Articolo 40 del Codice dell'amministrazione digitale
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Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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