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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5041/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5041/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F. nato ad [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Augusta via Giacomo Matteotti n. 1 elettivamente domiciliato in Augusta via Dogali n. 5 presso lo studio dell'Avv. Antonella Bona che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. a Siracusa in data 27/01/74 e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Augusta via Giacomo Matteotti n.1 ivi elettivamente domiciliata in viale Italia 33 presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Feccia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
In esito all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025, sulle note conclusive delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 12.3.2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 23/12/2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con il 22.9.2005 in Augusta (atto trascritto al n. CP_1
83, Parte II, Serie A anno 2005 del registro degli atti del Comune di Augusta).
Ha premesso che dall'unione è nata il [...] la figlia che essendo il matrimonio entrato in Per_1
crisi essi coniugi si sono separati consensualmente con decreto n 331/2010 omologato il 12/7/2010; che da allora non è stata ripristinata la convivenza coniugale.
Ha esposto che dopo la separazione le sue condizioni economiche sono peggiorate in quanto egli è stato assunto da e percepisce un reddito annuo che mediamente si attesta su circa €24.000 e CP_2 che è lo stesso dell'epoca della separazione nonostante l'aumento del costo della vita degli ultimi dieci anni. Ha rappresentato altresì che con il proprio reddito mensile egli deve fare fronte ai costi di trasferta lavorativa e al pagamento del canone di locazione di € 500 al mese.
Ha dedotto che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie sia perché la stessa è abile al lavoro e non sostiene costi abitativi, sia perché l'eventuale squilibrio economico non è causalmente riconducibile a scelte comuni fatte durante il matrimonio.
Quanto alla figlia ne ha chiesto l'affido condiviso con collocazione presso la madre e con determinazione dell'assegno di mantenimento per la stessa in € 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di divorzio, ma contestando la CP_1
prospettazione dei fatti che hanno determinato la dissoluzione del rapporto coniugale e deducendo che il ricorrente non ha mostrato mai interesse verso la figlia anche in punto di esatto adempimento del suo mantenimento.
Ha dedotto di avere svolto saltuariamente qualche lavoretto, di essere stata aiutata dalla propria madre sino al suo decesso e di non riuscire a fare fronte alle proprie primarie necessità di vita.
Ha chiesto la conferma dell'assegno di € 400 stabilito con la separazione per il mantenimento della stessa e della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico di € 189 al mese.
Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 9.7.2024 nella quale sono state sentite dal
Presidente relatore che con ordinanza resa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. ha così disposto a titolo temporaneo ed urgente: “conferma l'affidamento condiviso e la collocazione della figlia Per_1
stabiliti con la separazione;
dispone che il diritto di visita del padre possa avvenire secondo liberi accordi con la figlia;
conferma l'assegno di mantenimento di € 400 per la moglie e per la figlia, con
l'aggiornamento Istat;
dispone che percepisca per intero l'assegno unico per la figlia Parte_2
; conferma il concorso dei genitori al 50% nelle spese straordinarie della figlia”; ha inoltre Per_1
disposto sulle richieste istruttorie delle parti.
pagina 2 di 6 Espletate le prove la causa è stata infine assunta in decisione.
***
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70 come si evince dal decreto di omologa versato in atti.
È pacifico, inoltre, che da allora le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, i quali da anni vivono vite autonome.
Le posizioni assunte dalle parti, le quali concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, del resto,
l'impossibilità di ricostruire il loro consortium vitae.
La domanda va quindi accolta.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Si richiamano per relationem i principi affermati dalle Suprema Corte a far data dalla sentenza della
SU n.18287/2018 in ordine ai criteri che governano l'assegno divorzile nella sua composita natura perequativa-compensativa ed assistenziale.
Per quel che in questa sede è di interesse occorre rilevare che il S.C. (v. da ultimo Cassazione civile sez. I, 27/01/2025, n.1889) con riferimento alla componente assistenziale dell'assegno divorzile ha ribadito il principio secondo cui “L'assegno di divorzio ha funzione di carattere compensativo- perequativo e un'altra di natura strettamente assistenziale. Sul piano assistenziale, il riconoscimento e la misura dell'assegno presuppongono l'accertamento della mancanza di mezzi adeguati a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere uno standard di vita dignitoso e conforme a quello usufruito durante il matrimonio. Il giudice è chiamato ad una valutazione comparativa delle situazioni dei due ex coniugi, con particolare attenzione alle circostanze personali, alla durata del matrimonio e all'apporto di ciascuno alla vita familiare e alla creazione del patrimonio comune, non limitandosi a valutare la componente compensativa dell'assegno, ma tenendo presente la componente assistenziale.” osservando in motivazione che “L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale
(Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati
a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli
pagina 3 di 6 in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente
(Cass., n. 13420/2023).”
