Art. 4. (Disposizione transitoria) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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27 ottobre 2004
27 ottobre 2004
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 4290/2008https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che (introducendo il comma 1 "bis" all'art. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 4322Provvedimento: […] 2.- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 252/2004. […]Leggi di più...
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