Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 ottobre 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 2006 |
Commentari • 11
- 1. Cassazione civile n. 23201/2009https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell'art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico già previsto per altre categorie del pubblico impiego - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la reintegra nel posto assegnato e il conseguente risarcimento dei danni che si fondi su un provvedimento asseritamente illegittimo di revoca …
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Giurisprudenza • 314
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 3263Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 03263/2026 REG.PROV.COLL. N. 15273/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15273 del 2022, proposto da SI Nugnes, DO TI, OL AL, SE AM, MI CC, IM AN, RI SC, CO SC, IC LI, IM BE, IU ET, SC AB RU, AB NO, GI LC, TO NE, GI NE, RA OR, IM UC, ST LI, OL AR, CA TE, TO EC, ABla IN, DR CO, EM IA, ON AN, GI CR, OL D'NG, AR De GO, CO ME, CE ON, DA DE, EU Di NN, NN Di MA, GI RI, AB BI, TO ST, AU OR, CA AV, IC IT, RA IT, IO NU, GI SU, TO US, NE AN, CA RO, CO RA, SI OT, HE LA, AU AG, CO AM, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all' art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ». - Art. 2. Delega al Governo per la disciplina dei contenuti
del rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego.
Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di cui all' articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dalla legge 10 agosto 2000, n. 246 , e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo. - Art. 3. (Incremento della dotazione organica del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 , e' incrementata di tre unita' di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 .
Note all' art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 , reca: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Per il testo dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , v. note all'art 2.