Ciò precisato, occorre coniugare i richiamati principi alla fattispecie in esame.
Ebbene, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile in favore della resistente anche in considerazione della mancata proposizione della relativa domanda.
La resistente, di contro, ha chiesto di confermare l'assegno di € 400 disposto a favore stessa e della figlia con la sentenza di separazione.
Nei termini prospettati la domanda della resistente difetta della compiuta prospettazione delle composite articolazioni che caratterizzano l'assegno divorzile, potendosi semmai valutare la sussistenza della sola componente assistenziale che fa parte dell'assegno divorzile
Invero, nessuna allegazione ha formulato la resistente in punto di rinunce e/o sacrifici alle sue personali ambizioni lavorative fatte a vantaggio del menage familiare d'accordo con il marito, né ha dedotto che lo squilibrio economico tra la stessa e il marito sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione familiare concordate tra essi coniugi a proprio svantaggio e a vantaggio invece del marito.
Ciò che emerge dagli atti e dalla prospettazione della resistente è invece che essa si trovi in una condizione di svantaggio economico determinato dalla sua condizione di inoccupazione lavorativa.
La resistente, infatti, ha incontestatamente dedotto di essere disoccupata, di non avere i mezzi per fronteggiare le proprie primarie esigenze di vita e di disporre solo della casa un tempo della propria madre.
Il ricorrente, di contro, gode di una retribuzione mensile netta di circa € 1.791 ( v. CU 2023 da cui emerge un reddito netto di € 21.500 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari, appunto, all'importo indicato) con cui deve fare fronte al pagamento del canone di locazione di €500 al mese, cosicché gli residua una disponibilità mensile netta di circa € 1.291,00 al mese.
Ciò posto, rileva il collegio che le prove assunte, in quanto de relato actoris, non valgono a provare che la cessazione della convivenza sia avvenuta, per volontà della dopo circa due anni dalla nascita CP_1
della figlia.
Ciò che e certo è, invece, che la abbia oggi 51 anni e ora come allora non lavori e non disponga CP_1
di proprie entrate.
E' incontestato, inoltre, che la stessa si sia sempre occupata dell'accudimento della figlia ancora convivente con lei.
Ne consegue che, considerata l'età ormai non più giovanile della e la sua mancanza di CP_1
competenze lavorative qualificate, deve ritenersi oggettivamente non agevole la sua collocazione nel mercato del lavoro.
pagina 4 di 6 Sussiste, quindi, uno squilibrio economico tra le parti senza che la per le ragioni sopra esposte, CP_1
sia nella condizione di poter fare fronte da sola al proprio fabbisogno
Sotto tale profilo deve quindi ritenersi integrata la prova della componente strettamente assistenziale dell'assegno divorzile.
Alla luce di ciò il Collegio reputa di dover riconoscere alla il chiesto assegno divorzile ( nella CP_1 sola componente assistenziale) da determinarsi alla stregua delle risultanze acquisite, in € 100 al mese e da versarsi da parte del ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua su base Istat.
Sulla figlia Per_1
La figlia nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne sicché sono venute meno le Per_1
condizioni per la regolamentazione dei rapporti genitoriali.
La figlia è tuttavia incontestatamente non autonoma economicamente e continua a vivere con la madre.
Alla luce delle richiamate risultanze reddituali del padre il collegio stima di dover determinare in €250 al mese l'assegno di mantenimento per la figlia essendo detto importo adeguato alle concrete Per_1 capacità contributive del padre, in conformità al dettato dell'art. 337 ter c.c..
Le spese straordinarie relative alla figlia restano a carico dei genitori per metà ciascuno.
Tenuto conto del fatto che la minore oggi ha maggiori esigenze determinate dall'ingresso nell'età adulta, il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza provvisoria in ordine al diritto della madre a percepire per intero l'assegno unico ( nel frattempo ridotto ad € 110 ) anche a titolo di integrazione al mantenimento da parte del padre per la quota di sua spettanza.
Spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Augusta il 22.9.2005 tra e (atto Parte_1 CP_1
trascritto al n. 83, Parte II, Serie A anno 2005 del registro degli atti del Comune di Augusta); dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a il complessivo Parte_1 CP_1 importo di € 350 di cui € 250 per il mantenimento della figlia ed € 100 per assegno divorzile, Per_1
con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza dalla presente sentenza;
conferma la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per metà ciascuno;
conferma il diritto di a percepire per intero l'assegno unico per la figlia CP_1 Per_1
compensa interamente le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa il 24/07/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5041/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F. nato ad [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Augusta via Giacomo Matteotti n. 1 elettivamente domiciliato in Augusta via Dogali n. 5 presso lo studio dell'Avv. Antonella Bona che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. a Siracusa in data 27/01/74 e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Augusta via Giacomo Matteotti n.1 ivi elettivamente domiciliata in viale Italia 33 presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Feccia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
In esito all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025, sulle note conclusive delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 12.3.2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 23/12/2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con il 22.9.2005 in Augusta (atto trascritto al n. CP_1
83, Parte II, Serie A anno 2005 del registro degli atti del Comune di Augusta).
Ha premesso che dall'unione è nata il [...] la figlia che essendo il matrimonio entrato in Per_1
crisi essi coniugi si sono separati consensualmente con decreto n 331/2010 omologato il 12/7/2010; che da allora non è stata ripristinata la convivenza coniugale.
Ha esposto che dopo la separazione le sue condizioni economiche sono peggiorate in quanto egli è stato assunto da e percepisce un reddito annuo che mediamente si attesta su circa €24.000 e CP_2 che è lo stesso dell'epoca della separazione nonostante l'aumento del costo della vita degli ultimi dieci anni. Ha rappresentato altresì che con il proprio reddito mensile egli deve fare fronte ai costi di trasferta lavorativa e al pagamento del canone di locazione di € 500 al mese.
Ha dedotto che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie sia perché la stessa è abile al lavoro e non sostiene costi abitativi, sia perché l'eventuale squilibrio economico non è causalmente riconducibile a scelte comuni fatte durante il matrimonio.
Quanto alla figlia ne ha chiesto l'affido condiviso con collocazione presso la madre e con determinazione dell'assegno di mantenimento per la stessa in € 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di divorzio, ma contestando la CP_1
prospettazione dei fatti che hanno determinato la dissoluzione del rapporto coniugale e deducendo che il ricorrente non ha mostrato mai interesse verso la figlia anche in punto di esatto adempimento del suo mantenimento.
Ha dedotto di avere svolto saltuariamente qualche lavoretto, di essere stata aiutata dalla propria madre sino al suo decesso e di non riuscire a fare fronte alle proprie primarie necessità di vita.
Ha chiesto la conferma dell'assegno di € 400 stabilito con la separazione per il mantenimento della stessa e della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico di € 189 al mese.
Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 9.7.2024 nella quale sono state sentite dal
Presidente relatore che con ordinanza resa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. ha così disposto a titolo temporaneo ed urgente: “conferma l'affidamento condiviso e la collocazione della figlia Per_1
stabiliti con la separazione;
dispone che il diritto di visita del padre possa avvenire secondo liberi accordi con la figlia;
conferma l'assegno di mantenimento di € 400 per la moglie e per la figlia, con
l'aggiornamento Istat;
dispone che percepisca per intero l'assegno unico per la figlia Parte_2
; conferma il concorso dei genitori al 50% nelle spese straordinarie della figlia”; ha inoltre Per_1
disposto sulle richieste istruttorie delle parti.
pagina 2 di 6 Espletate le prove la causa è stata infine assunta in decisione.
***
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70 come si evince dal decreto di omologa versato in atti.
È pacifico, inoltre, che da allora le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, i quali da anni vivono vite autonome.
Le posizioni assunte dalle parti, le quali concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, del resto,
l'impossibilità di ricostruire il loro consortium vitae.
La domanda va quindi accolta.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Si richiamano per relationem i principi affermati dalle Suprema Corte a far data dalla sentenza della
SU n.18287/2018 in ordine ai criteri che governano l'assegno divorzile nella sua composita natura perequativa-compensativa ed assistenziale.
Per quel che in questa sede è di interesse occorre rilevare che il S.C. (v. da ultimo Cassazione civile sez. I, 27/01/2025, n.1889) con riferimento alla componente assistenziale dell'assegno divorzile ha ribadito il principio secondo cui “L'assegno di divorzio ha funzione di carattere compensativo- perequativo e un'altra di natura strettamente assistenziale. Sul piano assistenziale, il riconoscimento e la misura dell'assegno presuppongono l'accertamento della mancanza di mezzi adeguati a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere uno standard di vita dignitoso e conforme a quello usufruito durante il matrimonio. Il giudice è chiamato ad una valutazione comparativa delle situazioni dei due ex coniugi, con particolare attenzione alle circostanze personali, alla durata del matrimonio e all'apporto di ciascuno alla vita familiare e alla creazione del patrimonio comune, non limitandosi a valutare la componente compensativa dell'assegno, ma tenendo presente la componente assistenziale.” osservando in motivazione che “L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale
(Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati
a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli
pagina 3 di 6 in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente
(Cass., n. 13420/2023).”
