Decreto cautelare 17 settembre 2022
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 03535/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04230/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4230 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e Consiglio di Classe-OMISSIS- dell’Istituto Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione
- del giudizio finale di non ammissione dello studente -OMISSIS-alla classe V del Liceo Scientifico -OMISSIS- di --OMISSIS-, nota prot. -OMISSIS-, conosciuto in data 03.09.2022;
- del verbale del Consiglio di Classe--OMISSIS- – relativo allo scrutinio finale, redatto in data 13.06.2022, a firma del Dirigente Scolastico, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale dell’alunno;
- della nota del 13.06.2022, a firma del D.S., ricevuta in pari data, con la quale veniva comunicata la presenza di un debito formativo nelle materie di MA (voto 4) e CA (voto 3);
- della comunicazione del 14.06.2022 di sospensione del giudizio e di sanatoria di una mediocrità in Scienze Naturali;
- della pagella scolastica dell’alunno, a firma del D.S., relativamente alle insufficienze riportate;
- delle verifiche finali svolte dall’alunno in occasione degli esami di riparazione 2021/2022 nelle discipline matematica e fisica, limitatamente alle insufficienze riportate;
- dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove di matematica e fisica svolte dall’alunno in occasione degli esami di riparazione 2021/2022, limitatamente alle insufficienze riportate;
- delle griglie e delle tabelle di valutazione delle prove svolte dall’alunno, limitatamente alle insufficienze riportate;
- nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 settembre 2022, il ricorrente, già iscritto presso l’Istituto resistente (a.s. 2021/22), impugnava gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui, successivamente alla sospensione del giudizio (13 giugno 2022) e valutati gli esiti dell’esame di recupero nelle materie matematica e fisica (30 e 31 agosto 2022), era stata determinata la sua non ammissione all’annualità successiva (quinto anno della scuola superiore), conclusiva del ciclo.
2. – Premesso di aver comunicato alla scuola, già nel mese di marzo 2022, di essere affetto da “autismo ad alto funzionamento in assenza di disabilità cognitiva” e di aver vissuto, soprattutto nell’ultimo trimestre, un profondo disagio nel suo rapporto con alcuni componenti del corpo docente, il ricorrente articolava, a sostegno del ricorso, quattro distinti ordini di censure, con sui lamentava, in sintesi: l’illegittimità della disposta non ammissione al quinto anno, posto che le prove di recupero si erano svolte nello stesso giorno e ad un orario ravvicinato, con modalità, quindi, che in relazione alla patologia sofferta, avrebbero influito negativamente sul suo rendimento, laddove “lo svolgimento delle prove in giornate differenti avrebbe certamente consentito all'alunno di effettuare una performance migliore, godendo di maggiore tranquillità e serenità, tale da consentirgli di superare l’esame di riparazione in entrambe le materie” (primo motivo); l’omessa predisposizione, nel corso dell’a.s., di misure compensative di sostegno, l’omessa comunicazione alla famiglia delle carenze nella preparazione e nella loro idoneità a precludere il passaggio alla classe successiva nonché l’omessa considerazione del complessivo rendimento scolastico, più che sufficiente in tutte le materie, salvo quelle oggetto di scrutinio riparatore e la mancata valutazione di possibili alternative alla bocciatura (secondo e terzo motivo); l’invio ai genitori (e non direttamente a lui, ormai maggiorenne) della comunicazione di non ammissione infine deliberata il 02 settembre 2022 ed il deficit motivazionale del provvedimento (quarto motivo).
3. – Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate (03 ottobre 2022), successivamente depositando documenti (07 ottobre 2022).
4. – Il 9 ottobre 2022 il ricorrente depositava memoria.
5. – Con ordinanza n.-OMISSIS-– successivamente confermata in sede di appello - questo Collegio respingeva l’istanza cautelare.
6. – All’udienza del 18 aprile 2023, il ricorso, previa dichiarazione da parte del difensore del ricorrente della permanenza dell’interesse alla decisione, ad eventuali fini risarcitori, era trattenuto in decisione.
7. – Oggetto dell’odierno contendere è il giudizio di non ammissione del ricorrente alla quinta annualità del ciclo di studi frequentato (-OMISSIS-), per l’a.s. 2022/23, deliberata dal Consiglio di Classe il 02 settembre 2022, in esito alla sospensione del giudizio disposta il precedente 13 giugno 2022 nonché delle valutazioni negative delle prove di recupero in matematica e fisica - scritte ed orali - svolte alla fine del mese di agosto (30 e 31 agosto 2022).
A quanto consta in atti, il conclusivo giudizio di non amissione è stato così formulato: “considerate le lacune pregresse nelle materie di indirizzo ancora evidenziate dalle prove di verifica sostenute in data 30 agosto 2022 (prove scritte) e 31 agosto 2022 (prove orali), il Consiglio di classe ritiene che l’allievo non possegga le strumentalità necessarie a realizzare gli apprendimenti disciplinari previste dall’ultimo anno del corso di studi liceale e pertanto, delibera all’unanimità la non ammissione dello studente alla classe successiva”.
