Articolo 4 della Legge 30 settembre 2004, n. 252
Articolo 3Articolo 5
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27 ottobre 2004
Art. 4. (Disposizione transitoria) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2004
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