Legge 30 settembre 2004, n. 252

Commentari6

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  • 1Trattamento di quiescenza
    https://www.brocardi.it/

    Consulenza legale Q202544196 (Articolo 10 Statuto lavoratori - Lavoratori studenti) «Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 78 del d.P.R. 782/1985, il quale prevede che l'Amministrazione...» Consulenza legale Q202542900 (Articolo 545 Codice proc. civile - Crediti impignorabili) «Il legislatore , al fine di garantire a ciascun individuo una vita dignitosa, ha introdotto il principio del minimo vitale , ossia quella soglia minima di reddito...» Consulenza legale Q202437194 (Articolo 30 T.U.P.I. - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) «Ai sensi dell'art. 3 , comma 1- Bis del D. Lgs. 165/2001, così come modificato …

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  • 2Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e…
    Garante Privacy · 21 dicembre 2023

    [doc. web n. 9976653] Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e della Giustizia, avente ad oggetto l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 21 dicembre 2023 Registro dei provvedimenti n. 605 del 21 dicembre 2023 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l'avv. Guido Scorza, componente e il cons. …

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  • 3Vigili del fuoco: integrazioni al regolamento sull'individuazione degli uffici dirigenziali perifericiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2012

  • 4Convertito il decreto legge milleproroghe 173/2006
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 luglio 2006

    Lo scorso 11 luglio e' stato approvato in via definitiva dalla Camera il decreto milleproroghe. Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto legge 173 del 2006, gia' approvato dal Senato con voto di fiducia (n. 1005 AC e n. 700 AS). La legge di conversione, numero 228/2006, pubblicata il 12 luglio, e' in vigore dal 13 luglio. Si riportano di seguito: A) il testo della legge 12 luglio 2006 numero 228 B) il testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione. . . . . . . A) Legge 12 luglio 2006 n. 228 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di …

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  • 5Legge di conversione del decreto milleprorogheAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 luglio 2006
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Giurisprudenza312

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  • 1TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 08/11/2024, n. 19766
    Provvedimento: Pubblicato il 08/11/2024 N. 19766/2024 REG.PROV.COLL. N. 16342/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 16342 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Giua Marassi, Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Giua Marassi in Cagliari, via Ada Negri 32; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …
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    • principio di non discriminazione·
    • giudizio di inidoneità·
    • verificazione giudiziale·
    • deficit enzimatico G6PD·
    • compensazione spese giudizio·
    • esclusione concorso pubblico·
    • principio di uguaglianza·
    • art. 1, comma 4, D.M. 166/2019·
    • eccesso di potere·
    • principio di imparzialità

  • 2TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 3263
    Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 03263/2026 REG.PROV.COLL. N. 15273/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15273 del 2022, proposto da SI Nugnes, DO TI, OL AL, SE AM, MI CC, IM AN, RI SC, CO SC, IC LI, IM BE, IU ET, SC AB RU, AB NO, GI LC, TO NE, GI NE, RA OR, IM UC, ST LI, OL AR, CA TE, TO EC, ABla IN, DR CO, EM IA, ON AN, GI CR, OL D'NG, AR De GO, CO ME, CE ON, DA DE, EU Di NN, NN Di MA, GI RI, AB BI, TO ST, AU OR, CA AV, IC IT, RA IT, IO NU, GI SU, TO US, NE AN, CA RO, CO RA, SI OT, HE LA, AU AG, CO AM, …
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    • diritto amministrativo·
    • risarcimento del danno·
    • indennità di reperibilità·
    • vigili del fuoco·
    • art. 17-bis d.lgs. 97/2017·
    • accordo integrativo nazionale·
    • compensazione spese processuali·
    • fondo di produttività·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 12 d.lgs. 127/2018·
    • art. 97 Cost.·
    • eccesso di potere·
    • reinquadramento retroattivo·
    • art. 36 Cost.·
    • art. 3 Cost.

  • 3TAR Roma, sez. 4T, sentenza 28/05/2026, n. 9889
    Provvedimento: Pubblicato il 28/05/2026 N. 09889/2026 REG.PROV.COLL. N. 11525/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11525 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centra in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale …
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    • trattamento di fine servizio·
    • art. 124/2015·
    • art. 69/2009·
    • art. 81 cost.·
    • indennità di buonuscita·
    • art. 1 comma 98 legge 234/2021·
    • art. 3 cost.·
    • art. 221/2015·
    • art. 36 cost.·
    • art. 6-bis d.l. 387/1987·
    • legittimazione passiva·
    • silenzio inadempimento·
    • art. 97 cost.·
    • art. 16 legge 121/1981·
    • art. 241/1990

  • 4Trib. Catania, sentenza 04/11/2024, n. 4971
    Provvedimento: N.R.G. 5605/2024 Tribunale Ordinario di Catania SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 ottobre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5605/2024 R.G. e vertente TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1 ; rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Blanco e Antonietta C.F._1 Petrosino come da procura in atti RICORRENTE CONTRO in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via …
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    • difetto di giurisdizione·
    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • giurisdizione esclusiva·
    • art. 669-quater c.p.c.·
    • giurisdizione amministrativa·
    • diritto pubblico·
    • art. 700 c.p.c.·
    • art. 3 d.lgs. 165/2001·
    • compensazione spese di lite

  • 5TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2025, n. 7079
    Provvedimento: Pubblicato il 10/04/2025 N. 07079/2025 REG.PROV.COLL. N. 10387/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10387 del 2019, proposto da ER AB, CE AN, RA AN, VA TT GR, ER OR, CO EL, SI IN, ER IN, AS AN, GI AN, DE NI, EL NI, SI ZA, MO ZZ, IA SI, UR TT, OL BA, ER BA, GE EN, MI BE, ER ER, RI AN, KO CA, ER CA, OA LI, NO DA, EA NI, RD AT, PI GA, IO OV, AN OM, IU IS, IE AN, IO NT, CE NO, RI ST, AR CA, IU RA, ID AS, IU ER CA, LO AT, ZI EL, IO CE, EN RV, CO IA, CO IA, SS CI, CA IN, IV INone, DO IO, ER IR, AU TT, GI …
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    • vestizione e svestizione·
    • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003·
    • diritto retribuzione·
    • etero-direzione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • diligenza preparatoria·
    • orario di lavoro·
    • tempo tuta·
    • lavoro straordinario·
    • compensazione spese di lite
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego
    del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
    In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
    1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
    2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all' art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ».
  • Art. 2. Delega al Governo per la disciplina dei contenuti
    del rapporto di impiego del personale del
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego.
    Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di cui all' articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
    b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
    1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dalla legge 10 agosto 2000, n. 246 , e dalla restante normativa di settore;
    2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
    c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
    1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ;
    2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni;
    3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
    4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
    d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
    e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
    3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
  • Art. 3. (Incremento della dotazione organica del personale
    del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 , e' incrementata di tre unita' di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 .
    Note all' art. 3:
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 , reca: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
    - Per il testo dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , v. note all'art 2.