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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544/2019 del Tribunale di
Napoli Nord, pubblicata in data 30 maggio 2019, resa nell'ambito del procedimento recante RGN. 9922/2017, vertente
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi, giusta Parte_4 C.F._4 procura agli atti, dall'Avv. Massimo Damiani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA) alla Piazza Umberto I, n. 14 appellanti
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, cessionaria del rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 in atti, dall'Avv. Gennaro Iollo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in CP_2 alla Via Ponte di Tappia n. 47 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 25 agosto 2017, , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Pt_3 Pt_4 società chiedendo che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto Controparte_2 della predetta banca a procedere esecutivamente in virtù di atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 115.777,42. Premettevano gli attori, in fatto, che in data 11 giugno 2009 la società unipersonale, con sede Controparte_3 in MO AN (NA) alla via Madonna del Buon Consiglio n. 1, aveva stipulato con il un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 100.000,00 Controparte_2 oltre interessi. A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, nonché di tutte le obbligazioni assunte, aveva concesso in favore della banca Parte_2 un'ipoteca volontaria di primo grado per l'importo di € 200.000,00, iscritta su immobile di sua proprietà sito in MO AN (NA) al Corso Garibaldi n. 157, riportato nel
Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 441, subalterno 5. Esponevano, altresì, che in data 14 agosto 2017, il aveva notificato a Controparte_2 Parte_2 quale terza datrice di ipoteca, e a Parte_3 Parte_1 CP_4
e tutti nella qualità di fideiussori del debitore
[...] Parte_4 principale, atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della complessiva somma di € 115.777,42 sulla scorta di un presunto debito della società Parte_5 derivante dal mancato pagamento delle rate di mutuo. Proponevano opposizione al precetto eccependo che il tasso di interesse applicato al mutuo era superiore al tasso soglia usura, la natura di promessa usuraria della penale per estinzione anticipata, la violazione della trasparenza (ISC/TAEG), la mancata comunicazione ai terzi garanti.
Chiedevano, pertanto, in via principale, dichiararsi la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con il con condanna alla restituzione delle Controparte_2 somme indebitamente corrisposte e al risarcimento del danno nella misura di €
100.000,00; in via subordinata, dichiarare non dovute le somme richieste, con vittoria delle spese di lite.
Incardinata la lite, con comparsa del 24.11.2017, si costituiva l'istituto di credito convenuto, il quale contestava tutte le eccezioni formulate dalla parte opponente, sostenendo la piena legittimità e validità della clausola degli interessi moratori e l'inesistenza di sforamento dei tassi soglia.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio e acquisita documentazione varia, il
Tribunale, con sentenza pubblicata in data 30 maggio 2019, così definiva il giudizio: “1.
2 Rigetta l'opposizione;
2. Condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, spese quantificate in complessivi euro 3.897,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3. Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese di CTU”.
Il Tribunale riteneva che l'omessa indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo non comportasse nullità del contratto, trattandosi di mero parametro informativo. Inoltre, pur dando atto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che aveva accertato l'usurarietà del tasso comprensivo della commissione di estinzione anticipata, escludeva la rilevanza di tale commissione ai fini del calcolo del T.A.E.G. per la verifica dell'usura, aderendo al relativo orientamento giurisprudenziale consolidato.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2019, proponevano appello , e per i seguenti Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 motivi: a) error in iudicando e violazione di legge circa la mancata declaratoria di nullità delle clausole contrattuali per violazione degli obblighi di trasparenza;
b) violazione di legge sulla natura usuraria del tasso applicato;
c) errore sulla valutazione della clausola di estinzione anticipata;
d) mancata pronuncia sull'omessa comunicazione ai terzi garanti degli inadempimenti del debitore principale.
Concludevano, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo ipotecario e la restituzione delle somme indebitamente versate, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva con comparsa del 15.4.2020 la Controparte_1
in qualità di cessionaria del credito del eccependo
[...] CP_2 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, reiterando le difese già spiegate in primo grado. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il
2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la
Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di
3 perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'udienza del 17 aprile 2025, la Corte, sottoponendo alle parti la questione della tempestività dell'appello, riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a trenta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 reca la generale previsione di sospensione dei termini nel periodo feriale. Il successivo articolo 3 della stessa legge soggiunge che:
«In materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459».
L'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, cui la norma rinvia, è così formulato:
«Durante il periodo feriale del magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, al procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, al procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti».
Le opposizioni esecutive in generale, pertanto, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672), sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena
(Cass. 9 giugno 2010, n. 13928), nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 16 gennaio 2007 n. 749; Cass. 8 febbraio
2006 n. 2636; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140).
Anche di recente, rilevando in questa sede, è stato ribadito che: «L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi al giudizi di impugnazione, la sospensione del termini processuali durante il periodo feriale, ai
4 sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario» (Cass. n.
95/2017; Cass. n. 22484/2014; n. 2708/2005; n. 17440/2002).
Nel caso in esame non vi è dubbio che, versandosi in ipotesi di opposizione a precetto, la sospensione dei termini feriali non trovi applicazione.
Pertanto, considerato che la sentenza appellata risulta pubblicata in data 30 maggio
2019 e attesa la decorrenza del termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis (sei mesi), l'atto di citazione in appello risulta notificato oltre il suddetto termine, con precisione, il 27 dicembre 2019 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna) per cui deve pronunciarsi l'inammissibilità del gravame.
Non osta a tale pronuncia la circostanza che la tardività della proposizione dell'appello non sia stata eccepita dall'appellato in comparsa di costituzione e risposta.
Trattasi, infatti, di eccezione rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ. n. 24312/2017).
Per quanto sopra l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate,
d'ufficio, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, negli importi minimi, in considerazione della pronuncia in rito su questione rilevata d'ufficio.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 1544/2019 del Tribunale di
Napoli Nord, pubblicata in data 30 maggio 2019, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si Controparte_1 liquidano per il presente grado di giudizio in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5 Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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