7.1. - Così circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio che vada anzitutto disatteso il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta – sostanzialmente – l’illegittima modalità di svolgimento delle prove di recupero del 30 e 31 agosto 2023, posta la patologia sofferta e comunicata alla scuola, già nel corso del terzo trimestre 2022.
In proposito, va anzitutto chiarito che, quanto consta in atti, in particolare agli allegati 16 – 18 al ricorso:
- il percorso diagnostico che ha interessato il ricorrente è intervenuto sul finire dell’a.s. 2021/2022 (marzo/aprile) e si è concluso solo nell’estate del 2022: nel marzo 2022, il ricorrente fu infatti sottoposto ad una prima visita psichiatrica (cfr., fattura del 15 marzo 2022, all. 16); nell’aprile dello stesso anno, in esito a consulenza psicologica, fu formulata, nei suoi confronti, l’ipotesi diagnostica di “disturbo autistico ad alto funzionamento che ha richiesto un successivo approfondimento psicodiagnostico con somministrazione test ados 2” e suggerimento di “intervento psicoterapeutico settimanale” (cfr., certificazione psicologa del 15 aprile 2022, all. 17); nel luglio 2022, a mezzo di relazione clinica aggiornata, è stata confermata l’ipotesi di diagnosi precedentemente formulata, con analitica descrizione del profilo (cfr., certificazione psicologa del 28 luglio 2022, all. 18);
- le richieste di colloquio effettuate dai genitori nei confronti della scuola (all. 5 – 9 al ricorso), genericamente formulate per “discutere di fatti e circostanze relative all’alunno -OMISSIS-”, sono state inoltrate, tutte, nell’arco temporale giugno/agosto 2022;
- analogamente, l’esposto in cui i genitori chiedono l’intervento della Dirigente Scolastica ed ove si legge di un presunto disturbo emotivo/relazionale, non meglio specificato, è del 27 maggio 2022.
Dagli elementi sin qui esposti – oltre a non essere dimostrato, come allegato il ricorso, che la scuola avesse avuto conoscenza specifica e puntuale della patologia del ricorrente, già nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, a mezzo colloqui informali con i singoli docenti – emerge, con tutta evidenza: da un lato, che l’istituto scolastico non ha potuto avere contezza della patologia del ricorrente, se non ad anno scolastico pressoché concluso; dall’altro, che la stessa, per l’effetto, ed anche in considerazione dell’assenza di prescrizioni specifiche inerenti il percorso scolastico (non presenti, peraltro né nella relazione del luglio 2022, né nell’ultima certificazione Asl, prodotta il 29 marzo 2023 e recante la data del 22 novembre 2022), nonché dell’omessa attivazione, da parte dei genitori ed a mezzo certificazione medica ad hoc del percorso didattico previsto per gli studenti in (eventuale) situazione di handicap ex art. 3 l. 104/1992, fosse nella sostanziale impossibilità di adeguare le strategie disciplinari, in ipotesi diversamente calendarizzando le prove di recupero, per come sostenuto dal ricorrente, magari a mezzo di un PEI o di un PDP (di cui non risulta essere mai stata chiesta la predisposizione).
Né la documentazione medica in atti – che non accenna minimamente a strumenti compensativi/dispensativi in ambito scolastico – porta a ritenere che una diversa articolazione delle prove di recupero “in giornate differenti avrebbe certamente consentito all’alunno di effettuare una performance migliore, godendo di maggiore tranquillità e serenità, tale da consentirgli di superare l’esame di riparazione in entrambe le materie”. Circostanza, questa, che, in effetti, rimane circoscritta alla mera allegazione.
Del resto, e pur non potendosi escludere un disagio emotivo rilevante con ripercussioni anche sul percorso scolastico, non va in proposito sottaciuto che il ricorrente è arrivato alla conclusione dell’a.s. con gravi insufficienze nelle materie di indirizzo, palesatesi già dall’inizio del proprio percorso (i.e. in un periodo di molto antecedente l’insorgere, per come allegato in atti, delle difficoltà in ambito scolastico legate alla gestione della sua patologia) ed ha, per come dimostrato dalla scuola, saltuariamente partecipato ai corsi di recupero (assenze del 05 e del 07 luglio 2021), ottenendo un risultato mediocre anche nel test finale del corso (all. 4 e 5 dep. 07 ottobre 2022). Elementi, quest’ultimi che, non smentiti dal ricorrente, non possono, di fatto, ritenersi del tutto ininfluenti rispetto ai risultati delle prove di fine agosto.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, il primo motivo di ricorso va disatteso.