Ciò precisato, occorre coniugare i richiamati principi alla fattispecie in esame.
Ebbene, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile in favore della resistente anche in considerazione della mancata proposizione della relativa domanda.
La resistente, di contro, ha chiesto di confermare l'assegno di € 400 disposto a favore stessa e della figlia con la sentenza di separazione.
Nei termini prospettati la domanda della resistente difetta della compiuta prospettazione delle composite articolazioni che caratterizzano l'assegno divorzile, potendosi semmai valutare la sussistenza della sola componente assistenziale che fa parte dell'assegno divorzile
Invero, nessuna allegazione ha formulato la resistente in punto di rinunce e/o sacrifici alle sue personali ambizioni lavorative fatte a vantaggio del menage familiare d'accordo con il marito, né ha dedotto che lo squilibrio economico tra la stessa e il marito sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione familiare concordate tra essi coniugi a proprio svantaggio e a vantaggio invece del marito.
Ciò che emerge dagli atti e dalla prospettazione della resistente è invece che essa si trovi in una condizione di svantaggio economico determinato dalla sua condizione di inoccupazione lavorativa.
La resistente, infatti, ha incontestatamente dedotto di essere disoccupata, di non avere i mezzi per fronteggiare le proprie primarie esigenze di vita e di disporre solo della casa un tempo della propria madre.
Il ricorrente, di contro, gode di una retribuzione mensile netta di circa € 1.791 ( v. CU 2023 da cui emerge un reddito netto di € 21.500 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari, appunto, all'importo indicato) con cui deve fare fronte al pagamento del canone di locazione di €500 al mese, cosicché gli residua una disponibilità mensile netta di circa € 1.291,00 al mese.
Ciò posto, rileva il collegio che le prove assunte, in quanto de relato actoris, non valgono a provare che la cessazione della convivenza sia avvenuta, per volontà della dopo circa due anni dalla nascita CP_1
della figlia.
Ciò che e certo è, invece, che la abbia oggi 51 anni e ora come allora non lavori e non disponga CP_1
di proprie entrate.
E' incontestato, inoltre, che la stessa si sia sempre occupata dell'accudimento della figlia ancora convivente con lei.
Ne consegue che, considerata l'età ormai non più giovanile della e la sua mancanza di CP_1
competenze lavorative qualificate, deve ritenersi oggettivamente non agevole la sua collocazione nel mercato del lavoro.
pagina 4 di 6 Sussiste, quindi, uno squilibrio economico tra le parti senza che la per le ragioni sopra esposte, CP_1
sia nella condizione di poter fare fronte da sola al proprio fabbisogno
Sotto tale profilo deve quindi ritenersi integrata la prova della componente strettamente assistenziale dell'assegno divorzile.
Alla luce di ciò il Collegio reputa di dover riconoscere alla il chiesto assegno divorzile ( nella CP_1 sola componente assistenziale) da determinarsi alla stregua delle risultanze acquisite, in € 100 al mese e da versarsi da parte del ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua su base Istat.
Sulla figlia Per_1
La figlia nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne sicché sono venute meno le Per_1
condizioni per la regolamentazione dei rapporti genitoriali.
La figlia è tuttavia incontestatamente non autonoma economicamente e continua a vivere con la madre.
Alla luce delle richiamate risultanze reddituali del padre il collegio stima di dover determinare in €250 al mese l'assegno di mantenimento per la figlia essendo detto importo adeguato alle concrete Per_1 capacità contributive del padre, in conformità al dettato dell'art. 337 ter c.c..
Le spese straordinarie relative alla figlia restano a carico dei genitori per metà ciascuno.
Tenuto conto del fatto che la minore oggi ha maggiori esigenze determinate dall'ingresso nell'età adulta, il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza provvisoria in ordine al diritto della madre a percepire per intero l'assegno unico ( nel frattempo ridotto ad € 110 ) anche a titolo di integrazione al mantenimento da parte del padre per la quota di sua spettanza.
Spese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Augusta il 22.9.2005 tra e (atto Parte_1 CP_1
trascritto al n. 83, Parte II, Serie A anno 2005 del registro degli atti del Comune di Augusta); dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a il complessivo Parte_1 CP_1 importo di € 350 di cui € 250 per il mantenimento della figlia ed € 100 per assegno divorzile, Per_1
con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza dalla presente sentenza;
conferma la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per metà ciascuno;
conferma il diritto di a percepire per intero l'assegno unico per la figlia CP_1 Per_1
compensa interamente le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa il 24/07/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
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