura in atti RICORRENTE E , in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina RESISTENTE Oggetto: Avanzamento professionale MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7 …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • difetto di giurisdizione·
    • avanzamento professionale·
    • personale militare·
    • diritti patrimoniali·
    • art. 63 d.lgs. n. 165/2001·
    • art. 3 d.lgs. n. 165/2001·
    • interesse legittimo·
    • translatio iudicii

  • 2Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2024, n. 3813
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello N.R.G. 2061/2020 vertente tra (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 quale legale rappresentante, con sede in Solofra (AV) piazza S. Michele Parte_2 casa comunale, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco De Stefano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._1 Solofra (AV), alla Via G. …
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    • delega ricostruzione·
    • contributo unificato·
    • legittimazione attiva·
    • risarcimento danni·
    • prescrizione·
    • danno da mancata disponibilità·
    • legittimazione passiva·
    • art. 342 c.p.c.·
    • appello incidentale·
    • inadempimento contrattuale

  • 3Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 874
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. Rg 2729/2022 TRA ,(C.F.: ) rapp. e dif. dall' avv. Amantea Anna Parte_1 C.F._1 RICORRENTE E in p.l.r.p.t, rapp. e difesa dall'avvocatura interna CP_1 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.9.2022, la parte ricorrente magistrato ordinario di IV valutazione, ha chiesto condannarsi l' , in persona del suo Presidente p.t. al pagamento, in favore dell'istante, in Controparte_2 …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • difetto di giurisdizione·
    • magistrati ordinari·
    • spese compensate·
    • art. 3 D.Lgs. n. 165/2001·
    • privatizzazione rapporto di lavoro·
    • giurisdizione esclusiva G.A.·
    • TFS

  • 4Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7702
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) Alla pubblica udienza del 14.11.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1551/'23 del ruolo generale T R A rapp.to e difeso, in virtà di procura in atti, dagli avv.,ti Parte_1 Alessandro Limatola, Sergio Perugino e Paola Grattieri, presso il cui studio in Napoli alla Via S. Lucia n. 15, elett.te domicilia E in persona del leg. rapp,te Controparte_1 p.t., rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Claudio Daniele Mosè …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • difetto di giurisdizione·
    • riassunzione giudizio·
    • compensazione spese·
    • D.Lgs. n. 165/2001·
    • pubblico impiego·
    • professore straordinario·
    • art. 1, comma 12, L. 230/2005·
    • enti pubblici non economici

  • 5Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 442
    Provvedimento: Tribunale di Avellino SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Lavoro di Avellino dr.ssa Monica d'Agostino , all'odierna udienza, pronuncia la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 108\2025 R.G. Lavoro, TRA (C.F.: ) rapp. e dif. e domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Guerriero Ines; RICORRENTE E in p.l.r.p.t, rapp. e difesa dall'avvocatura interna CP_1 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente resistente si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del GDL e l'infondatezza del ricorso. Sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice. La Cassazione Civile ( v. Sent. Sez. Unite, sent. n. 6997 del 24 marzo 2010) ha stabilito che “sono …
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    • personale pubblico·
    • pensione privilegiata indiretta·
    • difetto di giurisdizione·
    • giurisdizione esclusiva·
    • art. 2 D.Lgs. n. 29/1993·
    • art. 6 Legge n.222/1984·
    • art. 3 D.Lgs. n. 165/2001·
    • privatizzazione·
    • giurisdizione Corte dei Conti
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    L' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dal seguente:
    "ART. 1 - E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
    La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita' giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
    La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri.
    Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
    Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura, l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
    La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.
    La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
    Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
    Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.
    La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.
    Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
    Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
    Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento e' nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita', le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall' articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
    Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
    NOTE

    Nota al titolo:
    - La legge qui pubblicata, oltre a riguardare le materie specificate nel suo titolo, modifica anche la disciplina generale del consulente tecnico contenuta nel codice di procedura civile (l'art. 25 della legge modifica l' art. 64 c.p.c. , relativo alla responsabilita' del consulente tecnico).
    - La direttiva CEE 79/279 , concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee" n. L66 del 16 marzo 1979. La direttiva CEE 80/390 , riguardante il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee" n. L100 del 17 aprile 1980. La direttiva CEE 82/121 , relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee" n. L48 del 20 febbraio 1982.


    Note all' art. 1:
    - La legge 7 giugno 1974, n. 216 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari.
    - Il testo degli articoli 1, 2 (primo comma), 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e' il seguente:
    "Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.
    Art. 2, primo comma. - Il parere parlamentare e' espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed e' motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
    Art. 3. - L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.
    Art. 4. - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacita' professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
    Art. 6. - Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.
    La stessa procedura si applica altresi' per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia gia' stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu' di due volte.
    Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.
    Art. 8. - Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:
    1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 7;
    2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
    3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
    Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
    Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli atti compiuti".
  • Art. 2.
    L' articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dal seguente:
    "ART. 2 - E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
    Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le centocinquanta unita'.
    Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.
    Il regolamento indicato nel precedente comma puo' prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
    Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
    Al personale in servizio presso la Commissione e' in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali.
    L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionali della Commissione.
    I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
    La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 50 unita'.
    Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
    La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
    Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarita' e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni".
  • Art. 3.
    La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , quale sostituito dalla presente legge, si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.