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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4545/2022 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – CE- il 18.8.1970), Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Corso della Repubblica n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv.
Silvana Marella giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale pro – tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli Via CP_1
Nazionale Tiburtina n.75, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Guiducci giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 26.9.2022, parte ricorrente indicata in epigrafe - esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere dall' le prestazioni di legge conseguenti al riconoscimento di plurime malattie professionali CP_1
(“spondilodiscoartrosi del rachide cervicale e spondilodiscoartrosi del tratto lomabre” conseguente all'attività di medico ortopedico traumatologo) - ha convenuto in giudizio lo stesso chiedendo l'accertamento del suo diritto alle prestazioni richieste e la conseguente condanna CP_1 dell' al pagamento in suo favore delle stesse, oltre accessori. CP_1
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, contestando – in particolare - l'esistenza di un nesso eziologico tra l'esposizione qualificata a specifici fattori di rischio rispetto alle malattie denunciate non tabellate.
1 Istruita la causa mediante l'escussione di testimoni e l'espletamento di una Ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
II. La domanda è fondata nei termini che seguono.
Va ricordato che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nei casi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, “la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un "elevato grado di probabilità”
(cfr., Cass. n. 21021 del 2007; Cass. n. 14308 del 2006).
A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr. Cass. ord. 8773/18).
Nella specie, dall'esposizione dei fatti contenuta in ricorso e dai documenti allegati allo stesso si evince chiaramente che la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette patologie con riferimento all'attività – adeguatamente descritta - di medico ortopedico traumatologo svolta dal ricorrente.
Ebbene, va rilevato che le mansioni svolte dallo , per come descritte nel ricorso, non Pt_1 risultano oggetto di contestazioni da parte dell' e, in ogni caso, le risultanze della prova CP_1 testimoniale consentono di affermare che l'attività lavorativa descritta nel ricorso corrisponde effettivamente a quella espletata dall'assicurato. In particolare, i testi e Testimone_1 hanno riferito che l'assicurato svolge attività di medico chirurgo presso il reparto Testimone_2 di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Frosinone, attività che determina lo svolgimento di turni di lavoro gravosi e l'assunzione di posture incongrue al fine di eseguire i trattamenti medici ai pazienti.
III. Ciò posto, si osserva che il Ctu medico-legale nominato (dr. ha Persona_1 accertato che il ricorrente è risultato affetto, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da “spondilo-artrosi lombare con discopatie protrusive L4-L5 e L5-S1 e con ernia sottolegamentosa paramediana sinistra a livello L5-S1, accompagnate da minimi segni
2 neurofisiologici di sofferenza radicolare L5-S1 bilaterale;
- spondilo-artrosi cervicale intersomatica osteofitaria, con focalità erniaria a livello C3-C4 e C4-C5”.
Il ctu ha accertato, poi, che solo la patologia “spondilopatia lombare” può essere considerata causata dall'attività lavorativa svolta dallo , mentre l'altra affezione (“spondilo-artrosi Pt_1 cervicale intersomatica osteofitaria, con focalità erniaria a livello C3-C4 e C4-C5”) non può ritenersi, invece, attribuibile ai fattori di rischio lavorative, in ragione della mancanza di una specifica voce tabellare idonea a sostenerne una presunzione legale d'origine e non sussistendo elementi di prova utili per avallare, al di fuori del sistema della lista chiusa, una dipendenza causale con l'attività lavorativa denunciata.
In particolare, nella relazione si legge quanto segue: “ per quanto attiene all'attività in prevalenza svolta dal Ricorrente, ovverosia quella di chirurgo ortopedico traumatologo, le posture
e i movimenti abnormi e ripetuti del tronco sono ravvisabili nella necessità di compiere manovre nelle quali le esigenze di tecnica chirurgica prevalgono su quelle ergonomiche e comportano spesso la necessità di assumere atteggiamenti anomali del tronco necessari per il posizionamento del paziente, dei segmenti corporei sui quali l'atto operatorio si deve compiere e finalizzati al corretto ed efficace utilizzo dello strumentario. […] Sulla base di quanto sopra esposto, anche al di fuori di una presunzione legale di origine (di tipo tabellare), avuto riguardo alla connotazione clinica della patologia in esame e alla natura del rischio, aderendo a un criterio di ragionevolezza nell'apprezzamento degli elementi di prova emersi, la spondilopatia lombare riscontrata può essere considerata causata dall'attività lavorativa svolta. […] Tanto premesso, è possibile formulare un giudizio di danno biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento)”.
In punto di quantificazione del danno, il Ctu ha precisato che la patologia spondilopatia lombare determina una lesione permanente alla integrità psico-fisica del ricorrente valutabile - secondo la Tabella delle menomazioni - nella misura pari al 7%.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, comunque non evidenziati dalle parti che non hanno presentato osservazioni critiche avverso la bozza dell'elaborato peritale.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica pari al 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata all' di conseguenza CP_1
l' va condannato a corrispondere a il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, ex CP_1 Pt_1 art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2000, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
3 Avuto riguardo all'accoglimento parziale dela domanda, le spese del giudizio vanno compensate per metà e l' va condannato alla rifusione, in favore del procuratore antistatario CP_1 di parte ricorrente, della restante metà, liquidata come in dispositivo, seppur tenendo conto della serialità del contenzioso e della bassa complessità della causa.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 7% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e condanna l' alla corresponsione in favore CP_1 di del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale e con la indicata Parte_1 misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
- compensa per metà le spese processuali e condanna l' a rimborsare in favore del CP_1 procuratore antistatario di parte ricorrente la restante metà che liquida in € 2.300,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- pone a carico dell' le spese di Ctu medico-legali, già liquidate con separato decreto. CP_1
Tivoli, 9.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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