7.2. - Per le medesime ragioni va altresì disatteso il secondo motivo di ricorso, laddove si censura l’operato della scuola, per non aver predisposto “misure compensative di sostegno”: in proposito, non possono non valere le medesime argomentazioni sopra svolte con riferimento al primo motivo, relative alla sostanziale impossibilità, per la scuola, ed in assenza di specifica comunicazione e/o attivazione del percorso, dedicato agli studenti con difficoltà certificate, di predisporre eventuali misure dispensative/compensative.
7.2.1. - Smentita dagli atti depositati è anche l’ulteriore censura, analogamente contenuta nel secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa comunicazione, alla famiglia, dell’andamento scolastico del ricorrente.
Rileva anzitutto il Collegio che, in via generale, posta la piena accessibilità (non contestata dal ricorrente) del Registro elettronico e della Piattaforma Classrom , utili per consultare, in tempo reale tutti le voci relative alla vita scolastica (presenze, comportamento, rendimento, attività svolte ed assegnate etc.) non poteva che gravare sui genitori del ricorrente un ineludibile obbligo di diligenza nell’informarsi, essi stessi, dell’andamento scolastico del proprio figlio, non potendosi far gravare sulla scuola ulteriori oneri di comunicazione aggiuntivi. Né è ragionevolmente sostenibile che gli stessi genitori, nel corso dell’anno scolastico – durante il quale la preparazione nelle materie matematica e fisica è rimasta pressoché sullo stesso livello di grave (se non gravissima) insufficienza – non abbiano mai avuto uno o più momenti di contatto con la scuola, utili a prendere piena consapevolezza delle lacune del proprio figlio, apprendendo “a sorpresa” della sua non ammissione, nonché dell’esito delle prove di recupero. Tanto più che è, in atti, quanto meno una richiesta di colloquio datata 13 dicembre 2021 e che, almeno a partire dalla primavera del 2022, gli stessi genitori avevano più volte cercato il confronto con la dirigente scolastica, per denunciare l’atteggiamento – ritenuto di aperta ostilità – del corpo docente nei confronti del figlio, protagonista di un episodio disciplinare (cfr., per tutti esposto del 27 maggio 2023, in atti). Per come in effetti dichiarato dalla scuola, infine, le p.e.c. del 22.06.2022, 29.06.2022 e 18.08.2022 non erano tanto dirette ad ottenere informazioni (mai comunicate) in merito al “programma delle attività di recupero”, ma, per come emerge dagli atti, a discutere dell’intera situazione scolastica del ricorrente.
7.2.2. - Infondato è anche l’ulteriore profilo di censura, meglio articolato con il terzo e quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta, in sintesi, l’incoerenza del giudizio di non ammissione con il proprio percorso scolastico, nonché la sua carenza motivazionale. In realtà, esaminati gli atti, il giudizio è intervenuto all’esito di un anno scolastico caratterizzato da gravi e persistenti insufficienze nelle materie fondamentali del corso di studi prescelto, non recuperate (ed anzi, aggravatesi), dopo il recupero estivo, di fatto mai avvenuto. In tale contesto – e nei limiti della sindacabilità del giudizio tecnico discrezionale espresso dal consiglio di classe – il giudizio di non ammissione alla classe successiva si presenta logico ed immune dai vizi lamentati. Chiara, inoltre, la motivazione alla base della valutazione (“considerate le lacune pregresse nelle materie di indirizzo ancora evidenziate dalle prove di verifica sostenute in data 30 agosto 2022 (prove scritte) e 31 agosto 2022 (prove orali), il Consiglio di classe ritiene che l’allievo non possegga le strumentalità necessarie a realizzare gli apprendimenti disciplinari previste dall’ultimo anno del corso di studi liceale e pertanto, delibera all’unanimità la non ammissione dello studente alla classe successiva”) che prende in esame l’interesse dell’alunno, evidentemente non in grado di affrontare l’anno di corso successivo (V anno) nonché l’esame di Stato e che implicitamente esclude l’esistenza di alternative alla bocciatura utilmente percorribili.
7.2.3. - Infondato è anche il profilo, articolato nel quarto motivo di ricorso, relativo all’omessa comunicazione al ricorrente stesso (ormai maggiorenne) anziché ai suoi genitori, dell’esito dello scrutinio finale. In disparte la contraddizione con i motivi, dianzi esaminati, con cui si intende far valere, al contrario, l’omessa comunicazione ai genitori dell’andamento scolastico, è evidente come si tratti, in effetti, di censura eminentemente formale, non avendo il ricorrente spiegato in che termini tale omissione possa aver avuto ripercussioni sulla legittimità (o meno) della bocciatura e/o non essendo dimostrato, in giudizio, al riguardo, che essa possa aver avuto ricadute sostanzialmente pregiudizievoli, eventualmente incidenti sull’esito del giudizio finale di non ammissione.
8. - Conclusivamente il ricorso – assorbiti gli ulteriori e marginali profili di censura, dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità – va rigettato.
9. – La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.